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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/05/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 22 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 39/2023 R.G. e vertente
fra
, c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Iurillo ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Barile Via Giuseppe Verdi 3, giusta mandato in atti;
-
- RICORRENTE -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilia CP_1
Sciaraffa giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Roma, come in atti;
Persona_1
- - RESISTENTE -
Oggetto: invalidità 74%.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 5.1.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha proposto ricorso avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, ove il nominato CTU ha disconosciuto la sussistenza dei presupposti sanitari, legittimanti il riconoscimento di una invalidità
non inferiore al 74% ai fini del diritto alle prestazioni per invalidità civile.
Con memoria, depositata il 22.5.2023, l' si è costituito eccependo la insussistenza del requisito CP_1
sanitario ed ha chiesto il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante rinnovo della C.T.U. della fase per ATP, conferendo incarico al dott. S. . Per_2
All'odierna udienza la causa, con modalità scritta, sulle note sostitutive delle udienze depositate dal ricorrente, è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosi lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e deposito nel fascicolo.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta la convocazione a chiarimenti della consulenza medico – legale.
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui il ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità pari al 55/60%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili sussistendo valida dichiarazione reddituale in atti.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da ogni Parte_1
altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) Spese irripetibili;
c) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte resistente.
Potenza, 22 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla