CA
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 444/25 Registro generale Appello Lavoro n. 300/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3759/2023 del Tribunale di Milano, est. Dott. Atanasio, discussa ALudienza collegiale del 22 maggio 2025 e promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Damiani, Andreina Amato e Andrea Biffi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in Milano, Via G. Mazzini, n. 7
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
rappresentato e difeso dALAvv. Massimo Pallini, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Cossa n. 41
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“· in pregiudiziale: dichiarare la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n.3759/2023, pubblicata in data 26 febbraio 2024, nulla per violazione dell'art.102 c.p.c, con ogni conseguenziale statuizione;
· in via principale e nel merito: rigettare integralmente il ricorso di primo grado promosso dal sig. , con Controparte_1 conseguente legittimità della determinazione n.123 del 28 marzo 2022 di approvazione della graduatoria di merito. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15% e oneri riflessi ex art.1, comma 208, L n.266/2005, nella misura del 23,81% in luogo di IVA e CPA (trattandosi di patrocinio a favore di Ente pubblico difeso dALAvvocatura interna ALEnte stesso)”.
[1]
PER L'APPELLATO:
“a) rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato. b) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 123 del 28 marzo 2022, comunicata in data Pt_1 5 aprile 2022, e della graduatoria, pubblicata con la predetta determinazione, relativa alla procedura “Procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art.15, commi 5 e 6, del CCNL 2002/2005 comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006 n. 13 posti di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche” e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali. c) In accoglimento dell'appello incidentale
- accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad essere collocato in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, Controparte_1 ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, e con diritto allo scorrimento originato dal collocamento in pensione dell'NG. dal 01.10.2022, e assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – Controparte_4 settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificarsi in misura pari al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3-6-2022, il sig. ha convenuto in giudizio Controparte_1 avanti il Tribunale di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, l' , Pt_1 CP_2
e , formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. Pt_1
123 del 28 marzo 2022, comunicata in data 5 aprile 2022, e della graduatoria, pubblicata con la predetta determinazione, relativa alla procedura “Procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art.15, commi 5 e 6, del CCNL 2002/2005 comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006 n. 13 posti di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche” e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Controparte_1 ALattribuzione di un ulteriore punteggio di 7,10 e conseguentemente, previa collocazione in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificarsi in misura pari al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia, o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
[2] In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato, dAL11.11.2008 al 30.06.2012, Direttore Dipartimento Territoriale di Brescia dell' (accorpato CP_5 ad dal 2010) ed è dipendente dal 31.5.2010 e di essere, dAL1.7.2012 Pt_1 Pt_1
Direttore dell'Unità Operativa Territoriale di Milano, Settore certificazione, verifica e ricerca sita in Sesto San Giovanni con qualifica di Ingegnere Primo Tecnologo, II livello professionale dal 31.12.2005, V fascia stipendiale dal 1.2.2019. Con determinazione n. 160 del 8.6.2021, l' ha indetto “procedure selettive Pt_1 interne, per soli titolo e per titolo ed esame colloquio, […] per complessive n. 178 posizioni” tra cui “n. 13 posizioni di Dirigente Tecnologo – I livello professionale”. Requisiti di ammissioni per quest'ultimo profilo: “sono ammessi a partecipare alle procedure selettive interne i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di presentazione della domanda, inquadrati nel profilo di Primo tecnologo – II livello professionale – ed in possesso del titolo di studio previsto dALart. 1 del bando e dei requisiti prescritti ALallegato 1 del D.P.R. 171/91- I requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2020”.
“Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, sempre attraverso l'utilizzo dell'applicazione informatica: a) Un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Nel curriculum vitae dovranno essere dettagliatamente richiamati i titoli di studio posseduti, la specifica esperienza lavorativa e professionale maturata, le pubblicazioni complessivamente realizzate, nonché gli eventuali corsi di formazione frequentati e quant'altro ritenuto utile dal candidato in sede di valutazione dei titoli […] b) Le pubblicazioni, i lavori e qualsiasi altro titolo, ivi comprese le partecipazioni a comitati tecnici, gruppi di lavoro e commissioni a livello internazionale e nazionale, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2020, valutabili ai fini della procedura […]”. In data 13.7.2021 il ricorrente ha presentato la propria domanda, sostenendo la prova orale in data 10 febbraio 2022. In data 5 aprile 2022 l' ha pubblicato la graduatoria della suddetta selezione Pt_1 nella quale il si è collocato al quindicesimo posto, con attribuzione di CP_1 un punteggio di 82,70, preceduto dai dott.ri (85,20) e Controparte_2 [...]
(87,70). CP_3
Il dott. , collocatosi in posizione utile (undicesimo) per la Controparte_4 progressione alla qualifica di dirigente tecnologo, nella procedura di selezione in esame, sarebbe stato collocato in pensione a far data dal 1° ottobre 2022. Nella prospettazione del ricorrente, la scheda di valutazione dei titoli dell'Ing.
[...]
presenterebbe diversi profili di erroneità ed illegittimità. CP_1
La Commissione avrebbe infatti valutato i suoi titoli alla luce del curriculum allegato, senza alcuna seria motivazione, essendosi limitata ad una spunta del titolo e ad una mera “n.v.” accanto al sNGolo titolo;
si sarebbe quindi limitata ad una esclusione del titolo e quindi ad una valutazione di sua inidoneità alla valutazione senza alcuna motivazione.
[3] Più strettamente nel merito, poi la commissione, non avrebbe valutato, e, conseguentemente, attribuito alcun punteggio, ovvero avrebbe valutato erroneamente, i suoi “titoli” (per tali intendendosi, attestati, diplomi, abilitazioni ma anche pubblicazioni, lavori, relazioni, contributi, attestati di partecipazione ecc.). In particolare, gli errori che sarebbero stati commessi dalla Commissione sarebbero i seguenti:
- Sezione A “Attività professionale svolta nello specifico settore concorsuale”
- Sezione B “Pubblicazioni e lavori”: Paragrafo B1 “Pubblicazioni”, valutabile per massimo 4 punti e per il quale sono stati riconosciuti al soltanto 0,90 CP_1 punti. Punto 7 “Monografie edite da : Non sono state prese in considerazione, e Pt_1 valutate ai fini del punteggio, le collaborazioni e le pubblicazioni dell'Ing.
[...]
per il rapporto annuale regionale Lombardia\. CP_1 Pt_1
Il ricorrente ha riportato di aver contribuito alla redazione del rapporto annuale regionale per la Lombardia per tutti gli anni dal 2011 al 2019. Non ha Pt_1 potuto però allegare le schede monografiche redatte (in riferimento ai suddetti rapporti) in quanto, per tutti i rapporti annuali dal 2013, al contrario di quelli antecedenti e riferiti agli anni 2011 e 2012, l' non ha più indicato Controparte_6
i nominativi dei collaboratori, mentre le schede inserite ALinterno del rapporto non sono associate ai nominativi degli autori e, pertanto, riconducibili agli stessi. Pertanto, non ha potuto documentare il relativo requisito. L'omessa valutazione degli elaborati ha comportato il mancato riconoscimento di ulteriori 2,10 punti. La Commissione ha poi omesso la valutazione e quindi non ha attribuito il punteggio di 0,30 a una monografia del ricorrente dal titolo “La verifica periodica delle attrezzature di lavoro del settore Ricerca, Certificazione e Verifica”. Punto 8 (“Monografie non edite da ”). Pt_1
Non sarebbe stata correttamente valutata la pubblicazione quale monografia del ricorrente che gli avrebbe attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,20 punti. La commissione invece avrebbe valutato i medesimi titoli utili ai fini del punteggio in riferimento alla posizione del dott. , classificatosi 14° in Controparte_2 graduatoria. Punto 9 (Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali). La Commissione non ha valutato e, conseguentemente non ha ritenuto rilevanti ai fini del punteggio, numerose relazioni che il ha tenuto nell'ambito di CP_1 convegni organizzati in collaborazione con le più disparate associazioni ed organizzazioni. Punto 10 (“Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali”).
[4] La Commissione ha omesso di valutare e di ritenere rilevanti ai fini del punteggio, dieci interventi del in convegni e seminari svolti in collaborazione con CP_1
o su richiesta della medesima associazione. CP_7
La Commissione ha altresì omesso di valutare tre interventi, che l'Ing. CP_1 ha tenuto quale referente;
nonché non sono stati valutati tredici interventi Pt_1
e relative relazioni. La Commissione avrebbe illegittimamente escluso da ogni rilevanza ai fini del punteggio la partecipazione, in qualità di relatore, ai convegni nonostante le chiare disposizioni del bando di selezione. L'NG. avrebbe dato evidenza nel proprio curriculum vitae di tutte le CP_1 indicazioni sull'attività svolta e avrebbe prodotto gli attestati di partecipazione ai convegni quale relatore. Paragrafo B2 “Lavori (documenti, relazioni e rapporti relativi ALattività tecnologica e/o di ricerca) Punto 11: La commissione avrebbe dovuto considerare 22 incarichi ricevuti dal Direttore Regionale Lombardia e riguardanti attività tecnologica Pt_1 specialistica con redazione di pareri tecnici, vertenti sulla corretta applicazione delle specifiche norme di settore e dei contratti di appalto stipulati tra e le Pt_1
Ditte e analisi dei sNGoli lavori con valutazione della congruità dei prezzi offerti dalle Ditte da eseguire su tutti gli ascensori installati nelle sedi della Pt_1
. Parte_2
Con riferimento a tale punto 11 (par. B2), la commissione avrebbe dovuto riconoscere e attribuire al ricorrente 1 punto (il max punteggio attribuibile) in luogo dello 0,40 attribuito. Area C “Giudizio sul profilo culturale e professionale” 3.1. Paragrafo C1 “Profilo culturale: percorso formativo e spessore culturale” valutabile per massimo 3 punti, e per il quale sono stati riconosciuti ALIng.
[...]
solo 1,50 punti. CP_1
Punto 4 “Diploma di specializzazione, master di I livello, altra laurea triennale, abilitazione professionale. Attribuiti al ricorrente solo 0,50 punti in luogo dell'1 spettante, in vista del titolo di “Responsabile di Esercizio”1 posseduto dALIng. . CP_1
Punto 11 “Idoneità a concorsi pubblici”. La Commissione non ha attributo al alcun punteggio. Invece, avrebbe CP_1 dovuto attribuire 2 punti. Paragrafo C2 “Profilo professionale: rilevanza e complessità dei compiti svolti, esperienza maturata in più aree”, valutabile per massimo 3 punti, sono stati riconosciuti ALIng. 1,20 punti, in luogo dei 2,70 punti che avrebbero CP_1 dovuto attribuirgli. Paragrafo C3 “Ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato” valutabile per massimo 4 punti, sono stati riconosciuti ALIng. solo 2,50 punti. CP_1
[5] I Curricula dei Dott. e sarebbero stati valutati diversamente CP_2 CP_3 rispetto a quello del ricorrente;
quelle valutazioni sarebbero affette da manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione. Complessivamente, l'Ing. avrebbe avuto diritto a vedersi riconoscere un CP_1 maggior punteggio di 6,10. All'NG. doveva riconoscersi un complessivo punteggio di 89,80 punti, CP_1 collocandosi in 12ma posizione, con diritto alla progressione in carriera. Con riferimento alla posizione del dott. il ricorrente poi Controparte_2 deduce che la Commissione avrebbe erroneamente attribuito 85,20 punti in luogo di 80,30.
Si sono costituiti e quest'ultimo ha pregiudizialmente Pt_1 Controparte_2 eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito;
quindi, ha rilevato la inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza;
pertanto, i due convenuti hanno concluso contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese. E' rimasta contumace . Controparte_3
Con sentenza n. 3759/2023 (est. dott. Atanasio), il Tribunale, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione, ha dichiarato l'illegittimità della determinazione Pt_1
n. 123 del 28 marzo 2022 e della conseguente graduatoria, rigettando le restanti domande. Il primo Giudice ha compensato tra le parti la metà delle spese di lite e condannato a rifondere al ricorrente l'altra metà delle spese di lite, liquidate Pt_1 in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, compensando integralmente le spese tra e . CP_1 CP_2
In particolare, ad avviso del primo Giudice, “E' sufficiente esaminare e mettere a confronto i doc. 10 ed 11 di parte ricorrente, vale a dire la scheda di valutazione dei titoli ed il curriculum, che reca il visto della commissione, per pervenire alla conclusione che le conclusioni della Commissione sono del tutto immotivate. Al di là dell'assegnazione di un punteggio diverso da quello atteso dal ricorrente, il momento di palese illegittimità della procedura è rappresentato dALesclusione della valutazione di alcuni titoli con un semplice NV, vale a dire Non Valutabile, con un risultato finale – che si può leggere nella scheda di valutazione dei titoli del ricorrente – il quale assegna un punteggio 0 invece che il punteggio rivendicato. E' quel che accade in concreto – e anche solo per fare un esempio - con il paragrafo B pubblicazioni e lavori ove ai punti 7,8,9,10 (rispettivamente, monografie edite da monografie non edite da relazioni e interventi Pt_1 Pt_1 pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali, relazione a interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali), per i quali tutti la commissione ha assegnato punteggio zero laddove il ricorrente rivendica rispettivamente 2,40 punti, 0,20 punti, 0,30 punti, 2,80 punti per complessivi 5,70 punti non assegnati.
[6] Se poi si considera che il punteggio che divide il ricorrente dai due convenuti e è, rispettivamente di 2,5 e di 5,00 punti, si comprende la CP_2 CP_3 rilevanza che tale comportamento illegittimo della assume ai fini CP_8 dell'assegnazione del posto in graduatoria. La considerazione del Dr. è assolutamente condivisibile laddove CP_2 afferma che per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice è titolare di ampia discrezionalità (sia nel catalogare titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando sia nel non attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli stessi nell'ambito del punteggio massimo stabilito) e che tale discrezionalità può essere sindacata solo nel caso in cui sfoci nell'eccesso di potere nella irragionevolezza e nell'arbitrio della valutazione;
ma è di tutta evidenza che assegnare o non assegnare un certo punteggio senza alcuna motivazione trascende proprio nell'arbitrio, in quanto non consente ALinteressato di verificare se la valutazione sia stata errata o meno e soprattutto di valutare il percorso logico e tecnico-giuridico effettuato per pervenire ad un determinato risultato;
soprattutto per valutare la coerenza delle scelte operate nei confronti del ricorrente rispetto alla valutazione dei titoli degli altri concorrenti e alla assegnazione del corretto punteggio. Ma poi – al di là della mancata motivazione delle ragioni di esclusione dei titoli –
non offre nemmeno motivazioni fondate con riferimento a determinate Pt_1 esclusioni. Così innanzitutto ha escluso dalla valutazione delle monografie edite da i Pt_1 rapporti annuali regionali per gli anni dal 2012 al 2019, che ritiene non possano essere qualificati come monografia trattandosi di elaborati di servizio svolti in stretta connessione con la propria attività lavorativa. In questo caso l'esclusione sarebbe stata determinata dal fatto che si tratta di elaborati di servizio svolti in stretta connessione con l'attività lavorativa. Tuttavia, nulla lascia escludere che di essi dovesse tenersi conto, nulla essendo stato specificato in merito nell'ambito del bando di concorso. Medesimo problema sussiste con le monografie non edite da , che il ricorrente aveva individuato nell' articolo redatto con Pt_1 [...]
Per_1
A tale proposito, tuttavia, in assenza di alcun elemento indicativo che qualifichi la monografia escludendone altre, la motivazione che la monografia sia composta da una introduzione, uno sviluppo e delle conclusioni appare frutto di una scelta certo discutibile della (ed analoga scelta arbitraria ed immotivata è CP_8 la considerazione che nel caso di specie vi siano solo delle tabelle riepilogative e confronto, inidonee ad essere valutate come monografia). In questo caso, non è certo in discussione la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della qualità di un lavoro e nell'assegnazione di un punteggio tra un minimo ed un massimo. Tuttavia, nella individuazione della natura di una monografia occorrerebbe essere chiari prima della sua qualificazione al fine di non cadere nell'arbitrio della loro definizione.
[7] Cioè è indispensabile l'assoluta chiarezza della definizione qualificatoria, ferma restando poi la discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi, quelli sì frutto di discrezionalità tecnica. Peraltro, tali argomentazioni offerte da confliggono poi con le scelte operate
Pt_1 da con riferimento ad analoga produzione da parte dell' al quale
Pt_1 CP_2 invece il punteggio è stato poi attribuito. Infine, per quanto riguarda le relazioni ed interventi pubblicati in atti e convegni e congressi nazionali, si deve evidenziare che ha omesso di valutare ben 28
Pt_1 relazioni ed interventi nonostante che quelli il ricorrente li avesse compiuti in qualità di relatore e che certamente l' ne era nel possesso e avesse
Pt_1 Pt_1 consapevolezza degli stessi. Il ricorrente non era stato in grado di produrre gli attestati in quanto aveva
Pt_1 affermato di non essere più in possesso di quella documentazione. Appare tuttavia davvero inesplicabile che, in una situazione del genere, non
Pt_1 avesse in qualche modo esercitato il cd soccorso istruttorio in una situazione che vedeva direttamente coinvolta quale partecipante;
sicchè la certificazione
Pt_1 dei lavori appariva certamente ultronea.” Accolta la domanda principale, il Tribunale ha invece respinto le altre domande sulla base della considerazione per la quale il Giudice ordinario è giudice della legittimità e non già del merito, “con la conseguenza che non potrebbe effettuare quelle valutazioni che sono frutto di discrezionalità tecnica che sola avrebbero consentito di ricomporre la graduatoria effettuata dalla Commissione esaminatrice”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.102 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio tra le parti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in presenza di selezioni concorsuali, di cui si contesti l'illegittimità del procedimento ed allorquando nella fattispecie l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati” (cfr. Cass., n.18807/2018 e Cass., n.28766/2018)”. Ebbene, occorre sottolineare che, nel caso di specie, il con il ricorso in CP_1 primo grado ha domandato, in via principale, la declaratoria di illegittimità della graduatoria di merito approvata con la citata determinazione ed, avendo la pronuncia del Tribunale di Milano, qui impugnata, accolto la domanda del ricorrente, ne consegue che il contenuto demolitorio/caducatorio di detta sentenza è assolutamente incompatibile con le situazioni soggettive dei 13 vincitori della procedura (in realtà 12 perché la dott.ssa tredicesima nella CP_3 graduatoria dei vincitori, è stata tempestivamente convenuta nel giudizio di I
[8] grado, pur rimanendo contumace) che avrebbero dovuto essere correttamente evocati in giudizio in quanto portatori di un interesse contrario a quello del ricorrente, pena, come detto, la nullità della sentenza (artt.102 e 161 c.p.c.). 2) Omessa/Erronea interpretazione degli artt.3 e 6 del bando di concorso approvato con determinazione n.123 del 28 marzo 2022; Pt_1 omessa/erronea interpretazione del verbale della Commissione esaminatrice n.1, del 15 novembre 2021. Carenza ed illogicità della motivazione. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice, nel dichiarare illegittima la determinazione di approvazione della graduatoria, avrebbe errato in merito Pt_1 ALinterpretazione/applicazione degli artt. 3 e 6 del bando di concorso e del verbale della Commissione esaminatrice della selezione n.1 del 15 novembre 2021 con la quale la Commissione stessa, presa visione del bando di concorso, ha proceduto ALindividuazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nonché dei criteri per la valutazione dell'attività professionale svolta nello specifico settore concorsuale, delle pubblicazioni e del profilo culturale e professionale di ciascun candidato, sulla base delle indicazioni di cui ALart.6 del bando di concorso, omettendo di prendere in considerazione le argomentazioni fattuali e giuridiche offerte dAL nella propria memoria difensiva (pagg.11- Pt_1
18 della memoria di costituzione – doc. A), del tutto ignorate dal Tribunale Pt_1 adito. Con riferimento al Paragrafo B – pubblicazioni e lavori – punti 7, 8 9 e 10 (rispettivamente, monografie edite da , monografie non edite da , Pt_1 Pt_1 relazioni ed interventi pubblicati in atti e convegni e congressi internazionali, relazioni a interventi pubblicati in atti e convegni e congressi nazionali) – cui fa espresso riferimento – “solo per fare un esempio” – il Tribunale a pag.13 della sentenza impugnata, si precisa: Punto 7: le monografie edite da (anni 2011 – 2019). La valutazione di detti Pt_1 elaborati è stata legittimamente e motivatamente esclusa dalla Commissione esaminatrice atteso che, come chiarito a pag.2 del verbale n.1 del 15 novembre 2021 - in virtù del quale la Commissione valuterà solo i titoli prodotti dal candidato secondo quanto previsto dALart.3, comma 9, e art.10 del bando di concorso -, detti “titoli”, come dallo stesso ricorrente ammesso (pag.8 ricorso), ovvero le schede monografiche, non sono state allegate alla propria domanda di partecipazione alla selezione, come richiesto dal bando e dal verbale sopra indicati (cfr. Tar Salerno, n.1298/2023; Tar Puglia, Bari, n.919/2023). Peraltro, il Tribunale di Milano, con la decisione oggi impugnata sostituendosi nelle valutazioni discrezionali di esclusiva competenza dell'amministrazione, ha ritenuto valutabili titoli a ciò ostando le precise disposizioni del bando di concorso. Una più attenta e critica disamina da parte del Tribunale degli atti e della documentazione depositati a corredo delle diverse prospettazioni offerte dalle parti, avrebbe portato ad una più aderente interpretazione e lettura dell'agito
[9] della Commissione le cui motivazioni di esclusione dalla valutazione dei suddetti lavori sono intellegibili e intuitive. Peraltro, si aggiunge a detto rilievo ed a confutazione dell'assunto cui giunge il Tribunale in merito al cd. soccorso istruttorio che la Commissione è soggetto estraneo ALAmministrazione e non può valutare titoli che non siano stati prodotti unitamente alla presentazione della domanda solo perché in possesso dell'Amministrazione di appartenenza. D'altra parte, diversamente da come argomentato dal Tribunale, se tali “titoli” fossero in possesso dell'Amministrazione, nulla avrebbe escluso che il ne chiedesse copia o CP_1 certificazione da produrre tempestivamente alla Commissione (soggetto terzo). Punto 8: il Tribunale erra laddove, a titolo esemplificativo, riporta come
“immotivate le conclusione della Commissione” con riferimento ALesclusione del lavori, che il ricorrente arbitrariamente qualifica come monografie, atteso che la Commissione, titolare di ampia discrezionalità, ha catalogato, nel verbale del 15 novembre 2021, i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando ed ha attribuito rilevanza ai titoli che ha ritenuto valutabili con l'attribuzione del relativo punteggio. Peraltro, il Tribunale non ha considerato che gli elaborati per i quali “la commissione ha attribuito punteggio zero” in realtà sono contributi del , come coautore al 50%, come dal medesimo CP_1 dichiarato nel proprio curriculum vitae – pagg.9 e 10 doc.6 fascicolo I grado
) e, secondo le previsioni del bando, art.3, comma 9, lett.b), per consentire la Pt_1 valutazione del titolo il candidato avrebbe dovuto indicare – mediante certificazione, datata, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale – quali parti del lavoro medesimo fossero a lui riconducibili. Ne consegue che l'esclusione della valutazione dei suddetti titoli è motivata dalla lettura delle norme del bando di concorso dal Tribunale, del tutto tralasciata, assumendo una decisione che stride con una più corretta indagine sull'operato valutativo della Commissione esaminatrice. Punto 9 e Punto 10: Analoghe censure merita la sentenza laddove non considera che gli elaborati prodotti dal non avevano la certificazione richiesta CP_1 dALart.3, comma 9, lett.b) del bando e come tali non valutabili dalla Commissione. Certificazione per alcuni titoli avvenuta solo in data 23 maggio 2022, ovvero in data successiva alla scadenza della domanda di partecipazione al bando, in evidente violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. il ragionamento logico giuridico del Tribunale è del tutto fuorviante, frutto di una errata comprensione dei fatti e delle norme che regolano la presente procedura selettiva arrivando a ritenere che l'esclusione dalla valutazione dei “rapporti annuali regionali per gli anni dal 2012 al 2019” in quanto “elaborati di servizio svolti in stretta connessione con l'attività lavorativa” non trova ragione in quanto
“nulla è specificato in merito nell'ambito del bando di concorso” (pag.13 sentenza impugnata). Orbene, anche detta argomentazione è del tutto errata tenuto conto che l'art.6, lett.c) del bando ritiene gli elaborati di servizio non valutabili e stesso criterio è altresì riportato nel verbale del 15 novembre 2021 a pag.6.
[10] Con memoria del 17-5-2024, si è costituito il sig. , chiedendo, in via CP_1 principale, il rigetto dell'appello e, proponendo appello incidentale con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda con cui l'NG.
[...]
ha chiesto di esser collocato in posizione “utile”, quantomeno al 13imo CP_1 posto. Ad avviso dell'appellante incidentale, si è in presenza di un'attività di valutazione necessariamente vincolata (e non discrezionale). La Commissione, invero, ha deciso di applicare dei punteggi fissi per “tipologia” di titolo, senza riservarsi il potere di esprimere una valutazione discrezionale sul
“merito” dello stesso titolo. Pertanto, una volta determinati la tipologia di titoli rilevanti e il punteggio in cifra fissa attribuibile a questi, la Commissione ha circoscritto il suo potere a una verifica “quantitativa” di questi titoli e non più anche “qualitativa”. La giurisprudenza, invero, ritiene che il Giudice ordinario possa emettere una pronuncia costitutiva – che stabilisca, cioè, il diritto del candidato ad essere utilmente collocato in graduatoria – se il bando non preveda una discrezionalità assoluta della P.A. nella valutazione, ovvero che si tratti di una c.d. “discrezionalità vincolata” (cfr. argomentando a contrario, Cass. civ., sez. lav., 24/09/2015, n.18972; Cass. civ., sez. lav., 30/09/2009, n. 20979). Nel caso in esame, le previsioni del bando e i criteri di valutazione dettagliatamente previsti dal verbale n. 1 del 15 novembre 2021 (cfr. doc. n. 4), non conferiscono affatto alla Commissione una discrezionalità totale nella attribuzione o meno di un punteggio a un titolo o a un elaborato, ma prevedono una dettagliata e puntuale attribuzione di un preciso punteggio a titoli nominativamente e puntualmente individuati. Proprio il verbale n. 1 del 15 novembre 2021, nel prevedere i criteri di valutazione, prevede, successivamente alla c.d. “griglia”, un preciso perimetro valutativo e di attribuzione del punteggio vincolando l'attività della Commissione a precise prescrizioni (cfr. pag. 6 del verbale, doc. n. 4). Col secondo motivo, l'appellante incidentale rileva che il Tribunale non ha accolto la domanda subordinata, intesa ad ottenere il risarcimento, in conseguenza dell'accertamento di illegittimità della graduatoria, del c.d. danno da perdita di chance. Vertendosi, infatti, in ipotesi di evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. l'NG. deduce nuovamente che, qualora anche la Corte d'appello dovesse CP_1 ritenere che non possa affermarsi il pieno diritto alla progressione, egli – in via subordinata – avrebbe comunque diritto al risarcimento della perdita di chance di ottenere tale progressione cagionata dalle inesattezze ed omissioni dell'operato della Tale danno, alla luce del punteggio potenzialmente CP_8 attribuibile al ricorrente, non potrebbe che essere quantificato in misura pari o prossima al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la
[11] pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia. Danno da quantificarsi sulla base di questi criteri in separato giudizio.
I controinteressati, e , sebbene il ricorso sia stato loro regolarmente CP_3 CP_2 notificato via pec, non si sono costituiti e sono rimasti contumaci per l'intero giudizio.
All'esito dell'udienza dell'8-10-2024, il Collegio ha disposto CTU, nominando a tal fine l'Ing. e formulando il seguente quesito: Persona_2
“Verifichi il CTU, visti gli atti e sentite le parti ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione ritenuta necessaria dalla Commissione esaminatrice, se i punteggi (oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo), attribuiti ai titoli del dott. e degli altri 2 controinteressati Addonizio e CP_1 CP_3
(relativi ai seguenti profili:
► Sezione B “Pubblicazioni e lavori” Paragrafo B1 “Pubblicazioni”: Punto 7 “Monografie edite da;
Punto 8 Pt_1
(“Monografie non edite da ”); Punto 9 (Relazioni e interventi pubblicati in atti Pt_1 di convegni e congressi internazionali); Punto 10 (“Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali”); Paragrafo B2 “Lavori (documenti, relazioni e rapporti relativi ALattività tecnologica e/o di ricerca)”;
► Area C “Giudizio sul profilo culturale e professionale” Paragrafo C1 “Profilo culturale: percorso formativo e spessore culturale”: Punto 4 “Diploma di specializzazione, master di I livello, altra laurea triennale, abilitazione professionale”; Punto 11 “Idoneità a concorsi pubblici”; Paragrafo C2 “Profilo professionale: rilevanza e complessità dei compiti svolti, esperienza maturata in più aree”: Punto 17 “Referente scientifico in accordi di collaborazione”; Paragrafo C3 “Ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato”) trovino effettivo riscontro nei criteri oggettivi di valutazione stabiliti nel bando di concorso e nel verbale del 15-11-2021; dopo aver accertato la corretta e tempestiva allegazione alle domande di partecipazione al concorso dei titoli oggetto di valutazione, provveda - in caso di eventuali discordanze, disomogeneità o valutazioni incoerenti, erronee o arbitrarie
- ad integrare i relativi punteggi e a predisporre una motivata nuova graduatoria riferita ai predetti 3 candidati, utilizzando criteri uniformi (prospettando, se del caso, anche ipotesi alternative)”.
A seguito dell'udienza di chiarimenti del 6-3-2025, il CTU ha depositato la relazione finale in data 29-4-2025.
[12] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza impugnata perché il Pt_1 contraddittorio non sarebbe stato integrato nei confronti di tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria della selezione, essendo costoro inevitabilmente lesi dALannullamento integrale della stessa. L'eccezione è infondata. Esaminando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, risulta che l'NG.
abbia proposto una domanda di accertamento dell'illegittimità – CP_1 parziale – della graduatoria per errata valutazione dei propri titoli, chiedendo al Giudice “l'attribuzione di un ulteriore punteggio di 7,10 e, conseguentemente, previa collocazione in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge”. Il ricorrente, quindi, non ha svolto alcuna domanda di annullamento totale della graduatoria, ma ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla progressione orizzontale in ragione della erronea valutazione dei suoi titoli rispetto ai soli due candidati che si sono collocati nella posizione immediatamente superiore alla sua ovvero, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. La Suprema Corte ha chiarito che “il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”. Sulla base di tali presupposti, la Corte ha affermato che, “in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. 30425/2019; 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008). Ciò significa, quindi, che, nell'ipotesi in cui un soggetto chieda la riformulazione di una graduatoria concorsuale, rivendicando un punteggio superiore, il contraddittorio dev'essere necessariamente integrato con i candidati che, in forza dell'attribuzione dell'invocato punteggio superiore, si vedrebbero sopravanzati
[13] dallo stesso, perdendo il loro diritto derivante dal posizionamento nella graduatoria oggetto di rivalutazione. Nella specie, quindi, sulla scorta delle domande promosse dal ricorrente, il contraddittorio processuale è stato correttamente instaurato nei confronti dei candidati che precedevano l'NG. nella graduatoria (segnatamente il CP_1 dott. e l'NG. i quali, in caso di accoglimento Controparte_2 Controparte_3 della domanda, avrebbero conseguentemente visto scorrere la stessa con collocazione in posizioni inferiori. Non vi era pertanto alcun onere di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati classificatisi in posizione utile.
Ciò premesso, occorre affrontare il merito della controversia. Il primo Giudice, ritenendo immotivata l'esclusione di alcuni titoli presentati dALNG. , ha dichiarato viziata la graduatoria ed ha rigettando la CP_1 ulteriori domande dirette ad attribuire al ricorrente il punteggio necessario per raggiungere la posizione utile in quanto “il Giudice ordinario è giudice della legittimità e non già del merito;
con la conseguenza che non potrebbe effettuare quelle valutazioni che sono frutto di discrezionalità tecnica che sola avrebbero consentito di ricomporre la graduatoria effettuata dalla Commissione esaminatrice”. L' ha censurato il capo di sentenza in cui viene ravvisata la mancata Pt_1 motivazione dei punteggi assegnati al ricorrente, mentre l'NG. ha CP_1 contestato, in via incidentale, il capo di sentenza che ha omesso di riformulare la graduatoria, ponendo il candidato in posizione utile.
Per evidenti motivi logico-giuridici, dev'essere preventivamente affrontato l'appello incidentale. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune e costituiscono espressione di un "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui ALart. 97 cost.) e in conformità ai criteri di adeguatezza e ragionevolezza (Cass. 05/12/2023, n.33964). Come già affermato da questa Corte (vedi sentenza n. 1390/2021), “Anche al datore di lavoro pubblico sono riconosciuti poteri unilaterali ed esercizio di attività discrezionali o valutative - come accade, tipicamente, nelle procedure di valutazione selettiva del personale, finalizzate alla progressione di carriera o economiche, o al conferimento di determinate posizioni nell'organizzazione del lavoro - sottoposti alle regole del diritto privato e non riconducibili ad esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere pubblico di organizzazione.
[14] Nelle relative determinazioni, la pubblica amministrazione rimane vincolata agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo ed ai limiti derivanti dALapplicazione dei canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) che informano l'esercizio dei poteri privati e, più in generale, alla rispondenza della scelta a criteri di adeguatezza e ragionevolezza (Cass. 16 dicembre 2004 n. 23424): 'Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 3 e 97 C. sono applicabili nel lavoro pubblico contrattualizzato gli artt. 1175 e 1375 c.c., in base ai quali la P.A. è, in primo luogo, tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è, in linea generale, configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603; Cass. 12 gennaio 2016, n. 280); che, in questa ottica, ai fini del sindacato giudiziale sulla valutazione effettuata dalla PA dell'operato del dipendente pubblico per la progressione in carriera, assume rilievo centrale il vaglio del rispetto delle regole procedimentali e/o degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di determinazioni prive di motivazioni non ragionevoli, considerato che è con la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese ALadozione dei propri atti e la relativa rispondenza al pubblico interesse che deve costantemente orientare l'azione amministrativa (Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24984; Cass. 6 giugno 2016, n. 11595; Corte cost., sentenza n. 310 del 2010); che, pertanto, il datore di lavoro pubblico laddove sia tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri nonché dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente le operazioni valutative e comparative connesse alla selezione e la scelta effettuata”. Da ciò consegue che laddove, come nel caso in esame, la Commissione esaminatrice abbia fissato determinati punteggi da attribuirsi in misura fissa per ogni tipologia di titolo, la stessa deve attenersi alle previsioni del Bando e ai suddetti criteri cui si è negozialmente auto-vincolata; conseguentemente, si è in presenza, in tale ipotesi, di una fattispecie di discrezionalità “vincolata”, in cui la Commissione non è tenuta ad esprimere un giudizio qualitativo su un elaborato o su un titolo (come avviene, ad esempio, per le prove scritte o compilative nei concorsi pubblici), ma a verificare i titoli posseduti dal candidato e ad attribuire agli stessi il punteggio previsto dal bando o dalla stessa fissato. L'attività di valutazione parametrata a definiti titoli/elaborati e a precisi punteggi numerici per ognuno di essi, integra non già una piena e incondizionata discrezionalità tecnica, ma una attività di valutazione che deve necessariamente essere condotta nell'ambito di una cornice di legalità predeterminata dal bando di concorso.
[15] Pertanto, il primo Giudice, una volta affermata l'illegittimità per inadempimento negoziale delle valutazioni operate dalla Commissione con riferimento ai titoli dell'NG. (e, quindi, l'illegittimità, in parte de qua, della graduatoria, CP_1 essendo configurabile un inadempimento rispetto alla lex specialis), avrebbe dovuto assegnare ALNG. il punteggio richiesto. CP_1
Nel caso in esame, infatti, come affermato dalla giurisprudenza in materia di selezioni interne, il Giudice non sostituisce affatto il proprio giudizio qualitativo a quello formulato dalla Commissione, ma si limita a fare corretta applicazione delle previsioni del bando – o di quelle successivamente adottate dalla
– assegnando ai titoli il relativo punteggio previsto. CP_8
Alla luce di tali principi, passando ALesame della questione principale dell'attribuzione dei punteggi, il Collegio ha ritenuto di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, il quale – in costante collegamento col Consigliere Relatore – ha riesaminato i titoli regolarmente allegati dALNG. alla domanda di CP_1 partecipazione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio fisso, stabilito dalla Commissione, avendo cura di assegnare i relativi punteggi sulla base di regole omogenee applicabili ai tre candidati coinvolti. Gli esiti della CTU – in quanto logicamente ed ampiamente motivati, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite al processo, fondati sulle comprovate conoscenze specialistiche del consulente nominato – sono pienamente condivisi dalla Corte, eccetto quanto si dirà infra con riferimento al profilo C.
2.17 laddove il CTU non ha assegnato il punteggio 0,90 per gli incarichi di referente scientifico con la Questura di Milano. La consulenza è stata condotta nel rispetto dei tempi assegnati dal Collegio e la relativa relazione definitiva ha risposto in modo esauriente alle puntuali osservazioni pervenute dai CTP. Per costante giurisprudenza, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.19961/2023, Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015).
Nella specie, il CTU ha verificato la corretta corrispondenza tra i punteggi attribuiti ALNG , e agli altri due candidati in esame, con quanto CP_1 stabilito dal Bando di Concorso, ha acquisito dalla Commissione, per il tramite di
, tutti i documenti validamente prodotti dai Candidati in esame per la Pt_1
[16] partecipazione alla procedura selettiva e li ha esaminati collegialmente con i Consulenti Tecnici di Parte. A seguito di tale attività, applicando uniformemente ai candidati oggetto d'esame i criteri desumibili dal bando, dai verbali della Commissione esaminatrice e dalle note da questa fatte a margine dei curricula dei Candidati nonché dalla comparazione tra i trattamenti riservati ai Candidati, il CTU ha proceduto – motivatamente – a rivedere ed a ricompilare le schede di valutazione per i tre Candidati NGegneri , e CP_2 CP_1 CP_3
Trattandosi di molteplici questioni tecniche, il Collegio si limita a richiamare in questa sede il testo integrale della CTU con particolare riferimento alle dettagliate griglie di valutazione, soffermandosi in questa sede sulle questioni maggiormente rilevanti. In primo luogo, è emerso che la Commissione ha ritenuto necessario, come stabilito dal Bando, che le pubblicazioni e gli altri titoli dovessero risultare allegati alla domanda di ammissione e riportare l'indicazione delle parti riferibili al Candidato. Il CTU ha verificato che l'NG. non ha ottemperato per nessuno dei titoli CP_1
(Pubblicazioni e Lavori) ALobbligo di dichiarare quali parti fossero frutto del suo lavoro, limitandosi ad una dichiarazione quantitativa in termini percentuali. Il CTU ha evidenziato però che nessuno dei candidati cui si è esteso l'esame, ovvero, oltre ALNG , gli NGegneri e avesse in realtà CP_1 CP_2 CP_3 ottemperato alla richiesta di dichiarare quali parti dei titoli fossero frutto del proprio lavoro. Ciò nonostante, dALesame si è constatato come la Commissione abbia considerato validamente prodotti i titoli che fossero accompagnati anche da una semplice dichiarazione quantitativa in merito ALapporto del candidato alla loro produzione. Pertanto, il CTU, a seguito di opinione congiunta con i CTP, ha considerato valide pubblicazioni, lavori e titoli anche in presenza di diversa modalità dei candidati nel dichiarare il loro apporto alla redazione. Risultando tale criterio omogeneo è stato applicato nell'attribuzione del punteggio richiesto dal quesito peritale. DALesame delle valutazioni fatte dalla Commissione per i tre candidati in esame si è rilevata l'adozione del seguente criterio valutativo conforme a quanto stabilito dal bando e richiamato dal verbale del 15-11:
- Per la valutazione del profilo A-Attività professionale, la commissione ha tenuto in considerazione qualsiasi elemento anche laddove fosse solo richiamato nel curriculum.
- Per la valutazione del profilo B-Pubblicazioni e lavori dal 1/1/2010 al 31/12/2020, la commissione è voluta entrare maggiormente nel merito, considerato che era stato chiesto di precisare quali parti di ogni pubblicazione, lavoro od altro titolo fossero riconducibili ALopera del sNGolo candidato. La ha pertanto escluso dalla valutazione per questo profilo tutti i titoli CP_8 che fossero semplicemente richiamati.
[17] Per tutti i titoli valutati dalla commissione per questo profilo sono risultati CP_3 allegati;
alcuni titoli, seppur allegati, non sono stati valutati in quanto non conformi agli altri criteri che la commissione di era data sempre nel verbale del 15-11-2021.
Per la quasi totalità dei titoli valutati in questo profilo erano stati CP_2 allegati, in totale 6 titoli su 35 sono stati valutati anche se non allegati, alcuni titoli, seppur allegati, non sono stati valutati in quanto non conformi ai criteri che la commissione si era data.
La quasi totalità dei titoli di cui lamenta la non valutazione in questo CP_1 profilo non erano stati allegati. Tali titoli sono comunque stati regolarmente valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per il profilo C.
- Per la valutazione del profilo C-Giudizio sul profilo culturale e professionale del candidato, la Commissione ha, come per il profilo A, tenuto in considerazione qualsiasi elemento anche se solo richiamato nel curriculum. Da quanto sopra, una valutazione, se eseguita in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale del 15-11-2021, non potrà prendere in considerazione, ai fini dell'attribuzione di punteggi afferenti i Profili B della griglia di valutazione, i titoli che l'NG. ha mancato di allegare nella loro integralità alla CP_1 domanda di partecipazione. Tali titoli potranno invece, laddove soddisfino i rispettivi requisiti, afferire ai profili A e C. Il CTU, ai fini della valutazione, ha ritenuto che per “elaborato di servizio” dovesse intendersi un documento ufficiale redatto da un dipendente o da un funzionario, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie previste dalla propria mansione, per riportare, rendicontare, relazionare in merito ad eventi, attività o problematiche, nel nostro caso strettamente connesse ALambito tecnologico, e rivolto ALINPS o ad altro referente interno o esterno ove richiesto dal datore di lavoro. Con la conseguenza che un elaborato prodotto al di fuori delle ordinarie mansioni previste dALinquadramento del candidato non sarà da considerarsi come elaborato di servizio. Per il profilo corrispondente al punto della griglia B.1.7, la Commissione non ha attribuito ALNG alcun punteggio. Il Candidato riterrebbe invece CP_1 valutabili 10 articoli apparsi su “Rapporto Regionale Inail” per gli anni 2010- 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per l'anno 2010 nel curriculum non è stato in alcun punto richiamato. Esso non può quindi essere considerato utile per l'attribuzione di alcun punteggio. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per l'anno 2011, esso è richiamato nel curriculum, è inoltre allegato alla domanda (6.1.1.d), è un articolo relativo ALattività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro nel settore ricerca redatto con l'NG l'NG ha allegato apposita Per_3 CP_1 dichiarazione dell'entità percentuale del suo contributo (50%). Formalmente nulla osta alla sua valutazione salvo che per il suo contenuto non sia da considerare o
[18] un testo privo di valenza od un elaborato di servizio. Il contenuto è effettivamente nella quasi totalità una rendicontazione dell'attività svolta da , nello Pt_1 specifico campo, nel 2011 e dei propositi per il 2012. Resta il fatto che l'ha Pt_1 incluso nella sua monografia e che l'articolo riporta, seppur brevemente, riferimenti ad implicazioni portate dalle intervenute modifiche normativa in ambito europeo e nazionale che lo differenziano da un semplice report di attività. Tale valutazione è rafforzata dalla valutazione fornita dalla Commissione per lavori similari prodotti dALNG . CP_2
Si ritiene pertanto che tale titolo vada valutato nel punto in questione attribuendo 0.30 punti. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per gli anni dal 2012 al 2019 esso è genericamente richiamato nel curriculum ma non sono né allegati i relativi articoli né è dichiarato l'entità del contributo come il bando avrebbe richiesto. Con riferimento al Profilo B.1.8 (Monografie non edite da ), la Commissione Pt_1 non ha considerato valutabile alcun titolo. L'allegato 6.1.4.A è risultato essere correttamente allegato e corrispondente alle caratteristiche richiesta per una monografia. Anche se tale titolo, a prima vista, potrebbe sembrare una semplice raccolta di tabelle espunte dalla normativa, la logica che sottende l'estrapolazione dei dati dalla normativa ed il loro sistematico confronto permette di esaurire un argomento essenziale per chi si occupa della verifica, della manutenzione e della certificazione degli impianti. Si ritiene pertanto che La abbia CP_8 mancato nel non valutare l'allegato 6.1.4.A e che vada quindi assegnato ALNG
[...]
un punteggio aggiuntivo per 0.20 punti. CP_1
In relazione al Profilo B.1.9 (Relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali), la Commissione ha mancato di valutare l'allegato 6.1.4.B che costituisce un intervento pubblicato negli atti di un convegno. Il titolo è correttamente allegato alla domanda e corredato dalle necessarie certificazioni. DALesame del titolo, si evince la sua completezza, esso risulta pubblicato e la partecipazione al convegno dell'NG. in qualità di relatore è confermata CP_1 anche dALallegato 6.3.V. In relazione al profilo C.1.11 (Idoneità a concorsi pubblici), la Commissione ha mancato di valutare due titoli dichiarati dALNG nel curriculum con i CP_1 relativi riferimenti:
- Classificato al 1° posto con punti 82,638/100 al concorso pubblico, per titoli ed esami, con qualifica di Dirigente Ingegnere, contratto a tempo indeterminato, per la 3a Unità Operativa Impiantistica e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Monza -MI- (concorso espletato in data 14/12/1999 ed approvazione della graduatoria con delibera n° 1039 del 24/12/1999 - presa di servizio in data 21/02/2000.
- Risultato idoneo nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, nella qualifica funzionale 8°- figura professionale 8.08 - Funzionario per l'ambiente, il territorio e le fonti energetiche, indirizzo dei lavori pubblici e dell'ambiente, presso la Regione
[19] – concorso bandito sul B.U.R.L. del 19 marzo 1997 e graduatoria CP_6 approvata con D.G.R. n. 35414 del 03/04/1998. Non ravvisandosi alcun motivo valido per tale esclusione, si ritiene pertanto che i suddetti titoli vadano valutati, determinando un incremento di punteggio pari a 2x1= 2 p.ti. In riferimento al profilo C.2.17 (Referente scientifico in accordi di collaborazione), l'NG. dichiara nel curriculum 9 titoli di accordi CP_1 Parte_3 di collaborazione e lamenta la non valutazione, per il punteggio afferente il profilo C.1.17, dei seguenti 5 titoli dichiarati in curriculum ed allegati.
- All.
6.4.4.A: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Corso per dell'Autorità dell'Energia e del Gas.
2-4 dicembre 2013.
- All.
6.4.4.B: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Corso per dell'Autorità dell'Energia e del Gas.
4-6 novembre 2013.
- All.
6.4.4.C: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo C – Protocollo – Questura di Milano.
8-11 aprile 2013. Pt_1
- All.
6.4.4.D: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo B8 – Protocollo – Questura di Milano. 18-21 marzo Pt_1
2013.
- All.
6.4.4.E: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo A – Protocollo – Questura di Milano. 18-21 febbraio Pt_1
2013. Per tutti questi titoli l'NG risulta responsabile scientifico del corso di CP_1 formazione. Sono tutti accordi tra ed altri enti finalizzati ALorganizzazione, Pt_1 da parte di , di corsi di formazione riservati a dipendenti dell'ente Autorità Pt_1
Energia e Gas o Questura. In merito al fatto che i titoli indicati non si riferiscano ad accordi di collaborazione con finalità scientifica o tecnologica occorre precisare che in nessun punto del bando è indicata la natura che debbano avere tali accordi di collaborazione ma solo che il candidato sia stato, in tali accordi, il Referente Scientifico. Il CTU ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio ai 3 incarichi ricevuti dalla Questura di Milano poiché “Per la convenzione tra e Questura si può Pt_1 valutare che non aveva ad oggetto specifico la realizzazione dei corsi d'aggiornamento di cui l'Ing è stato Responsabile Scientifico, tali corsi CP_1 sono stati realizzati a latere della Convenzione e non ne costituivano l'unico oggetto. Si ritiene pertanto che non possano essere riconosciuti ai fini del profilo in esame”. Tale opinione non è condivisa dal Collegio in quanto l'assegnazione del punteggio discende dal solo fatto di essere destinatario di un incarico di Referente
[20] Scientifico, senza che sia prevista una sorta di sindacato nel merito del contenuto della convenzione. Perciò ALNG. dev'essere attribuito il punteggio CP_1 aggiuntivo di 0.90 (0,30 x 3). In relazione al profilo C.3 (ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato), il Collegio condivide le osservazioni del CTU secondo cui “vi sono numerosi titoli prodotti dALNG che non sono CP_1 stati valutati nel profilo B in quanto non allegati e non perfettamente corrispondenti a quanto richiesto dai profili valutativi della griglia per i punti B della stessa. DALesame della documentazione è emerso che un numero non trascurabile di questi poteva concorrere validamente alla formazione del punteggio per il profilo C.
3. Si è inoltre evidenziato come l'UOT in cui presta la sua opera in qualità di responsabile l'NG. sia estremamente attiva sia CP_1 in ambito ispettivo che in ambito di rilascio omologazioni e certificazioni. Tale aspetto non può certamente essere trascurato in sede di valutazione anche se il numero di ispezioni effettuate non può essere di per sé elemento sufficiente a determinare una graduatoria nei giudizi. E' emerso inoltre che la Commissione ha mancato di valutare (nelle note del curriculum ha posto la sigla NV per Non Valutabile) l'allegato 5.5.1.E “Attestato di componente , Direzione Regionale Pt_1
Lombardia, alla Commissione di valutazione del bando FIPIT per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche […]”. DALesame dei curricula degli NGegneri e è emerso che analoghi titoli sono stati marcati come da CP_2 CP_3 valutare ai fini del profilo C3”. In considerazione di tali argomenti si ritiene corretto attribuire ALNG. , CP_1 per il profilo C.3, un punteggio non inferiore a quello dell'NG . CP_2
All'esito di tale verifica, è emersa la seguente graduatoria:
Posizione Cognome Titoli Esami Fascia Valorizzazione Tot. colloquio stipendiale professionale CP_
13 34,40 28 VI 25 87,4
14 34,40 27 V 25 87,0 CP_1
15 36,20 24 V 25 85,2 CP_2
Poiché, come argomentato in relazione al profilo C.2.17 (Referente scientifico in accordi di collaborazione), dev'essere attribuito al il punteggio CP_1 aggiuntivo di 0.90 per gli incarichi di Referente scientifico in accordi di collaborazione con la Questura di Milano, la graduatoria finale è la seguente:
Posizione Cognome Titoli Esami Fascia Valorizzazione Tot. colloquio stipendiale professionale
13 34,40 27 V 25 87,9 CP_1
[21] 14 TINI 34,40 28 VI 25 87,4
15 36,20 24 V 25 85,2 CP_2
Per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere dichiarato il diritto dell'Ing. ad essere collocato nella Controparte_1 graduatoria della procedura selettiva interna per n. 13 posizioni di “Dirigente Tecnologo-I livello professionale”, oggetto di causa, al 13° posto con punteggio 87,90. Conseguentemente, l' è tenuta ad emettere gli opportuni provvedimenti per Pt_1 rendere effettivo l'inserimento dell'Ing. nella predetta graduatoria con CP_1 ogni conseguenza ai sensi di legge e di bando.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3759/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto dell'Ing. ad essere collocato nella graduatoria della procedura Controparte_1 selettiva interna per n. 13 posizioni di “Dirigente Tecnologo-I livello professionale”, oggetto di causa, al 13° posto con punteggio 87,90; condanna, pertanto, l' ad emettere gli opportuni provvedimenti per rendere Pt_1 effettivo l'inserimento dell'Ing. nella predetta graduatoria con ogni CP_1 conseguenza ai sensi di legge e di bando;
condanna l' a rifondere ALIng. le spese del doppio grado, liquidate Pt_1 CP_1 in complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
pone a carico di le spese di CTU, liquidate a favore dell'Ing. Pt_1 [...]
con separato provvedimento depositato in pari data;
Persona_2 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui ALart. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dALart. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 22 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[22]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 3759/2023 del Tribunale di Milano, est. Dott. Atanasio, discussa ALudienza collegiale del 22 maggio 2025 e promossa
DA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Damiani, Andreina Amato e Andrea Biffi ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INAIL in Milano, Via G. Mazzini, n. 7
APPELLANTE PRINCIPALE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
rappresentato e difeso dALAvv. Massimo Pallini, ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Pietro Cossa n. 41
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
e Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“· in pregiudiziale: dichiarare la sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n.3759/2023, pubblicata in data 26 febbraio 2024, nulla per violazione dell'art.102 c.p.c, con ogni conseguenziale statuizione;
· in via principale e nel merito: rigettare integralmente il ricorso di primo grado promosso dal sig. , con Controparte_1 conseguente legittimità della determinazione n.123 del 28 marzo 2022 di approvazione della graduatoria di merito. Pt_1 Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali forfettario del 15% e oneri riflessi ex art.1, comma 208, L n.266/2005, nella misura del 23,81% in luogo di IVA e CPA (trattandosi di patrocinio a favore di Ente pubblico difeso dALAvvocatura interna ALEnte stesso)”.
[1]
PER L'APPELLATO:
“a) rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e comunque infondato. b) In ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. 123 del 28 marzo 2022, comunicata in data Pt_1 5 aprile 2022, e della graduatoria, pubblicata con la predetta determinazione, relativa alla procedura “Procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art.15, commi 5 e 6, del CCNL 2002/2005 comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006 n. 13 posti di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche” e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali. c) In accoglimento dell'appello incidentale
- accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. ad essere collocato in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, Controparte_1 ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, e con diritto allo scorrimento originato dal collocamento in pensione dell'NG. dal 01.10.2022, e assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – Controparte_4 settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge;
- in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificarsi in misura pari al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, compenso professionale e accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3-6-2022, il sig. ha convenuto in giudizio Controparte_1 avanti il Tribunale di Milano, in qualità di Giudice del Lavoro, l' , Pt_1 CP_2
e , formulando le seguenti conclusioni:
[...] Controparte_3
“In via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione n. Pt_1
123 del 28 marzo 2022, comunicata in data 5 aprile 2022, e della graduatoria, pubblicata con la predetta determinazione, relativa alla procedura “Procedure selettive interne, per soli titoli e per titoli ed esame colloquio, ai sensi dell'art.15, commi 5 e 6, del CCNL 2002/2005 comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione – I biennio economico 2002/2003, sottoscritto in data 7 aprile 2006 n. 13 posti di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche” e di tutti gli atti presupposti, successivi e consequenziali;
2. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Controparte_1 ALattribuzione di un ulteriore punteggio di 7,10 e conseguentemente, previa collocazione in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge;
3. in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per perdita di chance da quantificarsi in misura pari al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia, o nella diversa misura ritenuta di giustizia”.
[2] In particolare, il ricorrente ha esposto di essere stato, dAL11.11.2008 al 30.06.2012, Direttore Dipartimento Territoriale di Brescia dell' (accorpato CP_5 ad dal 2010) ed è dipendente dal 31.5.2010 e di essere, dAL1.7.2012 Pt_1 Pt_1
Direttore dell'Unità Operativa Territoriale di Milano, Settore certificazione, verifica e ricerca sita in Sesto San Giovanni con qualifica di Ingegnere Primo Tecnologo, II livello professionale dal 31.12.2005, V fascia stipendiale dal 1.2.2019. Con determinazione n. 160 del 8.6.2021, l' ha indetto “procedure selettive Pt_1 interne, per soli titolo e per titolo ed esame colloquio, […] per complessive n. 178 posizioni” tra cui “n. 13 posizioni di Dirigente Tecnologo – I livello professionale”. Requisiti di ammissioni per quest'ultimo profilo: “sono ammessi a partecipare alle procedure selettive interne i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data di presentazione della domanda, inquadrati nel profilo di Primo tecnologo – II livello professionale – ed in possesso del titolo di studio previsto dALart. 1 del bando e dei requisiti prescritti ALallegato 1 del D.P.R. 171/91- I requisiti devono essere posseduti alla data del 31.12.2020”.
“Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, sempre attraverso l'utilizzo dell'applicazione informatica: a) Un dettagliato curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa leggibile o con firma digitale. Nel curriculum vitae dovranno essere dettagliatamente richiamati i titoli di studio posseduti, la specifica esperienza lavorativa e professionale maturata, le pubblicazioni complessivamente realizzate, nonché gli eventuali corsi di formazione frequentati e quant'altro ritenuto utile dal candidato in sede di valutazione dei titoli […] b) Le pubblicazioni, i lavori e qualsiasi altro titolo, ivi comprese le partecipazioni a comitati tecnici, gruppi di lavoro e commissioni a livello internazionale e nazionale, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2020, valutabili ai fini della procedura […]”. In data 13.7.2021 il ricorrente ha presentato la propria domanda, sostenendo la prova orale in data 10 febbraio 2022. In data 5 aprile 2022 l' ha pubblicato la graduatoria della suddetta selezione Pt_1 nella quale il si è collocato al quindicesimo posto, con attribuzione di CP_1 un punteggio di 82,70, preceduto dai dott.ri (85,20) e Controparte_2 [...]
(87,70). CP_3
Il dott. , collocatosi in posizione utile (undicesimo) per la Controparte_4 progressione alla qualifica di dirigente tecnologo, nella procedura di selezione in esame, sarebbe stato collocato in pensione a far data dal 1° ottobre 2022. Nella prospettazione del ricorrente, la scheda di valutazione dei titoli dell'Ing.
[...]
presenterebbe diversi profili di erroneità ed illegittimità. CP_1
La Commissione avrebbe infatti valutato i suoi titoli alla luce del curriculum allegato, senza alcuna seria motivazione, essendosi limitata ad una spunta del titolo e ad una mera “n.v.” accanto al sNGolo titolo;
si sarebbe quindi limitata ad una esclusione del titolo e quindi ad una valutazione di sua inidoneità alla valutazione senza alcuna motivazione.
[3] Più strettamente nel merito, poi la commissione, non avrebbe valutato, e, conseguentemente, attribuito alcun punteggio, ovvero avrebbe valutato erroneamente, i suoi “titoli” (per tali intendendosi, attestati, diplomi, abilitazioni ma anche pubblicazioni, lavori, relazioni, contributi, attestati di partecipazione ecc.). In particolare, gli errori che sarebbero stati commessi dalla Commissione sarebbero i seguenti:
- Sezione A “Attività professionale svolta nello specifico settore concorsuale”
- Sezione B “Pubblicazioni e lavori”: Paragrafo B1 “Pubblicazioni”, valutabile per massimo 4 punti e per il quale sono stati riconosciuti al soltanto 0,90 CP_1 punti. Punto 7 “Monografie edite da : Non sono state prese in considerazione, e Pt_1 valutate ai fini del punteggio, le collaborazioni e le pubblicazioni dell'Ing.
[...]
per il rapporto annuale regionale Lombardia\. CP_1 Pt_1
Il ricorrente ha riportato di aver contribuito alla redazione del rapporto annuale regionale per la Lombardia per tutti gli anni dal 2011 al 2019. Non ha Pt_1 potuto però allegare le schede monografiche redatte (in riferimento ai suddetti rapporti) in quanto, per tutti i rapporti annuali dal 2013, al contrario di quelli antecedenti e riferiti agli anni 2011 e 2012, l' non ha più indicato Controparte_6
i nominativi dei collaboratori, mentre le schede inserite ALinterno del rapporto non sono associate ai nominativi degli autori e, pertanto, riconducibili agli stessi. Pertanto, non ha potuto documentare il relativo requisito. L'omessa valutazione degli elaborati ha comportato il mancato riconoscimento di ulteriori 2,10 punti. La Commissione ha poi omesso la valutazione e quindi non ha attribuito il punteggio di 0,30 a una monografia del ricorrente dal titolo “La verifica periodica delle attrezzature di lavoro del settore Ricerca, Certificazione e Verifica”. Punto 8 (“Monografie non edite da ”). Pt_1
Non sarebbe stata correttamente valutata la pubblicazione quale monografia del ricorrente che gli avrebbe attribuito un punteggio aggiuntivo di 0,20 punti. La commissione invece avrebbe valutato i medesimi titoli utili ai fini del punteggio in riferimento alla posizione del dott. , classificatosi 14° in Controparte_2 graduatoria. Punto 9 (Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali). La Commissione non ha valutato e, conseguentemente non ha ritenuto rilevanti ai fini del punteggio, numerose relazioni che il ha tenuto nell'ambito di CP_1 convegni organizzati in collaborazione con le più disparate associazioni ed organizzazioni. Punto 10 (“Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali”).
[4] La Commissione ha omesso di valutare e di ritenere rilevanti ai fini del punteggio, dieci interventi del in convegni e seminari svolti in collaborazione con CP_1
o su richiesta della medesima associazione. CP_7
La Commissione ha altresì omesso di valutare tre interventi, che l'Ing. CP_1 ha tenuto quale referente;
nonché non sono stati valutati tredici interventi Pt_1
e relative relazioni. La Commissione avrebbe illegittimamente escluso da ogni rilevanza ai fini del punteggio la partecipazione, in qualità di relatore, ai convegni nonostante le chiare disposizioni del bando di selezione. L'NG. avrebbe dato evidenza nel proprio curriculum vitae di tutte le CP_1 indicazioni sull'attività svolta e avrebbe prodotto gli attestati di partecipazione ai convegni quale relatore. Paragrafo B2 “Lavori (documenti, relazioni e rapporti relativi ALattività tecnologica e/o di ricerca) Punto 11: La commissione avrebbe dovuto considerare 22 incarichi ricevuti dal Direttore Regionale Lombardia e riguardanti attività tecnologica Pt_1 specialistica con redazione di pareri tecnici, vertenti sulla corretta applicazione delle specifiche norme di settore e dei contratti di appalto stipulati tra e le Pt_1
Ditte e analisi dei sNGoli lavori con valutazione della congruità dei prezzi offerti dalle Ditte da eseguire su tutti gli ascensori installati nelle sedi della Pt_1
. Parte_2
Con riferimento a tale punto 11 (par. B2), la commissione avrebbe dovuto riconoscere e attribuire al ricorrente 1 punto (il max punteggio attribuibile) in luogo dello 0,40 attribuito. Area C “Giudizio sul profilo culturale e professionale” 3.1. Paragrafo C1 “Profilo culturale: percorso formativo e spessore culturale” valutabile per massimo 3 punti, e per il quale sono stati riconosciuti ALIng.
[...]
solo 1,50 punti. CP_1
Punto 4 “Diploma di specializzazione, master di I livello, altra laurea triennale, abilitazione professionale. Attribuiti al ricorrente solo 0,50 punti in luogo dell'1 spettante, in vista del titolo di “Responsabile di Esercizio”1 posseduto dALIng. . CP_1
Punto 11 “Idoneità a concorsi pubblici”. La Commissione non ha attributo al alcun punteggio. Invece, avrebbe CP_1 dovuto attribuire 2 punti. Paragrafo C2 “Profilo professionale: rilevanza e complessità dei compiti svolti, esperienza maturata in più aree”, valutabile per massimo 3 punti, sono stati riconosciuti ALIng. 1,20 punti, in luogo dei 2,70 punti che avrebbero CP_1 dovuto attribuirgli. Paragrafo C3 “Ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato” valutabile per massimo 4 punti, sono stati riconosciuti ALIng. solo 2,50 punti. CP_1
[5] I Curricula dei Dott. e sarebbero stati valutati diversamente CP_2 CP_3 rispetto a quello del ricorrente;
quelle valutazioni sarebbero affette da manifesta arbitrarietà ed irragionevolezza della valutazione operata dalla Commissione. Complessivamente, l'Ing. avrebbe avuto diritto a vedersi riconoscere un CP_1 maggior punteggio di 6,10. All'NG. doveva riconoscersi un complessivo punteggio di 89,80 punti, CP_1 collocandosi in 12ma posizione, con diritto alla progressione in carriera. Con riferimento alla posizione del dott. il ricorrente poi Controparte_2 deduce che la Commissione avrebbe erroneamente attribuito 85,20 punti in luogo di 80,30.
Si sono costituiti e quest'ultimo ha pregiudizialmente Pt_1 Controparte_2 eccepito la carenza di giurisdizione del giudice adito;
quindi, ha rilevato la inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza;
pertanto, i due convenuti hanno concluso contestando le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto con vittoria di spese. E' rimasta contumace . Controparte_3
Con sentenza n. 3759/2023 (est. dott. Atanasio), il Tribunale, respinta l'eccezione di carenza di giurisdizione, ha dichiarato l'illegittimità della determinazione Pt_1
n. 123 del 28 marzo 2022 e della conseguente graduatoria, rigettando le restanti domande. Il primo Giudice ha compensato tra le parti la metà delle spese di lite e condannato a rifondere al ricorrente l'altra metà delle spese di lite, liquidate Pt_1 in € 5.000,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali, compensando integralmente le spese tra e . CP_1 CP_2
In particolare, ad avviso del primo Giudice, “E' sufficiente esaminare e mettere a confronto i doc. 10 ed 11 di parte ricorrente, vale a dire la scheda di valutazione dei titoli ed il curriculum, che reca il visto della commissione, per pervenire alla conclusione che le conclusioni della Commissione sono del tutto immotivate. Al di là dell'assegnazione di un punteggio diverso da quello atteso dal ricorrente, il momento di palese illegittimità della procedura è rappresentato dALesclusione della valutazione di alcuni titoli con un semplice NV, vale a dire Non Valutabile, con un risultato finale – che si può leggere nella scheda di valutazione dei titoli del ricorrente – il quale assegna un punteggio 0 invece che il punteggio rivendicato. E' quel che accade in concreto – e anche solo per fare un esempio - con il paragrafo B pubblicazioni e lavori ove ai punti 7,8,9,10 (rispettivamente, monografie edite da monografie non edite da relazioni e interventi Pt_1 Pt_1 pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali, relazione a interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali), per i quali tutti la commissione ha assegnato punteggio zero laddove il ricorrente rivendica rispettivamente 2,40 punti, 0,20 punti, 0,30 punti, 2,80 punti per complessivi 5,70 punti non assegnati.
[6] Se poi si considera che il punteggio che divide il ricorrente dai due convenuti e è, rispettivamente di 2,5 e di 5,00 punti, si comprende la CP_2 CP_3 rilevanza che tale comportamento illegittimo della assume ai fini CP_8 dell'assegnazione del posto in graduatoria. La considerazione del Dr. è assolutamente condivisibile laddove CP_2 afferma che per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice è titolare di ampia discrezionalità (sia nel catalogare titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando sia nel non attribuire rilevanza ai titoli e nell'individuare i criteri per attribuire i punteggi ai titoli stessi nell'ambito del punteggio massimo stabilito) e che tale discrezionalità può essere sindacata solo nel caso in cui sfoci nell'eccesso di potere nella irragionevolezza e nell'arbitrio della valutazione;
ma è di tutta evidenza che assegnare o non assegnare un certo punteggio senza alcuna motivazione trascende proprio nell'arbitrio, in quanto non consente ALinteressato di verificare se la valutazione sia stata errata o meno e soprattutto di valutare il percorso logico e tecnico-giuridico effettuato per pervenire ad un determinato risultato;
soprattutto per valutare la coerenza delle scelte operate nei confronti del ricorrente rispetto alla valutazione dei titoli degli altri concorrenti e alla assegnazione del corretto punteggio. Ma poi – al di là della mancata motivazione delle ragioni di esclusione dei titoli –
non offre nemmeno motivazioni fondate con riferimento a determinate Pt_1 esclusioni. Così innanzitutto ha escluso dalla valutazione delle monografie edite da i Pt_1 rapporti annuali regionali per gli anni dal 2012 al 2019, che ritiene non possano essere qualificati come monografia trattandosi di elaborati di servizio svolti in stretta connessione con la propria attività lavorativa. In questo caso l'esclusione sarebbe stata determinata dal fatto che si tratta di elaborati di servizio svolti in stretta connessione con l'attività lavorativa. Tuttavia, nulla lascia escludere che di essi dovesse tenersi conto, nulla essendo stato specificato in merito nell'ambito del bando di concorso. Medesimo problema sussiste con le monografie non edite da , che il ricorrente aveva individuato nell' articolo redatto con Pt_1 [...]
Per_1
A tale proposito, tuttavia, in assenza di alcun elemento indicativo che qualifichi la monografia escludendone altre, la motivazione che la monografia sia composta da una introduzione, uno sviluppo e delle conclusioni appare frutto di una scelta certo discutibile della (ed analoga scelta arbitraria ed immotivata è CP_8 la considerazione che nel caso di specie vi siano solo delle tabelle riepilogative e confronto, inidonee ad essere valutate come monografia). In questo caso, non è certo in discussione la discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione della qualità di un lavoro e nell'assegnazione di un punteggio tra un minimo ed un massimo. Tuttavia, nella individuazione della natura di una monografia occorrerebbe essere chiari prima della sua qualificazione al fine di non cadere nell'arbitrio della loro definizione.
[7] Cioè è indispensabile l'assoluta chiarezza della definizione qualificatoria, ferma restando poi la discrezionalità nell'assegnazione dei punteggi, quelli sì frutto di discrezionalità tecnica. Peraltro, tali argomentazioni offerte da confliggono poi con le scelte operate
Pt_1 da con riferimento ad analoga produzione da parte dell' al quale
Pt_1 CP_2 invece il punteggio è stato poi attribuito. Infine, per quanto riguarda le relazioni ed interventi pubblicati in atti e convegni e congressi nazionali, si deve evidenziare che ha omesso di valutare ben 28
Pt_1 relazioni ed interventi nonostante che quelli il ricorrente li avesse compiuti in qualità di relatore e che certamente l' ne era nel possesso e avesse
Pt_1 Pt_1 consapevolezza degli stessi. Il ricorrente non era stato in grado di produrre gli attestati in quanto aveva
Pt_1 affermato di non essere più in possesso di quella documentazione. Appare tuttavia davvero inesplicabile che, in una situazione del genere, non
Pt_1 avesse in qualche modo esercitato il cd soccorso istruttorio in una situazione che vedeva direttamente coinvolta quale partecipante;
sicchè la certificazione
Pt_1 dei lavori appariva certamente ultronea.” Accolta la domanda principale, il Tribunale ha invece respinto le altre domande sulla base della considerazione per la quale il Giudice ordinario è giudice della legittimità e non già del merito, “con la conseguenza che non potrebbe effettuare quelle valutazioni che sono frutto di discrezionalità tecnica che sola avrebbero consentito di ricomporre la graduatoria effettuata dalla Commissione esaminatrice”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
1) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.102 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante, la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio del contraddittorio tra le parti. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti,
“in presenza di selezioni concorsuali, di cui si contesti l'illegittimità del procedimento ed allorquando nella fattispecie l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati” (cfr. Cass., n.18807/2018 e Cass., n.28766/2018)”. Ebbene, occorre sottolineare che, nel caso di specie, il con il ricorso in CP_1 primo grado ha domandato, in via principale, la declaratoria di illegittimità della graduatoria di merito approvata con la citata determinazione ed, avendo la pronuncia del Tribunale di Milano, qui impugnata, accolto la domanda del ricorrente, ne consegue che il contenuto demolitorio/caducatorio di detta sentenza è assolutamente incompatibile con le situazioni soggettive dei 13 vincitori della procedura (in realtà 12 perché la dott.ssa tredicesima nella CP_3 graduatoria dei vincitori, è stata tempestivamente convenuta nel giudizio di I
[8] grado, pur rimanendo contumace) che avrebbero dovuto essere correttamente evocati in giudizio in quanto portatori di un interesse contrario a quello del ricorrente, pena, come detto, la nullità della sentenza (artt.102 e 161 c.p.c.). 2) Omessa/Erronea interpretazione degli artt.3 e 6 del bando di concorso approvato con determinazione n.123 del 28 marzo 2022; Pt_1 omessa/erronea interpretazione del verbale della Commissione esaminatrice n.1, del 15 novembre 2021. Carenza ed illogicità della motivazione. Ad avviso dell'appellante, il primo Giudice, nel dichiarare illegittima la determinazione di approvazione della graduatoria, avrebbe errato in merito Pt_1 ALinterpretazione/applicazione degli artt. 3 e 6 del bando di concorso e del verbale della Commissione esaminatrice della selezione n.1 del 15 novembre 2021 con la quale la Commissione stessa, presa visione del bando di concorso, ha proceduto ALindividuazione dei criteri di valutazione dei titoli posseduti dai candidati, nonché dei criteri per la valutazione dell'attività professionale svolta nello specifico settore concorsuale, delle pubblicazioni e del profilo culturale e professionale di ciascun candidato, sulla base delle indicazioni di cui ALart.6 del bando di concorso, omettendo di prendere in considerazione le argomentazioni fattuali e giuridiche offerte dAL nella propria memoria difensiva (pagg.11- Pt_1
18 della memoria di costituzione – doc. A), del tutto ignorate dal Tribunale Pt_1 adito. Con riferimento al Paragrafo B – pubblicazioni e lavori – punti 7, 8 9 e 10 (rispettivamente, monografie edite da , monografie non edite da , Pt_1 Pt_1 relazioni ed interventi pubblicati in atti e convegni e congressi internazionali, relazioni a interventi pubblicati in atti e convegni e congressi nazionali) – cui fa espresso riferimento – “solo per fare un esempio” – il Tribunale a pag.13 della sentenza impugnata, si precisa: Punto 7: le monografie edite da (anni 2011 – 2019). La valutazione di detti Pt_1 elaborati è stata legittimamente e motivatamente esclusa dalla Commissione esaminatrice atteso che, come chiarito a pag.2 del verbale n.1 del 15 novembre 2021 - in virtù del quale la Commissione valuterà solo i titoli prodotti dal candidato secondo quanto previsto dALart.3, comma 9, e art.10 del bando di concorso -, detti “titoli”, come dallo stesso ricorrente ammesso (pag.8 ricorso), ovvero le schede monografiche, non sono state allegate alla propria domanda di partecipazione alla selezione, come richiesto dal bando e dal verbale sopra indicati (cfr. Tar Salerno, n.1298/2023; Tar Puglia, Bari, n.919/2023). Peraltro, il Tribunale di Milano, con la decisione oggi impugnata sostituendosi nelle valutazioni discrezionali di esclusiva competenza dell'amministrazione, ha ritenuto valutabili titoli a ciò ostando le precise disposizioni del bando di concorso. Una più attenta e critica disamina da parte del Tribunale degli atti e della documentazione depositati a corredo delle diverse prospettazioni offerte dalle parti, avrebbe portato ad una più aderente interpretazione e lettura dell'agito
[9] della Commissione le cui motivazioni di esclusione dalla valutazione dei suddetti lavori sono intellegibili e intuitive. Peraltro, si aggiunge a detto rilievo ed a confutazione dell'assunto cui giunge il Tribunale in merito al cd. soccorso istruttorio che la Commissione è soggetto estraneo ALAmministrazione e non può valutare titoli che non siano stati prodotti unitamente alla presentazione della domanda solo perché in possesso dell'Amministrazione di appartenenza. D'altra parte, diversamente da come argomentato dal Tribunale, se tali “titoli” fossero in possesso dell'Amministrazione, nulla avrebbe escluso che il ne chiedesse copia o CP_1 certificazione da produrre tempestivamente alla Commissione (soggetto terzo). Punto 8: il Tribunale erra laddove, a titolo esemplificativo, riporta come
“immotivate le conclusione della Commissione” con riferimento ALesclusione del lavori, che il ricorrente arbitrariamente qualifica come monografie, atteso che la Commissione, titolare di ampia discrezionalità, ha catalogato, nel verbale del 15 novembre 2021, i titoli valutabili in seno alle categorie generali predeterminate dal bando ed ha attribuito rilevanza ai titoli che ha ritenuto valutabili con l'attribuzione del relativo punteggio. Peraltro, il Tribunale non ha considerato che gli elaborati per i quali “la commissione ha attribuito punteggio zero” in realtà sono contributi del , come coautore al 50%, come dal medesimo CP_1 dichiarato nel proprio curriculum vitae – pagg.9 e 10 doc.6 fascicolo I grado
) e, secondo le previsioni del bando, art.3, comma 9, lett.b), per consentire la Pt_1 valutazione del titolo il candidato avrebbe dovuto indicare – mediante certificazione, datata, sottoscritta con firma autografa o con firma digitale – quali parti del lavoro medesimo fossero a lui riconducibili. Ne consegue che l'esclusione della valutazione dei suddetti titoli è motivata dalla lettura delle norme del bando di concorso dal Tribunale, del tutto tralasciata, assumendo una decisione che stride con una più corretta indagine sull'operato valutativo della Commissione esaminatrice. Punto 9 e Punto 10: Analoghe censure merita la sentenza laddove non considera che gli elaborati prodotti dal non avevano la certificazione richiesta CP_1 dALart.3, comma 9, lett.b) del bando e come tali non valutabili dalla Commissione. Certificazione per alcuni titoli avvenuta solo in data 23 maggio 2022, ovvero in data successiva alla scadenza della domanda di partecipazione al bando, in evidente violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. il ragionamento logico giuridico del Tribunale è del tutto fuorviante, frutto di una errata comprensione dei fatti e delle norme che regolano la presente procedura selettiva arrivando a ritenere che l'esclusione dalla valutazione dei “rapporti annuali regionali per gli anni dal 2012 al 2019” in quanto “elaborati di servizio svolti in stretta connessione con l'attività lavorativa” non trova ragione in quanto
“nulla è specificato in merito nell'ambito del bando di concorso” (pag.13 sentenza impugnata). Orbene, anche detta argomentazione è del tutto errata tenuto conto che l'art.6, lett.c) del bando ritiene gli elaborati di servizio non valutabili e stesso criterio è altresì riportato nel verbale del 15 novembre 2021 a pag.6.
[10] Con memoria del 17-5-2024, si è costituito il sig. , chiedendo, in via CP_1 principale, il rigetto dell'appello e, proponendo appello incidentale con riferimento al capo di sentenza che ha rigettato la domanda con cui l'NG.
[...]
ha chiesto di esser collocato in posizione “utile”, quantomeno al 13imo CP_1 posto. Ad avviso dell'appellante incidentale, si è in presenza di un'attività di valutazione necessariamente vincolata (e non discrezionale). La Commissione, invero, ha deciso di applicare dei punteggi fissi per “tipologia” di titolo, senza riservarsi il potere di esprimere una valutazione discrezionale sul
“merito” dello stesso titolo. Pertanto, una volta determinati la tipologia di titoli rilevanti e il punteggio in cifra fissa attribuibile a questi, la Commissione ha circoscritto il suo potere a una verifica “quantitativa” di questi titoli e non più anche “qualitativa”. La giurisprudenza, invero, ritiene che il Giudice ordinario possa emettere una pronuncia costitutiva – che stabilisca, cioè, il diritto del candidato ad essere utilmente collocato in graduatoria – se il bando non preveda una discrezionalità assoluta della P.A. nella valutazione, ovvero che si tratti di una c.d. “discrezionalità vincolata” (cfr. argomentando a contrario, Cass. civ., sez. lav., 24/09/2015, n.18972; Cass. civ., sez. lav., 30/09/2009, n. 20979). Nel caso in esame, le previsioni del bando e i criteri di valutazione dettagliatamente previsti dal verbale n. 1 del 15 novembre 2021 (cfr. doc. n. 4), non conferiscono affatto alla Commissione una discrezionalità totale nella attribuzione o meno di un punteggio a un titolo o a un elaborato, ma prevedono una dettagliata e puntuale attribuzione di un preciso punteggio a titoli nominativamente e puntualmente individuati. Proprio il verbale n. 1 del 15 novembre 2021, nel prevedere i criteri di valutazione, prevede, successivamente alla c.d. “griglia”, un preciso perimetro valutativo e di attribuzione del punteggio vincolando l'attività della Commissione a precise prescrizioni (cfr. pag. 6 del verbale, doc. n. 4). Col secondo motivo, l'appellante incidentale rileva che il Tribunale non ha accolto la domanda subordinata, intesa ad ottenere il risarcimento, in conseguenza dell'accertamento di illegittimità della graduatoria, del c.d. danno da perdita di chance. Vertendosi, infatti, in ipotesi di evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. l'NG. deduce nuovamente che, qualora anche la Corte d'appello dovesse CP_1 ritenere che non possa affermarsi il pieno diritto alla progressione, egli – in via subordinata – avrebbe comunque diritto al risarcimento della perdita di chance di ottenere tale progressione cagionata dalle inesattezze ed omissioni dell'operato della Tale danno, alla luce del punteggio potenzialmente CP_8 attribuibile al ricorrente, non potrebbe che essere quantificato in misura pari o prossima al 100% della differenza tra il trattamento retributivo spettantegli in ragione del suo attuale inquadramento quale Primo Tecnologo, II livello professionale, V fascia stipendiale, e quello superiore quale Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche, cui avrebbe avuto diritto in caso di collocamento nella graduatoria in posizione utile per ottenere la
[11] pretesa progressione in carriera per tutti gli anni dalla approvazione della graduatoria al raggiungimento ALetà di pensionamento di vecchiaia. Danno da quantificarsi sulla base di questi criteri in separato giudizio.
I controinteressati, e , sebbene il ricorso sia stato loro regolarmente CP_3 CP_2 notificato via pec, non si sono costituiti e sono rimasti contumaci per l'intero giudizio.
All'esito dell'udienza dell'8-10-2024, il Collegio ha disposto CTU, nominando a tal fine l'Ing. e formulando il seguente quesito: Persona_2
“Verifichi il CTU, visti gli atti e sentite le parti ed i loro eventuali CTP, acquisita ogni informazione ritenuta necessaria dalla Commissione esaminatrice, se i punteggi (oggetto di contestazione nel ricorso introduttivo), attribuiti ai titoli del dott. e degli altri 2 controinteressati Addonizio e CP_1 CP_3
(relativi ai seguenti profili:
► Sezione B “Pubblicazioni e lavori” Paragrafo B1 “Pubblicazioni”: Punto 7 “Monografie edite da;
Punto 8 Pt_1
(“Monografie non edite da ”); Punto 9 (Relazioni e interventi pubblicati in atti Pt_1 di convegni e congressi internazionali); Punto 10 (“Relazioni e interventi pubblicati in atti di convegni e congressi nazionali”); Paragrafo B2 “Lavori (documenti, relazioni e rapporti relativi ALattività tecnologica e/o di ricerca)”;
► Area C “Giudizio sul profilo culturale e professionale” Paragrafo C1 “Profilo culturale: percorso formativo e spessore culturale”: Punto 4 “Diploma di specializzazione, master di I livello, altra laurea triennale, abilitazione professionale”; Punto 11 “Idoneità a concorsi pubblici”; Paragrafo C2 “Profilo professionale: rilevanza e complessità dei compiti svolti, esperienza maturata in più aree”: Punto 17 “Referente scientifico in accordi di collaborazione”; Paragrafo C3 “Ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato”) trovino effettivo riscontro nei criteri oggettivi di valutazione stabiliti nel bando di concorso e nel verbale del 15-11-2021; dopo aver accertato la corretta e tempestiva allegazione alle domande di partecipazione al concorso dei titoli oggetto di valutazione, provveda - in caso di eventuali discordanze, disomogeneità o valutazioni incoerenti, erronee o arbitrarie
- ad integrare i relativi punteggi e a predisporre una motivata nuova graduatoria riferita ai predetti 3 candidati, utilizzando criteri uniformi (prospettando, se del caso, anche ipotesi alternative)”.
A seguito dell'udienza di chiarimenti del 6-3-2025, il CTU ha depositato la relazione finale in data 29-4-2025.
[12] All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' ha eccepito preliminarmente la nullità della sentenza impugnata perché il Pt_1 contraddittorio non sarebbe stato integrato nei confronti di tutti i candidati che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria della selezione, essendo costoro inevitabilmente lesi dALannullamento integrale della stessa. L'eccezione è infondata. Esaminando le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, risulta che l'NG.
abbia proposto una domanda di accertamento dell'illegittimità – CP_1 parziale – della graduatoria per errata valutazione dei propri titoli, chiedendo al Giudice “l'attribuzione di un ulteriore punteggio di 7,10 e, conseguentemente, previa collocazione in graduatoria al posto 13° o in subordine 14°, ovvero nella diversa posizione che verrà accertata in corso di giudizio, assegnargli il ruolo di Dirigente tecnologo I livello professionale – settore scientifico scienze NGegneristiche con ogni conseguenza ai sensi di legge”. Il ricorrente, quindi, non ha svolto alcuna domanda di annullamento totale della graduatoria, ma ha chiesto l'accertamento del suo diritto alla progressione orizzontale in ragione della erronea valutazione dei suoi titoli rispetto ai soli due candidati che si sono collocati nella posizione immediatamente superiore alla sua ovvero, in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance. La Suprema Corte ha chiarito che “il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune”. Sulla base di tali presupposti, la Corte ha affermato che, “in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione” (Cass. 30425/2019; 28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008). Ciò significa, quindi, che, nell'ipotesi in cui un soggetto chieda la riformulazione di una graduatoria concorsuale, rivendicando un punteggio superiore, il contraddittorio dev'essere necessariamente integrato con i candidati che, in forza dell'attribuzione dell'invocato punteggio superiore, si vedrebbero sopravanzati
[13] dallo stesso, perdendo il loro diritto derivante dal posizionamento nella graduatoria oggetto di rivalutazione. Nella specie, quindi, sulla scorta delle domande promosse dal ricorrente, il contraddittorio processuale è stato correttamente instaurato nei confronti dei candidati che precedevano l'NG. nella graduatoria (segnatamente il CP_1 dott. e l'NG. i quali, in caso di accoglimento Controparte_2 Controparte_3 della domanda, avrebbero conseguentemente visto scorrere la stessa con collocazione in posizioni inferiori. Non vi era pertanto alcun onere di estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati classificatisi in posizione utile.
Ciò premesso, occorre affrontare il merito della controversia. Il primo Giudice, ritenendo immotivata l'esclusione di alcuni titoli presentati dALNG. , ha dichiarato viziata la graduatoria ed ha rigettando la CP_1 ulteriori domande dirette ad attribuire al ricorrente il punteggio necessario per raggiungere la posizione utile in quanto “il Giudice ordinario è giudice della legittimità e non già del merito;
con la conseguenza che non potrebbe effettuare quelle valutazioni che sono frutto di discrezionalità tecnica che sola avrebbero consentito di ricomporre la graduatoria effettuata dalla Commissione esaminatrice”. L' ha censurato il capo di sentenza in cui viene ravvisata la mancata Pt_1 motivazione dei punteggi assegnati al ricorrente, mentre l'NG. ha CP_1 contestato, in via incidentale, il capo di sentenza che ha omesso di riformulare la graduatoria, ponendo il candidato in posizione utile.
Per evidenti motivi logico-giuridici, dev'essere preventivamente affrontato l'appello incidentale. Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, i poteri discrezionali o valutativi che sono riconosciuti al datore di lavoro pubblico (anche in tema di procedure di avanzamento in carriera) si collocano sempre, come nel lavoro privato, sul piano del regime di diritto comune e costituiscono espressione di un "potere privato", e non anche di discrezionalità amministrativa, risultando censurabili in conformità alle disposizioni di legge e di contratto, e comunque sulla base delle regole di correttezza e buona fede (in quanto espressive dei principi di imparzialità e buon andamento di cui ALart. 97 cost.) e in conformità ai criteri di adeguatezza e ragionevolezza (Cass. 05/12/2023, n.33964). Come già affermato da questa Corte (vedi sentenza n. 1390/2021), “Anche al datore di lavoro pubblico sono riconosciuti poteri unilaterali ed esercizio di attività discrezionali o valutative - come accade, tipicamente, nelle procedure di valutazione selettiva del personale, finalizzate alla progressione di carriera o economiche, o al conferimento di determinate posizioni nell'organizzazione del lavoro - sottoposti alle regole del diritto privato e non riconducibili ad esercizio di discrezionalità amministrativa o di potere pubblico di organizzazione.
[14] Nelle relative determinazioni, la pubblica amministrazione rimane vincolata agli obblighi fissati dalle clausole del contratto collettivo ed ai limiti derivanti dALapplicazione dei canoni di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) che informano l'esercizio dei poteri privati e, più in generale, alla rispondenza della scelta a criteri di adeguatezza e ragionevolezza (Cass. 16 dicembre 2004 n. 23424): 'Come costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, gli artt. 3 e 97 C. sono applicabili nel lavoro pubblico contrattualizzato gli artt. 1175 e 1375 c.c., in base ai quali la P.A. è, in primo luogo, tenuta ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle proprie scelte, sicché, laddove tale regola non venga rispettata, è, in linea generale, configurabile un inadempimento contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile dinanzi al giudice ordinario (Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603; Cass. 12 gennaio 2016, n. 280); che, in questa ottica, ai fini del sindacato giudiziale sulla valutazione effettuata dalla PA dell'operato del dipendente pubblico per la progressione in carriera, assume rilievo centrale il vaglio del rispetto delle regole procedimentali e/o degli obblighi di correttezza e buona fede, che implicano il divieto di determinazioni prive di motivazioni non ragionevoli, considerato che è con la motivazione che la P.A. esplicita le ragioni organizzative sottese ALadozione dei propri atti e la relativa rispondenza al pubblico interesse che deve costantemente orientare l'azione amministrativa (Cass. 18 ottobre 2017, n. 24583; Cass. 6 dicembre 2016, n. 24984; Cass. 6 giugno 2016, n. 11595; Corte cost., sentenza n. 310 del 2010); che, pertanto, il datore di lavoro pubblico laddove sia tenuto a effettuare, nel rispetto di criteri determinati e non escludenti apprezzamenti discrezionali, una selezione tra i lavoratori a fini di promozione o conferimento di altro beneficio, per dimostrare il rispetto dei suddetti criteri nonché dei principi di correttezza e buona fede, deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente le operazioni valutative e comparative connesse alla selezione e la scelta effettuata”. Da ciò consegue che laddove, come nel caso in esame, la Commissione esaminatrice abbia fissato determinati punteggi da attribuirsi in misura fissa per ogni tipologia di titolo, la stessa deve attenersi alle previsioni del Bando e ai suddetti criteri cui si è negozialmente auto-vincolata; conseguentemente, si è in presenza, in tale ipotesi, di una fattispecie di discrezionalità “vincolata”, in cui la Commissione non è tenuta ad esprimere un giudizio qualitativo su un elaborato o su un titolo (come avviene, ad esempio, per le prove scritte o compilative nei concorsi pubblici), ma a verificare i titoli posseduti dal candidato e ad attribuire agli stessi il punteggio previsto dal bando o dalla stessa fissato. L'attività di valutazione parametrata a definiti titoli/elaborati e a precisi punteggi numerici per ognuno di essi, integra non già una piena e incondizionata discrezionalità tecnica, ma una attività di valutazione che deve necessariamente essere condotta nell'ambito di una cornice di legalità predeterminata dal bando di concorso.
[15] Pertanto, il primo Giudice, una volta affermata l'illegittimità per inadempimento negoziale delle valutazioni operate dalla Commissione con riferimento ai titoli dell'NG. (e, quindi, l'illegittimità, in parte de qua, della graduatoria, CP_1 essendo configurabile un inadempimento rispetto alla lex specialis), avrebbe dovuto assegnare ALNG. il punteggio richiesto. CP_1
Nel caso in esame, infatti, come affermato dalla giurisprudenza in materia di selezioni interne, il Giudice non sostituisce affatto il proprio giudizio qualitativo a quello formulato dalla Commissione, ma si limita a fare corretta applicazione delle previsioni del bando – o di quelle successivamente adottate dalla
– assegnando ai titoli il relativo punteggio previsto. CP_8
Alla luce di tali principi, passando ALesame della questione principale dell'attribuzione dei punteggi, il Collegio ha ritenuto di avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, il quale – in costante collegamento col Consigliere Relatore – ha riesaminato i titoli regolarmente allegati dALNG. alla domanda di CP_1 partecipazione, attribuendo a ciascuno di essi il punteggio fisso, stabilito dalla Commissione, avendo cura di assegnare i relativi punteggi sulla base di regole omogenee applicabili ai tre candidati coinvolti. Gli esiti della CTU – in quanto logicamente ed ampiamente motivati, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite al processo, fondati sulle comprovate conoscenze specialistiche del consulente nominato – sono pienamente condivisi dalla Corte, eccetto quanto si dirà infra con riferimento al profilo C.
2.17 laddove il CTU non ha assegnato il punteggio 0,90 per gli incarichi di referente scientifico con la Questura di Milano. La consulenza è stata condotta nel rispetto dei tempi assegnati dal Collegio e la relativa relazione definitiva ha risposto in modo esauriente alle puntuali osservazioni pervenute dai CTP. Per costante giurisprudenza, “il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n.19961/2023, Cass. n. 33742/2022, n. 1815/2015).
Nella specie, il CTU ha verificato la corretta corrispondenza tra i punteggi attribuiti ALNG , e agli altri due candidati in esame, con quanto CP_1 stabilito dal Bando di Concorso, ha acquisito dalla Commissione, per il tramite di
, tutti i documenti validamente prodotti dai Candidati in esame per la Pt_1
[16] partecipazione alla procedura selettiva e li ha esaminati collegialmente con i Consulenti Tecnici di Parte. A seguito di tale attività, applicando uniformemente ai candidati oggetto d'esame i criteri desumibili dal bando, dai verbali della Commissione esaminatrice e dalle note da questa fatte a margine dei curricula dei Candidati nonché dalla comparazione tra i trattamenti riservati ai Candidati, il CTU ha proceduto – motivatamente – a rivedere ed a ricompilare le schede di valutazione per i tre Candidati NGegneri , e CP_2 CP_1 CP_3
Trattandosi di molteplici questioni tecniche, il Collegio si limita a richiamare in questa sede il testo integrale della CTU con particolare riferimento alle dettagliate griglie di valutazione, soffermandosi in questa sede sulle questioni maggiormente rilevanti. In primo luogo, è emerso che la Commissione ha ritenuto necessario, come stabilito dal Bando, che le pubblicazioni e gli altri titoli dovessero risultare allegati alla domanda di ammissione e riportare l'indicazione delle parti riferibili al Candidato. Il CTU ha verificato che l'NG. non ha ottemperato per nessuno dei titoli CP_1
(Pubblicazioni e Lavori) ALobbligo di dichiarare quali parti fossero frutto del suo lavoro, limitandosi ad una dichiarazione quantitativa in termini percentuali. Il CTU ha evidenziato però che nessuno dei candidati cui si è esteso l'esame, ovvero, oltre ALNG , gli NGegneri e avesse in realtà CP_1 CP_2 CP_3 ottemperato alla richiesta di dichiarare quali parti dei titoli fossero frutto del proprio lavoro. Ciò nonostante, dALesame si è constatato come la Commissione abbia considerato validamente prodotti i titoli che fossero accompagnati anche da una semplice dichiarazione quantitativa in merito ALapporto del candidato alla loro produzione. Pertanto, il CTU, a seguito di opinione congiunta con i CTP, ha considerato valide pubblicazioni, lavori e titoli anche in presenza di diversa modalità dei candidati nel dichiarare il loro apporto alla redazione. Risultando tale criterio omogeneo è stato applicato nell'attribuzione del punteggio richiesto dal quesito peritale. DALesame delle valutazioni fatte dalla Commissione per i tre candidati in esame si è rilevata l'adozione del seguente criterio valutativo conforme a quanto stabilito dal bando e richiamato dal verbale del 15-11:
- Per la valutazione del profilo A-Attività professionale, la commissione ha tenuto in considerazione qualsiasi elemento anche laddove fosse solo richiamato nel curriculum.
- Per la valutazione del profilo B-Pubblicazioni e lavori dal 1/1/2010 al 31/12/2020, la commissione è voluta entrare maggiormente nel merito, considerato che era stato chiesto di precisare quali parti di ogni pubblicazione, lavoro od altro titolo fossero riconducibili ALopera del sNGolo candidato. La ha pertanto escluso dalla valutazione per questo profilo tutti i titoli CP_8 che fossero semplicemente richiamati.
[17] Per tutti i titoli valutati dalla commissione per questo profilo sono risultati CP_3 allegati;
alcuni titoli, seppur allegati, non sono stati valutati in quanto non conformi agli altri criteri che la commissione di era data sempre nel verbale del 15-11-2021.
Per la quasi totalità dei titoli valutati in questo profilo erano stati CP_2 allegati, in totale 6 titoli su 35 sono stati valutati anche se non allegati, alcuni titoli, seppur allegati, non sono stati valutati in quanto non conformi ai criteri che la commissione si era data.
La quasi totalità dei titoli di cui lamenta la non valutazione in questo CP_1 profilo non erano stati allegati. Tali titoli sono comunque stati regolarmente valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio per il profilo C.
- Per la valutazione del profilo C-Giudizio sul profilo culturale e professionale del candidato, la Commissione ha, come per il profilo A, tenuto in considerazione qualsiasi elemento anche se solo richiamato nel curriculum. Da quanto sopra, una valutazione, se eseguita in conformità ai criteri stabiliti dalla Commissione nel verbale del 15-11-2021, non potrà prendere in considerazione, ai fini dell'attribuzione di punteggi afferenti i Profili B della griglia di valutazione, i titoli che l'NG. ha mancato di allegare nella loro integralità alla CP_1 domanda di partecipazione. Tali titoli potranno invece, laddove soddisfino i rispettivi requisiti, afferire ai profili A e C. Il CTU, ai fini della valutazione, ha ritenuto che per “elaborato di servizio” dovesse intendersi un documento ufficiale redatto da un dipendente o da un funzionario, nell'ambito dello svolgimento delle mansioni ordinarie previste dalla propria mansione, per riportare, rendicontare, relazionare in merito ad eventi, attività o problematiche, nel nostro caso strettamente connesse ALambito tecnologico, e rivolto ALINPS o ad altro referente interno o esterno ove richiesto dal datore di lavoro. Con la conseguenza che un elaborato prodotto al di fuori delle ordinarie mansioni previste dALinquadramento del candidato non sarà da considerarsi come elaborato di servizio. Per il profilo corrispondente al punto della griglia B.1.7, la Commissione non ha attribuito ALNG alcun punteggio. Il Candidato riterrebbe invece CP_1 valutabili 10 articoli apparsi su “Rapporto Regionale Inail” per gli anni 2010- 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per l'anno 2010 nel curriculum non è stato in alcun punto richiamato. Esso non può quindi essere considerato utile per l'attribuzione di alcun punteggio. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per l'anno 2011, esso è richiamato nel curriculum, è inoltre allegato alla domanda (6.1.1.d), è un articolo relativo ALattività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro nel settore ricerca redatto con l'NG l'NG ha allegato apposita Per_3 CP_1 dichiarazione dell'entità percentuale del suo contributo (50%). Formalmente nulla osta alla sua valutazione salvo che per il suo contenuto non sia da considerare o
[18] un testo privo di valenza od un elaborato di servizio. Il contenuto è effettivamente nella quasi totalità una rendicontazione dell'attività svolta da , nello Pt_1 specifico campo, nel 2011 e dei propositi per il 2012. Resta il fatto che l'ha Pt_1 incluso nella sua monografia e che l'articolo riporta, seppur brevemente, riferimenti ad implicazioni portate dalle intervenute modifiche normativa in ambito europeo e nazionale che lo differenziano da un semplice report di attività. Tale valutazione è rafforzata dalla valutazione fornita dalla Commissione per lavori similari prodotti dALNG . CP_2
Si ritiene pertanto che tale titolo vada valutato nel punto in questione attribuendo 0.30 punti. Relativamente al contributo dato al Rapporto Regionale per gli anni dal 2012 al 2019 esso è genericamente richiamato nel curriculum ma non sono né allegati i relativi articoli né è dichiarato l'entità del contributo come il bando avrebbe richiesto. Con riferimento al Profilo B.1.8 (Monografie non edite da ), la Commissione Pt_1 non ha considerato valutabile alcun titolo. L'allegato 6.1.4.A è risultato essere correttamente allegato e corrispondente alle caratteristiche richiesta per una monografia. Anche se tale titolo, a prima vista, potrebbe sembrare una semplice raccolta di tabelle espunte dalla normativa, la logica che sottende l'estrapolazione dei dati dalla normativa ed il loro sistematico confronto permette di esaurire un argomento essenziale per chi si occupa della verifica, della manutenzione e della certificazione degli impianti. Si ritiene pertanto che La abbia CP_8 mancato nel non valutare l'allegato 6.1.4.A e che vada quindi assegnato ALNG
[...]
un punteggio aggiuntivo per 0.20 punti. CP_1
In relazione al Profilo B.1.9 (Relazioni ed interventi pubblicati in atti di convegni e congressi internazionali), la Commissione ha mancato di valutare l'allegato 6.1.4.B che costituisce un intervento pubblicato negli atti di un convegno. Il titolo è correttamente allegato alla domanda e corredato dalle necessarie certificazioni. DALesame del titolo, si evince la sua completezza, esso risulta pubblicato e la partecipazione al convegno dell'NG. in qualità di relatore è confermata CP_1 anche dALallegato 6.3.V. In relazione al profilo C.1.11 (Idoneità a concorsi pubblici), la Commissione ha mancato di valutare due titoli dichiarati dALNG nel curriculum con i CP_1 relativi riferimenti:
- Classificato al 1° posto con punti 82,638/100 al concorso pubblico, per titoli ed esami, con qualifica di Dirigente Ingegnere, contratto a tempo indeterminato, per la 3a Unità Operativa Impiantistica e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Monza -MI- (concorso espletato in data 14/12/1999 ed approvazione della graduatoria con delibera n° 1039 del 24/12/1999 - presa di servizio in data 21/02/2000.
- Risultato idoneo nel Concorso pubblico, per titoli ed esami, nella qualifica funzionale 8°- figura professionale 8.08 - Funzionario per l'ambiente, il territorio e le fonti energetiche, indirizzo dei lavori pubblici e dell'ambiente, presso la Regione
[19] – concorso bandito sul B.U.R.L. del 19 marzo 1997 e graduatoria CP_6 approvata con D.G.R. n. 35414 del 03/04/1998. Non ravvisandosi alcun motivo valido per tale esclusione, si ritiene pertanto che i suddetti titoli vadano valutati, determinando un incremento di punteggio pari a 2x1= 2 p.ti. In riferimento al profilo C.2.17 (Referente scientifico in accordi di collaborazione), l'NG. dichiara nel curriculum 9 titoli di accordi CP_1 Parte_3 di collaborazione e lamenta la non valutazione, per il punteggio afferente il profilo C.1.17, dei seguenti 5 titoli dichiarati in curriculum ed allegati.
- All.
6.4.4.A: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Corso per dell'Autorità dell'Energia e del Gas.
2-4 dicembre 2013.
- All.
6.4.4.B: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Corso per dell'Autorità dell'Energia e del Gas.
4-6 novembre 2013.
- All.
6.4.4.C: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo C – Protocollo – Questura di Milano.
8-11 aprile 2013. Pt_1
- All.
6.4.4.D: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo B8 – Protocollo – Questura di Milano. 18-21 marzo Pt_1
2013.
- All.
6.4.4.E: responsabile scientifico del corso di formazione per addetti al servizio di prevenzione e protezione in attuazione del D.Lvo 195/2003 e D.Lvo 81/2008 – Modulo A – Protocollo – Questura di Milano. 18-21 febbraio Pt_1
2013. Per tutti questi titoli l'NG risulta responsabile scientifico del corso di CP_1 formazione. Sono tutti accordi tra ed altri enti finalizzati ALorganizzazione, Pt_1 da parte di , di corsi di formazione riservati a dipendenti dell'ente Autorità Pt_1
Energia e Gas o Questura. In merito al fatto che i titoli indicati non si riferiscano ad accordi di collaborazione con finalità scientifica o tecnologica occorre precisare che in nessun punto del bando è indicata la natura che debbano avere tali accordi di collaborazione ma solo che il candidato sia stato, in tali accordi, il Referente Scientifico. Il CTU ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio ai 3 incarichi ricevuti dalla Questura di Milano poiché “Per la convenzione tra e Questura si può Pt_1 valutare che non aveva ad oggetto specifico la realizzazione dei corsi d'aggiornamento di cui l'Ing è stato Responsabile Scientifico, tali corsi CP_1 sono stati realizzati a latere della Convenzione e non ne costituivano l'unico oggetto. Si ritiene pertanto che non possano essere riconosciuti ai fini del profilo in esame”. Tale opinione non è condivisa dal Collegio in quanto l'assegnazione del punteggio discende dal solo fatto di essere destinatario di un incarico di Referente
[20] Scientifico, senza che sia prevista una sorta di sindacato nel merito del contenuto della convenzione. Perciò ALNG. dev'essere attribuito il punteggio CP_1 aggiuntivo di 0.90 (0,30 x 3). In relazione al profilo C.3 (ogni elemento utile alla valutazione del percorso formativo e professionale del candidato), il Collegio condivide le osservazioni del CTU secondo cui “vi sono numerosi titoli prodotti dALNG che non sono CP_1 stati valutati nel profilo B in quanto non allegati e non perfettamente corrispondenti a quanto richiesto dai profili valutativi della griglia per i punti B della stessa. DALesame della documentazione è emerso che un numero non trascurabile di questi poteva concorrere validamente alla formazione del punteggio per il profilo C.
3. Si è inoltre evidenziato come l'UOT in cui presta la sua opera in qualità di responsabile l'NG. sia estremamente attiva sia CP_1 in ambito ispettivo che in ambito di rilascio omologazioni e certificazioni. Tale aspetto non può certamente essere trascurato in sede di valutazione anche se il numero di ispezioni effettuate non può essere di per sé elemento sufficiente a determinare una graduatoria nei giudizi. E' emerso inoltre che la Commissione ha mancato di valutare (nelle note del curriculum ha posto la sigla NV per Non Valutabile) l'allegato 5.5.1.E “Attestato di componente , Direzione Regionale Pt_1
Lombardia, alla Commissione di valutazione del bando FIPIT per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche […]”. DALesame dei curricula degli NGegneri e è emerso che analoghi titoli sono stati marcati come da CP_2 CP_3 valutare ai fini del profilo C3”. In considerazione di tali argomenti si ritiene corretto attribuire ALNG. , CP_1 per il profilo C.3, un punteggio non inferiore a quello dell'NG . CP_2
All'esito di tale verifica, è emersa la seguente graduatoria:
Posizione Cognome Titoli Esami Fascia Valorizzazione Tot. colloquio stipendiale professionale CP_
13 34,40 28 VI 25 87,4
14 34,40 27 V 25 87,0 CP_1
15 36,20 24 V 25 85,2 CP_2
Poiché, come argomentato in relazione al profilo C.2.17 (Referente scientifico in accordi di collaborazione), dev'essere attribuito al il punteggio CP_1 aggiuntivo di 0.90 per gli incarichi di Referente scientifico in accordi di collaborazione con la Questura di Milano, la graduatoria finale è la seguente:
Posizione Cognome Titoli Esami Fascia Valorizzazione Tot. colloquio stipendiale professionale
13 34,40 27 V 25 87,9 CP_1
[21] 14 TINI 34,40 28 VI 25 87,4
15 36,20 24 V 25 85,2 CP_2
Per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza impugnata, dev'essere dichiarato il diritto dell'Ing. ad essere collocato nella Controparte_1 graduatoria della procedura selettiva interna per n. 13 posizioni di “Dirigente Tecnologo-I livello professionale”, oggetto di causa, al 13° posto con punteggio 87,90. Conseguentemente, l' è tenuta ad emettere gli opportuni provvedimenti per Pt_1 rendere effettivo l'inserimento dell'Ing. nella predetta graduatoria con CP_1 ogni conseguenza ai sensi di legge e di bando.
Le spese del doppio grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 3759/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto dell'Ing. ad essere collocato nella graduatoria della procedura Controparte_1 selettiva interna per n. 13 posizioni di “Dirigente Tecnologo-I livello professionale”, oggetto di causa, al 13° posto con punteggio 87,90; condanna, pertanto, l' ad emettere gli opportuni provvedimenti per rendere Pt_1 effettivo l'inserimento dell'Ing. nella predetta graduatoria con ogni CP_1 conseguenza ai sensi di legge e di bando;
condanna l' a rifondere ALIng. le spese del doppio grado, liquidate Pt_1 CP_1 in complessivi euro 10.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
pone a carico di le spese di CTU, liquidate a favore dell'Ing. Pt_1 [...]
con separato provvedimento depositato in pari data;
Persona_2 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui ALart. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dALart. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 22 maggio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[22]