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Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2024, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1656/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1656/2022 R.G., vertente
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sicignano del Foro di Torre Annunziata con studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa 59, elettivamente domiciliato presso il predetto, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato,
OPPONENTE
E
nuova denominazione sociale di Controparte_1
[...] con sede legale in Milano, via Giovanni Lorenzini 4, C.F. e P. Iva Controparte_2
P.IVA 1 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. P.IVA 2, in persona '
dell'amministratore delegato Dott. Controparte 3 e per esso della Dottoressa Controparte_4 procuratrice speciale per atto in data 1.12.2020, Rep. n. 51990, Raccolta n. 12255, depositata agli atti
Dott. Persona 1 Notaio in Milano, rappresentata e difesa, per delega allegata al la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Alessandro Arìa ( C.F. 2 ) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Genova n. 14, elegge domicilio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.22.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 14 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 1/2022 il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza di CP 2
[...] il pagamento dell'importo complessivo di euro ingiungeva a Parte_1
6.680,20, oltre interessi, nonché spese e competenze di giudizio, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, come da fattura dettagliata nell'estratto autentico notarile del "Giornale dei crediti in contenzioso" debitamente tenuto dalla Società CP_2
[...] ( poi Controparte 1 ), emessa a seguito di fornitura di energia - nei confronti di ditta individuale Ricomincio da tre di della somma capitale di € 6.680,20, eParte 1 rimasta insoluta anche a seguito di solleciti di pagamento.
Parte 1 proponeva opposizione avverso Con atto di citazione ritualmente notificato il decreto ingiuntivo n. 1/22 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2022, citando in giudizio di Controparte_2 e chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta Cont da per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte in quanto relative a gas non effettivamente consumato atteso che il 21.7.20 era cessata l'attività ed in via istruttoria l'espletamento di ctu al fine di calcolare il consumo effettuato dal sig. Pt 1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nonché l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme ingiunte, con conferma dell'ingiunzione stessa e la conseguente condanna del sig. Pt 1 al pagamento della somma di cui all'ingiunzione emessa dall'intestato Tribunale, ovvero all'importo di euro 6.680,20 oltre interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1/22, e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c, non veniva ammessa la prova attorea perchè non venivano articolati i capi oltre ad essere stata tardivamente articolata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.23 tenutasi con trattazione scritta, e poi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2. In rito
2.1. Sull'omesso esperimento della negoziazione assistita.
L'eccezione va disattesa atteso che la negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, e dunque sia nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo che nel successivo giudizio di opposizione allo stesso.
3. Nel merito.
3.1.Sulla prova del credito.
In premessa va evidenziato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
In diritto, giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno
1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma
7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto allorquando la
-
documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c..
Nella specie va evidenziato che parte creditrice opposta ha fornito ampia prova del proprio assunto, depositando: l'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso" debitamente tenuto dalla CP 1 CP_2 e le fatture azionate (cfr. allegati opposta).
Di contro, va osservato che l'opponente non ha contestato il rapporto di somministrazione e neppure la fruizione dell'energia elettrica, limitandosi a contestare, in via del tutto generica, la fondatezza della pretesa per mancanza di prova del credito, ed allegando la cessazione dell'attività a maggio 2020 (con comunicazione cessazione del 21.7.2020 alla Agenzia Entrate), mentre le fatture erano relative ai consumi effettuati nel periodo compreso tra novembre 2019 e maggio 2020.
Ne consegue che il credito oggetto dell'ingiunzione si ritiene sufficientemente provato sulla base delle fatture prodotte dall'opposta, dato che non è in contestazione l'esistenza del rapporto e l'esecuzione della fornitura nel periodo oggetto delle fatture.
Quanto poi alla quantificazione dei consumi riportata dettagliatamente nelle fatture si presume, in mancanza di contestazioni specifiche, corrispondente ai dati comunicati dal distributore e contabilizzati dall'apparecchio di misura.
In conclusione, per tutto quanto precede, alla luce dei documenti prodotti e in assenza di qualsiasi prova contraria in ordine all'inesistenza o all'estinzione del debito, la pretesa creditoria azionata da può ritenersi fondata anche all'esito del giudizio Controparte_2
di opposizione.
Da qui il rigetto dell'opposizione, e la conseguente conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei DM 55/14
e 147/22, applicando i minimi, tenuto conto del valore della causa, della basse complessità della stessa e della attività processuale espletata (assenza di fase istruttoria).
Le spese della fase monitoria restano regolate dal decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1/2022
-
emesso dall'intestato Tribunale in data 03/01/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
CONDANNA Parte 1
,alla refusione delle spese di lite in favore di CP 1
[...] (già Controparte_2 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso '
forfettario spese generali, IVA e CPA. come per legge.
Torre Annunziata, 19.06.24
Il giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa
Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1656/2022 R.G., vertente
TRA
Parte 1 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Sicignano del Foro di Torre Annunziata con studio sito in Castellammare di stabia al viale Europa 59, elettivamente domiciliato presso il predetto, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo notificato,
OPPONENTE
E
nuova denominazione sociale di Controparte_1
[...] con sede legale in Milano, via Giovanni Lorenzini 4, C.F. e P. Iva Controparte_2
P.IVA 1 iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. P.IVA 2, in persona '
dell'amministratore delegato Dott. Controparte 3 e per esso della Dottoressa Controparte_4 procuratrice speciale per atto in data 1.12.2020, Rep. n. 51990, Raccolta n. 12255, depositata agli atti
Dott. Persona 1 Notaio in Milano, rappresentata e difesa, per delega allegata al la comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Alessandro Arìa ( C.F. 2 ) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, Corso Genova n. 14, elegge domicilio
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1/2022 del 3.1.22.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 14 marzo 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con decreto ingiuntivo n. 1/2022 il Tribunale di Torre Annunziata, su istanza di CP 2
[...] il pagamento dell'importo complessivo di euro ingiungeva a Parte_1
6.680,20, oltre interessi, nonché spese e competenze di giudizio, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, come da fattura dettagliata nell'estratto autentico notarile del "Giornale dei crediti in contenzioso" debitamente tenuto dalla Società CP_2
[...] ( poi Controparte 1 ), emessa a seguito di fornitura di energia - nei confronti di ditta individuale Ricomincio da tre di della somma capitale di € 6.680,20, eParte 1 rimasta insoluta anche a seguito di solleciti di pagamento.
Parte 1 proponeva opposizione avverso Con atto di citazione ritualmente notificato il decreto ingiuntivo n. 1/22 emesso dall'intestato Tribunale in data 3 gennaio 2022, citando in giudizio di Controparte_2 e chiedendo dichiararsi l'improcedibilità della domanda svolta Cont da per omesso esperimento del tentativo di negoziazione assistita, la dichiarazione di non debenza delle somme ingiunte in quanto relative a gas non effettivamente consumato atteso che il 21.7.20 era cessata l'attività ed in via istruttoria l'espletamento di ctu al fine di calcolare il consumo effettuato dal sig. Pt 1
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta, chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, nonché l'accertamento dell'effettiva debenza delle somme ingiunte, con conferma dell'ingiunzione stessa e la conseguente condanna del sig. Pt 1 al pagamento della somma di cui all'ingiunzione emessa dall'intestato Tribunale, ovvero all'importo di euro 6.680,20 oltre interessi.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.1/22, e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c, non veniva ammessa la prova attorea perchè non venivano articolati i capi oltre ad essere stata tardivamente articolata e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.3.23 tenutasi con trattazione scritta, e poi trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.
2. In rito
2.1. Sull'omesso esperimento della negoziazione assistita.
L'eccezione va disattesa atteso che la negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, e dunque sia nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo che nel successivo giudizio di opposizione allo stesso.
3. Nel merito.
3.1.Sulla prova del credito.
In premessa va evidenziato che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio di cognizione ordinario, in cui l'attore in senso sostanziale è l'opposto, su cui, quindi, incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa azionata.
In diritto, giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261).
Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno
1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma
7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto allorquando la
-
documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo. Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c..
Nella specie va evidenziato che parte creditrice opposta ha fornito ampia prova del proprio assunto, depositando: l'estratto autentico notarile del “Giornale dei crediti in contenzioso" debitamente tenuto dalla CP 1 CP_2 e le fatture azionate (cfr. allegati opposta).
Di contro, va osservato che l'opponente non ha contestato il rapporto di somministrazione e neppure la fruizione dell'energia elettrica, limitandosi a contestare, in via del tutto generica, la fondatezza della pretesa per mancanza di prova del credito, ed allegando la cessazione dell'attività a maggio 2020 (con comunicazione cessazione del 21.7.2020 alla Agenzia Entrate), mentre le fatture erano relative ai consumi effettuati nel periodo compreso tra novembre 2019 e maggio 2020.
Ne consegue che il credito oggetto dell'ingiunzione si ritiene sufficientemente provato sulla base delle fatture prodotte dall'opposta, dato che non è in contestazione l'esistenza del rapporto e l'esecuzione della fornitura nel periodo oggetto delle fatture.
Quanto poi alla quantificazione dei consumi riportata dettagliatamente nelle fatture si presume, in mancanza di contestazioni specifiche, corrispondente ai dati comunicati dal distributore e contabilizzati dall'apparecchio di misura.
In conclusione, per tutto quanto precede, alla luce dei documenti prodotti e in assenza di qualsiasi prova contraria in ordine all'inesistenza o all'estinzione del debito, la pretesa creditoria azionata da può ritenersi fondata anche all'esito del giudizio Controparte_2
di opposizione.
Da qui il rigetto dell'opposizione, e la conseguente conferma dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei DM 55/14
e 147/22, applicando i minimi, tenuto conto del valore della causa, della basse complessità della stessa e della attività processuale espletata (assenza di fase istruttoria).
Le spese della fase monitoria restano regolate dal decreto ingiuntivo confermato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1/2022
-
emesso dall'intestato Tribunale in data 03/01/2022, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
CONDANNA Parte 1
,alla refusione delle spese di lite in favore di CP 1
[...] (già Controparte_2 che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre al rimborso '
forfettario spese generali, IVA e CPA. come per legge.
Torre Annunziata, 19.06.24
Il giudice monocratico dott.ssa Luisa Zicari