Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1003/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 3/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MARIA GRAZIA FONTANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Vittorio Veneto n. 72, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) I ricorrenti e vivranno separati, libero ciascuno di stabilire Parte_1 Parte_2 ove ritenga più opportuno la propria residenza, portandosi reciproco rispetto.
2) Il Signor si è trasferito presso un immobile a Lucca pervenutogli dal padre in Parte_1 eredità posto a Lucca, Via delle Gardenie, 167/H.
3) La signora rimarrà, unitamente al figlio nella casa famigliare, in Parte_2 Per_1 comproprietà fra i coniugi, che sarà a lei assegnata.
4) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo direttamente al figlio l'importo di
€ 400,00 mensili che verrà a lui versato entro il 5 di ogni mese. Tale somma verrà rivalutata di anno in anno, secondo gli indici ISTAT, prendendo come riferimento, quale termine iniziale, il mese di marzo 2026.
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6) Il Signor verserà, altresì, alla moglie la somma mensile di € 200,00 quale Parte_1 contributo per la manutenzione ordinaria e i consumi relativi all'immobile in comproprietà. Tale somma, anch'essa rivalutata secondo gli indici ISTAT, prendendo come riferimento il mese di marzo
2026 e corrisposta con bonifico bancario sul conto corrente acceso sull'Istituto Bancario FINECO
BANK entro il giorno 5 di ogni mese, verrà versata fin tanto che la Signora ccuperà, Parte_2 da sola o con i figli, l'immobile, indipendentemente dalla raggiunta indipendenza economica del figlio e della conseguente, eventuale, revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Le Per_1 spese straordinarie relative all'immobile verranno suddivise al 50% fra i coniugi.
7) I coniugi convengono che l'auto , tg. GE067LF, intestata al marito, rimarrà Controparte_1 nella esclusiva proprietà di questo e l'auto , tg: FV163ER, intestata alla moglie e in uso CP_2 anche al figlio rimarrà nella esclusiva proprietà della prima. Per_1
8) I coniugi, autonomi economicamente, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi convengono che i conti correnti rispettivamente a loro intestati rimarranno di proprietà degli stessi, con la provvista ivi depositata e il dossier titoli ad essi riferito. Il marito provvederà, entro l'udienza di comparizione, a revocare la delega alla moglie sul Conto Corrente a lui intestato e la moglie provvederà, entro quella data, a riconsegnare al marito la Carta di Credito attualmente in uso alla stessa.
10) Il marito si impegna a mantenere l'estensione della polizza sanitaria UNISALUTE, da lui contratta con l'Istituto Bancario del quale è dipendente, a favore della Signora fino Parte_2 al raggiunto pensionamento della stessa o fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenga precedentemente al pensionamento della moglie.
11) Con la perfetta attuazione delle condizioni sopra concordate e con i necessari presupposti previsti ex lege, i ricorrenti dichiarano pertanto di aver risolto e transatto le questioni sopra specificate relative alla crisi coniugale, di aver definito ogni rapporto in ordine alla comunione legale dei beni sopra individuati e di non aver niente altro da avere, l'uno dall'altro, per quanto sopra previsto e stabilito.
12) I coniugi prestano il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per il quale sia necessario il consenso del coniuge.
Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 31/8/1996, dal quale sono nati i due figli (nata il Per_2
23/7/1999), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il [...]), Per_1 anch'egli maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente
2 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 31/8/1996, debitamente trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 197, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 1996, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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