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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/10/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1582/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1582 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Selargius Parte_1 P.IVA_1
via Loni 3, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pessina 36 presso lo studio dell'Avv. Milva Pili,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
opponente
contro
, in persona dell'omonimo titolare, sedente in Ittiri, Via Petrarca Controparte_1
n. 7, P.I. , rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv. Franco Idda, nello studio in P.IVA_2
Ittiri, Via Roma, n. 99, domiciliata;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 13.04.2017; nell'interesse dell'opposta come da atto introduttivo del 14.07.2017, come ribadite nelle rispettive pagina 1 di 5 comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere destinataria del decreto ingiuntivo n. 206/2017, con il quale il Tribunale di RI
ingiungeva in data 21.02.2017 di pagare la somma di €. 23.033,60 oltre interessi commerciali e spese,
in base alla fattura n. 16 del 15.04.2016, emessa a titolo di saldo per i lavori edili eseguiti nel cantiere in agro di Putifigari, loc. S'Incantu, distinto al catasto F. 1 mapp. 108;
- che con nota del 27.09.2016 contestava la fattura azionata chiedendo emissione di nota di credito, in quanto le parti avrebbero concordato, per la realizzazione dell'opera, l'importo complessivo a corpo di
€. 5.000,00 oltre iva;
- di aver già corrisposto l'importo di €. 4.000,00 con iva (fattura n. 54/2015 dell'opposta);
- di contestare l'impiego delle ore di lavoro e del materiale indicato dall'opposta e il relativo costo rispetto al prezziario regionale.
Concludeva per la revoca del decreto opposto, accertato che l'importo concordato tra le parti era di €.
5.000,00 oltre iva e dichiarare tenuta l'opponente, a fronte del pagamento dell'acconto di cui alla fattura n. 53 del 21.12.2015, a corrispondere all'opposta la residua somma di €. 2.200,00 iva compresa o, in subordine, la diversa somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione fornita CP_1
dall'opponente. Esponeva:
- che nel mese di dicembre 2015 le commissionava la realizzazione di una Parte_1
strada, in agro di Putifigari, necessaria al trasporto, con mezzi eccezionali, di una pala eolica avente un'altezza di circa mt. 30 da installare nel terreno distinto al catasto al foglio 1, mapp.
108, di proprietà di;
Parte_2
pagina 2 di 5 - che i lavori, protrattisi dal 11.12.2015 al 21.01.2016 erano di particolare complessità, dato che riguardavano la realizzazione di un manto stradale avente lunghezza di circa mt. 200 e una larghezza di circa mt 6, nonché la realizzazione di uno spiazzo necessario alla manovra delle gru per l'innalzamento della pala eolica, opere la cui realizzazione non è contestata;
- che il trasporto di materiale, le opere eseguite dagli escavatori e dal rullo sarebbero documentati dai buoni di consegna in atti;
- che non sarebbe intercorso nessun accordo relativo ad un corrispettivo di €. 5.000,00 omnia
per l'esecuzione di tali opere, consideratane l'entità.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testimoni e CTU e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, giova richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Spetta, quindi a provare la fonte negoziale del proprio credito nei confronti di CP_1 [...]
Ebbene, vi sono in atti la fattura azionata n. 16 del 15.04.2016 per €. 23.033,60 e Parte_1
l'estratto delle scritture contabili in cui è annotata, il prospetto riepilogativo dei lavori effettuati, documentazione inerente i mezzi utilizzati e il noleggio dell'escavatore,
documentazione relativa alle ore lavorate (buoni di consegna), estratto prezziario regione pagina 3 di 5 Sardegna, richiesta al Comune per i lavori da effettuare, visure camerali, diffida ad adempiere del 19.09.2016.
In sede di istruttoria testimoniale, ha dichiarato di aver lavorato nel cantiere Tes_1
di con l'escavatore mentre i colleghi, anche della ditta DO IO, si CP_1
occupavano dei trasporti di pietrisco da Ittiri, per diversi giorni per 8 ore al giorno e di aver sottoscritto i buoni di consegna in atti. Il teste , archeologa per la provincia di Tes_2
RI all'epoca dei lavori, ha riferito di aver constatato che vi erano lavori con mezzi pesanti sulla strada oggetto del giudizio, per ampliamento al fine di consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto di una pala eolica, e che non essendovi autorizzazione del CP_2
insieme al Sindaco hanno intimato l'interruzione dei lavori. Il teste ha Testimone_3
Part confermato di aver redatto il computo dei lavori per la e che i viaggi calcolati erano 8, ha però riferito di non aver assistito ai lavori in quanto già ultimati alla data in cui ha realizzato il computo metrico. Il teste comune alle parti, ha confermato di essere Testimone_4
stato presente durante l'installazione della pala eolica, ma non ha riferito altre circostanze.
Per parte opposta, il teste , all'epoca dei lavori procuratore per la ditta Testimone_5 [...]
ha confermato l'intervento della Soprintendenza nell'area di cantiere, il teste Pt_1 [...]
autista per la ha confermato di aver lavorato nel cantiere in Putifigari, Tes_6 CP_1
lavorazioni che comprendevano trasporto materiale, utilizzo del rullo e traino componenti pala eolica e di aver sottoscritto i buoni di consegna per i trasporti effettuati che sono in atti.
Il teste DO IO, ha riferito di aver effettuato trasporti di materiale per conto della ditta nel cantiere di Putifigari e ha confermato i buoni di consegna a suo nome, l'utilizzo nel CP_1
cantiere del rullo e il traino dei componenti della pala eolica.
, proprietario del terreno su cui è stata installata la pala eolica, ha Controparte_3
confermato che in cantiere vi erano diversi mezzi tra camion, escavatori, rullo e che sono stati effettuati diversi viaggi anche da DO IO. pagina 4 di 5 Parte opponente non ha depositato documentazione comprovante il pagamento di somme in favore dell'opposta, ad eccezione della sola fattura n. 54/2015 di cui però non vi è distinta di bonifico.
Veniva, altresì, espletata CTU, dai cui esiti il Giudice non ritiene di discostarsi, che ha accertato che il costo delle opere effettuate è da quantificarsi in €. 19.368,54 più iva al 22%,
cioè pari a €. 23.629,62, a conferma della congruità del corrispettivo richiesto dall'opposta.
Da ciò si trae che, non essendovi alcuna prova di diverso accordo ed essendo congrua la somma richiesta dalla ditta per le lavorazioni svolte, come emerso senza dubbi CP_1
dall'istruttoria anche testimoniale, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Non ha rilevanza l'intimazione di sospensione dei lavori da parte della che non si è protratta per lungo tempo e non ha inciso sul quantitativo di CP_4
lavorazioni effettuate.
Le spese di lite (comprese le spese di CTP) seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi;
devono altresì essere sopportate integralmente dall'opponente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre istanze disattese o assorbite:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 2.540.00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oneri di legge, oltre al rimborso della quota versata dall'opposta al CTU.
Così deciso in RI, in data 28.10.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott. Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1582 del Ruolo Generale dell'anno 2017 promossa da:
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Selargius Parte_1 P.IVA_1
via Loni 3, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Pessina 36 presso lo studio dell'Avv. Milva Pili,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti;
opponente
contro
, in persona dell'omonimo titolare, sedente in Ittiri, Via Petrarca Controparte_1
n. 7, P.I. , rappresentata e difesa per procura in atti, dall'avv. Franco Idda, nello studio in P.IVA_2
Ittiri, Via Roma, n. 99, domiciliata;
opposta la causa veniva decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'opponente come da atto introduttivo del 13.04.2017; nell'interesse dell'opposta come da atto introduttivo del 14.07.2017, come ribadite nelle rispettive pagina 1 di 5 comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo:
- di essere destinataria del decreto ingiuntivo n. 206/2017, con il quale il Tribunale di RI
ingiungeva in data 21.02.2017 di pagare la somma di €. 23.033,60 oltre interessi commerciali e spese,
in base alla fattura n. 16 del 15.04.2016, emessa a titolo di saldo per i lavori edili eseguiti nel cantiere in agro di Putifigari, loc. S'Incantu, distinto al catasto F. 1 mapp. 108;
- che con nota del 27.09.2016 contestava la fattura azionata chiedendo emissione di nota di credito, in quanto le parti avrebbero concordato, per la realizzazione dell'opera, l'importo complessivo a corpo di
€. 5.000,00 oltre iva;
- di aver già corrisposto l'importo di €. 4.000,00 con iva (fattura n. 54/2015 dell'opposta);
- di contestare l'impiego delle ore di lavoro e del materiale indicato dall'opposta e il relativo costo rispetto al prezziario regionale.
Concludeva per la revoca del decreto opposto, accertato che l'importo concordato tra le parti era di €.
5.000,00 oltre iva e dichiarare tenuta l'opponente, a fronte del pagamento dell'acconto di cui alla fattura n. 53 del 21.12.2015, a corrispondere all'opposta la residua somma di €. 2.200,00 iva compresa o, in subordine, la diversa somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la ricostruzione fornita CP_1
dall'opponente. Esponeva:
- che nel mese di dicembre 2015 le commissionava la realizzazione di una Parte_1
strada, in agro di Putifigari, necessaria al trasporto, con mezzi eccezionali, di una pala eolica avente un'altezza di circa mt. 30 da installare nel terreno distinto al catasto al foglio 1, mapp.
108, di proprietà di;
Parte_2
pagina 2 di 5 - che i lavori, protrattisi dal 11.12.2015 al 21.01.2016 erano di particolare complessità, dato che riguardavano la realizzazione di un manto stradale avente lunghezza di circa mt. 200 e una larghezza di circa mt 6, nonché la realizzazione di uno spiazzo necessario alla manovra delle gru per l'innalzamento della pala eolica, opere la cui realizzazione non è contestata;
- che il trasporto di materiale, le opere eseguite dagli escavatori e dal rullo sarebbero documentati dai buoni di consegna in atti;
- che non sarebbe intercorso nessun accordo relativo ad un corrispettivo di €. 5.000,00 omnia
per l'esecuzione di tali opere, consideratane l'entità.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, audizione di testimoni e CTU e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in premessa.
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, giova richiamare la giurisprudenza costante della Suprema Corte, secondo cui
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del
danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del
termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito
dall'avvenuto adempimento”. (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Spetta, quindi a provare la fonte negoziale del proprio credito nei confronti di CP_1 [...]
Ebbene, vi sono in atti la fattura azionata n. 16 del 15.04.2016 per €. 23.033,60 e Parte_1
l'estratto delle scritture contabili in cui è annotata, il prospetto riepilogativo dei lavori effettuati, documentazione inerente i mezzi utilizzati e il noleggio dell'escavatore,
documentazione relativa alle ore lavorate (buoni di consegna), estratto prezziario regione pagina 3 di 5 Sardegna, richiesta al Comune per i lavori da effettuare, visure camerali, diffida ad adempiere del 19.09.2016.
In sede di istruttoria testimoniale, ha dichiarato di aver lavorato nel cantiere Tes_1
di con l'escavatore mentre i colleghi, anche della ditta DO IO, si CP_1
occupavano dei trasporti di pietrisco da Ittiri, per diversi giorni per 8 ore al giorno e di aver sottoscritto i buoni di consegna in atti. Il teste , archeologa per la provincia di Tes_2
RI all'epoca dei lavori, ha riferito di aver constatato che vi erano lavori con mezzi pesanti sulla strada oggetto del giudizio, per ampliamento al fine di consentire il passaggio dei mezzi per il trasporto di una pala eolica, e che non essendovi autorizzazione del CP_2
insieme al Sindaco hanno intimato l'interruzione dei lavori. Il teste ha Testimone_3
Part confermato di aver redatto il computo dei lavori per la e che i viaggi calcolati erano 8, ha però riferito di non aver assistito ai lavori in quanto già ultimati alla data in cui ha realizzato il computo metrico. Il teste comune alle parti, ha confermato di essere Testimone_4
stato presente durante l'installazione della pala eolica, ma non ha riferito altre circostanze.
Per parte opposta, il teste , all'epoca dei lavori procuratore per la ditta Testimone_5 [...]
ha confermato l'intervento della Soprintendenza nell'area di cantiere, il teste Pt_1 [...]
autista per la ha confermato di aver lavorato nel cantiere in Putifigari, Tes_6 CP_1
lavorazioni che comprendevano trasporto materiale, utilizzo del rullo e traino componenti pala eolica e di aver sottoscritto i buoni di consegna per i trasporti effettuati che sono in atti.
Il teste DO IO, ha riferito di aver effettuato trasporti di materiale per conto della ditta nel cantiere di Putifigari e ha confermato i buoni di consegna a suo nome, l'utilizzo nel CP_1
cantiere del rullo e il traino dei componenti della pala eolica.
, proprietario del terreno su cui è stata installata la pala eolica, ha Controparte_3
confermato che in cantiere vi erano diversi mezzi tra camion, escavatori, rullo e che sono stati effettuati diversi viaggi anche da DO IO. pagina 4 di 5 Parte opponente non ha depositato documentazione comprovante il pagamento di somme in favore dell'opposta, ad eccezione della sola fattura n. 54/2015 di cui però non vi è distinta di bonifico.
Veniva, altresì, espletata CTU, dai cui esiti il Giudice non ritiene di discostarsi, che ha accertato che il costo delle opere effettuate è da quantificarsi in €. 19.368,54 più iva al 22%,
cioè pari a €. 23.629,62, a conferma della congruità del corrispettivo richiesto dall'opposta.
Da ciò si trae che, non essendovi alcuna prova di diverso accordo ed essendo congrua la somma richiesta dalla ditta per le lavorazioni svolte, come emerso senza dubbi CP_1
dall'istruttoria anche testimoniale, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere confermato. Non ha rilevanza l'intimazione di sospensione dei lavori da parte della che non si è protratta per lungo tempo e non ha inciso sul quantitativo di CP_4
lavorazioni effettuate.
Le spese di lite (comprese le spese di CTP) seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il D.M. vigente, parametri minimi;
devono altresì essere sopportate integralmente dall'opponente le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tutte le altre istanze disattese o assorbite:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 2.540.00, oltre rimborso c.u. e spese vive, rimborso forfettario
15%, iva e cnpa, oneri di legge, oltre al rimborso della quota versata dall'opposta al CTU.
Così deciso in RI, in data 28.10.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
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