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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 447/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 447/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_1 C.F._1
Ardea, Piazza del Popolo n. 36, rappresentato e difeso ai fini dall'avv. Valentina Carafa,
(C.F.: ) del foro di Velletri, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Opponente –
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. CP_1
, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva CP_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f. , P.IVA_2 C.F._3
giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al ruolo il 25/1/2024 Pt_1
chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2023 emesso dalla Sezione Lavoro
[...]
del Tribunale di Velletri in data 22.11.2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5824/2023 R.G. per prescrizione del credito e formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2012 – 2017 richieste e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2023 emesso dal Tribunale di
Velletri in data 22/11/2023 e notificato in data 19/12/2023, dichiarando l'illegittimità e inesigibilità di ogni pretesa creditoria vantata dalla in subordine, alla luce CP_1 della suddetta prescrizione, rideterminare l'importo eventualmente ancora esigibile dalla nei confronti del signor;
CP_1 Pt_1
sempre in via principale,
2) riconoscere e dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione probatoria allegata alla domanda monitoria nel ricorso R.G. 5824/2023 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 507/2023 opposto e revocarlo integralmente;
3) riconoscere e dichiarare l'indeterminatezza e la carenza di motivazione della documentazione probatoria allegata alla do-manda monitoria nel ricorso R.G. 5824/2023 e dichiarane la sua inammissibilità e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 507/2023 opposto e revocarlo integralmente;
2 4) in ogni caso, dichiarare inesigibile e illegittima ogni pretesa creditoria vantata dalla con la domanda monitoria R.G. 5824/2023; CP_1
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”, per i motivi indicati nel ricorso in opposizione da intendersi qui richiamati e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 21/6/2024, si costituiva in giudizio la CP_1 per chiedere: “disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del geom.
nei confronti della per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, Parte_1 CP_1
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi.
Con vittoria di spese e compensi” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui richiamati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 2/7/2024; a verbale della medesima udienza veniva emessa ordinanza istruttoria dal seguente tenore: “vista la richiesta di parte opposta e visto l'art. 210 cpc ordina all' di esibire Controparte_3
in giudizio la notifica a delle cartelle di pagamento indicate in memoria di Parte_1 costituzione dalla alle pagine 2 e 3 dell'atto, di seguito indicate: CP_1
- n. 09720150047117522000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, notificata in data
16.10.2015;
- n. 09720160070953809000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data
22.11.2016;
- n. 09720170023446859000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, notificata in data
29.05.2017;
- n. 09720180028995710000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data
13.03.2018;
- n. 09720190095665365000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, notificata in data
21.03.2019;
- n. 09720200093711742000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data
17.09.2021.
3 Onera parte opposta di provvedere alla comunicazione all' Controparte_3 della presente ordinanza”.
L provvedeva al deposito della documentazione richiesta Controparte_4 ex art 210 cpc in data 22/7/2024, agli atti del fascicolo. Seguiva l'udienza per la discussione orale della causa del 27/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si articolava nelle prove documentali offerte dalle parti e in quella acquisita ex art 210 cpc, richiesta dall' . Controparte_5
2. In fatto e in diritto
5.Come emerge dal documento allegato al n. 2 della memoria di costituzione della
[...]
l'opponente, EO risulta debitore nei confronti della CP_1 Parte_1 [...]
- ai sensi della Legge n. 773/1982, dello Statuto, del Regolamento sulla CP_1
contribuzione e del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari pro tempore vigenti di somme per un importo complessivo di € 86.743,48, per contributi previdenziali non versati relativamente agli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, giusta certificazione dell'Ente previdenziale (v. doc. 2 allegato alla memoria . CP_1
6. L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
7. L'eccezione è infondata per i motivi di seguito spiegati.
8. Con il deposito della documentazione effettuato dall' del Controparte_3
22/7/2024, risultano provate in giudizio le notifiche delle seguenti cartelle, essendo state prodotte le relative notifiche:
4 All 1 - n. 09720150047117522000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, notificata in data 16.10.2015;
All 2 -n. 09720160070953809000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data 22.11.2016;
All 3 -n. 09720170023446859000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, notificata in data 29.05.2017;
All 4 -n. 09720180028995710000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data 13.03.2018;
All 5 - n. 09720190095665365000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, notificata in data 21.03.2019;
All 6 -n. 09720200093711742000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data 17.09.2021.
9. Ciò posto, ai sensi dell'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999 risulta decorso il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della relativa cartella di pagamento, per potersi opporre alla stessa per far valere i vizi di merito, termine trascorso il quale, il credito diventa inoppugnabile «perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo» (v. Cass. 25.06.2007, n.
14692).
Si tratta, cioè, di un termine la cui inosservanza determina una decadenza sostanziale per il fatto che, in assenza di opposizione, «[…] il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile» (v. Cass. 1.07.2008, n. 17978).
10. Per i motivi sin qui esposti l'opposizione è infondata e per l'effetto va rigetta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2023 del 22/11/2023.
3. Le spese di lite
5 11. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
12. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 86.743,48 € (V scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1276,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 850,50 €
3) fase di trattazione e/o istruttoria: 3827,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1913,50 €
4) fase decisionale: 4148,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 2074,00
€ per un totale di 6114,00 €.
13. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella misura di € 6114,00 per onorari, oltre a € 917,10 per rimborso spese CP_1
forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 - rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2023 del 22/11/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate nella misura di € 6114,00 per onorari, oltre a € 917,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 27 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 447/2024 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo “altre controversie in materia di previdenza obbligatoria”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: ) residente in Parte_1 C.F._1
Ardea, Piazza del Popolo n. 36, rappresentato e difeso ai fini dall'avv. Valentina Carafa,
(C.F.: ) del foro di Velletri, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Opponente –
CONTRO in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, geom. CP_1
, con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4, c.f. .iva CP_2 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Harald Bonura, c.f. , P.IVA_2 C.F._3
giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
- Opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al ruolo il 25/1/2024 Pt_1
chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2023 emesso dalla Sezione Lavoro
[...]
del Tribunale di Velletri in data 22.11.2023 dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5824/2023 R.G. per prescrizione del credito e formulava le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle somme a titolo di contributi previdenziali per gli anni 2012 – 2017 richieste e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 507/2023 emesso dal Tribunale di
Velletri in data 22/11/2023 e notificato in data 19/12/2023, dichiarando l'illegittimità e inesigibilità di ogni pretesa creditoria vantata dalla in subordine, alla luce CP_1 della suddetta prescrizione, rideterminare l'importo eventualmente ancora esigibile dalla nei confronti del signor;
CP_1 Pt_1
sempre in via principale,
2) riconoscere e dichiarare l'inutilizzabilità della documentazione probatoria allegata alla domanda monitoria nel ricorso R.G. 5824/2023 e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 507/2023 opposto e revocarlo integralmente;
3) riconoscere e dichiarare l'indeterminatezza e la carenza di motivazione della documentazione probatoria allegata alla do-manda monitoria nel ricorso R.G. 5824/2023 e dichiarane la sua inammissibilità e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 507/2023 opposto e revocarlo integralmente;
2 4) in ogni caso, dichiarare inesigibile e illegittima ogni pretesa creditoria vantata dalla con la domanda monitoria R.G. 5824/2023; CP_1
5) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”, per i motivi indicati nel ricorso in opposizione da intendersi qui richiamati e trascritti.
2.Con memoria difensiva depositata il 21/6/2024, si costituiva in giudizio la CP_1 per chiedere: “disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione, rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto, confermando la validità e l'efficacia del predetto titolo;
accertando e dichiarando, in ogni caso, la sussistenza degli obblighi contributivi del geom.
nei confronti della per le annualità 2012, 2013, 2014, 2015, Parte_1 CP_1
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (oltre accessori e ulteriori interessi), del tutto o in parte;
con condanna del contribuente al pagamento dei relativi importi.
Con vittoria di spese e compensi” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui richiamati e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 2/7/2024; a verbale della medesima udienza veniva emessa ordinanza istruttoria dal seguente tenore: “vista la richiesta di parte opposta e visto l'art. 210 cpc ordina all' di esibire Controparte_3
in giudizio la notifica a delle cartelle di pagamento indicate in memoria di Parte_1 costituzione dalla alle pagine 2 e 3 dell'atto, di seguito indicate: CP_1
- n. 09720150047117522000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, notificata in data
16.10.2015;
- n. 09720160070953809000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data
22.11.2016;
- n. 09720170023446859000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, notificata in data
29.05.2017;
- n. 09720180028995710000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data
13.03.2018;
- n. 09720190095665365000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, notificata in data
21.03.2019;
- n. 09720200093711742000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data
17.09.2021.
3 Onera parte opposta di provvedere alla comunicazione all' Controparte_3 della presente ordinanza”.
L provvedeva al deposito della documentazione richiesta Controparte_4 ex art 210 cpc in data 22/7/2024, agli atti del fascicolo. Seguiva l'udienza per la discussione orale della causa del 27/3/2025, all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si articolava nelle prove documentali offerte dalle parti e in quella acquisita ex art 210 cpc, richiesta dall' . Controparte_5
2. In fatto e in diritto
5.Come emerge dal documento allegato al n. 2 della memoria di costituzione della
[...]
l'opponente, EO risulta debitore nei confronti della CP_1 Parte_1 [...]
- ai sensi della Legge n. 773/1982, dello Statuto, del Regolamento sulla CP_1
contribuzione e del Regolamento di attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari pro tempore vigenti di somme per un importo complessivo di € 86.743,48, per contributi previdenziali non versati relativamente agli anni
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, giusta certificazione dell'Ente previdenziale (v. doc. 2 allegato alla memoria . CP_1
6. L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito.
7. L'eccezione è infondata per i motivi di seguito spiegati.
8. Con il deposito della documentazione effettuato dall' del Controparte_3
22/7/2024, risultano provate in giudizio le notifiche delle seguenti cartelle, essendo state prodotte le relative notifiche:
4 All 1 - n. 09720150047117522000, relativamente all'annualità d'imposta 2012, notificata in data 16.10.2015;
All 2 -n. 09720160070953809000, relativamente all'annualità d'imposta 2013, notificata in data 22.11.2016;
All 3 -n. 09720170023446859000, relativamente all'annualità d'imposta 2014, notificata in data 29.05.2017;
All 4 -n. 09720180028995710000, relativamente all'annualità d'imposta 2015, notificata in data 13.03.2018;
All 5 - n. 09720190095665365000, relativamente all'annualità d'imposta 2016, notificata in data 21.03.2019;
All 6 -n. 09720200093711742000, relativamente all'annualità d'imposta 2017, notificata in data 17.09.2021.
9. Ciò posto, ai sensi dell'art. 24, c. 5, d.lgs. 46/1999 risulta decorso il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione della relativa cartella di pagamento, per potersi opporre alla stessa per far valere i vizi di merito, termine trascorso il quale, il credito diventa inoppugnabile «perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo» (v. Cass. 25.06.2007, n.
14692).
Si tratta, cioè, di un termine la cui inosservanza determina una decadenza sostanziale per il fatto che, in assenza di opposizione, «[…] il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile» (v. Cass. 1.07.2008, n. 17978).
10. Per i motivi sin qui esposti l'opposizione è infondata e per l'effetto va rigetta, con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2023 del 22/11/2023.
3. Le spese di lite
5 11. In ordine alle spese di lite, si premette che nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
12. Nel caso di specie, stante la soccombenza della parte opponente, quest'ultima deve essere condannata alle spese di lite, liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di lavoro del
DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n.
147/2022) ritenuta la causa di valore pari a 86.743,48 € (V scaglione) come segue:
1) fase di studio della controversia: 2552,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1276,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 1701,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 850,50 €
3) fase di trattazione e/o istruttoria: 3827,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del
50% pari a 1913,50 €
4) fase decisionale: 4148,00 € ridotto per la non difficoltà della causa del 50% pari a 2074,00
€ per un totale di 6114,00 €.
13. Condanna, dunque, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
liquidate nella misura di € 6114,00 per onorari, oltre a € 917,10 per rimborso spese CP_1
forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
6 - rigetta l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2023 del 22/11/2023;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
liquidate nella misura di € 6114,00 per onorari, oltre a € 917,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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