TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 70
TAR
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'atto – Travisamento o erronea valutazione dei fatti – Ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che la valutazione del Prefetto, basata su elementi indiziari considerati unitariamente e secondo il principio del 'più probabile che non', sia corretta. La giurisprudenza consolidata afferma che per l'adozione dell'interdittiva non è necessaria la prova dell'infiltrazione mafiosa, ma è sufficiente la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi che deducano il pericolo di ingerenza. Nel caso specifico, il rischio di infiltrazione è stato ravvisato in un quadro di insieme che include il territorio di riferimento e il settore economico, nonché le dichiarazioni del legale rappresentante in merito a forniture di calcestruzzo che hanno portato alla sua iscrizione nel registro degli indagati.

  • Rigettato
    Mancata applicazione di una misura di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis del Codice antimafia

    Il Tribunale ha ritenuto infondata tale censura, affermando che la norma sull'applicazione di misure alternative presuppone che la più grave misura interdittiva venga adottata solo se non sia possibile l'applicazione di misure alternative. L'occasionalità dell'agevolazione dei tentativi infiltrativi è riscontrabile quando le possibilità di contatto tra l'impresa e la criminalità mafiosa hanno carattere episodico. Nel caso di specie, il Prefetto ha ritenuto che gli elementi richiamati nel provvedimento interdittivo costituiscano circostanze incompatibili con il concetto di occasionalità, effettuando un giudizio prognostico negativo sulla possibilità di bonifica dell'impresa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 70
    Data del deposito : 9 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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