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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5326/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5326 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, pendente tra
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Livia Del Gaizo, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti
ATTORI
e
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica De Santis, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e agivano dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale rappresentando:
- di aver acquistato in data 22.07.2003 l'immobile sito in Rocca Priora, frazione Colle di
Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato al catasto del medesimo Comune al foglio 6 (ora foglio 5), part. 64, sub. 2 (abitazione) e sub. 1 (corte esclusiva) graffati;
- che la particella 64 sub. 2, di superficie pari a 1.500,00 mq., confina, lungo tutto il lato nord, per la parte destra, con la particella 908, punti da 410 a 401, di proprietà dei convenuti e, per la parte sinistra, con la particella 908, punti da 419 a 411, di Parte_7 proprietà dei convenuti – Parte_3 Parte_6
- che, quanto al lato confinante con la proprietà – , il precedente Parte_3 Parte_5
proprietario aveva eretto, in maniera del tutto arbitraria e senza il consenso degli odierni istanti, una recinzione, costituita per un tratto da una serie di paletti di cemento sui quali è poggiata una rete metallica e per un altro tratto da un muro pericolante, sconfinando di 80 cm nella proprietà di parte attrice;
- che, peraltro, i predetti convenuti avevano eseguito ulteriori lavori che avevano determinato una rilevante modifica del piano del terreno;
- che, analogamente, anche sul lato confinante con la proprietà – la Parte_3 Parte_6
recinzione esistente ed il restante tratto di muro avevano determinato uno sconfinamento nel terreno di proprietà della parte attrice;
- che detta situazione di fatto era stata accertata mediante una verifica del confine catastale;
- che, pertanto, doveva ritenersi sussistente una condizione di assoluta incertezza sulla estensione e sul confine dei fondi foriera di continue discussioni tra i confinanti, i quali continuavano a possedere promiscuamente la zona di confine.
Sulla base di dette allegazioni gli attori concludevano nei seguenti termini:
“1) Determinare il confine tra:
a) il terreno di proprietà di parte distinto al catasto terreni del Comune di Rocca Priora alla partita oggi foglio n. 5, particella n. 64, sub 2;
b) il terreno di proprietà deli sigg.ri ed distinto al Parte_3 Parte_5
catasto terreni del Comune di Rocca Priora alla partita foglio n. 5, particella n. 908 punti da
410 a 401;
c) il terreno di proprietà deli sigg.ri ed distinto al Parte_4 Parte_6
catasto terreni del Comune di Rocca Priora al foglio 5, particella n. 908, punti da 419 a 411;
2) per l'effetto, ordinare alle parti convenute la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la recinzione oggetto di causa nonchè condannare le medesime parti convenute al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
Con il favore delle spese di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2016 si costituivano in giudizio e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, i quali, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, domandavano di:
[...]
“a) rigettare la domanda di parte attrice e, per l'effetto, confermare il confine allo stato esistente per i motivi di cui in premessa;
b) in via riconvenzionale, nella ipotesi in cui il confine rilevato non corrisponda con la linea di demarcazione esistente da oltre venti anni, dichiarare l'acquisto della porzione eccedente di terreno per intervenuta usucapione in favore dei convenuti per i motivi di cui in premessa, sussistendone i requisiti prescritti;
c) condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dai convenuti.”.
A fondamento del rigetto della domanda attorea i convenuti deducevano:
- che in data 18.07.1994 e ricevevano in donazione Parte_3 Parte_4
dal proprio defunto genitore, , il terreno sito in Rocca Priora, località Colle di Persona_1
Fuori, identificato al catasto al foglio 5, part. 62, sul quale era stato edificato un fabbricato, distinto alla part. 908;
- che la recinzione esistente tra i due fondi e costituente la linea di confine tra gli stessi era sempre rimasta immutata nel corso del tempo;
- che il contestato muro era stato realizzato, in epoca antecedente all'atto di donazione, dal sig. , dante causa degli attori, previo accordo con il proprietario del fondo limitrofo;
Per_2
- che, pertanto, lo stato dei luoghi risultava immutato da oltre venti anni;
- che, anche in caso di accertamento dell'allegato sconfinamento, doveva essere comunque dichiarato l'acquisto per usucapione della eccedente porzione di terreno.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 23.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., è volta a rimuovere l'incertezza esistente sulla demarcazione tra fondi, ossia ad imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. Essa non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l'eliminazione della detta incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta (cfr.
Cass. civ., sez. 2, n. 12139 del 01/12/1997; Cass. civ., sez. 2, n. 13986 del 10/06/2010).
Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi, «l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall''osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza» (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 5899 del
20/04/2001). Invero, il terreno contestato tra due fondi è sicuramente di proprietà di uno dei due confinanti, con la conseguenza che entrambi i proprietari, in considerazione del carattere di iudicium duplex dell'azione, sono gravati in pari misura, indipendentemente dal loro ruolo processuale, dall'onere di provare il proprio diritto e, qualora ambedue siano incapaci di dare una prova convincente, si deroga al criterio actore non probante reus absolvitur, che comporterebbe la soccombenza di colui che ha assunto la veste di attore, e si procede sempre all'assegnazione di un confine certo.
Nell'azione prevista dall'art. 950 c.c. (vindicatio duplex incertae partis) non vengono in discussione i titoli di acquisto, bensì solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente a un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio, con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 8072 del 26/07/1999), in giurisprudenza si ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 12322 del 23/06/2020; Cass. civ., sez. 2, n.
1775 del 8.9.2015), ai quali - in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione - deve darsi prevalenza circa il confine risultante dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto.
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, n. 23958 del 22.10.2013), dal quale discende che le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine.
L'assunto secondo il quale nell'azione di regolamento di confini non sono posti in discussione i titoli di acquisto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In tal caso, la richiesta di rilascio non snatura l'azione proposta, trasformandola in rivendicazione, in quanto l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine.
Quando, invece, l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, vertendosi pertanto nell'ambito dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 12163 del 17.5.2013; Cass. civ., sez. 2, n. 21686 del
9.10.2006).
Orbene, nel caso di specie, non risultano essere state mosse contestazioni in ordine ai titoli di proprietà delle parti in causa, sicché l'azione promossa deve essere qualificata quale azione di regolamento dei confini. Difatti, alla luce dei principi sopra richiamati, né lo sconfinamento dedotto dagli attori nè l'allegazione dei convenuti secondo la quale avrebbero posseduto i fondi nella consistenza delineata da quello che assumono essere da sempre stato il confine di fatto consentono una diversa qualificazione della domanda (cfr. Cass. civ., sez. 2, , n. 3996 del
13.2.2024, secondo cui «L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà.
Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce
l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura. Tuttavia, se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini»). Ciò posto, al fine di stabilire se sussista o meno tra i fondi un confine di fatto diverso da quello catastale occorre, in primo luogo, esaminare i rispettivi titoli di acquisto, che non forniscono, tuttavia, indicazioni utili alla risoluzione della questione oggetto di causa, in quanto gli stessi si limitano ad indicare le singole particelle oggetto delle disposizioni e la relativa estensione, sicché non è dato sapere se la situazione attuale dei luoghi corrisponda alla medesima a cui i rogitanti intesero riferirsi al momento degli atti notarili.
Dal complessivo esame della consulenza tecnica d'ufficio è emerso, inoltre, che – nonostante l'indagine sia stata eseguita mediante un procedimento di “omografia” dell'immagine (ossia procedendo all'individuazione di punti omologhi tra il territorio e la mappa catastale al fine di adattare la mappa al territorio) – non è stato possibile individuare nelle vicinanze punti omologhi di idonee caratteristiche, nemmeno estendendo l'analisi ai fogli limitrofi, con la conseguenza che si è potuto soltanto attestare l'attuale confine di fatto esistente tra i fondi oggetto di causa.
Peraltro, dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio è emerso che i confini attualmente esistenti sono tali sin dai primi anni del 1990 (cfr. dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1
verbale di udienza del 16.04.2018, che non risultano sconfessate dal teste escusso a prova contraria, , la quale nel verbale di udienza del 4.12.2017 ha espressamente Testimone_2 dichiarato “Preciso che non so dire con precisione quanto mi si legge”).
Ne consegue, pertanto, che, non essendo emersi elementi idonei a suffragare la tesi sostenuta dalla parte attrice, deve concludersi per l'accertamento dei confini in conformità allo stato dei luoghi attualmente esistente, così come rappresentato nell'allegato grafico n. 01 (Mappa
d'impianto del foglio n. 5 del Comune di Rocca Priora) di cui alla pag. n. 7 della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari medi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico della parte attrice, così come liquidate con separato decreto del 6.05.2019.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5326/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta che il confine tra il fondo di proprietà di e , sito in Rocca Parte_1 Parte_2
Priora, frazione Colle di Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 5, part. 64, sub. 2 (abitazione) e sub. 1 (corte esclusiva) graffati, e il fondo di proprietà di e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito in Rocca Priora, frazione Colle di Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato
[...]
al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 5, part. 62, è quello attualmente esistente, così come rappresentato nell'allegato grafico n. 01 (Mappa d'impianto del foglio n. 5 del Comune di Rocca
Priora) di cui alla pag. n. 7 della consulenza tecnica d'ufficio;
b) condanna e a rifondere, in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , le spese di lite, che si Parte_4 Parte_5 Parte_6 liquidano nella somma di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
c) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di e così come Parte_1 Parte_2
liquidate con separato decreto del 6.05.2019.
Velletri, lì 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Sonia Piccinni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5326 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, pendente tra
, , rappresentati e difesi dall'Avv. Livia Del Gaizo, giusta procura in Parte_1 Parte_2
atti
ATTORI
e
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi dall'Avv. Federica De Santis, giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 23.09.2024
Procedimento assegnato a questo Giudice in data 5 ottobre 2023, trattenuto in decisione all'udienza del 23.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e agivano dinanzi Parte_1 Parte_2 all'intestato Tribunale rappresentando:
- di aver acquistato in data 22.07.2003 l'immobile sito in Rocca Priora, frazione Colle di
Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato al catasto del medesimo Comune al foglio 6 (ora foglio 5), part. 64, sub. 2 (abitazione) e sub. 1 (corte esclusiva) graffati;
- che la particella 64 sub. 2, di superficie pari a 1.500,00 mq., confina, lungo tutto il lato nord, per la parte destra, con la particella 908, punti da 410 a 401, di proprietà dei convenuti e, per la parte sinistra, con la particella 908, punti da 419 a 411, di Parte_7 proprietà dei convenuti – Parte_3 Parte_6
- che, quanto al lato confinante con la proprietà – , il precedente Parte_3 Parte_5
proprietario aveva eretto, in maniera del tutto arbitraria e senza il consenso degli odierni istanti, una recinzione, costituita per un tratto da una serie di paletti di cemento sui quali è poggiata una rete metallica e per un altro tratto da un muro pericolante, sconfinando di 80 cm nella proprietà di parte attrice;
- che, peraltro, i predetti convenuti avevano eseguito ulteriori lavori che avevano determinato una rilevante modifica del piano del terreno;
- che, analogamente, anche sul lato confinante con la proprietà – la Parte_3 Parte_6
recinzione esistente ed il restante tratto di muro avevano determinato uno sconfinamento nel terreno di proprietà della parte attrice;
- che detta situazione di fatto era stata accertata mediante una verifica del confine catastale;
- che, pertanto, doveva ritenersi sussistente una condizione di assoluta incertezza sulla estensione e sul confine dei fondi foriera di continue discussioni tra i confinanti, i quali continuavano a possedere promiscuamente la zona di confine.
Sulla base di dette allegazioni gli attori concludevano nei seguenti termini:
“1) Determinare il confine tra:
a) il terreno di proprietà di parte distinto al catasto terreni del Comune di Rocca Priora alla partita oggi foglio n. 5, particella n. 64, sub 2;
b) il terreno di proprietà deli sigg.ri ed distinto al Parte_3 Parte_5
catasto terreni del Comune di Rocca Priora alla partita foglio n. 5, particella n. 908 punti da
410 a 401;
c) il terreno di proprietà deli sigg.ri ed distinto al Parte_4 Parte_6
catasto terreni del Comune di Rocca Priora al foglio 5, particella n. 908, punti da 419 a 411;
2) per l'effetto, ordinare alle parti convenute la rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la recinzione oggetto di causa nonchè condannare le medesime parti convenute al rilascio in favore dell'attore della porzione di terreno che risulterà indebitamente occupata.
Con il favore delle spese di lite.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.11.2016 si costituivano in giudizio e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, i quali, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, domandavano di:
[...]
“a) rigettare la domanda di parte attrice e, per l'effetto, confermare il confine allo stato esistente per i motivi di cui in premessa;
b) in via riconvenzionale, nella ipotesi in cui il confine rilevato non corrisponda con la linea di demarcazione esistente da oltre venti anni, dichiarare l'acquisto della porzione eccedente di terreno per intervenuta usucapione in favore dei convenuti per i motivi di cui in premessa, sussistendone i requisiti prescritti;
c) condannare parte attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dai convenuti.”.
A fondamento del rigetto della domanda attorea i convenuti deducevano:
- che in data 18.07.1994 e ricevevano in donazione Parte_3 Parte_4
dal proprio defunto genitore, , il terreno sito in Rocca Priora, località Colle di Persona_1
Fuori, identificato al catasto al foglio 5, part. 62, sul quale era stato edificato un fabbricato, distinto alla part. 908;
- che la recinzione esistente tra i due fondi e costituente la linea di confine tra gli stessi era sempre rimasta immutata nel corso del tempo;
- che il contestato muro era stato realizzato, in epoca antecedente all'atto di donazione, dal sig. , dante causa degli attori, previo accordo con il proprietario del fondo limitrofo;
Per_2
- che, pertanto, lo stato dei luoghi risultava immutato da oltre venti anni;
- che, anche in caso di accertamento dell'allegato sconfinamento, doveva essere comunque dichiarato l'acquisto per usucapione della eccedente porzione di terreno.
Instaurato il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 23.09.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
L'azione di regolamento dei confini, disciplinata dall'art. 950 c.c., è volta a rimuovere l'incertezza esistente sulla demarcazione tra fondi, ossia ad imprimere certezza ad un confine obbiettivamente o subbiettivamente incerto tra due fondi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto. Essa non perde tale natura ricognitiva neppure nel caso in cui l'eliminazione della detta incertezza comporti l'obbligo di rilascio di una porzione indebitamente posseduta (cfr.
Cass. civ., sez. 2, n. 12139 del 01/12/1997; Cass. civ., sez. 2, n. 13986 del 10/06/2010).
Nell'indagine diretta a delimitare il confine tra due fondi limitrofi, «l'art. 950 c.c. riconosce al giudice poteri più ampi di quelli spettantigli nelle controversie di rivendica e di accertamento della proprietà, svincolandolo, per un verso, dall''osservanza del principio "actore non probante reus absolvitur", poiché l'onere di indicare gli elementi utili grava su entrambe le parti, e dandogli, per altro verso, ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti, fatto salvo, nell'ipotesi di mancanza di prove o di inidoneità di quelle disponibili, il ricorso alle mappe catastali. In ogni caso, il giudice è tenuto ad accertare se sussista nei titoli l'univocità relativa al confine e se essi forniscano elementi anche indiretti atti a consentire l'eliminazione della denunciata incertezza» (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 5899 del
20/04/2001). Invero, il terreno contestato tra due fondi è sicuramente di proprietà di uno dei due confinanti, con la conseguenza che entrambi i proprietari, in considerazione del carattere di iudicium duplex dell'azione, sono gravati in pari misura, indipendentemente dal loro ruolo processuale, dall'onere di provare il proprio diritto e, qualora ambedue siano incapaci di dare una prova convincente, si deroga al criterio actore non probante reus absolvitur, che comporterebbe la soccombenza di colui che ha assunto la veste di attore, e si procede sempre all'assegnazione di un confine certo.
Nell'azione prevista dall'art. 950 c.c. (vindicatio duplex incertae partis) non vengono in discussione i titoli di acquisto, bensì solo la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei fondi confinanti, per cui, mentre l'attore è sollevato dall'onere di fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente a un periodo di tempo atto all'usucapione, su entrambe le parti ricade l'onere probatorio, con la conseguenza che ogni mezzo di prova, anche tecnico o presuntivo, può essere utilizzato per la formazione del convincimento del giudice. Pur precisandosi che il legislatore non ha stilato alcuna graduatoria quanto alla rilevanza delle altre prove ammissibili (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 8072 del 26/07/1999), in giurisprudenza si ritiene che non possa prescindersi dall'esame dei titoli di acquisto e delle planimetrie ivi allegate ovvero dai frazionamenti allegati agli atti di divisione (cfr. Cass. civ., sez. 6 - 2, ord. n. 12322 del 23/06/2020; Cass. civ., sez. 2, n.
1775 del 8.9.2015), ai quali - in caso di discordanza e in difetto di altri elementi di individuazione - deve darsi prevalenza circa il confine risultante dal frazionamento allegato al titolo più risalente trascritto.
Numerose pronunce ribadiscono il carattere di sussidiarietà delle indicazioni catastali (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, n. 23958 del 22.10.2013), dal quale discende che le risultanze catastali possano adoperarsi anche in presenza di altri elementi probatori, inidonei alla determinazione del confine.
L'assunto secondo il quale nell'azione di regolamento di confini non sono posti in discussione i titoli di acquisto non viene inficiato dal fatto che anche nel giudizio di regolamento di confini può proporsi la richiesta di rilascio di una zona di terreno compresa tra i due fondi contigui, poiché in tal caso il possesso di essa deriva da semplice incertezza dei confini per la promiscuità del possesso della zona confinaria o perché si contesti che il confine apparente corrisponda a quello reale. In tal caso, la richiesta di rilascio non snatura l'azione proposta, trasformandola in rivendicazione, in quanto l'effetto recuperatorio è soltanto una conseguenza dell'accertamento del confine.
Quando, invece, l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino, il quale contesti quanto affermato dall'attore invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, vertendosi pertanto nell'ambito dell'azione di rivendicazione (cfr. Cass. civ., sez. 2, n. 12163 del 17.5.2013; Cass. civ., sez. 2, n. 21686 del
9.10.2006).
Orbene, nel caso di specie, non risultano essere state mosse contestazioni in ordine ai titoli di proprietà delle parti in causa, sicché l'azione promossa deve essere qualificata quale azione di regolamento dei confini. Difatti, alla luce dei principi sopra richiamati, né lo sconfinamento dedotto dagli attori nè l'allegazione dei convenuti secondo la quale avrebbero posseduto i fondi nella consistenza delineata da quello che assumono essere da sempre stato il confine di fatto consentono una diversa qualificazione della domanda (cfr. Cass. civ., sez. 2, , n. 3996 del
13.2.2024, secondo cui «L'azione di regolamento di confini, proposta dal proprietario che afferma l'incertezza del confine a causa dell'usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del vicino, ha la finalità di ottenere un accertamento giudiziale della superficie dei fondi confinanti senza contestare i titoli di proprietà. Tale azione, definita "actio finium regundorum", non si qualifica come un'azione di rivendica. Pertanto, non è rilevante che l'accertamento della proprietà da parte di una delle parti sulla porzione di suolo controversa possa comportare un recupero della proprietà stessa come mera conseguenza dell'esperimento dell'azione di regolamento di confini. La finalità principale dell'azione è eliminare l'incertezza e le contestazioni relative alla linea di confine, senza entrar in controversia sul diritto di proprietà.
Inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che l'azione di regolamento di confini si differenzia dall'azione di rivendica in quanto il conflitto non è tra titoli di proprietà ma tra i fondi stessi, poiché il convenuto sostiene che il confine è diverso in virtù del titolo di proprietà del fondo a lui appartenente, non negando il titolo sostenuto dall'attore. Pertanto, se il convenuto eccepisce
l'usucapione come una situazione sopravvenuta che elimina l'incertezza sul confine senza contestare il titolo di acquisto dell'attore, l'azione di regolamento di confini non cambia la sua natura. Tuttavia, se il convenuto invoca un acquisto per usucapione anteriore all'acquisto dell'attore, mettendo in discussione la validità del titolo dell'attore, allora si verifica una variante nella natura dell'azione di regolamento di confini»). Ciò posto, al fine di stabilire se sussista o meno tra i fondi un confine di fatto diverso da quello catastale occorre, in primo luogo, esaminare i rispettivi titoli di acquisto, che non forniscono, tuttavia, indicazioni utili alla risoluzione della questione oggetto di causa, in quanto gli stessi si limitano ad indicare le singole particelle oggetto delle disposizioni e la relativa estensione, sicché non è dato sapere se la situazione attuale dei luoghi corrisponda alla medesima a cui i rogitanti intesero riferirsi al momento degli atti notarili.
Dal complessivo esame della consulenza tecnica d'ufficio è emerso, inoltre, che – nonostante l'indagine sia stata eseguita mediante un procedimento di “omografia” dell'immagine (ossia procedendo all'individuazione di punti omologhi tra il territorio e la mappa catastale al fine di adattare la mappa al territorio) – non è stato possibile individuare nelle vicinanze punti omologhi di idonee caratteristiche, nemmeno estendendo l'analisi ai fogli limitrofi, con la conseguenza che si è potuto soltanto attestare l'attuale confine di fatto esistente tra i fondi oggetto di causa.
Peraltro, dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio è emerso che i confini attualmente esistenti sono tali sin dai primi anni del 1990 (cfr. dichiarazioni rese dal teste nel Testimone_1
verbale di udienza del 16.04.2018, che non risultano sconfessate dal teste escusso a prova contraria, , la quale nel verbale di udienza del 4.12.2017 ha espressamente Testimone_2 dichiarato “Preciso che non so dire con precisione quanto mi si legge”).
Ne consegue, pertanto, che, non essendo emersi elementi idonei a suffragare la tesi sostenuta dalla parte attrice, deve concludersi per l'accertamento dei confini in conformità allo stato dei luoghi attualmente esistente, così come rappresentato nell'allegato grafico n. 01 (Mappa
d'impianto del foglio n. 5 del Comune di Rocca Priora) di cui alla pag. n. 7 della consulenza tecnica d'ufficio.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari medi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese di C.T.U. sono poste a definitivo carico della parte attrice, così come liquidate con separato decreto del 6.05.2019.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 5326/2016, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accerta che il confine tra il fondo di proprietà di e , sito in Rocca Parte_1 Parte_2
Priora, frazione Colle di Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 5, part. 64, sub. 2 (abitazione) e sub. 1 (corte esclusiva) graffati, e il fondo di proprietà di e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
sito in Rocca Priora, frazione Colle di Fuori, Via Lago Trasimeno n. 7, identificato
[...]
al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 5, part. 62, è quello attualmente esistente, così come rappresentato nell'allegato grafico n. 01 (Mappa d'impianto del foglio n. 5 del Comune di Rocca
Priora) di cui alla pag. n. 7 della consulenza tecnica d'ufficio;
b) condanna e a rifondere, in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , le spese di lite, che si Parte_4 Parte_5 Parte_6 liquidano nella somma di € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge;
c) pone le spese di C.T.U. a definitivo carico di e così come Parte_1 Parte_2
liquidate con separato decreto del 6.05.2019.
Velletri, lì 1 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Sonia Piccinni