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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1058/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. CHESSA LUCA Parte_1 contratto di assicurazione elettivamente domiciliata in VIA MAGNAGRECIA, 84 00183 ROMA presso il difensore avv. CHESSA LUCA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 ( GI , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE
AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO
FRANCESCO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 2109/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Nel merito, ritenere fondato il presente atto di appello per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado
emessa dal Tribunale di Bergamo n. 2109/2023, pubblicata il 17.10.2023, e
pertanto condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti della SI.ra , alla Parte_1
corresponsione dell'indennizzo sulla base della polizza infortuni
appositamente stipulata, dei danni fisici dalla stessa subiti e subendi a causa
del sinistro de quo nella misura di € 45.000,00, ovvero nella maggiore o
minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
in subordine, nella
denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_2 pagina 2 di 10 indennizzare sulla base della polizza infortuni stipulata la SI.ra Parte_1
per la somma di € 30.000,00secondo le tabelle INAIL, ovvero nella
[...]
maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
si chiede a codesta
Ecc.ma Corte di appello, in caso di accoglimento dell'appello, di voler
liquidare in favore della SI.ra le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio comprensivi di competenze ed onorari del presente giudizio oltre
15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che se ne dichiara antistatario. in via subordinata, nella
denegata ipotesi del mancato accoglimento del gravame comunque
compensare interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di
giudizio”.
Dell'appellata
“Rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda risulta palesemente
destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta
non provata, già all'esito del giudizio di primo grado;
Con vittoria di
competenze e spese del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2109/23 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di al pagamento dell'indennizzo in Parte_1 CP_2
seguito all'infortunio subito il 18 settembre 2017 allorchè, durante il lavoro si pagina 3 di 10 era ferita gravemente alla mano, e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Argomentava il primo giudice che, nel caso di specie in cui l'attrice aveva stipulato due assicurazioni per il medesimo rischio, non era stata fornita in giudizio la prova di aver adempiuto all'obbligo, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c. e dalle condizioni generali di polizza ( art. 2), di dare avviso dell'avvenuto sinistro a tutti gli assicuratori.
Il mancato adempimento di detto obbligo veniva ritenuto doloso in quanto l'attrice era consapevole di aver stipulato due distinti contratti di assicurazione, come dalla stessa comunicato sia ad che a CP_2 [...]
con lettera del 28 luglio 2017, e in quanto il sinistro era Controparte_3
stato denunciato anche alla Controparte_4
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che nella sua condotta, concretatasi nell'omesso avviso a ciascuno pagina 4 di 10 degli assicuratori interessati del sinistro, doveva ravvisarsi il dolo assumendo che, avendo con lettera del 28 luglio 2017 dato notizia ad entrambe le imprese assicuratrici dell'esistenza di due polizze per il medesimo rischio,
nella sua condotta erano astrattamente ravvisabile i soli estremi della colpa.
Assume, altresì, che il dolo non era stato provato dalla convenuta/appellata e in caso di colpa, non era stato neppure provato il danno subito.
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di assicurazione plurima avendo l'appellante stipulato due contratti che assicurano il medesimo rischio,
entrambe operanti per uno stesso periodo di tempo.
Al fine di evitare la violazione del principio indennitario, che ha valenza di norma di ordine pubblico, il legislatore per prevenire il rischio di un indennizzo complessivamente superiore al danno effettivo ha stabilito,
attraverso la previsione dell'art. 1910 c.c., un sistema di “ allarme preventivo”
ossia un sistema di obblighi informativi ed una sanzione assai severa per il loro inadempimento.
Anzitutto il comma 1 del citato articolo prescrive all' “assicurato” di “dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore” e quindi non solo delle assicurazioni che, nel momento in cui viene concluso il singolo contratto,
siano già state stipulate con altri assicuratori, ma anche quelle che vengano stipulate successivamente a tale momento e dunque si aggiungano solo in un pagina 5 di 10 secondo tempo a quella così stipulata.
Pertanto l'assicurato dovrà comunicare all'assicuratore anche le ulteriori garanzie che dovesse stipulare posteriormente alla conclusione del contratto,
durante la vigenza del rapporto assicurativo, in tal caso mediante apposito avviso.
Secondariamente, a norma del comma 3 dello stesso articolo, qualora dovesse verificarsi un sinistro, l'assicurato dovrà darne avviso a ciascuno degli assicuratori interessati, contestualmente, comunicandogli “il nome degli altri”,
al fine di richiamare l'attenzione di costoro sull'esistenza di altre concorrenti garanzie assicurative, onde consentire di tenerne conto ai fini del pagamento dell'indennizzo dovuto.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, quest'ultimo costituisce un distinto obbligo di avviso, cui è tenuto l'assicurato, che si aggiunge a quello previsto nel primo comma, finalizzato a consentire l'attuazione della peculiare forma di solidarietà passiva contemplata dalla medesima disposizione, per cui “ l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purchè le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno” ( nonché a consentire l'eventuale successivo regresso fra assicuratori previsto dal comma
4 dell'art. 1910 c.c.).
Proprio in ragione dell'autonomia di tale ulteriore prescrizione normativa,
pagina 6 di 10 l'obbligo ulteriore di avviso in caso di sinistro deve essere adempiuto quand'anche l'assicurato abbia già comunicato ai singoli assicuratori l'esistenza dei rispettivi contratti, ai sensi della comma 1 dell'art. 1910 c.c.,
con la conseguenza che l'osservanza di quest'ultimo obbligo non esonera affatto l'assicurato dall'adempiere pure all'altro.
Ed invero è proprio la finalità di salvaguardare l'osservanza del principio indennitario che ispira l'intera disciplina dell'assicurazione plurima, sia sul versante degli obblighi di avviso diretti ad attuare la necessaria trasparenza nei confronti dei singoli assicuratori con riguardo ai plurimi rapporti contrattuali posti in essere a favore dell'assicurato per il medesimo rischio, sia su quello della limitazione del diritto di quest'ultimo all'indennizzo dei danni cagionati dal sinistro, per modo che questo trovi soddisfazione nei soli limiti dell'ammontare del danno subito e non oltre questo.
Nel caso di specie, ( contraente e coniuge dell'appellante) con Parte_2
comunicazione del 28 luglio 2017 portava a conoscenza sia di che CP_2
di Compagnia Cattolica di Assicurazioni spa le polizze contro gli infortuni contratte con entrambe le Compagnie;
in data 21 settembre 2019 inoltrava ad lettera di messa in mora al fine di ottenere l'indennizzo sulla base CP_2
della polizza infortuni stipulata con detta Compagnia;
indennizzo che veniva negato da quest'ultima in quanto – come dedotto nella comparsa di risposta –
dal inerente la persona dell'attrice risultava che Controparte_5
pagina 7 di 10 la in data 7 agosto 2018 aveva Controparte_6
provveduto ad indennizzare l'attrice per le stesse voci di danno per le quali le aveva richiesto l'indennizzo; circostanza sottaciuta dall'attrice/appellante anche nell'atto introduttivo del giudizio iscritto in data 4 novembre 2019.
Assume l'appellante che nella sua condotta erano al più ravvisabili gli estremi della colpa.
Tale assunto è destituito di fondamento.
In giurisprudenza si è ormai da tempo consolidato un orientamento che identifica il dolo nell'inadempimento nella mera consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione e nella volontà di non adempierla, senza che a tal fine sia ritenuta necessaria nemmeno la rappresentazione del danno cagionato al creditore della prestazione ( cfr. Cass. n. 5566/1984).
Al che consegue che, per aversi inadempimento doloso dell'obbligo di avviso,
è sufficiente che l'assicurato sia consapevole dell'obbligo in questione ed ometta di adempiervi volontariamente, non essendo necessario né l'intento di trarre vantaggio da tale omissione, lucrando un indennizzo maggiore del danno patito, né, tanto meno, quello di recare danno all'assicuratore.
Nella specie, l'obbligo di dare avviso del sinistro a ciascuno degli assicuratori interessati, contestualmente, comunicandogli “ il nome degli altri”, al fine di richiamare l'attenzione di costoro sull'esistenza di altre concorrenti garanzie assicurative, contemplato anche nelle Condizioni Generali di Contratto ( art. 2) pagina 8 di 10 è stato pacificamente violato, a nulla rilevando, per le ragioni esposte,
l'adempimento dell'obbligo di avviso di cui al comma primo dell'art. 1910
c.c.
Trattandosi di obbligo previsto anche nel contratto si deve ritenere che della sua esistenza l'assicurata o il contraente ne fossero a conoscenza;
inoltre dal fatto noto per cui l'assicurato e/o il contraente ha trasmesso ai singoli assicuratori altrettante denunce di sinistro, astenendosi dal comunicare a ciascuno di essi il nome degli altri e celando loro, in tal modo, l'esistenza di un'assicurazione plurima, si inferisce il fatto ignoto per cui tale suo agire sia stato volontario e non meramente negligente e, dunque, frutto di una condotta meramente colposa;
conclusione ulteriormente rafforzata dal fatto che neppure nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha fatto riferimento alla definizione del sinistro aperto presso Cattolica Assicurazioni spa.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470
( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 10 di 10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1058/23 R.G. rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 24 settembre 2025 promossa d a
OGGETTO:
, rappresentata e difesa dall'avv. CHESSA LUCA Parte_1 contratto di assicurazione elettivamente domiciliata in VIA MAGNAGRECIA, 84 00183 ROMA presso il difensore avv. CHESSA LUCA, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 10 ( GI , rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. NAPOLITANO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE
AUGUSTO, 162 80125 NAPOLI presso il difensore avv. NAPOLITANO
FRANCESCO, come da procura in calce all'atto di citazione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
n. 2109/2023.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ Nel merito, ritenere fondato il presente atto di appello per tutte le ragioni
esposte in narrativa;
per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado
emessa dal Tribunale di Bergamo n. 2109/2023, pubblicata il 17.10.2023, e
pertanto condannare la in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, nei confronti della SI.ra , alla Parte_1
corresponsione dell'indennizzo sulla base della polizza infortuni
appositamente stipulata, dei danni fisici dalla stessa subiti e subendi a causa
del sinistro de quo nella misura di € 45.000,00, ovvero nella maggiore o
minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
in subordine, nella
denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad CP_2 pagina 2 di 10 indennizzare sulla base della polizza infortuni stipulata la SI.ra Parte_1
per la somma di € 30.000,00secondo le tabelle INAIL, ovvero nella
[...]
maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al saldo;
si chiede a codesta
Ecc.ma Corte di appello, in caso di accoglimento dell'appello, di voler
liquidare in favore della SI.ra le spese del doppio grado di Parte_1
giudizio comprensivi di competenze ed onorari del presente giudizio oltre
15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa, da distrarsi in favore dello scrivente
procuratore che se ne dichiara antistatario. in via subordinata, nella
denegata ipotesi del mancato accoglimento del gravame comunque
compensare interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di
giudizio”.
Dell'appellata
“Rigettare l'appello proposto, in quanto la domanda risulta palesemente
destituita di fondamento logico e giuridico, nonché nella maniera più assoluta
non provata, già all'esito del giudizio di primo grado;
Con vittoria di
competenze e spese del grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2109/23 il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda di di condanna di al pagamento dell'indennizzo in Parte_1 CP_2
seguito all'infortunio subito il 18 settembre 2017 allorchè, durante il lavoro si pagina 3 di 10 era ferita gravemente alla mano, e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta.
Argomentava il primo giudice che, nel caso di specie in cui l'attrice aveva stipulato due assicurazioni per il medesimo rischio, non era stata fornita in giudizio la prova di aver adempiuto all'obbligo, previsto dall'art. 1910, terzo comma, c.c. e dalle condizioni generali di polizza ( art. 2), di dare avviso dell'avvenuto sinistro a tutti gli assicuratori.
Il mancato adempimento di detto obbligo veniva ritenuto doloso in quanto l'attrice era consapevole di aver stipulato due distinti contratti di assicurazione, come dalla stessa comunicato sia ad che a CP_2 [...]
con lettera del 28 luglio 2017, e in quanto il sinistro era Controparte_3
stato denunciato anche alla Controparte_4
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per Parte_1
l'accoglimento della domanda.
L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 24 settembre 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei tre motivi l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che nella sua condotta, concretatasi nell'omesso avviso a ciascuno pagina 4 di 10 degli assicuratori interessati del sinistro, doveva ravvisarsi il dolo assumendo che, avendo con lettera del 28 luglio 2017 dato notizia ad entrambe le imprese assicuratrici dell'esistenza di due polizze per il medesimo rischio,
nella sua condotta erano astrattamente ravvisabile i soli estremi della colpa.
Assume, altresì, che il dolo non era stato provato dalla convenuta/appellata e in caso di colpa, non era stato neppure provato il danno subito.
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di assicurazione plurima avendo l'appellante stipulato due contratti che assicurano il medesimo rischio,
entrambe operanti per uno stesso periodo di tempo.
Al fine di evitare la violazione del principio indennitario, che ha valenza di norma di ordine pubblico, il legislatore per prevenire il rischio di un indennizzo complessivamente superiore al danno effettivo ha stabilito,
attraverso la previsione dell'art. 1910 c.c., un sistema di “ allarme preventivo”
ossia un sistema di obblighi informativi ed una sanzione assai severa per il loro inadempimento.
Anzitutto il comma 1 del citato articolo prescrive all' “assicurato” di “dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore” e quindi non solo delle assicurazioni che, nel momento in cui viene concluso il singolo contratto,
siano già state stipulate con altri assicuratori, ma anche quelle che vengano stipulate successivamente a tale momento e dunque si aggiungano solo in un pagina 5 di 10 secondo tempo a quella così stipulata.
Pertanto l'assicurato dovrà comunicare all'assicuratore anche le ulteriori garanzie che dovesse stipulare posteriormente alla conclusione del contratto,
durante la vigenza del rapporto assicurativo, in tal caso mediante apposito avviso.
Secondariamente, a norma del comma 3 dello stesso articolo, qualora dovesse verificarsi un sinistro, l'assicurato dovrà darne avviso a ciascuno degli assicuratori interessati, contestualmente, comunicandogli “il nome degli altri”,
al fine di richiamare l'attenzione di costoro sull'esistenza di altre concorrenti garanzie assicurative, onde consentire di tenerne conto ai fini del pagamento dell'indennizzo dovuto.
Diversamente da quanto prospettato dall'appellante, quest'ultimo costituisce un distinto obbligo di avviso, cui è tenuto l'assicurato, che si aggiunge a quello previsto nel primo comma, finalizzato a consentire l'attuazione della peculiare forma di solidarietà passiva contemplata dalla medesima disposizione, per cui “ l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore
l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto purchè le somme
complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno” ( nonché a consentire l'eventuale successivo regresso fra assicuratori previsto dal comma
4 dell'art. 1910 c.c.).
Proprio in ragione dell'autonomia di tale ulteriore prescrizione normativa,
pagina 6 di 10 l'obbligo ulteriore di avviso in caso di sinistro deve essere adempiuto quand'anche l'assicurato abbia già comunicato ai singoli assicuratori l'esistenza dei rispettivi contratti, ai sensi della comma 1 dell'art. 1910 c.c.,
con la conseguenza che l'osservanza di quest'ultimo obbligo non esonera affatto l'assicurato dall'adempiere pure all'altro.
Ed invero è proprio la finalità di salvaguardare l'osservanza del principio indennitario che ispira l'intera disciplina dell'assicurazione plurima, sia sul versante degli obblighi di avviso diretti ad attuare la necessaria trasparenza nei confronti dei singoli assicuratori con riguardo ai plurimi rapporti contrattuali posti in essere a favore dell'assicurato per il medesimo rischio, sia su quello della limitazione del diritto di quest'ultimo all'indennizzo dei danni cagionati dal sinistro, per modo che questo trovi soddisfazione nei soli limiti dell'ammontare del danno subito e non oltre questo.
Nel caso di specie, ( contraente e coniuge dell'appellante) con Parte_2
comunicazione del 28 luglio 2017 portava a conoscenza sia di che CP_2
di Compagnia Cattolica di Assicurazioni spa le polizze contro gli infortuni contratte con entrambe le Compagnie;
in data 21 settembre 2019 inoltrava ad lettera di messa in mora al fine di ottenere l'indennizzo sulla base CP_2
della polizza infortuni stipulata con detta Compagnia;
indennizzo che veniva negato da quest'ultima in quanto – come dedotto nella comparsa di risposta –
dal inerente la persona dell'attrice risultava che Controparte_5
pagina 7 di 10 la in data 7 agosto 2018 aveva Controparte_6
provveduto ad indennizzare l'attrice per le stesse voci di danno per le quali le aveva richiesto l'indennizzo; circostanza sottaciuta dall'attrice/appellante anche nell'atto introduttivo del giudizio iscritto in data 4 novembre 2019.
Assume l'appellante che nella sua condotta erano al più ravvisabili gli estremi della colpa.
Tale assunto è destituito di fondamento.
In giurisprudenza si è ormai da tempo consolidato un orientamento che identifica il dolo nell'inadempimento nella mera consapevolezza dell'esistenza dell'obbligazione e nella volontà di non adempierla, senza che a tal fine sia ritenuta necessaria nemmeno la rappresentazione del danno cagionato al creditore della prestazione ( cfr. Cass. n. 5566/1984).
Al che consegue che, per aversi inadempimento doloso dell'obbligo di avviso,
è sufficiente che l'assicurato sia consapevole dell'obbligo in questione ed ometta di adempiervi volontariamente, non essendo necessario né l'intento di trarre vantaggio da tale omissione, lucrando un indennizzo maggiore del danno patito, né, tanto meno, quello di recare danno all'assicuratore.
Nella specie, l'obbligo di dare avviso del sinistro a ciascuno degli assicuratori interessati, contestualmente, comunicandogli “ il nome degli altri”, al fine di richiamare l'attenzione di costoro sull'esistenza di altre concorrenti garanzie assicurative, contemplato anche nelle Condizioni Generali di Contratto ( art. 2) pagina 8 di 10 è stato pacificamente violato, a nulla rilevando, per le ragioni esposte,
l'adempimento dell'obbligo di avviso di cui al comma primo dell'art. 1910
c.c.
Trattandosi di obbligo previsto anche nel contratto si deve ritenere che della sua esistenza l'assicurata o il contraente ne fossero a conoscenza;
inoltre dal fatto noto per cui l'assicurato e/o il contraente ha trasmesso ai singoli assicuratori altrettante denunce di sinistro, astenendosi dal comunicare a ciascuno di essi il nome degli altri e celando loro, in tal modo, l'esistenza di un'assicurazione plurima, si inferisce il fatto ignoto per cui tale suo agire sia stato volontario e non meramente negligente e, dunque, frutto di una condotta meramente colposa;
conclusione ulteriormente rafforzata dal fatto che neppure nell'atto introduttivo del giudizio l'appellante ha fatto riferimento alla definizione del sinistro aperto presso Cattolica Assicurazioni spa.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado che si liquidano in complessivi euro 8.470
( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.287 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado,
liquidate come in parte motiva;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25 settembre 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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