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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1799 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nato a [...] il Persona_1
27/03/1912, C.F. ) e (nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
), nonché (nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. BLASIO FRANCESCO, con domicilio eletto in Roma alla via C.F._4
Archimede n.116, presso il difensore avv. BLASIO FRANCESCO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e dell'avv. GIANLUIGI VILLASCHI, con domicilio eletto in PIAZZA
SANTA FRANCESCA ROMANA, 3 MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Giudice di
Pace di Milano) ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori e nonchè hanno convenuto in giudizio Parte_2 Persona_1 Parte_3 innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio la compagnia aerea chiedendone la condanna al CP_1 pagamento di euro 400,00 in favore di ognuno, per complessivi euro 1600,00, a titolo di compensazione pecuniaria spettante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04 per il ritardo di oltre 3 ore del volo codice
NO 1653, programmato in partenza il 30.04.2018 da Tenerife e con orario di arrivo all'aeroporto di Milano
Malpensa previsto alle ore 1:30, operato, per l'appunto, dalla compagnia aerea convenuta. si è costituita in giudizio eccependo che il ritardo era stato determinato da circostanza straordinaria CP_1
e imprevedibile, rappresentata dalla sopravvenuta necessità di sostituire l'aeromobile che avrebbe dovuto eseguire il trasporto;
la non debenza della compensazione in quanto gli appellanti erano stati preavvertiti del ritardo.
- 1 - ha perciò concluso domandando in via principale il rigetto della domanda attorea e, per l'eventualità CP_1 subordinata di accoglimento della medesima, la riduzione dell'indennizzo riconosciuto ai passeggeri.
Il Giudice di Pace adito, ritenuto insussistente il diritto alla compensazione pecuniaria richiesta, con sentenza n.
173/2025 pubblicata il 16/04/2025 ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello , in Parte_1 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_2 [...]
nonchè deducendo la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria negata dal Per_1 Parte_3
Giudice di prime cure, ricorrendo tutti i presupposti previsti dal Regolamento CE n. 261/04 per il riconoscimento dell'indennizzo.
Hanno perciò domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, insistendo per la condanna della controparte alla corresponsione della somma di euro 1.600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello.
Si è costituita in giudizio formulando offerta conciliativa pari ad euro 400,00 e chiedendo la CP_1 compensazione delle spese alla luce del comportamento preprocessuale della controparte nonché alla luce della circostanza che, prima di radicare la causa in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, è stato adito un Giudice di Pace incompetente per territorio;
ha concluso, in ogni caso, con la richiesta di rigetto dell'appello e in via subordinata per l'accoglimento della domanda nei limiti della somma pari alla somma offerta da in primo grado con compensazione delle spese di lite. CP_1
Istruita soltanto documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado instando per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/04.
Osservato che sono incontroversi tanto il fatto che gli odierni appellanti avevano titolo al trasporto aereo incluso nel pacchetto acquistato dal tour operator, quanto la misura del ritardo accumulato dal volo NO 1653, di fatto mai contestata dalla compagnia aerea, si rileva che, a mente della disposizione citata, il tema della cancellazione e dei ritardi superiori alle tre ore attiene all'ambito indennitario e non risarcitorio, con ovvie implicazioni in tema di oneri allegatori e probatori.
In base al richiamato Regolamento CE 261/2004 è infatti previsto che per ottenere la compensazione pecuniaria, indennità forfettaria il cui ammontare varia in base alla lunghezza delle tratte aeree in caso di voli cancellati o con ritardi superiori alle tre ore, per il passeggero è sufficiente fornire la prova della stipulazione del contratto di trasporto e sollevare la contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione da parte del vettore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 23/01/2018, n. 1584/2018 e CGUE sentenza Sturgeon
402/2009 del 19/11/2009): si tratta di consolidati principi, che richiamano altrettanto consolidati principi in tema di inadempimento contrattuale (cfr. fin da Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 30/10/2001, n. 13533, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 11/04/2013, n.
8901; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 20/01/2015, n. 826; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 21/05/2019, n. 13685).
- 2 - A fronte della prova circa la stipulazione del contratto e a fronte della mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del vettore per cancellazione del volo o per ritardi superiori alle tre ore, è onere di quest'ultimo provare, in base a conferente allegazione, l'eccezionalità dell'evento causativo della cancellazione ovvero del ritardo superiore alle tre ore. In caso di mancata prova dell'esonero da responsabilità, l'indennità forfettaria è dovuta nella misura prestabilita in base alla lunghezza della tratta aerea, senza necessità di fornire la prova del danno sofferto.
Merita osservare, ancora, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Compagnia aerea in primo grado, al fine del riconoscimento della detta indennità è irrilevante il fatto che i passeggeri non si siano presentati all'imbarco all'orario originariamente stabilito, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che «Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del
23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura)» (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 15/03/2024, n. 7010).
E deve anche essere ritenuta del tutto inconferente rispetto al caso di specie la motivazione che il Giudice di
Pace ha posto a fondamento della propria decisione e cioè la pronunzia della Corte di Giustizia Europea della
Terza Sezione del 25.01.2024 la quale si riferiva al caso di un passeggero che non si è imbarcato sul volo e che non ha ottenuto la compensazione in quanto non ha avuto la perdita di tempo che la compensazione pecuniaria mira a tutelare.
Nel caso di specie gli appellanti hanno viaggiato sull'aeromobile e la pronunzia della Corte di Giustizia afferma che “L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si
è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo.”
Queste essendo le motivazioni per le quali il giudice di Pace ha rigettato la domanda va osservato che non occorre in questa sede analizzare l'eccezione sollevata dalla in primo grado sulla sussistenza di un CP_1 caso eccezionale in quanto la stessa non è stata riproposta in sede di appello.
- 3 - Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo"
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2018, n. 13195).
Conseguentemente nessun ulteriore accertamento deve essere svolto da codesto Tribunale atteso che
[...] non ha riproposto tale eccezione in appello. CP_1
Tornando al caso in esame, poiché, come riferito poc'anzi, sono indiscussi tanto l'esistenza del contratto di trasporto tra gli attori (odierni appellanti) e quanto il ritardo di oltre 3 ore accumulato dal velivolo CP_1 all'arrivo a destinazione, pacificamente ammesso dalla Compagnia aerea, e poiché quest'ultima non ha offerto prova adeguata della sussistenza di circostanze eccezionali che comportino il venir meno del diritto all'indennizzo in capo agli odierni appellanti l'appello va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento della domanda di condanna della convenuta al pagamento, in CP_1 favore delle parti appellanti e a titolo di compensazione pecuniaria, dell'importo di euro 400,00 ciascuna, per complessivi euro 1.600,00.
Trattandosi di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ("penale legale") spettante al passeggero, in ipotesi di cancellazione/ritardo prolungato del volo, indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio, anche in assenza di domanda su tale somma sono dovuti gli interessi (arg. ex Cass. 23603/2010).
Dunque, sulla somma di euro 1600,00 (400,00 per ciascun passeggero) andranno calcolati gli interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (8.04.2021) e sino al soddisfo.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sia alla luce del fatto che le odierne parti appellanti, difese dal medesimo avvocato, avevano scelto di instaurare in primo grado due autonomi giudizi ( peraltro dopo aver instaurato due giudizi innanzi al Giudice di Pace di Milano che si è dichiarato incompetente per ragioni di territorio a decidere delle controversie) sia perché le azioni giudiziarie sono state intraprese quasi in contemporanea rispetto al reclamo presentato al vettore e quindi con un intento poco incline ad evitare un contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore CP_1 di , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Parte_2
e e a titolo di compensazione pecuniaria, l'importo di euro 400,00
[...] Persona_1 Parte_3 ciascuno, per complessivi euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (08.04.2021) al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- 4 - Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR BA
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AR BA, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1799 R.G.A.C. dell'anno 2025 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. , in proprio e nella qualità Parte_1 C.F._1 di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori (nato a [...] il Persona_1
27/03/1912, C.F. ) e (nata a [...] il [...], C.F. C.F._2 Parte_2
), nonché (nata a [...] il [...], C.F. C.F._3 Parte_3
, con il patrocinio dell'avv. BLASIO FRANCESCO, con domicilio eletto in Roma alla via C.F._4
Archimede n.116, presso il difensore avv. BLASIO FRANCESCO;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
( p. iva n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio CP_1 P.IVA_1 dell'avv. GATTI EUGENIA NICOLETTA e dell'avv. GIANLUIGI VILLASCHI, con domicilio eletto in PIAZZA
SANTA FRANCESCA ROMANA, 3 MILANO, presso lo studio dei difensori;
PARTE APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione (a seguito di ordinanza di incompetenza territoriale emessa dal Giudice di
Pace di Milano) ritualmente notificato, , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale sui figli minori e nonchè hanno convenuto in giudizio Parte_2 Persona_1 Parte_3 innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio la compagnia aerea chiedendone la condanna al CP_1 pagamento di euro 400,00 in favore di ognuno, per complessivi euro 1600,00, a titolo di compensazione pecuniaria spettante ai sensi dell'art. 7 del Regolamento CE 261/04 per il ritardo di oltre 3 ore del volo codice
NO 1653, programmato in partenza il 30.04.2018 da Tenerife e con orario di arrivo all'aeroporto di Milano
Malpensa previsto alle ore 1:30, operato, per l'appunto, dalla compagnia aerea convenuta. si è costituita in giudizio eccependo che il ritardo era stato determinato da circostanza straordinaria CP_1
e imprevedibile, rappresentata dalla sopravvenuta necessità di sostituire l'aeromobile che avrebbe dovuto eseguire il trasporto;
la non debenza della compensazione in quanto gli appellanti erano stati preavvertiti del ritardo.
- 1 - ha perciò concluso domandando in via principale il rigetto della domanda attorea e, per l'eventualità CP_1 subordinata di accoglimento della medesima, la riduzione dell'indennizzo riconosciuto ai passeggeri.
Il Giudice di Pace adito, ritenuto insussistente il diritto alla compensazione pecuniaria richiesta, con sentenza n.
173/2025 pubblicata il 16/04/2025 ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Avverso tale decisione, con atto di citazione ritualmente notificato hanno proposto appello , in Parte_1 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e Parte_2 [...]
nonchè deducendo la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria negata dal Per_1 Parte_3
Giudice di prime cure, ricorrendo tutti i presupposti previsti dal Regolamento CE n. 261/04 per il riconoscimento dell'indennizzo.
Hanno perciò domandato l'integrale riforma della sentenza di primo grado, insistendo per la condanna della controparte alla corresponsione della somma di euro 1.600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ed al pagamento delle spese di lite del giudizio di appello.
Si è costituita in giudizio formulando offerta conciliativa pari ad euro 400,00 e chiedendo la CP_1 compensazione delle spese alla luce del comportamento preprocessuale della controparte nonché alla luce della circostanza che, prima di radicare la causa in primo grado innanzi al Giudice di Pace di Busto Arsizio, è stato adito un Giudice di Pace incompetente per territorio;
ha concluso, in ogni caso, con la richiesta di rigetto dell'appello e in via subordinata per l'accoglimento della domanda nei limiti della somma pari alla somma offerta da in primo grado con compensazione delle spese di lite. CP_1
Istruita soltanto documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione dopo la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte appellante chiede la riforma della sentenza di primo grado instando per il riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art. 7 del Regolamento CE n. 261/04.
Osservato che sono incontroversi tanto il fatto che gli odierni appellanti avevano titolo al trasporto aereo incluso nel pacchetto acquistato dal tour operator, quanto la misura del ritardo accumulato dal volo NO 1653, di fatto mai contestata dalla compagnia aerea, si rileva che, a mente della disposizione citata, il tema della cancellazione e dei ritardi superiori alle tre ore attiene all'ambito indennitario e non risarcitorio, con ovvie implicazioni in tema di oneri allegatori e probatori.
In base al richiamato Regolamento CE 261/2004 è infatti previsto che per ottenere la compensazione pecuniaria, indennità forfettaria il cui ammontare varia in base alla lunghezza delle tratte aeree in caso di voli cancellati o con ritardi superiori alle tre ore, per il passeggero è sufficiente fornire la prova della stipulazione del contratto di trasporto e sollevare la contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione da parte del vettore (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 23/01/2018, n. 1584/2018 e CGUE sentenza Sturgeon
402/2009 del 19/11/2009): si tratta di consolidati principi, che richiamano altrettanto consolidati principi in tema di inadempimento contrattuale (cfr. fin da Cass. Civ., Sez. Un., Sentenza 30/10/2001, n. 13533, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr., ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 11/04/2013, n.
8901; Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 20/01/2015, n. 826; Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza 21/05/2019, n. 13685).
- 2 - A fronte della prova circa la stipulazione del contratto e a fronte della mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del vettore per cancellazione del volo o per ritardi superiori alle tre ore, è onere di quest'ultimo provare, in base a conferente allegazione, l'eccezionalità dell'evento causativo della cancellazione ovvero del ritardo superiore alle tre ore. In caso di mancata prova dell'esonero da responsabilità, l'indennità forfettaria è dovuta nella misura prestabilita in base alla lunghezza della tratta aerea, senza necessità di fornire la prova del danno sofferto.
Merita osservare, ancora, che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Compagnia aerea in primo grado, al fine del riconoscimento della detta indennità è irrilevante il fatto che i passeggeri non si siano presentati all'imbarco all'orario originariamente stabilito, essendo ormai pacifico in giurisprudenza che «Il diritto alla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261 del 2004 (come interpretato dalla CGUE nella sentenza Sturgeon, n. 581 del
23 ottobre 2012) presuppone unicamente che si verifichi un ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, non essendo necessario che il passeggero si sia presentato al check-in all'orario originariamente stabilito, dal momento che scopo della misura indennitaria non è quello di ristorare i passeggeri per il tempo sprecato in aeroporto in attesa della partenza, bensì quello di compensare la perdita di tempo rispetto al raggiungimento della destinazione finale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennizzo ai passeggeri di un volo intercontinentale, nonostante questi fossero stati preavvisati del ritardo il giorno precedente e avessero, quindi, atteso il nuovo orario di partenza presso il luogo di villeggiatura)» (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 15/03/2024, n. 7010).
E deve anche essere ritenuta del tutto inconferente rispetto al caso di specie la motivazione che il Giudice di
Pace ha posto a fondamento della propria decisione e cioè la pronunzia della Corte di Giustizia Europea della
Terza Sezione del 25.01.2024 la quale si riferiva al caso di un passeggero che non si è imbarcato sul volo e che non ha ottenuto la compensazione in quanto non ha avuto la perdita di tempo che la compensazione pecuniaria mira a tutelare.
Nel caso di specie gli appellanti hanno viaggiato sull'aeromobile e la pronunzia della Corte di Giustizia afferma che “L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che, per beneficiare della compensazione pecuniaria di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento in caso di ritardo prolungato del volo, ossia di un ritardo di tre ore o più rispetto all'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, un passeggero del trasporto aereo deve essersi presentato in tempo utile all'accettazione o, se si
è già registrato online, deve essersi presentato in tempo utile all'aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo.”
Queste essendo le motivazioni per le quali il giudice di Pace ha rigettato la domanda va osservato che non occorre in questa sede analizzare l'eccezione sollevata dalla in primo grado sulla sussistenza di un CP_1 caso eccezionale in quanto la stessa non è stata riproposta in sede di appello.
- 3 - Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo"
(Cass. civ. Sez. Unite Sent., 25/05/2018, n. 13195).
Conseguentemente nessun ulteriore accertamento deve essere svolto da codesto Tribunale atteso che
[...] non ha riproposto tale eccezione in appello. CP_1
Tornando al caso in esame, poiché, come riferito poc'anzi, sono indiscussi tanto l'esistenza del contratto di trasporto tra gli attori (odierni appellanti) e quanto il ritardo di oltre 3 ore accumulato dal velivolo CP_1 all'arrivo a destinazione, pacificamente ammesso dalla Compagnia aerea, e poiché quest'ultima non ha offerto prova adeguata della sussistenza di circostanze eccezionali che comportino il venir meno del diritto all'indennizzo in capo agli odierni appellanti l'appello va accolto, con conseguente integrale riforma della sentenza impugnata ed accoglimento della domanda di condanna della convenuta al pagamento, in CP_1 favore delle parti appellanti e a titolo di compensazione pecuniaria, dell'importo di euro 400,00 ciascuna, per complessivi euro 1.600,00.
Trattandosi di liquidazione forfettaria ed anticipata del danno ("penale legale") spettante al passeggero, in ipotesi di cancellazione/ritardo prolungato del volo, indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio, anche in assenza di domanda su tale somma sono dovuti gli interessi (arg. ex Cass. 23603/2010).
Dunque, sulla somma di euro 1600,00 (400,00 per ciascun passeggero) andranno calcolati gli interessi dalla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (8.04.2021) e sino al soddisfo.
In applicazione dell'art. 336 c.p.c. e all'esito di una valutazione complessiva della lite, in base ad un criterio unitario e globale della stessa, le spese di lite relative al doppio grado di giudizio sia alla luce del fatto che le odierne parti appellanti, difese dal medesimo avvocato, avevano scelto di instaurare in primo grado due autonomi giudizi ( peraltro dopo aver instaurato due giudizi innanzi al Giudice di Pace di Milano che si è dichiarato incompetente per ragioni di territorio a decidere delle controversie) sia perché le azioni giudiziarie sono state intraprese quasi in contemporanea rispetto al reclamo presentato al vettore e quindi con un intento poco incline ad evitare un contenzioso, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento, in favore CP_1 di , in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_1 Parte_2
e e a titolo di compensazione pecuniaria, l'importo di euro 400,00
[...] Persona_1 Parte_3 ciascuno, per complessivi euro 1.600,00 oltre interessi legali dalla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (08.04.2021) al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
- 4 - Così deciso in Busto Arsizio, il 26/11/2025
Il Giudice
AR BA
- 5 -