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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa IL Pratesi Giudice
dott.ssa IA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7378 2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Gitto, Parte_1 C.F._1
giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
AV BO, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato l'8.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
31.3.2012, alle seguenti condizioni:
1. Affidare le figlie minori , IL e Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre
che sarà fissata in Roma, Via Livio Marchetti 28; 2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita,
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, compatibilmente con le esigenze delle minori
e, comunque, previo avviso ma, in caso di disaccordo tra i coniugi, si stabilisce sin d'ora che il sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie: nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato Pt_2
mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00, i giorni di pernotto saranno comunicati un mese prima,
appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé due
pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, i giorni settimanali saranno
comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
durante le vacanze natalizie
il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni il 24 e 26 dicembre e il 1° gennaio ovvero il 25 e 31
dicembre e il 6 gennaio;
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il
padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle
vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non
consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il
giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salva sempre la
possibilità di diversi accordi tra le parti;
3. Porre a carico di a titolo di concorso al Parte_2
mantenimento delle figlie un assegno mensile di € 500,00 (€ 166,66 cadauna) rivalutato annualmente
secondo l'indice ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come da
protocollo del Tribunale di Roma con decorrenza dalla data di trasferimento della sig.ra delle Pt_1
figlie presso la nuova abitazione;
4. Il sig. corrisponderà € 100,00 quale assegno di Pt_2
mantenimento in favore della sig.ra 5. Relativamente all'assegno unico, i ricorrenti Parte_1
dichiarano che sarà di spettanza, nella misura del 100%, della sig.ra ;
6. I ricorrenti, Parte_1
reciprocamente, prestano il consenso al rilascio del passaporto per le figlie minori.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza di separazione consensuale n. 3081/2024 del 19.2.2024, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non sono contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
31.3.2012;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00228, parte
1, serie 03);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA NE MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MA IE Presidente
dott.ssa IL Pratesi Giudice
dott.ssa IA NE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 7378 2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sara Gitto, Parte_1 C.F._1
giusta delega in atti e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2 C.F._2
AV BO, giusta delega in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza del 20.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato l'8.6.2025, le parti chiedevano congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il
31.3.2012, alle seguenti condizioni:
1. Affidare le figlie minori , IL e Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse presso l'abitazione della madre
che sarà fissata in Roma, Via Livio Marchetti 28; 2. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita,
il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie liberamente, compatibilmente con le esigenze delle minori
e, comunque, previo avviso ma, in caso di disaccordo tra i coniugi, si stabilisce sin d'ora che il sig.
potrà vedere e tenere con sé le figlie: nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato Pt_2
mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00, i giorni di pernotto saranno comunicati un mese prima,
appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerle con sé due
pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, i giorni settimanali saranno
comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
durante le vacanze natalizie
il padre terrà con sé le figlie, ad anni alterni il 24 e 26 dicembre e il 1° gennaio ovvero il 25 e 31
dicembre e il 6 gennaio;
Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il
padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle
vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non
consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il
giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salva sempre la
possibilità di diversi accordi tra le parti;
3. Porre a carico di a titolo di concorso al Parte_2
mantenimento delle figlie un assegno mensile di € 500,00 (€ 166,66 cadauna) rivalutato annualmente
secondo l'indice ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come da
protocollo del Tribunale di Roma con decorrenza dalla data di trasferimento della sig.ra delle Pt_1
figlie presso la nuova abitazione;
4. Il sig. corrisponderà € 100,00 quale assegno di Pt_2
mantenimento in favore della sig.ra 5. Relativamente all'assegno unico, i ricorrenti Parte_1
dichiarano che sarà di spettanza, nella misura del 100%, della sig.ra ;
6. I ricorrenti, Parte_1
reciprocamente, prestano il consenso al rilascio del passaporto per le figlie minori.
A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che, a far data dalla separazione, non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Trasmessi gli atti al P.M. per il parere e preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi, il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi nel giudizio di separazione personale, concluso con la sentenza di separazione consensuale n. 3081/2024 del 19.2.2024, passata in giudicato;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Riguardo alle domande accessorie, il Tribunale osserva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti e della prole e non sono contrarie a norme imperative.
La presente sentenza non costituisce alcun titolo in ordine alle eventuali clausole accessorie esulanti dal contenuto necessario dell'oggetto della causa, avendo comunque valore negoziale tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma il
31.3.2012;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi riportati e trascritti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012, atto n. 00228, parte
1, serie 03);
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20.11.2025
IL GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
IA NE MA IE