Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2021, proposto da
EL IA NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
la Commissione Centrale per gli Esami di Avvocato, la IV Sottocommissione presso la Corte D'Appello di Cagliari, la Commissione per gli esami di Stato presso la Corte D'Appello di Reggio Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale n. 15 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 23/07/2021 con il quale la IV^ sottocommissione della Corte d'Appello di Cagliari ha attribuito il voto complessivo di 15/30 ed ha dichiarato la candidata non ammessa alla seconda prova orale, nonché
- per l’ammissione della ricorrente alla seconda prova orale e la per la ripetizione dell'esame con altra commissione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’atto del 20 novembre 2025, con il quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2026 il dott. UI RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 20 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, poiché nel processo amministrativo, in assenza di repliche e di diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso, cioè, che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex plurimis , Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503; Cons. Stato, VII, 23 maggio 2023, n. 5159; Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599; Cons. Stato, II, 4 gennaio 2023, n. 120; Cons. Stato, III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, VI, 6 marzo 2018, n. 1446);
- sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LA, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
UI RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UI RI | RT LA |
IL SEGRETARIO