TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3786 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da
1) nato il [...] in [...] (C.F. , cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...] con l'Avv. Chiara AN Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] con l'Avv. Chiara AN Maria Colombo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09/05/2009 a Linarolo (PV) (n. 1 – anno 2009 - P.
2 - S.A)
pagina 1 di 6 in separazione legale dei beni
X separati con sentenza n. 1232/2025 pubblicata il 01.04.2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con le seguenti figlie nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), oggi maggiorenne, e nata il [...] in [...] C.F._3 Persona_2
(C.F. ), ancora minorenne, entrambe non autosufficienti economicamente, C.F._4 in relazione alle quali non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il sig. ha già lasciato la casa famigliare, portando con sé i propri effetti personali e ha Parte_1 proceduto a spostare la sua residenza.
2. La figlia minore è affidata a Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La figlia sarà collocata e Persona_2 avrà residenza presso la casa coniugale, sita in Milano - Piazzale Giulio Cesare n. 16, di proprietà della madre della sig.ra Parte_2
La figlia maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale. La Persona_1 casa coniugale con tutto quanto l'arredo restano quindi assegnati di comune accordo alla sig.ra quale genitore collocatario della minore. Parte_2
pagina 2 di 6 4. Le decisioni di maggior interesse della figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune Persona_2 accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia ogni volta che entrambi lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e le esigenze lavorative dei genitori e comunque non meno di un giorno alla settimana, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti. In tale occasione il padre potrà tenere e vedere la figlia dalle ore 17,00 del mercoledì fino alle ore 23,00 del medesimo giorno, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre. La figlia inoltre, trascorrerà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della Persona_2 figlia e le esigenze lavorative dei genitori, salvo miglior accordo, alternativamente il fine settimana con uno dei genitori: in particolare il padre nei fine settimana di sua spettanza potrà vedere e tenere la figlia dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 23,00 della domenica, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti.
6. Durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, la figlia trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 30.06. al 10.09 di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15.06 di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con la figlia e il relativo periodo di vacanza. La minore, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In tutti i casi in cui ciascun genitore non potrà, pur avendone diritto, tenere con sé la minore per impegni personali dovrà, prima di adottare scelte alternative, richiedere la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé la figlia.
In caso di malattia della minore i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza alla figlia, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e solo nel caso in cui non fosse loro possibile pagina 3 di 6 prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni materni e/o paterni o a terzi estranei individuati di comune accordo.
7. A far data dal deposito del ricorso, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici (15) di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a far data dal 26.3.2025, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, come dettagliato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di
Milano, che qui si intendono richiamate. Le spese per le utenze dei cellulari delle figlie saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario delle figlie. Parte_2
8. Le utenze e le spese condominiali della casa coniugale saranno a carico della sig.ra quelle afferenti all'immobile sito in Milano – Via Parte_2
Cassiodoro n. 5 al sig. Parte_1
9. Il sig. dà atto di avere in uso Parte_1 un'auto aziendale, che rimarrà in utilizzo esclusivo allo stesso, mentre la sig.ra dà atto di Parte_2 possedere un motociclo, che rimarrà in utilizzo esclusivo alla stessa.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali futuri fidanzati e/o compagni saranno introdotti gradualmente nella vita dei figli, previo accordo fra medesimi e comunque non nell'iniziale periodo di separazione dei genitori.
11. I sigg. e si danno, sin Parte_1 Parte_2
d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per la figlia e si impegnano reciprocamente a comunicare, di volta in volta, eventuali loro Persona_2 nuovi recapiti, anche telefonici, e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti in altre località, quando abbiano con sé la minore. Ciascun genitore potrà portare con sé la figlia al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro.
12. I sigg. e dichiarano di Parte_1 Parte_2 essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di pagina 4 di 6 aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
13. Le spese legali inerenti al presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/2009 a Linarolo
(PV) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 5 di 6 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Linarolo (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.02.2025 da
1) nato il [...] in [...] (C.F. , cittadino Parte_1 C.F._1 italiano, residente in [...] con l'Avv. Chiara AN Maria Colombo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) nata il [...] in [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 cittadina italiana, residente in [...] con l'Avv. Chiara AN Maria Colombo presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 09/05/2009 a Linarolo (PV) (n. 1 – anno 2009 - P.
2 - S.A)
pagina 1 di 6 in separazione legale dei beni
X separati con sentenza n. 1232/2025 pubblicata il 01.04.2025
(passata in giudicato, v. documenti in atti) resa nell'ambito di questo stesso procedimento incardinato con ricorso cumulativo per separazione e divorzio con le seguenti figlie nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), oggi maggiorenne, e nata il [...] in [...] C.F._3 Persona_2
(C.F. ), ancora minorenne, entrambe non autosufficienti economicamente, C.F._4 in relazione alle quali non sono intervenuti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il sig. ha già lasciato la casa famigliare, portando con sé i propri effetti personali e ha Parte_1 proceduto a spostare la sua residenza.
2. La figlia minore è affidata a Persona_2 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. La figlia sarà collocata e Persona_2 avrà residenza presso la casa coniugale, sita in Milano - Piazzale Giulio Cesare n. 16, di proprietà della madre della sig.ra Parte_2
La figlia maggiorenne continuerà a vivere con la madre presso la casa coniugale. La Persona_1 casa coniugale con tutto quanto l'arredo restano quindi assegnati di comune accordo alla sig.ra quale genitore collocatario della minore. Parte_2
pagina 2 di 6 4. Le decisioni di maggior interesse della figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, saranno assunte di comune Persona_2 accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé Parte_1 la figlia ogni volta che entrambi lo desiderino, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia e le esigenze lavorative dei genitori e comunque non meno di un giorno alla settimana, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti. In tale occasione il padre potrà tenere e vedere la figlia dalle ore 17,00 del mercoledì fino alle ore 23,00 del medesimo giorno, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre. La figlia inoltre, trascorrerà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della Persona_2 figlia e le esigenze lavorative dei genitori, salvo miglior accordo, alternativamente il fine settimana con uno dei genitori: in particolare il padre nei fine settimana di sua spettanza potrà vedere e tenere la figlia dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 23,00 della domenica, impegnandosi ad accompagnarla entro l'orario concordato presso la residenza della madre, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti.
6. Durante le vacanze estive, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, la figlia trascorrerà un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, indicativamente compresi dal 30.06. al 10.09 di ogni anno, con il padre e un identico periodo di quindici giorni, anche non consecutivi con la madre, compatibilmente con i loro rispettivi impegni lavorativi. A tal fine i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicarsi entro il 15.06 di ogni anno il luogo prescelto dove trascorrere le ferie estive con la figlia e il relativo periodo di vacanza. La minore, salvo diverse intese di volta in volta concordate tra le parti, trascorrerà il giorno di Natale e di Pasqua un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. In tutti i casi in cui ciascun genitore non potrà, pur avendone diritto, tenere con sé la minore per impegni personali dovrà, prima di adottare scelte alternative, richiedere la disponibilità dell'altro genitore a tenere con sé la figlia.
In caso di malattia della minore i genitori si impegnano a darsi mutuo e reciproco aiuto nell'assistenza alla figlia, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e solo nel caso in cui non fosse loro possibile pagina 3 di 6 prestare assistenza personalmente, si rivolgeranno ai nonni materni e/o paterni o a terzi estranei individuati di comune accordo.
7. A far data dal deposito del ricorso, il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici (15) di ogni mese, a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo al mantenimento delle figlie, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di Euro 200,00 (duecento/00) per ciascun figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT a far data dal 26.3.2025, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, come dettagliato nelle “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del Tribunale di
Milano, che qui si intendono richiamate. Le spese per le utenze dei cellulari delle figlie saranno suddivise fra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla sig.ra quale genitore collocatario delle figlie. Parte_2
8. Le utenze e le spese condominiali della casa coniugale saranno a carico della sig.ra quelle afferenti all'immobile sito in Milano – Via Parte_2
Cassiodoro n. 5 al sig. Parte_1
9. Il sig. dà atto di avere in uso Parte_1 un'auto aziendale, che rimarrà in utilizzo esclusivo allo stesso, mentre la sig.ra dà atto di Parte_2 possedere un motociclo, che rimarrà in utilizzo esclusivo alla stessa.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che eventuali futuri fidanzati e/o compagni saranno introdotti gradualmente nella vita dei figli, previo accordo fra medesimi e comunque non nell'iniziale periodo di separazione dei genitori.
11. I sigg. e si danno, sin Parte_1 Parte_2
d'ora, reciproco assenso al rilascio dei documenti identificativi, validi per l'espatrio, anche per la figlia e si impegnano reciprocamente a comunicare, di volta in volta, eventuali loro Persona_2 nuovi recapiti, anche telefonici, e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali reciproci spostamenti in altre località, quando abbiano con sé la minore. Ciascun genitore potrà portare con sé la figlia al di fuori del territorio nazionale italiano previa comunicazione all'altro.
12. I sigg. e dichiarano di Parte_1 Parte_2 essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di pagina 4 di 6 aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
13. Le spese legali inerenti al presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/05/2009 a Linarolo
(PV) tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza pagina 5 di 6 5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Linarolo (PV) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6