TRIB
Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/08/2025, n. 6545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6545 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22320 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA quale titolare dell'omonima impresa individuale corrente a Parte_1
Palermo, via Palmerino n. 37, codice fiscale: , con C.F._1
l'avv. Daniela Marò
-OPPONENTE-
E
Con con sede a Paderno Dugnano, via Erba n. 98, Controparte_2
codice fiscale: , con l'avv. Aldo Massimo Finzi Longo P.IVA_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, concessi i termini di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, per i motivi tutti esposti e provati, che, in questa sede devono ritenersi ripetuti e trascritti:
In via preliminare,
-ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte opponente;
-sempre preliminarmente, ma in via subordinata e senza recesso dalla preliminare domanda, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo
1 n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano, perché privo di prova scritta.
Nel merito,
-ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano per insussistenza e nullità della fattura n. 792/2020;
-ritenere e dichiarare insussistente, nullo, non dovuto e sfornito di prova il Contr diritto di credito azionato dalla nel ricorso monitorio da cui è CP_2 promanato il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
-accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano, risultando insussistente, nullo, infondato, non dovuto e comunque sfornito di prova il diritto di credito in esso azionato;
-ritenere e dichiarare la temerarietà dell'azione illegittimamente proposta dalla Contr (confidando nella forza deterrente di un giudizio), le cui Controparte_2 circostanze di fatto e di diritto ben conosceva direttamente;
Contr
-conseguentemente condannare, ex art. 96 c.p.c., la ricorrente CP_2 al risarcimento dei danni subiti dalla opponente, nella misura che codesto
[...] Tribunale riterrà di determinare in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per la parte opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ribadita – in via preliminare – l'inammissibilità della mutatio libelli effettuata da parte opponente con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. con cui controparte chiede dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, in principalità: rigettare l'opposizione svolta da controparte, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 pronunziato dal Tribunale di Milano in data 16.2/13.3/2021 ed assolvendo l'opposta da ogni e qualsiasi avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione;
in ogni caso, condannare la ditta in persona dell'omonimo Parte_1 titolare Signora al pagamento della somma complessiva di CP_3
€ 12.303,73 o di quella diversa somma che parrà di Giustizia, oltre ad interessi dalle scadenze delle fatture al saldo, anche ove occorra - in via subordinata e residuale ex art. 2041 c.c. - a titolo di arricchimento senza causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4596/2021 CP_3
pubblicato in data 13/03/2021, con il quale è stato a lei intimato di pagare la somma di Euro 12.303,73 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita dei beni di cui alle fatture n. 490 in data 01/07/2019 di Euro 5.099,60 e n. 792 in data 02/12/2020 di Euro 13.176,00, al netto di una nota di credito di Euro 488,00 e del controcredito per provvigioni pari ad Euro 5.483,87.
A sostegno è stato dedotto che la seconda fattura azionata, la n. 792/2020 di
Euro 13.176,00, è relativa a merce mai ordinata dall'opponente e mai consegnatale, tanto ciò vero che manca un documento di trasporto e che tale fattura fu subito contestata con p.e.c. del 14/12/2020 (doc. 2), riguardando beni oggetto di rapporti con l'impresa Martino Moto, peraltro oggetto di reso.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, sul rilievo che la merce di cui alla contestata fattura n. 792/2020 era stata in origine consegnata ad altri clienti sempre di Palermo, Martino Moto e e, a seguito dei resi da parte di questi, era stata prelevata dal CP_4
marito della sig.ra sig. collaboratore nell'impresa CP_3 Persona_1
della moglie, che poi l'aveva venduta a terzi tramite l'impresa . CP_3
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e raccolta la prova testimoniale ammessa, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito va osservato che tutta la vicenda ruota intorno alla figura di coniuge dell'ingiunta il quale Persona_1 CP_3
all'epoca dei fatti pacificamente svolgeva due attività: di procacciatore nella
3 Con zona di Palermo per i prodotti commercializzati da e di Controparte_2
collaboratore nell'impresa intestata alla moglie, avente ad oggetto la rivendita al dettaglio di analoghi prodotti.
E' altresì incontestato e, comunque, è stato confermato dai testi escussi tra cui anche lo stesso che tutti i prodotti di cui alla fattura Persona_1
n. 792/2020 di Euro 13.176,00 erano stati già fatturati ad altri rivenditori di Palermo, probabilmente procacciati proprio da i quali Persona_1
hanno poi deciso di renderli alla venditrice che ha emesso le dovute note di credito, incaricando di ritirarli;
in particolare tutti i Persona_1
rivenditori in questione, sentiti come testimoni, hanno dichiarato di non avere più la disponibilità materiale di tali beni e che gli stessi sono stati integralmente prelevati da Persona_1
Qui si perdono le tracce dei beni, ossia nel momento in cui gli stessi vengono prelevati dal marito della CP_3
L'opposta assume che, non avendo restituito i beni e Persona_1
avendo persino rifiutato di spiegare quale sorte gli stessi abbiano avuto, deve allora presumersi che li abbia venduti in proprio fatturandoli con l'impresa della moglie.
Ora, è altamente probabile che le cose siano andate proprio così, a meno che non abbia venduto il tutto in nero o tramite altre imprese, poiché Per_1
egli è l'ultima persona che ha avuto la materiale disponibilità di questi beni e che pertanto, non avendone denunciato il furto o lo smarrimento, deve averli necessariamente venduti, salvo che non li detenga ancora da qualche parte.
Tuttavia, al di là di tali supposizioni, rese ancora più verosimili dalla totale commistione di affari tra i coniugi - purtroppo non vi sono CP_3 Per_1
4 prove che consentano di affermare che li abbia rivenduti facendoli Per_1
fatturare all'impresa della moglie se si eccettua la sola deposizione di CP_3
che ha confermato l'intero capitolo di prova n. 1, così Testimone_1
Cont formulato: “Vero che la fattura N. 000792/20 di è stata Controparte_2
emessa nei confronti della in quanto è stato lo stesso marito di Parte_2
Cont
, Sig. , a comunicare a di aver CP_3 Persona_1 CP_2
preso la merce, resa da parte di alcuni dei clienti Na.ma (ai quali fu emessa nota di credito) e di averla venduta come Cinà e di conseguenza da fatturare alla stessa?”.
Si tratta invero di una prova inattendibile, poiché era titolare di Testimone_1
altra impresa (Eli. e quindi non aveva motivo di essere a conoscenza delle CP_5
fatture emesse dall'impresa di così come dei rapporti tra la CP_3
stessa il marito e NA.MA. GROUP s.r.l., ai quali era CP_3 Per_1
totalmente estranea.
Deve allora escludersi che l'impresa abbia acquistato in proprio i CP_3
beni di cui alla contestata fattura n. 792/2020 di Euro 13.176,00.
L'opponente, invece, non ha in alcun modo contestato di avere acquistato e ricevuto i beni di cui all'altra fattura azionata, la n. 490/2019 di Euro 5.099,60.
La stessa dovrebbe essere quindi pagata, sennonché tale importo resta interamente compensato dal maggiore controcredito di Euro 5.483,87 per provvigioni, riconosciuto come dovuto alla proprio dalla controparte e, CP_3
ciò, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che l'estratto conto prodotto nel fascicolo della fase monitoria.
Pertanto l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 pubblicato in data 13/03/2021;
Contr 2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_3
delle spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dall'impresa opponente.
Milano, 15 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22320 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose mobili, vertente
TRA quale titolare dell'omonima impresa individuale corrente a Parte_1
Palermo, via Palmerino n. 37, codice fiscale: , con C.F._1
l'avv. Daniela Marò
-OPPONENTE-
E
Con con sede a Paderno Dugnano, via Erba n. 98, Controparte_2
codice fiscale: , con l'avv. Aldo Massimo Finzi Longo P.IVA_1
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per la parte opponente
Voglia l'On.le Tribunale di Milano, concessi i termini di rito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, per i motivi tutti esposti e provati, che, in questa sede devono ritenersi ripetuti e trascritti:
In via preliminare,
-ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di parte opponente;
-sempre preliminarmente, ma in via subordinata e senza recesso dalla preliminare domanda, dichiarare l'illegittimità del decreto ingiuntivo
1 n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano, perché privo di prova scritta.
Nel merito,
-ritenere e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano per insussistenza e nullità della fattura n. 792/2020;
-ritenere e dichiarare insussistente, nullo, non dovuto e sfornito di prova il Contr diritto di credito azionato dalla nel ricorso monitorio da cui è CP_2 promanato il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
-accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, revocare il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 del 13.03.2021 del Tribunale di Milano, risultando insussistente, nullo, infondato, non dovuto e comunque sfornito di prova il diritto di credito in esso azionato;
-ritenere e dichiarare la temerarietà dell'azione illegittimamente proposta dalla Contr (confidando nella forza deterrente di un giudizio), le cui Controparte_2 circostanze di fatto e di diritto ben conosceva direttamente;
Contr
-conseguentemente condannare, ex art. 96 c.p.c., la ricorrente CP_2 al risarcimento dei danni subiti dalla opponente, nella misura che codesto
[...] Tribunale riterrà di determinare in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Per la parte opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, ribadita – in via preliminare – l'inammissibilità della mutatio libelli effettuata da parte opponente con la prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. con cui controparte chiede dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, in principalità: rigettare l'opposizione svolta da controparte, poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 pronunziato dal Tribunale di Milano in data 16.2/13.3/2021 ed assolvendo l'opposta da ogni e qualsiasi avversa domanda, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione;
in ogni caso, condannare la ditta in persona dell'omonimo Parte_1 titolare Signora al pagamento della somma complessiva di CP_3
€ 12.303,73 o di quella diversa somma che parrà di Giustizia, oltre ad interessi dalle scadenze delle fatture al saldo, anche ove occorra - in via subordinata e residuale ex art. 2041 c.c. - a titolo di arricchimento senza causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, della fase monitoria e del presente giudizio di opposizione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4596/2021 CP_3
pubblicato in data 13/03/2021, con il quale è stato a lei intimato di pagare la somma di Euro 12.303,73 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte quale corrispettivo per la vendita dei beni di cui alle fatture n. 490 in data 01/07/2019 di Euro 5.099,60 e n. 792 in data 02/12/2020 di Euro 13.176,00, al netto di una nota di credito di Euro 488,00 e del controcredito per provvigioni pari ad Euro 5.483,87.
A sostegno è stato dedotto che la seconda fattura azionata, la n. 792/2020 di
Euro 13.176,00, è relativa a merce mai ordinata dall'opponente e mai consegnatale, tanto ciò vero che manca un documento di trasporto e che tale fattura fu subito contestata con p.e.c. del 14/12/2020 (doc. 2), riguardando beni oggetto di rapporti con l'impresa Martino Moto, peraltro oggetto di reso.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese, sul rilievo che la merce di cui alla contestata fattura n. 792/2020 era stata in origine consegnata ad altri clienti sempre di Palermo, Martino Moto e e, a seguito dei resi da parte di questi, era stata prelevata dal CP_4
marito della sig.ra sig. collaboratore nell'impresa CP_3 Persona_1
della moglie, che poi l'aveva venduta a terzi tramite l'impresa . CP_3
Indi, non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e raccolta la prova testimoniale ammessa, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito va osservato che tutta la vicenda ruota intorno alla figura di coniuge dell'ingiunta il quale Persona_1 CP_3
all'epoca dei fatti pacificamente svolgeva due attività: di procacciatore nella
3 Con zona di Palermo per i prodotti commercializzati da e di Controparte_2
collaboratore nell'impresa intestata alla moglie, avente ad oggetto la rivendita al dettaglio di analoghi prodotti.
E' altresì incontestato e, comunque, è stato confermato dai testi escussi tra cui anche lo stesso che tutti i prodotti di cui alla fattura Persona_1
n. 792/2020 di Euro 13.176,00 erano stati già fatturati ad altri rivenditori di Palermo, probabilmente procacciati proprio da i quali Persona_1
hanno poi deciso di renderli alla venditrice che ha emesso le dovute note di credito, incaricando di ritirarli;
in particolare tutti i Persona_1
rivenditori in questione, sentiti come testimoni, hanno dichiarato di non avere più la disponibilità materiale di tali beni e che gli stessi sono stati integralmente prelevati da Persona_1
Qui si perdono le tracce dei beni, ossia nel momento in cui gli stessi vengono prelevati dal marito della CP_3
L'opposta assume che, non avendo restituito i beni e Persona_1
avendo persino rifiutato di spiegare quale sorte gli stessi abbiano avuto, deve allora presumersi che li abbia venduti in proprio fatturandoli con l'impresa della moglie.
Ora, è altamente probabile che le cose siano andate proprio così, a meno che non abbia venduto il tutto in nero o tramite altre imprese, poiché Per_1
egli è l'ultima persona che ha avuto la materiale disponibilità di questi beni e che pertanto, non avendone denunciato il furto o lo smarrimento, deve averli necessariamente venduti, salvo che non li detenga ancora da qualche parte.
Tuttavia, al di là di tali supposizioni, rese ancora più verosimili dalla totale commistione di affari tra i coniugi - purtroppo non vi sono CP_3 Per_1
4 prove che consentano di affermare che li abbia rivenduti facendoli Per_1
fatturare all'impresa della moglie se si eccettua la sola deposizione di CP_3
che ha confermato l'intero capitolo di prova n. 1, così Testimone_1
Cont formulato: “Vero che la fattura N. 000792/20 di è stata Controparte_2
emessa nei confronti della in quanto è stato lo stesso marito di Parte_2
Cont
, Sig. , a comunicare a di aver CP_3 Persona_1 CP_2
preso la merce, resa da parte di alcuni dei clienti Na.ma (ai quali fu emessa nota di credito) e di averla venduta come Cinà e di conseguenza da fatturare alla stessa?”.
Si tratta invero di una prova inattendibile, poiché era titolare di Testimone_1
altra impresa (Eli. e quindi non aveva motivo di essere a conoscenza delle CP_5
fatture emesse dall'impresa di così come dei rapporti tra la CP_3
stessa il marito e NA.MA. GROUP s.r.l., ai quali era CP_3 Per_1
totalmente estranea.
Deve allora escludersi che l'impresa abbia acquistato in proprio i CP_3
beni di cui alla contestata fattura n. 792/2020 di Euro 13.176,00.
L'opponente, invece, non ha in alcun modo contestato di avere acquistato e ricevuto i beni di cui all'altra fattura azionata, la n. 490/2019 di Euro 5.099,60.
La stessa dovrebbe essere quindi pagata, sennonché tale importo resta interamente compensato dal maggiore controcredito di Euro 5.483,87 per provvigioni, riconosciuto come dovuto alla proprio dalla controparte e, CP_3
ciò, sia nel ricorso per decreto ingiuntivo che l'estratto conto prodotto nel fascicolo della fase monitoria.
Pertanto l'opposizione deve essere integralmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
5 Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 4596/2021 pubblicato in data 13/03/2021;
Contr 2)condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_3
delle spese processuali che liquida in Euro 5.077,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dall'impresa opponente.
Milano, 15 agosto 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6