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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1434 /2024 R.G. lav.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1434 /2024 RG Lav. promossa da:
1) , Controparte_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
4) CP_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CP_8
9) Controparte_9
10) Controparte_10
11) CP_11
12) Controparte_12
pagina 1 di 14 13) Controparte_13
14) Controparte_14
15) Controparte_15
16) CP_16
17) , con l'avv. Corradin Parte_1 ricorrenti contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_17
Grotteria resistente
pagina 2 di 14 Premesso che:
- parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_18
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_19 somma per ciascuno degli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_18
In particolare, ha eccepito:
1) l'intervenuta prescrizione:
- rispetto alla ricorrente , degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; CP_3
- rispetto ai ricorrenti e , degli aa.ss. CP_4 CP_14 CP_14 CP_15
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- rispetto alle ricorrenti e , dell'a.s. CP_7 CP_9 CP_13 Parte_1
2018/2019;
- rispetto alla ricorrente , degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_10
- rispetto alla ricorrente degli aa.ss. 2015/2016 e 2018/2019. CP_12
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 25/11/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati.
2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato:
- per l'a.s. 2023/2024 rispetto alla posizione delle ricorrenti , e CP_3 CP_13
in forza dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche dalla L. Parte_1
n. 103 del 10.08.2023.
In conseguenza delle eccezioni di non debenza del beneficio per avvenuta erogazione del bonus in oggetto, parte ricorrente, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 25/11/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati;
pagina 3 di 14 3) la non debenza del beneficio per assenza del requisito dell'annualità dell'incarico con riferimento all'a.s. 2022/2023 in relazione al sig. ; CP_8
rilevato che:
- alla luce dell'intervenuta rinuncia alle annualità rispetto alle quali erano state eccepite la prescrizione e l'avvenuta erogazione del bonus, si rileva quanto segue:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_20 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
pagina 4 di 14 - la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è
pagina 5 di 14 incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_18 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_18 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_18
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non pagina 6 di 14 possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_18 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre esaminare, in particolare, le domande di per l'a.s. 2022/2023 (per CP_8 la quale, in particolare, il resistente ha formulato eccezione di non CP_18 debenza del bonus per assenza del requisito della didattica annua), per CP_2
pagina 7 di 14 l'a.s. 2020/2021, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, Docimo per l'a.s. Per_1
2021/2022, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2023/2024 e per l'a.s. CP_11 CP_7
2020/2021, nell'ambito dei quali i docenti hanno prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti (docc.
1-3 ric.);
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con
i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto pagina 8 di 14 atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_18 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato
pagina 9 di 14 dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli anni indicati, le domande dei docenti appaiono fondate, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno svolto la propria attività, ed in particolare:
a) il ricorrente , nell'a.s. 2022/2023 dal 10/11 al 29/6, seppur in Istituti CP_8 diversi e con brevi interruzioni in corrispondenza delle festività, per una copertura complessiva pari all'intero anno scolastico;
b) il ricorrente , nell'a.s. 2020/2021 con orario settimanale completo, dal CP_2
8/10 al 28/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
c) la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 con orario settimanale completo, dal Per_1
12/10 fino al termine delle attività didattiche e nell'a.s. 2021/2022, dal 21/9 fino al termine delle attività didattiche;
d) la ricorrente nell'a.s. 2021/2022, seppur con una breve interruzione, CP_6 dal 6/10 al 14/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
e) la ricorrente , nell'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, CP_11 dal 9/10 al 6/6 e nell'a.s. 2023/2024, sempre con orario settimanale completo, dal 28/9 al 7/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
f) la ricorrente nell'a.s. 2020/2021, per 9 ore settimanali, dal 1/10 al 2/8; CP_7 tali situazioni di fatto appaiono infatti del tutto sovrapponibili a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'iniziale conferimento di un incarico annuale a ciascun docente;
pagina 10 di 14 - ciò detto, la domanda proposta in giudizio ha ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024 per i ricorrenti , , , e , CP_1 CP_2 Per_1 CP_6 CP_8 CP_12 CP_15 rispetto al quale i ricorrenti suddetti hanno ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- in proposito, va evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione pagina 11 di 14 che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- ciò chiarito, è documentato in atti che tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto risultano ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del oppure in quanto in CP_18 ruolo;
- pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali
(termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad pagina 12 di 14 essi pienamente equiparabili. Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva conclusione delle attività didattiche, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_18 ricorrente che non ne sia già in possesso, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta
Carta delle somme spettanti indicate in dispositivo. Di tali somme i ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n.
107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di ciascun ricorrente che non ne sia CP_18 già in possesso, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015, e all'accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- euro 500,00 in favore di;
Controparte_1
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_2
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_3
pagina 13 di 14 - euro 1.000,00 in favore di;
CP_4
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_5
- euro 1.500,00 in favore di ; CP_6
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_7
- euro 1.000,00 in favore di ; CP_8
- euro 500,00 in favore di ; Controparte_9
- euro 1.500,00 in favore di ; Controparte_10
- euro 2.500,00 in favore di;
CP_11
- euro 2.500,00 in favore di ; Controparte_12
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_13
- euro 1.000,00 in favore di ; Controparte_14
- euro 2.500,00 in favore di ; Controparte_15
- euro 500,00 in favore di ; CP_16
- euro 2.000,00 in favore di;
Parte_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti CP_18 ricorrenti, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali, iva e cpa e ad euro
259,00 per esborsi di c.u., con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1434 /2024 RG Lav. promossa da:
1) , Controparte_1
2) Controparte_2
3) Controparte_3
4) CP_4
5) Controparte_5
6) CP_6
7) Controparte_7
8) CP_8
9) Controparte_9
10) Controparte_10
11) CP_11
12) Controparte_12
pagina 1 di 14 13) Controparte_13
14) Controparte_14
15) Controparte_15
16) CP_16
17) , con l'avv. Corradin Parte_1 ricorrenti contro
, con i dott.ri Morbioli e La Controparte_17
Grotteria resistente
pagina 2 di 14 Premesso che:
- parti ricorrenti allegano di aver svolto le funzioni di docente alle dipendenze del convenuto in forza di contratti a tempo determinato, e domandano CP_18
l'accertamento del proprio diritto al c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del al pagamento in proprio favore della predetta Controparte_19 somma per ciascuno degli anni scolastici indicati nell'atto introduttivo, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, in via principale quale contributo alla propria formazione professionale;
- il convenuto si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. CP_18
In particolare, ha eccepito:
1) l'intervenuta prescrizione:
- rispetto alla ricorrente , degli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; CP_3
- rispetto ai ricorrenti e , degli aa.ss. CP_4 CP_14 CP_14 CP_15
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;
- rispetto alle ricorrenti e , dell'a.s. CP_7 CP_9 CP_13 Parte_1
2018/2019;
- rispetto alla ricorrente , degli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; CP_10
- rispetto alla ricorrente degli aa.ss. 2015/2016 e 2018/2019. CP_12
In conseguenza delle eccezioni di prescrizione, parte ricorrente, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 25/11/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati.
2) la non debenza del beneficio in esame, in quanto già erogato:
- per l'a.s. 2023/2024 rispetto alla posizione delle ricorrenti , e CP_3 CP_13
in forza dell'art. 15 del D.L. n. 69/2023, convertito con modifiche dalla L. Parte_1
n. 103 del 10.08.2023.
In conseguenza delle eccezioni di non debenza del beneficio per avvenuta erogazione del bonus in oggetto, parte ricorrente, con deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 25/11/2025, ha rinunciato interamente alla domanda in relazione agli anni e ai ricorrenti suindicati;
pagina 3 di 14 3) la non debenza del beneficio per assenza del requisito dell'annualità dell'incarico con riferimento all'a.s. 2022/2023 in relazione al sig. ; CP_8
rilevato che:
- alla luce dell'intervenuta rinuncia alle annualità rispetto alle quali erano state eccepite la prescrizione e l'avvenuta erogazione del bonus, si rileva quanto segue:
- l'art. 1 co. 121 l. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_20 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonchè per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>”;
- dalla lettura della norma emerge quindi con chiarezza che la carta in questione:
a) è espressamente finalizzata a “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”;
b) non ha natura retributiva (“non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”);
- ai fini della decisione risultano rilevanti, in quanto utili all'identificazione del
“lavoratore comparabile” di cui alla Direttiva 1999/70/Ce, le previsioni dei decreti attuativi successivamente adottati che hanno chiarito che:
pagina 4 di 14 - la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
- la Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016);
- le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016);
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time
o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo) il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro, e di farlo, fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- una volta individuato il quadro di riferimento, va chiarito che questo Tribunale ha adottato in materia un orientamento condiviso, a cui si intende dar seguito;
- il processo argomentativo che conduce all'accoglimento prende le mosse dalla considerazione dei principi e precetti di cui alla Direttiva che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, ed in particolare dall'art. 4
Direttiva 1999/70/CE, le cui prescrizioni sono, come noto, da tempo considerate direttamente applicabili nel nostro ordinamento (sent. CGUE Gaviero Gaviero, cause riunite 444/09 e 456/09: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, è
pagina 5 di 14 incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale”);
- la Corte di Giustizia, intervenuta di recente in materia, ha infatti chiarito alcuni importanti aspetti della questione, che possono così riassumersi:
a) innanzitutto, l'indennità in questione “deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”, e non nell'ambito della clausola 6 dell'Accordo quadro, che prevede il diritto specifico dei lavoratori a termine all' agevolare l'accesso a (specifiche) opportunità di formazione. A tale conclusione la Corte perviene valorizzando anzitutto il fatto che l'indennità in questione sia finalizzata alla formazione continua dei docenti, “la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_18 professionali” (punti 35 e ss. ordinanza C-451/21);
b) “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_18 tempo determinato di tale , il beneficio” di cui qui si discute (punto CP_18
n. 48, Ord. in Causa C-451/21);
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il richiedente il beneficio “allorché era alle dipendenze del Ministero con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo” [punto n. 42, Ord. in
Causa C-451/21];
- posto che in astratto non appare sussistere alcuna ragione obbiettiva, nel significato elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia negli ultimi decenni, che giustifichi la mancata estensione ai docenti a termine della prestazione in esame, è necessario verificare se in concreto parte ricorrente non pagina 6 di 14 possa ritenersi “in una situazione comparabile” al docente di ruolo a cui la carta
è riconosciuta dalla norma di legge;
- emerge infatti dalla lettura dell'art. 1 co. 121 e ss. l. n. 107/2015 che la ratio legis
è quella di garantire un costante accesso alla formazione e all'aggiornamento delle dotazioni del docente. La previsione appare quindi concretizzare una sorta di investimento da parte del nella formazione personale e professionale di CP_18 una figura chiave per la collettività, finalizzato a garantire la qualità delle prestazioni future dei propri dipendenti;
- nell'ambito dell'indagine è indispensabile tener conto dei principi di diritto enunciati dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell'art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che
“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”;
- l'esigenza di superare la altrimenti inevitabile ed ingiustificata discriminazione impone di considerare irrilevante la previsione della non fruibilità della Carta del docente <all'atto della cessazione dal servizio>> prevista dall'art. 3, co. 2,
DPCM 28/11/2016, considerato che per definizione il servizio dei dipendenti assunti con contratto a termine ha una durata pari al più a quella dell'anno scolastico;
- occorre esaminare, in particolare, le domande di per l'a.s. 2022/2023 (per CP_8 la quale, in particolare, il resistente ha formulato eccezione di non CP_18 debenza del bonus per assenza del requisito della didattica annua), per CP_2
pagina 7 di 14 l'a.s. 2020/2021, per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, Docimo per l'a.s. Per_1
2021/2022, per gli aa.ss. 2019/2020 e 2023/2024 e per l'a.s. CP_11 CP_7
2020/2021, nell'ambito dei quali i docenti hanno prestato il proprio servizio in virtù di molteplici contratti (docc.
1-3 ric.);
- orbene, in proposito occorre tenere conto dei principi di diritto e dalle indicazioni fornite dalla S.C. nelle sue recenti pronunce (sent. n. 29961/2023 e decreto n.
7254/2024);
- in particolare, le pronunce di legittimità appena richiamate mettono in rilievo, ai fini dell'equiparabilità dei docenti assunti con contratti aventi durata fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche con quelli di ruolo, il necessario collegamento tra l'attribuzione della Carta docente e la dimensione annuale della didattica, suggerendo altresì la necessità che tale dimensione sia ipotizzabile, prevedibile ex ante;
- ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi
“allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con
i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Una prestazione pienamente comparabile è stata allora ravvisata per i docenti precari titolari di “supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, con la conseguenza che per tali tipologie di incarico risulta necessario “rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo” (decr. Cass., n. 7254/2024);
- in questo senso, anche le supplenze temporanee possono, almeno in astratto, ambire a essere considerate alla stregua di incarichi annuali (dunque pienamente equiparabili alle docenze in ruolo). Ciò può accadere quando il concreto pagina 8 di 14 atteggiarsi della successione di tali incarichi denoti, come detto, una significativa continuità della docenza nonché la sua proiezione, ex ante, nello spazio temporale dell'intero anno scolastico. In altri termini, secondo i principi espressi dalla Corte anche le supplenze brevi e saltuarie possono essere considerate come docenze annuali, laddove l'impiego di una pluralità di contratti si sia tradotta, in concreto, in un ingiustificato abuso dello strumento contrattuale a termine quando, invece, il rapporto lavorativo avrebbe potuto, sin dalla sua origine, essere regolato attraverso un unico contratto con durata fino al 30.6. o fino al 31.8;
- a conforto della considerazione appena spesa si richiama il condiviso iter motivazionale di cui al citato decreto n. 7254/2024: “la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma 2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al
, e, quindi, prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni CP_18 concrete della medesima (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso
Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”;
- tale approdo appare oggi confortato dalle considerazioni svolte dalla Corte di
Giustizia nel suo recente intervento. Secondo la CGUE, infatti, “[…], i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato
pagina 9 di 14 dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata. […] Del resto, come sostenuto dalla Commissione, i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole […].” (Corte di Giustizia sentenza del 3.07.2025 nella causa C
268/24);
- spostando tali considerazioni al caso di specie rispetto agli anni indicati, le domande dei docenti appaiono fondate, in ragione della sostanziale continuità degli incarichi e dell'identità di Istituto in cui i ricorrenti hanno svolto la propria attività, ed in particolare:
a) il ricorrente , nell'a.s. 2022/2023 dal 10/11 al 29/6, seppur in Istituti CP_8 diversi e con brevi interruzioni in corrispondenza delle festività, per una copertura complessiva pari all'intero anno scolastico;
b) il ricorrente , nell'a.s. 2020/2021 con orario settimanale completo, dal CP_2
8/10 al 28/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
c) la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 con orario settimanale completo, dal Per_1
12/10 fino al termine delle attività didattiche e nell'a.s. 2021/2022, dal 21/9 fino al termine delle attività didattiche;
d) la ricorrente nell'a.s. 2021/2022, seppur con una breve interruzione, CP_6 dal 6/10 al 14/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
e) la ricorrente , nell'a.s. 2019/2020, con orario settimanale completo, CP_11 dal 9/10 al 6/6 e nell'a.s. 2023/2024, sempre con orario settimanale completo, dal 28/9 al 7/6 e, dunque, di fatto, fino al termine delle lezioni;
f) la ricorrente nell'a.s. 2020/2021, per 9 ore settimanali, dal 1/10 al 2/8; CP_7 tali situazioni di fatto appaiono infatti del tutto sovrapponibili a quella che avrebbe potuto (e forse dovuto) crearsi attraverso l'iniziale conferimento di un incarico annuale a ciascun docente;
pagina 10 di 14 - ciò detto, la domanda proposta in giudizio ha ad oggetto anche l'a.s. 2023/2024 per i ricorrenti , , , e , CP_1 CP_2 Per_1 CP_6 CP_8 CP_12 CP_15 rispetto al quale i ricorrenti suddetti hanno ricevuto l'incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- in proposito, va evidenziato che l'art. 15, co. 1, del D.L. 69/2023 dispone che “La
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante ((e disponibile))”;
- tale norma, anche se introdotta allo scopo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa sovranazionale, finisce, tuttavia, per perpetuare il contrasto con i principi di matrice eurounitaria per come sopra ricostruiti, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti precari destinatari di incarichi al 31.8 e quelli che, invece, ricevono incarichi fino al termine delle attività didattiche;
- trattasi, invece, come ribadito dalla S.C. nella sentenza sopra richiamata, di docenti non solo tra loro pienamente equiparabili ma anche entrambi comparabili con i docenti in ruolo, tenuto conto, in particolare, dell'obiettivo di sostegno alla didattica annua perseguito dallo speciale beneficio in esame;
- l'art. 15, co. 1, D.L. 69/2023 deve dunque essere disapplicato, in quanto in contrasto con clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui riserva ai soli docenti precari con incarichi annuali (al 31.8) il riconoscimento del beneficio della carta docente, con riconoscimento del beneficio formativo anche i docenti che nel corso dell'anno scolastico 2023/2024 abbiano ricevuto incarichi fino al 30.6;
- va a questo punto chiarito che la domanda principale svolta da parte ricorrente deve intendersi quale adempimento dell'obbligo stabilito dall'art. 1 co. 121 l. n.
107/2015, con la conseguenza che non potrà essere riconosciuta a parte ricorrente a tale titolo una somma liquida di denaro, giacché il divieto di discriminazione pagina 11 di 14 che fonda la decisione impone di riconoscere al docente fuori ruolo la medesima prestazione normativamente prevista in favore dei docenti di ruolo, che consiste nella disponibilità di una determinata provvista per acquisti di tipo determinato e accomunati dalla finalità formativa (anche in proposito si vedano le statuizioni della recente sentenza della Corte di legittimità sopra citata);
- proprio sul punto, la S.C. ha individuato nella permanenza del docente all'interno del sistema scolastico il requisito fondativo l'interesse ad agire rispetto all'adempimento dell'obbligazione de qua specificando che: “se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane
l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio
a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (Cass., n. 29961/2023);
- ciò chiarito, è documentato in atti che tutti i ricorrenti si trovano all'interno del sistema delle docenze scolastiche in quanto risultano ancora oggi in servizio in forza di un contratto a termine alle dipendenze del oppure in quanto in CP_18 ruolo;
- pertanto, il ricorso può essere accolto con riferimento agli anni scolastici oggetto della domanda rispetto ai quali parti ricorrenti hanno ricevuto incarichi annuali
(termine al 31.8) o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6) o ad pagina 12 di 14 essi pienamente equiparabili. Sul punto si precisa che, sebbene non espressamente contemplati dalle pronunce sin qui intervenute della Corte di Cassazione, ad avviso del Tribunale rientrano nell'ambito degli incarichi di durata in senso lato annuale anche tutti quelli con termine fissato alla effettiva conclusione delle attività didattiche, dovendosi ritenere che tale inclusione sia pienamente in linea con la ratio di sostegno alla didattica annuale perseguita dal legislatore nell'erogazione del beneficio formativo;
- il deve quindi essere condannato a costituire in favore di ciascuna parte CP_18 ricorrente che non ne sia già in possesso, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-2016), una Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta
Carta delle somme spettanti indicate in dispositivo. Di tali somme i ricorrenti potranno fruire con le modalità e i limiti di cui all'art. 1, co. 121 e ss. l. n.
107/2015;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
(considerando la richiesta di distrazione) tenendo conto del carattere seriale della controversia, la novità della questione e del limitato valore di lite.
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna il a costituire in favore di ciascun ricorrente che non ne sia CP_18 già in possesso, con le modalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre
2016, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121 l. n.
107/2015, e all'accredito/assegnazione della somma, da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa, pari a complessivi:
- euro 500,00 in favore di;
Controparte_1
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_2
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_3
pagina 13 di 14 - euro 1.000,00 in favore di;
CP_4
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_5
- euro 1.500,00 in favore di ; CP_6
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_7
- euro 1.000,00 in favore di ; CP_8
- euro 500,00 in favore di ; Controparte_9
- euro 1.500,00 in favore di ; Controparte_10
- euro 2.500,00 in favore di;
CP_11
- euro 2.500,00 in favore di ; Controparte_12
- euro 2.000,00 in favore di;
Controparte_13
- euro 1.000,00 in favore di ; Controparte_14
- euro 2.500,00 in favore di ; Controparte_15
- euro 500,00 in favore di ; CP_16
- euro 2.000,00 in favore di;
Parte_1
- condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti CP_18 ricorrenti, che liquida in euro 4.800,00, oltre spese generali, iva e cpa e ad euro
259,00 per esborsi di c.u., con distrazione della somma in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 22/12/2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
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