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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 19/12/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO in composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice relatore
Dott. Aureliano Deluca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1014/2023 r.g., avente ad oggetto affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, trattenuta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2025 e vertente
TRA
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SS TI, come da procura in atti;
-ricorrente-
E
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GIORDANO CP_1 C.F._1
BALLERINI, come da procura in atti;
-resistente-
E
Avv. Tiziana Brunetti, nella qualità di Curatrice Speciale dei minori Persona_1
(C.F.: ) e (C.F.: ) C.F._2 Parte_2 C.F._3
E
PUBBLICO MINISTERO
-interventore necessario-
FATTO E DIRITTO pagina 1 di 10 per diversi anni è stata legata da una relazione sentimentale con Parte_1
durante la quale sono nati i figli minori nata a [...] il CP_2 Pt_2
17.12.2019, e , nato a [...] [...]. Persona_2
I due hanno convissuto sino al 24.6.2022, giorno in cui è stato sottoposto alla misura CP_1
della custodia cautelare in carcere e nel settembre dello stesso anno si è trasferita Parte_1
dalla casa familiare sita in Arielli a Vasto, portando con sé i figli.
Con sentenza n. 3/2023 RGNR 1435/22 R.G. del Tribunale di Chieti, divenuta irrevocabile in data 23 maggio 2023, il resistente è stato condannato, per le gravi lesioni causate alla compagna il 23-24 giugno '22, ad anni 3 di reclusione, pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità e la misura custodiale è stata sostituita con quella del divieto di avvicinamento alla compagna, autorizzando contestualmente il resistente ad esercitare il suo diritto di visita ai minori.
Con ricorso ex art. 330 c.c., la ricorrente ha avanzato domanda di decadenza della responsabilità genitoriale dell'ex compagno presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, innanzi al quale il PMM di L'Aquila aveva già chiesto l'apertura di un procedimento ai danni della genitorialità del con giudizio rubricato al nr. 17/2023 RG, che si è concluso, CP_1 con provvedimento del 12 gennaio 2023, con il quale è stata dichiarata la sospensione della responsabilità genitoriale dell'uomo, il divieto di avvicinamento alla sig.ra e Parte_1
l'affidamento dei minori al servizio sociale del Comune di Vasto, con collocamento presso la madre e con incarico allo stesso servizio di regolamentare gli incontri protetti del padre con i figli, solo se nell'interesse degli stessi minori e unicamente all'esito di un percorso positivo del sig. volto ad aiutarlo a compiere una revisione critica dei propri CP_1 comportamenti.
Con ricorso ex art. 473 bis n. 12 c.p.c. e 337 bis e ss. c.c. del 29.11.2023 la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, l'ex compagno al fine di domandare l'accoglimento delle seguenti conclusioni,: “Porre a carico del sig. il versamento CP_1
di un contributo per i figli minorenni e pari ad euro 250,00 Persona_1 Parte_2 cadauno, pari a complessivi euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via indiretta ogni 5 del mese, nelle mani del genitore collocatario, a far data dalla presente domanda, o nella diversa somma che S.V. riterrà di giustizia anche tenuto conto della reale situazione pagina 2 di 10 economica di controparte;
2. Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuzione con la ricorrente CP_1 in ragione del 50% alle spese straordinarie, quali quelle mediche, scolastiche, ludiche, sportive, e comunque secondo il Protocollo vigente in materia presso il Tribunale di Vasto e con rivalutazione
ISTAT ai sensi di legge;
con condanna alle spese di lite, diritti e onorari”
La ricorrente ha in sintesi dedotto, ad integrazione di quanto indicato in premessa, di aver iniziato ad intraprendere un positivo percorso individuato dai servizi sociali, a differenza dell'ex compagno, che non ha mai incontrato i minori mediante visita protetta;
ha dichiarato di rinunciare all'assegnazione della casa familiare in Arielli, occupata dall'ex compagno;
di non aver mai ricevuto da controparte somme a titolo di contributo, ordinario e/o straordinario al mantenimento dei figli minorenni, ad accezione della somma di € 200,00 erogata un'unica volta in data 14 luglio 2023, nonostante l'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato tutto quanto ex adverso CP_2 dedotto, prodotto ed eccepito, esponendo, in sintesi, di avere intenzione di provvedere, nonostante le proprie limitate entrate reddituali, a cooperare al mantenimento dei figli, nel rispetto tuttavia del principio di proporzionalità, per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche, proponendo il versamento della somma mensile ritenuta congrua non superiore ad € 200,00 per entrambi i figli.
Disposta l'acquisizione, ex art.38 disp. att. c.c., degli atti del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i minorenni di L'Aquila iscritto al n. R.G. 17/2023 V.G., dichiaratosi incompetente con provvedimento del 27 marzo 2025, richiesta al Servizio Sociale di Vasto il deposito di una dettagliata relazione di aggiornamento sullo stato psico-fisico dei minori e sulle capacità genitoriali delle parti, è stato esteso il contraddittorio alla curatrice speciale dei minori, avv. Brunetti Tiziana la quale, con atto di costituzione del 6 marzo 2025, è intervenuta nell'odierno giudizio, istando per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. e per l'affidamento dei minori in via esclusiva alla CP_1
madre, con collocamento presso la residenza della stessa e con il monitoraggio dei Servizi
Sociali di Vasto per almeno un anno, di disporre, a carico del sig. a titolo di CP_1 contributo al mantenimento per i figli e la somma di € 400,00 (complessive) Per_1 Pt_2
pagina 3 di 10 mensili, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT come per legge, ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
disporre che il sig. sia tenuto a corrispondere nella CP_1 misura del 50% ed in aggiunta all'assegno di mantenimento, il rimborso delle spese straordinarie non quantificabili o determinabili in anticipo che si renderanno necessarie per i figli, secondo le indicazioni fornite nelle linee guida del CNF, ovvero secondo il Protocollo
Famiglia in vigore presso il Tribunale di Vasto;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso spese generali, ovvero con liquidazione del proprio compenso da porre a carico dell'erario, giusta delibera di ammissione al gratuito patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila del 14.3.2023, come da allegato prospetto.
All'udienza del 23 ottobre 2025 è stata disposta l'acquisizione di una relazione da parte degli assistenti sociali del Comune di Arielli, luogo in cui ha continuato a vivere, circa le CP_1
condizioni di vita di quest'ultimo e le ragioni dell'omessa attuazione del provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 12 gennaio 2023 che prevedeva un percorso di sostegno alla genitorialità ed eventualmente la regolamentazione di incontri protetti con i figli.
All'udienza a trattazione scritta dell'11 dicembre 2025, la causa, non necessitando di ulteriore istruttoria, è stata ritenuta matura per la decisione e rimessa per tale scopo innanzi al
Collegio.
****
Osserva il Collegio che la controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt.
337-bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs.
10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
In materia di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, espressione del principio di bigenitorialità, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più
pagina 4 di 10 in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale”(v., ex multis, Cass., n.
16593/2008).
Il Collegio ritiene nella specie sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, essendo allo stato ogni altra soluzione, come previsto dall'art. 337 quater c.c., contraria all'interesse dei bambini.
Infatti, con sentenza emessa dal Tribunale di Chieti il resistente è stato ritenuto, proprio a causa della sua condotta e dei fatti gravi a lui ascritti, colpevole dei delitti di cui agli artt. 572 comma 1 e comma 2 c.p., 582 e art. 585 comma 1, 577, 576, comma 1 nr. 5, 577, comma 1, nr.
1 c.p. Dal quadro probatorio è infatti emerso che ha posto in essere condotte CP_1
aggressive e degradanti ai danni della compagna e in presenza dei figli minori, sin dal 2020 quando il nucleo familiare abitava a Campo di Giove;
in data 29.8.2020 la ricorrente ha sporto querela in seguito alla quale al è stata applicata la misura cautelare CP_1
dell'allontanamento dalla casa familiare, poi revocata e il procedimento penale è stato archiviato. Ripresa la convivenza, ha continuato, sempre in presenza dei bambini, CP_1
ad abusare di alcolici, a minacciare, offendere e percuotere la compagna, umiliandola lasciandola spesso fuori casa;
le condotte aggressive hanno visto il culmine il 23.6.2022 quando le ha causato l'amputazione dell'apice di un dito.
Il clima di soggezione, di timore e di violenza vissuto dai minori si è palesato anche attraverso la volontà degli stessi, in particolare di di lasciare l'abitazione familiare, Per_1 evidentemente luogo di dolorosi ricordi, per trasferirsi a Vasto.
La violenza economica, inoltre, non si è arrestata all'esito della condanna, ma si è manifestata anche successivamente poiché, sebbene il resistente svolgesse attività lavorativa, lo stesso non ha versato somme a titolo di mantenimento per la prole, né spontaneamente né a seguito del provvedimento provvisorio ed urgente emesso dal Tribunale.
Del medesimo avviso risulta essere altresì il Tribunale specializzato per i gravi fatti di violenza perpetrati dal resistente nei confronti della moglie alla presenza dei minori, valutati pagina 5 di 10 quali indici della scarsa idoneità dell'uomo a svolgere il delicato ruolo genitoriale, atteso che lo stesso è stato riconosciuto dal giudice minorile incapace di controllare gli scatti d'ira e non in grado di sedare la propria inclinazione alla sopraffazione fisica e psicologica, ragioni che hanno condotto alla sospensione della responsabilità genitoriale del resistente, con divieto di avvicinamento alla ex compagna ed affido dei minori al servizio sociale territorialmente competente, con collocamento presso la madre, con ogni conseguente sostegno psicologico, anche con l'ausilio di un esperto nelle violenze di genere.
A conforto di quanto su enucleato, dall'esame del carteggio versato in atti in data 5 dicembre
2025 emerge l'abitualità nell'assumere sostanze alcoliche del resistente che, unitamente all'accertamento di una condotta penalmente rilevante, costituisce elemento ostativo all'esercizio della responsabilità genitoriale quando comprometta la capacità di cura e protezione dei minori.
Peraltro, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d.
Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione stessa.
La disposizione stabilisce inoltre che vanno adottate misure necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini.
Ne consegue che, ai fini dell'assunzione di decisioni in punto di affidamento, gli obblighi sovranazionali impongono di attribuire rilievo alle condotte violente attuate da un genitore ai danni dell'altro.
Ebbene, il resistente non appare allo stato in grado di garantire un modello educativo adeguato, improntato a rispetto, tolleranza e non violenza, essenziali nella costruzione della personalità di un minore e del suo futuro inserimento nel contesto relazionale e sociale.
Tali conclusioni sono avvalorate dalla recente relazione fatta pervenire dai Servizi Sociali del
Comune di Arielli: emerge infatti, che non ha acquisito alcuna consapevolezza della CP_1
gravità delle condotte per le quali è stato penalmente condannato, ha difficoltà a controllare pagina 6 di 10 gli scatti d'ira e la personalità incline alla sopraffazione fisica e psicologica, è ancora dipendente dall'alcool, non ha elaborare alcun progetto di vita credibile per i figli, continua a non contribuire al mantenimento dei figli , pur disponendo di un lavoro stabile presso una realtà lavorativa definita 'solida' dal Servizio, della fiducia del proprio datore di lavoro che lo chiama anche nella giornata di sabato, e di uno stipendio in busta superiore ad € 1.100,00.
Al contrario, dalla relazione dei Servizi Sociali di Vasto emerge che la sig.ra è Parte_1 stata positivamente valutata a svolgere il suo ruolo di madre: i minori frequentano con regolarità la scuola, ha supportato in maniera lodevole il figlio quando è stato Per_3 necessario cambiare la scuola a causa di comportamenti aggressivi del bambino, si è affidata completamente all'assistente sociale che l'ha supportata;
i bambini appaiono sereni, e la madre rappresenta il loro unico ed importante riferimento dal punto di vista affettivo, psicologico ed educativo.
Alla luce delle superiori considerazioni, non essendo più necessario l'affidamento ai Servizi
Sociali, deve disporsi l'affido esclusivo alla madre dei minori e con Per_1 Pt_2 collocamento presso la stessa, genitore più affidabile e presente e comunque unico su cui attualmente i figli possono fare affidamento;
la donna eserciterà, pertanto, in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti ai figli.
Di contro, non può essere accolta la richiesta, avanzata da parte ricorrente e dalla curatrice speciale, di declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, non sussistendone i presupposti.
Con riferimento al regime di visita del genitore non affidatario, per le ragioni che precedono, si rimette al Servizio Sociale del Comune di Vasto l'individuazione di un calendario, previo accordo con la madre e comunque alla presenza della stessa o di un incaricato di sua fiducia a) di contatti telefonici o video-telefonici tra il padre e i minori, ispirato ad un criterio di graduale avvicinamento (atteso che i bimbi non hanno avuto più alcun tipo di contatto con il padre da circa 3 anni), nonché b) di incontri protetti all'esito di una preliminare verifica – demandata ai Servizi stessi – di fattibilità anche emotiva per i minori, e con l'avvertimento che tali incontri dovranno essere sospesi se dovessero risultare pregiudizievoli alla serenità
e al benessere psico-fisico dei minori.
pagina 7 di 10 Il Collegio ritiene opportuno invitare i Servizi Sociali ad avviare, unitamente al Consultorio
Familiare competente per territorio, un'attività di supporto al nucleo familiare e, più in generale, alla genitorialità ove, all'esito delle attività loro demandate, ne ravvisino la necessità per colmare competenze deficitarie, insistendo anche per l'attivazione di un progetto di mediazione linguistica che sia di supporto al resistente.
Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli, devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questo titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n.
5652/2012). Riguardo, poi, ai redditi delle parti, il Giudice di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass., n. 11414/2012). Ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
Nella specie, la ricorrente ha subìto di recente una riduzione dell'orario lavorativo;
quanto al resistente, dai colloqui effettuati con i Servizi Sociali competenti, come da relazione in atti, risulta che è impiegato presso un'azienda con contratto a tempo indeterminato per n. 8 ore pagina 8 di 10 giornaliere, percependo uno stipendio mensile di circa € 1.150,00 netti, che lo stesso è gravato dal pagamento di affitto presso un'abitazione sita in Arielli di € 300,00 mensili e versa, in favore delle figlie che vivono in Ghana con la nonna paterna per il loro sostentamento la somma di € 200,00 al mese.
La ricorrente e i suoi figli vivono in una abitazione per la quale corrisponde un canone di locazione, dovrà continuare a provvedere in via diretta alle esigenze dei figli minori, entrambi presso di lei collocati, mentre il resistente dovrà provvedere al mantenimento dei figli mediante il versamento alla controparte di una somma equitativamente determinata in complessivi € 400,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Tale importo tiene conto a) del precedente tenore di vita familiare che alla luce delle allegazioni in atti deve presumersi basso, b) delle esigenze dei minori che non possono essere oltremodo sacrificate anche in ragione dell'età degli stessi, c) del fatto che l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento della prole sussiste anche se quest'ultimo è privo di occupazione lavorativa e che, a maggior ragione, sussiste nell'ipotesi di specie, in cui risulta in atti che lo stesso percepisce una congrua retribuzione.
Con riferimento alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e vanno, pertanto, poste a carico del resistente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminato a complessità bassa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività svolta dalla parte vittoriosa con esclusione della fase istruttoria che non si è effettivamente tenuta, da versare in favore dell'Erario.
In ordine alla richiesta di liquidazione delle competenze di lite avanzata dal curatore speciale, si evidenzia la natura onerosa dell'attività svolta dal curatore (cfr. Cass. civ., 3 gennaio 2019 n. 9), atteso che lo stesso è assimilabile ad un Ausiliario del Giudice, per cui pagina 9 di 10 dovrà procedersi alla liquidazione del suo compenso, tenuto conto che il curatore ha dichiarato di aver presentato istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. con l'intervento Parte_1 Controparte_3 del curatore e del P.M. così decide:
1) affida i minori, e alla madre collocataria Persona_1 Parte_2 [...]
che eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per le questioni Parte_1
di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, comprese le questioni di maggior interesse per i minori riguardanti l'istruzione, educazione e salute, la residenza abituale, l'espatrio, da assumere, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva, dando mandato ai Servizi
Sociali di Vasto di attivarsi tempestivamente;
3) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_3
mediante la corresponsione entro il giorno 5 di ogni mese di un assegno complessivo di €
400,00 da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre spese generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario;
5) condanna al pagamento delle spese processuali della curatrice Controparte_3
speciale dei minori, avv. Brunetti Tiziana, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Si comunichi alla curatrice speciale e ai Servizi Sociali del Comune di Vasto.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Izzi Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
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