Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5402/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 5402/2024 , promossa da
1) Parte_1
Nato a TO ZI il 10.04.1975
Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1 con l'Avv. Francesca Neri
e
2) Parte_2
Nata a TO ZI il 23.05.1976
Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]1
con l'Avv. Francesca Neri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in TO ZI il 12.04.2008 - regime patrimoniale comunione dei beni
(anno 2008 atto n. 13 parte II serie A anno 2008 )
Con la figlia minore nata a [...] il [...]; Persona_1
1
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 07.11.2024 richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la minore viene affidata ad entrambi i genitori e collocata in via prevalente presso il signor Per_1
in Marnate alla Via Lario n. 181/1, cui viene conseguentemente assegnata la casa Parte_3
coniugale, già di sua esclusiva proprietà, con tutto quanto l'arreda e relative pertinenze;
3) salvo diversi accordi tra i genitori, che tengano conto del preminente interesse della minore e delle sue esigenze in merito, si prevede che la madre tenga con sé la minore a week end alternati dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00, quando avrà cura di riaccompagnarla presso la casa coniugale;
4) durante la settimana la minore verrà prelevata quotidianamente dalla madre presso l'istituto scolastico e trascorrerà con la stessa l'intero pomeriggio per essere poi riaccompagnata presso la casa paterna alle ore 20.30/21.00;
5) vacanze estive due settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori nel periodo da decidere entro il mese di aprile di ogni anni o anche prima quando le parti avranno il piano ferie. Durante il rimanente periodo sono fatti salvi i periodi di visita suindicati;
6) quanto alle vacanze natalizie le parti avranno cura di suddividere il periodo di ferie scolastiche alternando i giorni di festa 24,25,26, 31 dicembre 1 e 6 gennaio;
7) quanto alle altre festività civili e alla Pasqua varrà tra le parti il criterio dell'alternanza, sempre previo accordo tra le parti.
8) sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti sia con riferimento alle visite ordinarie che a quelle previste durante le festività.
9) le parti manifestano la propria disponibilità a facilitare l'incontro della minore con il genitore non presente il giorno del suo compleanno;
10) entrambi i genitori potranno partecipare alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, ai saggi e in generale ad ogni evento che vedano la minore protagonista, indipendentemente dai giorni e dai weekend di rispettiva spettanza.
In ogni caso:
✓ quando la figlia si troverà presso l'altro genitore, dovrà comunque essere garantita la libertà di comunicazione telefonica con il genitore non presente;
2 ✓ durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con ciascun genitore, gli stessi si impegnano a comunicarsi reciprocamente gli estremi della località in cui si recheranno;
✓ nel caso in cui il padre o la madre dovessero avere improcrastinabili impegni lavorativi nei tempi a loro riferiti, la minore starà con l'altro genitore che si sarà dimostrato disponibile, al quale verrà accordata preferenza;
✓ eventuali scelte scolastiche future dovranno essere concordate insieme dai genitori, tenendo conto delle inclinazioni naturali della minore e della sua volontà in merito;
✓ ogni genitore si impegna formalmente a provvedere personalmente alla cura fisica, igienica, psicologica ed emotiva, nonché all'educazione della minore quando la stessa si trova presso di lui/lei, nonché a controllare e, se del caso, assistere la medesima per ogni evenienza relativamente a compiti scolastici ed esigenze quotidiane e personali, oltre a favorire la socializzazione della minore e quant'altro. Ciascuno dei genitori si impegna a seguire una linea educativa concordata con l'altro/a per quel che riguarda le altre scelte importanti della minore;
✓ Il tutto salvo migliore accordo che le parti, di volta in volta, potranno assumere nell'interesse della minore;
11) Le parti provvederanno a mantenere la figlia in via diretta e ripartiranno nella misura del 50% l'assegno unico per il nucleo familiare;
12) quanto alle spese straordinarie suddivise in ragione del 50% le parti si obbligano ad uniformarsi al protocollo della Corte d'Appello di Milano del quale dichiarano di aver preso atto;
13) I coniugi economicamente autosufficienti rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
14) Le parti rilasciano reciproco assenso al rilascio dei passaporti;
15) I coniugi chiedono concordemente l'emissione della sentenza di separazione;
16) I coniugi rinunciano espressamente all'impugnazione della emananda sentenza.
17) I coniugi chiedono la trattazione scritta della presente causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di TO ZI , Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 12.04.2008 in TO ZI (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TO ZI (anno 2008, atto n. 13 parte 2 Serie A, Anno 2008 ) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in TO ZI nella Camera di Consiglio del ___19.2.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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