Art. 11.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sentito anche il parere del comune di Milano, saranno emanate le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.
Fino alla emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano in vigore le disposizioni del suaccennato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528 , per quanto concerne materie non regolate dalla presente legge e in quanto non contrastanti con le disposizioni della medesima.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, sentito anche il parere del comune di Milano, saranno emanate le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente.
Fino alla emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano in vigore le disposizioni del suaccennato decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1947, n. 1528 , per quanto concerne materie non regolate dalla presente legge e in quanto non contrastanti con le disposizioni della medesima.