Art. 2.
I trattamenti di pensione, derivanti dall' art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433 , primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1 luglio 1956 e prima del 1 luglio 1957 nonche' ai familiari. La riliquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall' art. 3 della legge 1 maggio 1955, n. 318 .
I trattamenti di pensione, derivanti dall' art. 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433 , primo comma, e quelli previsti dall'art. 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1 luglio 1956 e prima del 1 luglio 1957 nonche' ai familiari. La riliquidazione e' compiuta di ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall' art. 3 della legge 1 maggio 1955, n. 318 .