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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3668/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3668 del Ruolo Generale del 2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fratello Carlo, presso il cui studio sito Parte_1
in via E. Amari n. 76 (PA) elettivamente domicilia;
Appellante contro in persona del rappresentante legale p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Casisa Sabrina, presso il cui studio sito in via Principe di Belmonte n. 90 (PA) elettivamente domicilia;
Appellata
e
, in persona del rappresentante legale p.t, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Ufficio Legale dell'Ente presso il quale è domiciliato, con CP_2
l'avv. Maria Ardillo;
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 , quale ex , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza nr. 217/2020 emessa il 17.01.2020 dal Giudice di Pace di Palermo con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo nr. 4535/2018 notificato da a rigettata la domanda di adempimento Controparte_1 Controparte_2
proposta da nei confronti dell e condannato l'appellante CP_1 CP_2
(contumace in primo grado), quale ex commissario straordinario dell'Ente, al pagamento dell'importo indicato nel decreto stesso - pari a € 3.846,02 - e delle spese del giudizio.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione eccependo che la richiesta di chiamarlo in giudizio fosse stata tardivamente formulata dalla e quindi CP_1
erroneamente autorizzata dal giudice di prime cure;
nel merito, ha poi sostenuto che non sussisteva alcun rapporto contrattuale scritto tra l' – di cui era Controparte_2 stato Commissario Straordinario all'epoca della pubblicazione in relazione alla quale la società appellante aveva formulato la richiesta di pagamento - e che, comunque, non poteva ritenersi sussistente alcun ragionevole affidamento della società in ordine all'esistenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio con il . Controparte_2
, nel costituirsi, ha contestato le eccezioni di rito, sostenendo che la chiamata CP_1
in giudizio del terzo era stata disposta dal Giudice iussu iudicis e che era stato ampiamente provato che la condotta dal l'aveva indotta incolpevolmente a ritenere sussistente il Pt_1 contratto con l' . Ha poi spiegato appello incidentale, chiedendo la riforma della CP_2 sentenza con riferimento al rigetto della domanda di pagamento nei confronti dell' CP_2
che aveva tollerato ed avvallato la asserita rappresentanza apparente del .
[...] Pt_1
L invece, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_2 insistendo sull'inesistenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio con la società appellata.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione spiegata dal relativa alla tardività della Pt_1
chiamata. In disparte il fatto che, nel rimanere contumace in primo grado, nulla ha eccepito al riguardo il nella prima fase del giudizio, va comunque ritenuto che il terzo non Pt_1 possa eccepire l'irritualità della chiamata in giudizio, considerato che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. III, ord.
1.4.2021 nr. 9132).
pagina 2 di 4 E' poi pacifico che nessun contratto scritto relativo al servizio pubblicitario realizzato da venne concluso tra l' e la predetta società: trattandosi di un ente CP_1 CP_2
pubblico, peraltro, la forma scritta del contratto è richiesta ad substantiam e, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere preceduta dalla delibera degli organi preposti all'Ente.
Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio del n.9 dell'11/07/2007, prevede infatti, Controparte_2 all'art. 9 “Organi responsabili”, che l'affidamento di lavori, di forniture di beni e servizi in economia venga disposto dal Direttore su proposta del Responsabile UOB competente che individua pure un responsabile del procedimento per ogni procedura, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006. Tra i servizi in economia, l'art. 6 del citato
Regolamento include pure i servizi pubblicitari ed i servizi di editoria e di stampa.
Nessuna obbligazione è sorta quindi in capo all' . CP_2
Al riguardo, infatti, il principio dell'apparenza del diritto, fondato sull'incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme a realtà, non opera quando il terzo sia messo dall'ordinamento in condizione di controllare la reale consistenza degli altrui poteri, ciò che avviene quando egli stipuli un contratto con un ente pubblico, la cui attività si svolge attraverso fattispecie procedimentali ben precise. Non può, pertanto, invocare il principio dell'apparenza colui che abbia stipulato un contratto con un organo incompetente di un ente pubblico (cfr. Cass. civ. n.
2500 del 23 giugno 1975).
Non sussiste, inoltre, la colpa dell'ente non essendo stata fornita Controparte_2 dall'appellante incidentale la prova in ordine all'asserita tolleranza relativa all'attività rappresentativa posta in essere dal falsus procurator.
Ed infatti, tutte le mail relative alla pubblicazione – che comprende appunto una intervista al – sono dirette alla mail personale di quest'ultimo, né sussistono altri elementi che Pt_1 facciano ritenere comprovato che l'Ente fosse a conoscenza dei contatti tra il suo allora commissario straordinario e per la realizzazione del servizio pubblicitario. CP_1
Quanto poi alla mail del 6.3.2013 con la quale la società proponeva il servizio fotografico – pubblicitario, il timbro per accettazione ivi apposto non si riferisce certo all'accettazione della proposta contrattuale, quanto piuttosto alla accettazione della missiva. Infine, nessuna pagina 3 di 4 prova è stata fornita che i tre assegni depositati in atti siano stati versati in acconto del pagamento della fattura relativa al servizio reso da . CP_1
Discende da quanto premesso che non è stato affatto provato l'incolpevole affidamento della che ha sempre trattato esclusivamente con il attraverso canali CP_1 Pt_1
non istituzionali.
Va quindi confermato il rigetto della domanda nei confronti dell' e va CP_2
confermata la sentenza del Giudice di Pace di condanna del , il quale, in qualità di Pt_1 funzionario, ha agito al di fuori delle regole previste per l'assunzione di obbligazioni dell'ente che presiedeva, così assumendo ex lege l'obbligazione di pagamento – che, infatti,
è priva di qualsiasi preventiva registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria -.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al pagamento, in favore di CP_3 entrambe le appellate, delle spese di giudizio che vanno liquidate in complessivi € 1.701,00 per ciascuna (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. Parte_1
217/2020 depositata il 17.01.2020; condanna al pagamento in favore di e dell' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, liquidate in € 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali
[...]
come per legge, per ciascuna delle parti appellate.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 25 giugno 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
Sezione quinta civile
Nella persona della dr.ssa Daniela Galazzi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 3668 del Ruolo Generale del 2020
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fratello Carlo, presso il cui studio sito Parte_1
in via E. Amari n. 76 (PA) elettivamente domicilia;
Appellante contro in persona del rappresentante legale p.t, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Casisa Sabrina, presso il cui studio sito in via Principe di Belmonte n. 90 (PA) elettivamente domicilia;
Appellata
e
, in persona del rappresentante legale p.t, rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Ufficio Legale dell'Ente presso il quale è domiciliato, con CP_2
l'avv. Maria Ardillo;
Appellato
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 , quale ex , ha Parte_1 Parte_2
proposto appello avverso la sentenza nr. 217/2020 emessa il 17.01.2020 dal Giudice di Pace di Palermo con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo nr. 4535/2018 notificato da a rigettata la domanda di adempimento Controparte_1 Controparte_2
proposta da nei confronti dell e condannato l'appellante CP_1 CP_2
(contumace in primo grado), quale ex commissario straordinario dell'Ente, al pagamento dell'importo indicato nel decreto stesso - pari a € 3.846,02 - e delle spese del giudizio.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione eccependo che la richiesta di chiamarlo in giudizio fosse stata tardivamente formulata dalla e quindi CP_1
erroneamente autorizzata dal giudice di prime cure;
nel merito, ha poi sostenuto che non sussisteva alcun rapporto contrattuale scritto tra l' – di cui era Controparte_2 stato Commissario Straordinario all'epoca della pubblicazione in relazione alla quale la società appellante aveva formulato la richiesta di pagamento - e che, comunque, non poteva ritenersi sussistente alcun ragionevole affidamento della società in ordine all'esistenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio con il . Controparte_2
, nel costituirsi, ha contestato le eccezioni di rito, sostenendo che la chiamata CP_1
in giudizio del terzo era stata disposta dal Giudice iussu iudicis e che era stato ampiamente provato che la condotta dal l'aveva indotta incolpevolmente a ritenere sussistente il Pt_1 contratto con l' . Ha poi spiegato appello incidentale, chiedendo la riforma della CP_2 sentenza con riferimento al rigetto della domanda di pagamento nei confronti dell' CP_2
che aveva tollerato ed avvallato la asserita rappresentanza apparente del .
[...] Pt_1
L invece, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, Controparte_2 insistendo sull'inesistenza di un qualsiasi rapporto obbligatorio con la società appellata.
Va in primo luogo rigettata l'eccezione spiegata dal relativa alla tardività della Pt_1
chiamata. In disparte il fatto che, nel rimanere contumace in primo grado, nulla ha eccepito al riguardo il nella prima fase del giudizio, va comunque ritenuto che il terzo non Pt_1 possa eccepire l'irritualità della chiamata in giudizio, considerato che il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario è correlato esclusivamente alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non anche alla stessa ritualità della chiamata in giudizio (cfr. Cass. Civ. sez. III, ord.
1.4.2021 nr. 9132).
pagina 2 di 4 E' poi pacifico che nessun contratto scritto relativo al servizio pubblicitario realizzato da venne concluso tra l' e la predetta società: trattandosi di un ente CP_1 CP_2
pubblico, peraltro, la forma scritta del contratto è richiesta ad substantiam e, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere preceduta dalla delibera degli organi preposti all'Ente.
Il Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio del n.9 dell'11/07/2007, prevede infatti, Controparte_2 all'art. 9 “Organi responsabili”, che l'affidamento di lavori, di forniture di beni e servizi in economia venga disposto dal Direttore su proposta del Responsabile UOB competente che individua pure un responsabile del procedimento per ogni procedura, ai sensi dell'art. 125, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006. Tra i servizi in economia, l'art. 6 del citato
Regolamento include pure i servizi pubblicitari ed i servizi di editoria e di stampa.
Nessuna obbligazione è sorta quindi in capo all' . CP_2
Al riguardo, infatti, il principio dell'apparenza del diritto, fondato sull'incolpevole aspettativa del terzo di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, ancorché non conforme a realtà, non opera quando il terzo sia messo dall'ordinamento in condizione di controllare la reale consistenza degli altrui poteri, ciò che avviene quando egli stipuli un contratto con un ente pubblico, la cui attività si svolge attraverso fattispecie procedimentali ben precise. Non può, pertanto, invocare il principio dell'apparenza colui che abbia stipulato un contratto con un organo incompetente di un ente pubblico (cfr. Cass. civ. n.
2500 del 23 giugno 1975).
Non sussiste, inoltre, la colpa dell'ente non essendo stata fornita Controparte_2 dall'appellante incidentale la prova in ordine all'asserita tolleranza relativa all'attività rappresentativa posta in essere dal falsus procurator.
Ed infatti, tutte le mail relative alla pubblicazione – che comprende appunto una intervista al – sono dirette alla mail personale di quest'ultimo, né sussistono altri elementi che Pt_1 facciano ritenere comprovato che l'Ente fosse a conoscenza dei contatti tra il suo allora commissario straordinario e per la realizzazione del servizio pubblicitario. CP_1
Quanto poi alla mail del 6.3.2013 con la quale la società proponeva il servizio fotografico – pubblicitario, il timbro per accettazione ivi apposto non si riferisce certo all'accettazione della proposta contrattuale, quanto piuttosto alla accettazione della missiva. Infine, nessuna pagina 3 di 4 prova è stata fornita che i tre assegni depositati in atti siano stati versati in acconto del pagamento della fattura relativa al servizio reso da . CP_1
Discende da quanto premesso che non è stato affatto provato l'incolpevole affidamento della che ha sempre trattato esclusivamente con il attraverso canali CP_1 Pt_1
non istituzionali.
Va quindi confermato il rigetto della domanda nei confronti dell' e va CP_2
confermata la sentenza del Giudice di Pace di condanna del , il quale, in qualità di Pt_1 funzionario, ha agito al di fuori delle regole previste per l'assunzione di obbligazioni dell'ente che presiedeva, così assumendo ex lege l'obbligazione di pagamento – che, infatti,
è priva di qualsiasi preventiva registrazione dell'impegno contabile e attestazione della copertura finanziaria -.
Al rigetto dell'appello segue la condanna di al pagamento, in favore di CP_3 entrambe le appellate, delle spese di giudizio che vanno liquidate in complessivi € 1.701,00 per ciascuna (applicati, per lo scaglione di valore, i medi per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria), oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza nr. Parte_1
217/2020 depositata il 17.01.2020; condanna al pagamento in favore di e dell' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
delle spese del giudizio, liquidate in € 1.701,00, oltre iva, cpa e spese generali
[...]
come per legge, per ciascuna delle parti appellate.
Dà atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Palermo, 25 giugno 2025
La Giudice
Daniela Galazzi
pagina 4 di 4