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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 877/24 RG, avente ad oggetto comodato precario
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in proprio e n.q. di procuratrice generale dei sigg.ri C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], CF giusta procura generale rogata in
[...] C.F._2
data 25.08.2016 dal dr. delegato alle funzioni notarili presso l'Ambasciata Persona_1
d'Italia di IA (Polonia) rep. 48, e , nato a [...] il [...], CF Parte_2
, giusta procura generale rogata in data 25.08.2016 dal dr. C.F._3 Persona_1
delegato alle funzioni notarili presso l'Ambasciata d'Italia di IA (Polonia) rep. 49,
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Alfano, C.F. presso il quale è C.F._4
elettivamente domiciliata in Pompei, via Parroco Federico n. 35, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5
elett.te dom.to in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 215, presso lo studio degli Avv.ti
Francesco Montella (C.F.: ) e (C.F.: C.F._6 Controparte_3
) dai quali è rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente in forza di C.F._7
mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
La ricorrente è proprietaria unitamente ai suoi figli di e di di un ampio CP_1 Parte_2
complesso immobiliare sito in Pompei via Tre Ponti n. 152.
Nell'anno 2016, concedeva al l'autorizzazione all'occupazione del tetto di copertura di un CP_2
locale di sua proprietà insistente nella corte retrostante.
Successivamente, in data 21 Febbraio 2019 vendeva al resistente un locale sito al piano terra da quest'ultimo adibito a bar.
L'art. 2 ultimo comma dell'atto di compravendita disponeva che il non avendo diritti sulle CP_2
corti e sull'androne, si sarebbe impegnato a liberarli da impianti e attrezzature che avrebbero portato alla costituzione di servitù. Ad oggi il resistente non ha ancora provveduto allo spostamento dell'impianto fotovoltaico che risulta collocato sulla proprietà di parte istante. Pertanto, rilevato che ogni preventivo accordo tra le parti era stato superato dai patti di cui all'atto di compravendita per notaio Rep. 17135, raccolta 11254, la ricorrente chiedeva condannarsi Persona_2 [...]
alla rimozione dell'impianto fotovoltaico e degli impianti ad esso accessori che insistono CP_2
sulla sua proprietà, oltre al risarcimento del danno a far data dal contratto di compravendita.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non contestando le affermazioni della resistente, eccepiva la contraddittorietà delle statuizioni previste nell'art. 2 dell'atto di compravendita.
Nell'anno 2016 il sig. n.q. di gestore del , si rivolgeva alla società NWG Spa per CP_2 Parte_3
ottenere la fornitura di un impianto termodinamico (fotovoltaico) utile alla produzione di energia elettrica green servente la predetta attività commerciale.
Pertanto, non avendo a disposizione spazi utili all'installazione, richiedeva ed otteneva dalla ricorrente il permesso, senza limiti di tempo, di posizionare il detto Parte_1
impianto su di una tettoia (area adibita a deposito) di proprietà della stessa, sita all'interno del cortile
2 posto alle spalle dell'androne con ingresso fronte strada, il cui ammortamento sarebbe avvenuto in un arco temporale da 6 a 10 anni.
Improvvisamente, dopo tre anni dall'installazione, la resistente gli revocava l'autorizzazione.
In diritto si distinguono due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d.
precario, al quale si riferisce l' art. 1810 c.c. , connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: solo in tale caso è
consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L' art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma
2 ).
Il contratto di comodato precario (senza preventiva determinazione della durata) comporta che,
laddove il comodante eserciti il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato. Sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, se il comodatario rifiuti la restituzione, assume la posizione di detentore sine titulo e quindi, abusivo, del bene altrui sì che rimane obbligato alla restituzione dello stesso. Da ciò consegue pertanto la condanna del comodatario all'immediato rilascio dell'immobile in favore del comodante.
Ex art. 1810 c.c., nell'ipotesi di comodato cd. precario (cioè privo della determinazione del termine di durata) il comodatario è tenuto a restituire la cosa che ne è oggetto non appena il comodante ne faccia richiesta.
Dall'esame degli atti deve ritenersi che l'autorizzazione concessa in data 12 maggio 2016 debba essere qualificata come contratto di comodato precario come innanzi delineato, in virtù del quale l'istante ha concesso al di posizionare l'impianto fotovoltaico sulla tettoia di sua proprietà, CP_2
salvo poi richiederne il rilascio con la missiva inviata con raccomandata a.r. del 19 ottobre 2022 dal comodante, e ricevuta dal comodatario il 30 novembre 2022. CP_2
3 Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di comodato senza determinazione di durata,
la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene, può avvenire anche tramite la notifica dell'atto di citazione in giudizio (Cass. 27044/16).
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda e la condanna del all'immediato CP_2
rilascio dell'immobile di parte ricorrente.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna del resistente al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo del rilascio, atteso che le parti non hanno mai stipulato alcuna pattuizione in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 877/24 R.G., così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, ordina a l'immediato rilascio Controparte_2
dell'immobile in favore di in proprio e n.q. di Parte_1
procuratrice generale dei sigg.ri e mediante rimozione CP_1 Parte_2
dell'impianto fotovoltaico e degli impianti ad esso accessori;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_2
in proprio e n.q. di procuratrice generale dei sigg.ri Parte_1 Parte_1 [...]
e che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.700,00 CP_1 Parte_2
per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 17 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 877/24 RG, avente ad oggetto comodato precario
TRA
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, in proprio e n.q. di procuratrice generale dei sigg.ri C.F._1 CP_1
, nata a [...] il [...], CF giusta procura generale rogata in
[...] C.F._2
data 25.08.2016 dal dr. delegato alle funzioni notarili presso l'Ambasciata Persona_1
d'Italia di IA (Polonia) rep. 48, e , nato a [...] il [...], CF Parte_2
, giusta procura generale rogata in data 25.08.2016 dal dr. C.F._3 Persona_1
delegato alle funzioni notarili presso l'Ambasciata d'Italia di IA (Polonia) rep. 49,
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Alfano, C.F. presso il quale è C.F._4
elettivamente domiciliata in Pompei, via Parroco Federico n. 35, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, ricorrente;
E
nato il [...] a [...] C.F. Controparte_2 C.F._5
elett.te dom.to in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 215, presso lo studio degli Avv.ti
Francesco Montella (C.F.: ) e (C.F.: C.F._6 Controparte_3
) dai quali è rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente in forza di C.F._7
mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta, resistente.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
1 In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
La ricorrente è proprietaria unitamente ai suoi figli di e di di un ampio CP_1 Parte_2
complesso immobiliare sito in Pompei via Tre Ponti n. 152.
Nell'anno 2016, concedeva al l'autorizzazione all'occupazione del tetto di copertura di un CP_2
locale di sua proprietà insistente nella corte retrostante.
Successivamente, in data 21 Febbraio 2019 vendeva al resistente un locale sito al piano terra da quest'ultimo adibito a bar.
L'art. 2 ultimo comma dell'atto di compravendita disponeva che il non avendo diritti sulle CP_2
corti e sull'androne, si sarebbe impegnato a liberarli da impianti e attrezzature che avrebbero portato alla costituzione di servitù. Ad oggi il resistente non ha ancora provveduto allo spostamento dell'impianto fotovoltaico che risulta collocato sulla proprietà di parte istante. Pertanto, rilevato che ogni preventivo accordo tra le parti era stato superato dai patti di cui all'atto di compravendita per notaio Rep. 17135, raccolta 11254, la ricorrente chiedeva condannarsi Persona_2 [...]
alla rimozione dell'impianto fotovoltaico e degli impianti ad esso accessori che insistono CP_2
sulla sua proprietà, oltre al risarcimento del danno a far data dal contratto di compravendita.
Si costituiva il resistente, il quale, pur non contestando le affermazioni della resistente, eccepiva la contraddittorietà delle statuizioni previste nell'art. 2 dell'atto di compravendita.
Nell'anno 2016 il sig. n.q. di gestore del , si rivolgeva alla società NWG Spa per CP_2 Parte_3
ottenere la fornitura di un impianto termodinamico (fotovoltaico) utile alla produzione di energia elettrica green servente la predetta attività commerciale.
Pertanto, non avendo a disposizione spazi utili all'installazione, richiedeva ed otteneva dalla ricorrente il permesso, senza limiti di tempo, di posizionare il detto Parte_1
impianto su di una tettoia (area adibita a deposito) di proprietà della stessa, sita all'interno del cortile
2 posto alle spalle dell'androne con ingresso fronte strada, il cui ammortamento sarebbe avvenuto in un arco temporale da 6 a 10 anni.
Improvvisamente, dopo tre anni dall'installazione, la resistente gli revocava l'autorizzazione.
In diritto si distinguono due forme di comodato: quello regolato dagli artt. 1803 e 1809 e il c.d.
precario, al quale si riferisce l' art. 1810 c.c. , connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa: solo in tale caso è
consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L' art. 1809 c.c. concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale e si caratterizza dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809 c.c., comma
2 ).
Il contratto di comodato precario (senza preventiva determinazione della durata) comporta che,
laddove il comodante eserciti il diritto potestativo alla restituzione, il contratto deve considerarsi immediatamente cessato. Sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unilaterale del comodante, se il comodatario rifiuti la restituzione, assume la posizione di detentore sine titulo e quindi, abusivo, del bene altrui sì che rimane obbligato alla restituzione dello stesso. Da ciò consegue pertanto la condanna del comodatario all'immediato rilascio dell'immobile in favore del comodante.
Ex art. 1810 c.c., nell'ipotesi di comodato cd. precario (cioè privo della determinazione del termine di durata) il comodatario è tenuto a restituire la cosa che ne è oggetto non appena il comodante ne faccia richiesta.
Dall'esame degli atti deve ritenersi che l'autorizzazione concessa in data 12 maggio 2016 debba essere qualificata come contratto di comodato precario come innanzi delineato, in virtù del quale l'istante ha concesso al di posizionare l'impianto fotovoltaico sulla tettoia di sua proprietà, CP_2
salvo poi richiederne il rilascio con la missiva inviata con raccomandata a.r. del 19 ottobre 2022 dal comodante, e ricevuta dal comodatario il 30 novembre 2022. CP_2
3 Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che nel contratto di comodato senza determinazione di durata,
la messa in mora del comodatario per la restituzione del bene, può avvenire anche tramite la notifica dell'atto di citazione in giudizio (Cass. 27044/16).
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento della domanda e la condanna del all'immediato CP_2
rilascio dell'immobile di parte ricorrente.
Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna del resistente al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo del rilascio, atteso che le parti non hanno mai stipulato alcuna pattuizione in tal senso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 877/24 R.G., così provvede:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto, ordina a l'immediato rilascio Controparte_2
dell'immobile in favore di in proprio e n.q. di Parte_1
procuratrice generale dei sigg.ri e mediante rimozione CP_1 Parte_2
dell'impianto fotovoltaico e degli impianti ad esso accessori;
2. Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_2
in proprio e n.q. di procuratrice generale dei sigg.ri Parte_1 Parte_1 [...]
e che liquida in complessivi € 1.800,00, di cui € 1.700,00 CP_1 Parte_2
per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15 %, se dovute, come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 17 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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