TAR
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01535/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/01/2026
N. 00070 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01535/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: N. 01535/2024 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento, prot. -OMISSIS-, notificato in data 24.07.2024, con cui è stata disposta la revoca della ricorrente dall'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. “white list”, e l'adozione di informativa antimafia per la ritenuta sussistenza, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ricorrente ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dal Codice antimafia ai fini dell'applicazione dell'art. 94 bis: quanto al ricorso per motivi aggiunti:
1) del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, comunicato via pec in data 24.02.2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS-, col quale è stata rigettata “l'istanza di riesame dell'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- nonché la richiesta per l'applicazione, in subordine, delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D.lgs. 159/2011;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Agrigento e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024 e depositato in data 8 novembre
2024 la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Agrigento ha disposto N. 01535/2024 REG.RIC.
nei suoi confronti la revoca dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”)
e l'adozione di informativa antimafia per la ritenuta sussistenza, ai sensi degli artt. 84
e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., di tentativi di infiltrazione mafiosa ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dal Codice antimafia ai fini dell'applicazione dell'art. 94 bis del d.lgs. 159/2011.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
1) “Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto –
Travisamento o erronea valutazione dei fatti – Ingiustizia manifesta”.
Il provvedimento interdittivo è stato adottato sull'assunto che il legale rappresentante della società ricorrente, escusso dalla polizia giudiziaria, avrebbe riferito “false circostanze in merito all'impresa fornitrice di calcestruzzo allo scopo di ostacolare le indagini a carico di -OMISSIS-, dal momento che non avrebbe riferito che la fornitura e il trasporto del pietrisco necessario per effettuare i lavori sarebbe stato effettuato da
-OMISSIS- e non dalla impresa -OMISSIS-(pag. 4 informativa)”, da cui sarebbe scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento recante
R.G.N.R. 12452/2023 per il delitto previsto dagli artt. 378, co. 1 e 2, 384 ter e 416 bis c.p., poi esitata con ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 8878/2023 R.G., resa dal GIP del Tribunale di Palermo. Secondo la ricorrente dal contenuto del provvedimento impugnato, emergerebbero “chiare ragioni di perplessità motivazionale” con riguardo all'effettiva sussistenza degli elementi ritenuti dal
Prefetto scaturenti dal provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Palermo, e ciò sia con riguardo alla sussistenza dei motivi posti a base del provvedimento interdittivo che con riguardo alla possibilità dell'adozione di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. 159/2011.
2. - Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento, per gli stessi motivi posti a sostegno del ricorso originario, del decreto reso dalla Prefettura N. 01535/2024 REG.RIC.
di Agrigento recante il n. -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l'istanza, inoltrata dalla ricorrente in data 17.09.2024, volta ad ottenere il riesame dell'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- nonché, in subordine, la richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del d.lgs.
159/2011.
3. - Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Agrigento i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno chiesto che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.
4. - Con ordinanza cautelare del 4 dicembre 2024 n. 629 (confermata dall'ordinanza del CGA del 24 febbraio 2025 n. 63), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
5. - Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
6. - Il ricorso è infondato.
6.1. - Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato,
“…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità N. 01535/2024 REG.RIC.
organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto N. 01535/2024 REG.RIC.
della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell'esercizio dell'attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto di più fattori quali il territorio di riferimento (segnatamente quello di Lucca Sicula,
Ribera, Villafranca Sicula, Burgio e Favara, condizionato dalla operativa presenza di consorterie criminali) ed il settore economico dei lavori edili.
In particolare il provvedimento interdittivo è stato adottato dalla Prefettura di
Agrigento sul presupposto che il legale rappresentante della società ricorrente, escusso dalla polizia giudiziaria, ha reso false circostanze in merito all'impresa fornitrice di calcestruzzo allo scopo di ostacolare le indagini relative ad altro soggetto indagato, da cui sarebbe scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento per il delitto previsto e punito dagli artt. 378, co. 1 e 2, 384 ter e 416 bis c.p., poi esitata con ordinanza di applicazione di misure cautelari resa dal GIP del
Tribunale di Palermo. E dalla suddetta ordinanza del G.I.P di Palermo, ampiamente richiamata nel provvedimento impugnato, emergono chiari indicatori N. 01535/2024 REG.RIC.
dell'infiltrazione criminale di “cosa nostra”, realizzata per il tramite dei soggetti indagati, anche con riferimento all'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali della Sicilia “Lotto 1 Provincia di Agrigento”.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – di infiltrazione criminale
(realizzata per il tramite dei soggetti indagati) nell'ambito del suddetto appalto di lavori.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia (ed estensibili all'iscrizione nella white list) che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell'informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Tale impostazione è, d'altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato, Sez. III, 12/06/2024. n. 5284). N. 01535/2024 REG.RIC.
6.2. - È altresì infondata la censura con cui la società ricorrente deduce la mancata applicazione, da parte della Prefettura, di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Codice antimafia.
La norma, com' è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l'applicazione di misure alternative. L'occasionalità dell'agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisca una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l'impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l'impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. La valutazione sull'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l'impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all'applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l'impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l'interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l'impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano. Ma, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell'informativa interdittiva, tale giudizio prognostico è stato effettuato dal Prefetto di Agrigento il quale ha ritenuto che gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato costituiscano circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità. N. 01535/2024 REG.RIC.
6.3. – Anche il ricorso per motivi aggiunti - affidato a censure sostanzialmente riproduttive di quelle già veicolate con il ricorso introduttivo e per le quali valgono dunque le considerazioni precedenti - non meritano accoglimento.
Ed invero non vale a superare le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione l'istanza, inoltrata dalla ricorrente in data 17.09.2024 (volta ad ottenere il riesame dell'informativa antimafia interdittiva impugnata nonché, in subordine, la richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del d.lgs.
159/2011) la quale nulla aggiunge al quadro indiziario già valutato con la precedente interdittiva, avendo peraltro la resistente Prefettura ritenuto non dirimente l'apporto dell'audizione della parte (avvenuta in data 16.12.2024, alla presenza dei componenti del G.I.A., che hanno espresso parere contrario).
7. - In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato in quanto infondato.
8. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01535/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN RI RE EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01535/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/01/2026
N. 00070 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01535/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1535 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raimondo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo: N. 01535/2024 REG.RIC.
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Agrigento, prot. -OMISSIS-, notificato in data 24.07.2024, con cui è stata disposta la revoca della ricorrente dall'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. “white list”, e l'adozione di informativa antimafia per la ritenuta sussistenza, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata, tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ricorrente ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dal Codice antimafia ai fini dell'applicazione dell'art. 94 bis: quanto al ricorso per motivi aggiunti:
1) del decreto prefettizio n. -OMISSIS-, comunicato via pec in data 24.02.2025, protocollo di uscita n. -OMISSIS-, col quale è stata rigettata “l'istanza di riesame dell'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- nonché la richiesta per l'applicazione, in subordine, delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del D.lgs. 159/2011;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Agrigento e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. AN RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024 e depositato in data 8 novembre
2024 la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe indicato con il quale la Prefettura di Agrigento ha disposto N. 01535/2024 REG.RIC.
nei suoi confronti la revoca dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “white list”)
e l'adozione di informativa antimafia per la ritenuta sussistenza, ai sensi degli artt. 84
e 91 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i., di tentativi di infiltrazione mafiosa ed ha ritenuto insussistenti i presupposti previsti dal Codice antimafia ai fini dell'applicazione dell'art. 94 bis del d.lgs. 159/2011.
Il ricorso è affidato al seguente motivo:
1) “Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto –
Travisamento o erronea valutazione dei fatti – Ingiustizia manifesta”.
Il provvedimento interdittivo è stato adottato sull'assunto che il legale rappresentante della società ricorrente, escusso dalla polizia giudiziaria, avrebbe riferito “false circostanze in merito all'impresa fornitrice di calcestruzzo allo scopo di ostacolare le indagini a carico di -OMISSIS-, dal momento che non avrebbe riferito che la fornitura e il trasporto del pietrisco necessario per effettuare i lavori sarebbe stato effettuato da
-OMISSIS- e non dalla impresa -OMISSIS-(pag. 4 informativa)”, da cui sarebbe scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento recante
R.G.N.R. 12452/2023 per il delitto previsto dagli artt. 378, co. 1 e 2, 384 ter e 416 bis c.p., poi esitata con ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 8878/2023 R.G., resa dal GIP del Tribunale di Palermo. Secondo la ricorrente dal contenuto del provvedimento impugnato, emergerebbero “chiare ragioni di perplessità motivazionale” con riguardo all'effettiva sussistenza degli elementi ritenuti dal
Prefetto scaturenti dal provvedimento adottato dal GIP del Tribunale di Palermo, e ciò sia con riguardo alla sussistenza dei motivi posti a base del provvedimento interdittivo che con riguardo alla possibilità dell'adozione di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del d.lgs. 159/2011.
2. - Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha altresì chiesto l'annullamento, per gli stessi motivi posti a sostegno del ricorso originario, del decreto reso dalla Prefettura N. 01535/2024 REG.RIC.
di Agrigento recante il n. -OMISSIS- con il quale è stata rigettata l'istanza, inoltrata dalla ricorrente in data 17.09.2024, volta ad ottenere il riesame dell'informativa antimafia interdittiva n. -OMISSIS- nonché, in subordine, la richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del d.lgs.
159/2011.
3. - Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Agrigento i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno chiesto che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.
4. - Con ordinanza cautelare del 4 dicembre 2024 n. 629 (confermata dall'ordinanza del CGA del 24 febbraio 2025 n. 63), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
5. - Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
6. - Il ricorso è infondato.
6.1. - Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato,
“…la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare
l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità N. 01535/2024 REG.RIC.
organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva, l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% +
1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483).
Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa.
Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma
3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto N. 01535/2024 REG.RIC.
della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 gennaio
2024, n. 193; C.G.A. Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
Nel caso di specie il rischio di infiltrazione e di condizionamento nell'esercizio dell'attività di impresa si rinviene in un ampio quadro di insieme che tiene conto di più fattori quali il territorio di riferimento (segnatamente quello di Lucca Sicula,
Ribera, Villafranca Sicula, Burgio e Favara, condizionato dalla operativa presenza di consorterie criminali) ed il settore economico dei lavori edili.
In particolare il provvedimento interdittivo è stato adottato dalla Prefettura di
Agrigento sul presupposto che il legale rappresentante della società ricorrente, escusso dalla polizia giudiziaria, ha reso false circostanze in merito all'impresa fornitrice di calcestruzzo allo scopo di ostacolare le indagini relative ad altro soggetto indagato, da cui sarebbe scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati nell'ambito del procedimento per il delitto previsto e punito dagli artt. 378, co. 1 e 2, 384 ter e 416 bis c.p., poi esitata con ordinanza di applicazione di misure cautelari resa dal GIP del
Tribunale di Palermo. E dalla suddetta ordinanza del G.I.P di Palermo, ampiamente richiamata nel provvedimento impugnato, emergono chiari indicatori N. 01535/2024 REG.RIC.
dell'infiltrazione criminale di “cosa nostra”, realizzata per il tramite dei soggetti indagati, anche con riferimento all'appalto per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali della Sicilia “Lotto 1 Provincia di Agrigento”.
Del tutto correttamente, pertanto, dall'analisi di tali rapporti la Prefettura ha tratto il rischio – secondo il principio del “più probabile che non” – di infiltrazione criminale
(realizzata per il tramite dei soggetti indagati) nell'ambito del suddetto appalto di lavori.
Tale conclusione va inquadrata nei principi elaborati dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato in tema di interdittiva antimafia (ed estensibili all'iscrizione nella white list) che fanno perno sulla anticipazione della soglia di difesa sociale tipica dell'informativa, la quale “per la sua natura cautelare e preventiva, non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione cautelativa e rispetto alla quale sono per legge rilevanti fatti e vicende anche solo sintomatici ed indizianti, al di là dell'individuazione di accertate responsabilità penali. Perché possa emettersi un legittimo provvedimento interdittivo è, infatti, sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato; onde intercettare una simile fattispecie di “pericolo”, occorre poi che gli elementi raccolti non vengano osservati in modo atomistico ma unitario, sì che la valutazione scaturisca da una considerazione del complessivo quadro indiziario, nel quale ogni elemento acquista valenza nella sua connessione con gli altri. Tale impostazione è, d'altra parte, coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite” (Cons. Stato, Sez. III, 12/06/2024. n. 5284). N. 01535/2024 REG.RIC.
6.2. - È altresì infondata la censura con cui la società ricorrente deduce la mancata applicazione, da parte della Prefettura, di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Codice antimafia.
La norma, com' è noto presuppone, in base al principio di proporzionalità, che la più grave misura interdittiva venga adottata se non sia possibile, alla luce del quadro indiziario a carico, l'applicazione di misure alternative. L'occasionalità dell'agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando il quadro probatorio restituisca una situazione tale per cui le possibilità di contatto, anche eventuale, tra l'impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico, tali per cui, una volta eliminata la possibilità di contatto, è possibile per l'impresa intraprendere un proficuo percorso di legalità, immune da eventuali futuri tentativi di ingerenza mafiosa. La valutazione sull'occasionalità dei tentativi di infiltrazione mafiosa ha natura prognostica in quanto è teleologicamente preordinata a verificare che l'impresa possa in futuro bonificarsi ed affrancarsi dal ravvisato, sia pur eventuale, condizionamento delle infiltrazioni mafiose. Ne deriva allora che il Prefetto è chiamato ad accertare, sulla base del materiale probatorio reso disponibile nel corso del procedimento, se, grazie all'applicazione della misura di prevenzione collaborativa, l'impresa possa attrezzarsi in modo adeguato al fine di scongiurare in futuro quegli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa diretti a condizionare l'impresa che hanno fatto scattare l'interdizione amministrativa.
Il Prefetto, dunque, prima di emettere l'interdittiva antimafia, è tenuto a compiere un giudizio prognostico per verificare se l'impresa, attraverso un adeguato percorso di bonifica, possa emendarsi e reinserirsi nel contesto economico sano. Ma, nel caso in esame, come si evince dalla motivazione dell'informativa interdittiva, tale giudizio prognostico è stato effettuato dal Prefetto di Agrigento il quale ha ritenuto che gli elementi richiamati nel provvedimento impugnato costituiscano circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità. N. 01535/2024 REG.RIC.
6.3. – Anche il ricorso per motivi aggiunti - affidato a censure sostanzialmente riproduttive di quelle già veicolate con il ricorso introduttivo e per le quali valgono dunque le considerazioni precedenti - non meritano accoglimento.
Ed invero non vale a superare le conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione l'istanza, inoltrata dalla ricorrente in data 17.09.2024 (volta ad ottenere il riesame dell'informativa antimafia interdittiva impugnata nonché, in subordine, la richiesta per l'applicazione delle misure di prevenzione collaborativa di cui all'art. 94 bis del d.lgs.
159/2011) la quale nulla aggiunge al quadro indiziario già valutato con la precedente interdittiva, avendo peraltro la resistente Prefettura ritenuto non dirimente l'apporto dell'audizione della parte (avvenuta in data 16.12.2024, alla presenza dei componenti del G.I.A., che hanno espresso parere contrario).
7. - In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere rigettato in quanto infondato.
8. - Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'ampia sfera di discrezionalità attribuita al Prefetto in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01535/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EZ, Presidente
AN RI, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN RI RE EZ
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01535/2024 REG.RIC.