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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16651 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Nicola Ibba e Ivan Altea del Foro di Cagliari, indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Esposito del Foro di Milano, indirizzo CP_2 P.IVA_2 Ema_ PEC: . ecavvocati.t; Email_4
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari, in luogo di quella del Tribunale di Milano;
NEL MERITO E IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare come non dovuto il credito nella misura di € 4.250,00, oltre I.v.a., ovvero nella misura di quella maggiore e/o minore che si accerterà in corso di causa;
- per l'effetto, detrarre, dalle somme richieste nel decreto ingiuntivo n. 3884/2024, quelle pari a € 4.250,00 olte I.v.a., ovvero nella misura di quella maggiore e/o minore che si accerterà in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; parte opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE: Rilevato che ha la propria sede e domicilio in Milano, P.le Archinto n.9, visto CP_2 il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. ritenere e dichiarare il Giudice Unico del Tribunale di Milano, giudice territorialmente competente all'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, quale forum destinatae solutionis e, per l'effetto, rigettare le eccezioni di incompetenza sollevate controparte per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare, relativamente al Foro di Cagliari, in quanto il foro stabiliti dall'art. 19, sede del convenuto, non è un foro esclusivo ma alternativo. IN VIA PRINCIPALE Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, c.f. P.I. , con sede in 09010 SANN ES (SU), Piazza Martiri n.3, P.IVA_1 P.IVA_3 con domicilio digitale all'indirizzo PEC estratto da , al pagamento in favore di in persona del Email_5 CP_3 CP_2 suo Amministratore Unico, Sig. con sede in 20159 Milano, Piazzale Archinto n.9, C.F. e P.I. Controparte_4 P.IVA_2 dell'importo di € 38.794,72=, di cui € 36.600.00=, a titolo di sorte capitale a saldo delle fatture n.187 e 188 dello 01/08/2023 e € 2.094,72=, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 dal 31/08/2023 al 19/02/2024, oltre interessi moratori sulla sorte capitale dal 20/02/2024 all'effettivo soddisfo, oltre € 40,00=, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/200, oltre € 60,00=, per spese notarili, oltre spese e competenze liquidate nella procedura monitoria, pari a € 1.400,00=, per compensi e
€ 286,00=, per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. IN TUTTI I CASI In tutti i casi, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, c.f. Controparte_1
P.I. , con sede in 09010 SANN ES (SU), Piazza Martiri n.3, con domicilio digitale all'indirizzo P.IVA_1 P.IVA_3 PEC estratto da – al pagamento in favore di in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Email_5 CP_3 CP_2
con sede in 20159 Milano, Piazzale Archinto n.9, C.F. e P.I. , l'importo di € 38.794,72=, di cui € Controparte_4 P.IVA_2 36.600.00=, a titolo di sorte capitale a saldo delle fatture n.187 e 188 dello 01/08/2023 e € 2.094,72=, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 31/08/2023 al 19/02/2024, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi moratori sulla sorte capitale dal 20/02/2024 all'effettivo soddisfo, oltre € 40,00=, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/2002, oltre € 60,00=, per spese notarili, oltre spese e competenze liquidate nella procedura monitoria, pari a € 1.400,00=,
1 percompensi e € 286,00=, per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Controparte_1
Con opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3884/2024 del 18.03.2024, emesso a favore di S.r.l., per l'importo di euro 38.794,72, a titolo di corrispettivo.
Quali motivi di opposizione, ha eccepito: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Cagliari;
b) l'inesatto adempimento della società ingiungente alle obbligazioni assunte inerenti ai servizi di logistica e fornitura di impianti luce e audio in occasione delle manifestazioni musicali mei comuni di e SANN ES;
c) omise di CP_5 CP_2
realizzare delle lavorazioni oggetto del contratto e, nello specifico, della voce elettricista e del trasporto e trasferimenti di persone, per l'esecuzione delle quali l' utilizzò i propri CP_1
mezzi e collaboratori;
d) conseguentemente, deve essere detratta, a titolo di eccezione riconvenzionale, la somma di euro 4.250,00 oltre iva.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari;
- in via di eccezione riconvenzionale, di dichiarare non dovuto il credito di euro 4.250,00 oltre iva e di detrarre tale importo dalle somme richieste nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 4.07.2024, contestando la fondatezza CP_2
del decreto ingiuntivo e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale non è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., sono state rigettate le prove costituende ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opponente, non merita accoglimento, in quanto tralascia di considerare tutti i criteri di collegamento in materia di diritti di obbligazione, tra i quali vi è, a norma degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento dedotta nel giudizio.
Difatti, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro CP_2
determinata, fondata sui corrispettivi pattuiti nei contratti di appalto di servizi sottoscritti dalla
CP_1
2 E' fatto incontroverso che una delle sedi della società creditrice – luogo dove deve eesere eseguito il pagamento della somma determinata – sia ubicata a Milano.
2. Non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti (docc. 4 e 5 fasc. opposta) che le parti conclusero due contratti di appalto di servizi.
Con il primo, si impegnò a fornire il supporto tecnico audio e luci, a favore CP_2 dell' , per l'evento “Ai confini tra Sardegna e Jazz”, che si doveva svolgere nel CP_1
Comune di Tratalias, dal 15.08.2023 al 19.08.2023, a fronte del pagamento da parte della committente, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 18.000,00 oltre iva.
Con il secondo contratto, si impegnò a svolgere i medesimi servi per l'evento musicale in CP_2 oggetto, ma nel diverso Comune di SANN ES dal 28.08.2023 al 3.09.2023, sempre dietro pagamento del prezzo di euro 18.000,00 oltre iva.
L'Associazione ingiunta, nell'atto di citazione in opposizione, ha eccepito che dovesse detrarsi, dalle voci di corrispettivo pattuite, l'importo di euro 4.250,00 oltre iva, in quanto l'appaltatore, da un lato, non assicurò la presenza dell'elettricista “costringendo a far intervenire una CP_1 squadra di elettricisti”; dall'altro, con riferimento alla logistica, non mise a disposizione mezzi per il trasporto e il trasferimento di persone per gli eventi nei Comuni di e SANN ES. CP_5
La società appaltatrice ha specificatamente contestato l'eccezione di inadempimento, richiamando le fonti negoziali (prodotte e) sottoscritte dalla committente, dalle quali si desume che non CP_2
si impegnò né a svolgere il noleggio di materiali, né ad eseguire il servizio di trasporto persone a favore dell' . Controparte_1
Quanto all'attività degli elettricisti, si desume, in realtà, proprio dalla fattura prodotta dall'opponente (doc. 3), che l'impresa UN AI noleggiò dei beni alla opponente, non rinvenendosi, nella causale della stessa, e in mancanza di prove - costituende o precostituite – la dimostrazione che l'Associazione dovette avvalersi di soggetti terzi per un inadempimento ascrivibile alla inerente alla mancanza di personale a cui affidare tale attività. CP_2
Peraltro, l'attività indicata nella fattura -“noleggio consegna e ritiro di n° 2 cavi 3F + N + T n° 1 quadro distribuzione elettrica periodo 14/19 Agosto a - oltre a confermare che CP_5 all'impresa terza fu commissionato solo il noleggio di materiale tecnico, non trova alcuna analoga voce nel corrispettivo del contratto di appalto di servizi, concluso tra e l' , CP_2 CP_1
inerente al Comune di Tratalias.
Nello specifico, dall'esame del contratto, si evince che non assunse alcun obbligo di CP_2
noleggiare materiale, ma quello di svolgere servizi tecnici - afferenti all'audio e alle luci dell'evento musicale -, tra i quali l'attività di elettricista, che è indicata specificatamente tra le voci del corrispettivo.
3 Quanto al trasporto, dai contratti agli atti, non ricava che la avesse commissionato CP_1 all'opposta i servizi di trasporto di persone, in quanto le voci di corrispettivo pattuite ineriscono ai diversi servizi di logistica e, quindi di movimentazione delle sole merci e non – come prospettato dall'opponente in assenza di elementi probatori - di trasferimenti di persone per partecipare all'evento musicale.
Difatti, nei contratti, la voce principale logistica è esplicata nelle sottocategorie “Motrice A/R” e
“Furgone A/R Milano/Sud Sardegna”.
La parte opponente, nonostante le contestazioni specifiche dell'opposta in sede di comparsa di risposta, entro i termini perentori delle preclusioni assertive e delle preclusioni istruttorie, non ha specificato i fatti a sostegno dell'eccezione riconvenzionale, né ha fornito prove precostituite a dimostrazione dell'allegazione contenuta nell'atto di citazione, né ha articolato prove costituende ammissibili.
Per le argomentazioni svolte, ha diritto ad ottenere il corrispettivo dei servizi svolti. CP_2
3. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' ; Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3884/2024 del 18.03.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte opposta, che si liquidano in euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( , rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
Nicola Ibba e Ivan Altea del Foro di Cagliari, indirizzi PEC: e Email_1 Email_2
-attore opponente-
CONTRO
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Esposito del Foro di Milano, indirizzo CP_2 P.IVA_2 Ema_ PEC: . ecavvocati.t; Email_4
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari, in luogo di quella del Tribunale di Milano;
NEL MERITO E IN VIA DI ECCEZIONE RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare come non dovuto il credito nella misura di € 4.250,00, oltre I.v.a., ovvero nella misura di quella maggiore e/o minore che si accerterà in corso di causa;
- per l'effetto, detrarre, dalle somme richieste nel decreto ingiuntivo n. 3884/2024, quelle pari a € 4.250,00 olte I.v.a., ovvero nella misura di quella maggiore e/o minore che si accerterà in corso di causa;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”; parte opposta: “IN VIA PREGIUDIZIALE: Rilevato che ha la propria sede e domicilio in Milano, P.le Archinto n.9, visto CP_2 il combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. ritenere e dichiarare il Giudice Unico del Tribunale di Milano, giudice territorialmente competente all'emissione del Decreto Ingiuntivo opposto, quale forum destinatae solutionis e, per l'effetto, rigettare le eccezioni di incompetenza sollevate controparte per le motivazioni di cui in narrativa, ed in particolare, relativamente al Foro di Cagliari, in quanto il foro stabiliti dall'art. 19, sede del convenuto, non è un foro esclusivo ma alternativo. IN VIA PRINCIPALE Confermare il Decreto Ingiuntivo opposto e condannare , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, c.f. P.I. , con sede in 09010 SANN ES (SU), Piazza Martiri n.3, P.IVA_1 P.IVA_3 con domicilio digitale all'indirizzo PEC estratto da , al pagamento in favore di in persona del Email_5 CP_3 CP_2 suo Amministratore Unico, Sig. con sede in 20159 Milano, Piazzale Archinto n.9, C.F. e P.I. Controparte_4 P.IVA_2 dell'importo di € 38.794,72=, di cui € 36.600.00=, a titolo di sorte capitale a saldo delle fatture n.187 e 188 dello 01/08/2023 e € 2.094,72=, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n.231/2002 dal 31/08/2023 al 19/02/2024, oltre interessi moratori sulla sorte capitale dal 20/02/2024 all'effettivo soddisfo, oltre € 40,00=, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/200, oltre € 60,00=, per spese notarili, oltre spese e competenze liquidate nella procedura monitoria, pari a € 1.400,00=, per compensi e
€ 286,00=, per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. IN TUTTI I CASI In tutti i casi, condannare , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, c.f. Controparte_1
P.I. , con sede in 09010 SANN ES (SU), Piazza Martiri n.3, con domicilio digitale all'indirizzo P.IVA_1 P.IVA_3 PEC estratto da – al pagamento in favore di in persona del suo Amministratore Unico, Sig. Email_5 CP_3 CP_2
con sede in 20159 Milano, Piazzale Archinto n.9, C.F. e P.I. , l'importo di € 38.794,72=, di cui € Controparte_4 P.IVA_2 36.600.00=, a titolo di sorte capitale a saldo delle fatture n.187 e 188 dello 01/08/2023 e € 2.094,72=, a titolo di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 dal 31/08/2023 al 19/02/2024, o del diverso importo accertato in corso di causa, oltre interessi moratori sulla sorte capitale dal 20/02/2024 all'effettivo soddisfo, oltre € 40,00=, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 comma 2 D.Lgs n. 231/2002, oltre € 60,00=, per spese notarili, oltre spese e competenze liquidate nella procedura monitoria, pari a € 1.400,00=,
1 percompensi e € 286,00=, per spese, oltre 15% rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende. Con vittoria di spese e compensi
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' ha proposto Controparte_1
Con opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 3884/2024 del 18.03.2024, emesso a favore di S.r.l., per l'importo di euro 38.794,72, a titolo di corrispettivo.
Quali motivi di opposizione, ha eccepito: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Cagliari;
b) l'inesatto adempimento della società ingiungente alle obbligazioni assunte inerenti ai servizi di logistica e fornitura di impianti luce e audio in occasione delle manifestazioni musicali mei comuni di e SANN ES;
c) omise di CP_5 CP_2
realizzare delle lavorazioni oggetto del contratto e, nello specifico, della voce elettricista e del trasporto e trasferimenti di persone, per l'esecuzione delle quali l' utilizzò i propri CP_1
mezzi e collaboratori;
d) conseguentemente, deve essere detratta, a titolo di eccezione riconvenzionale, la somma di euro 4.250,00 oltre iva.
Sulla base di tali allegazioni, ha concluso, chiedendo: - in via pregiudiziale, di dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Cagliari;
- in via di eccezione riconvenzionale, di dichiarare non dovuto il credito di euro 4.250,00 oltre iva e di detrarre tale importo dalle somme richieste nel decreto ingiuntivo.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 4.07.2024, contestando la fondatezza CP_2
del decreto ingiuntivo e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale non è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – è stata accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., sono state rigettate le prove costituende ed è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte opponente, non merita accoglimento, in quanto tralascia di considerare tutti i criteri di collegamento in materia di diritti di obbligazione, tra i quali vi è, a norma degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il luogo dove deve essere eseguita l'obbligazione di pagamento dedotta nel giudizio.
Difatti, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro CP_2
determinata, fondata sui corrispettivi pattuiti nei contratti di appalto di servizi sottoscritti dalla
CP_1
2 E' fatto incontroverso che una delle sedi della società creditrice – luogo dove deve eesere eseguito il pagamento della somma determinata – sia ubicata a Milano.
2. Non è oggetto di contestazione, oltre che dimostrato dalle prove precostituite agli atti (docc. 4 e 5 fasc. opposta) che le parti conclusero due contratti di appalto di servizi.
Con il primo, si impegnò a fornire il supporto tecnico audio e luci, a favore CP_2 dell' , per l'evento “Ai confini tra Sardegna e Jazz”, che si doveva svolgere nel CP_1
Comune di Tratalias, dal 15.08.2023 al 19.08.2023, a fronte del pagamento da parte della committente, a titolo di corrispettivo, della somma di euro 18.000,00 oltre iva.
Con il secondo contratto, si impegnò a svolgere i medesimi servi per l'evento musicale in CP_2 oggetto, ma nel diverso Comune di SANN ES dal 28.08.2023 al 3.09.2023, sempre dietro pagamento del prezzo di euro 18.000,00 oltre iva.
L'Associazione ingiunta, nell'atto di citazione in opposizione, ha eccepito che dovesse detrarsi, dalle voci di corrispettivo pattuite, l'importo di euro 4.250,00 oltre iva, in quanto l'appaltatore, da un lato, non assicurò la presenza dell'elettricista “costringendo a far intervenire una CP_1 squadra di elettricisti”; dall'altro, con riferimento alla logistica, non mise a disposizione mezzi per il trasporto e il trasferimento di persone per gli eventi nei Comuni di e SANN ES. CP_5
La società appaltatrice ha specificatamente contestato l'eccezione di inadempimento, richiamando le fonti negoziali (prodotte e) sottoscritte dalla committente, dalle quali si desume che non CP_2
si impegnò né a svolgere il noleggio di materiali, né ad eseguire il servizio di trasporto persone a favore dell' . Controparte_1
Quanto all'attività degli elettricisti, si desume, in realtà, proprio dalla fattura prodotta dall'opponente (doc. 3), che l'impresa UN AI noleggiò dei beni alla opponente, non rinvenendosi, nella causale della stessa, e in mancanza di prove - costituende o precostituite – la dimostrazione che l'Associazione dovette avvalersi di soggetti terzi per un inadempimento ascrivibile alla inerente alla mancanza di personale a cui affidare tale attività. CP_2
Peraltro, l'attività indicata nella fattura -“noleggio consegna e ritiro di n° 2 cavi 3F + N + T n° 1 quadro distribuzione elettrica periodo 14/19 Agosto a - oltre a confermare che CP_5 all'impresa terza fu commissionato solo il noleggio di materiale tecnico, non trova alcuna analoga voce nel corrispettivo del contratto di appalto di servizi, concluso tra e l' , CP_2 CP_1
inerente al Comune di Tratalias.
Nello specifico, dall'esame del contratto, si evince che non assunse alcun obbligo di CP_2
noleggiare materiale, ma quello di svolgere servizi tecnici - afferenti all'audio e alle luci dell'evento musicale -, tra i quali l'attività di elettricista, che è indicata specificatamente tra le voci del corrispettivo.
3 Quanto al trasporto, dai contratti agli atti, non ricava che la avesse commissionato CP_1 all'opposta i servizi di trasporto di persone, in quanto le voci di corrispettivo pattuite ineriscono ai diversi servizi di logistica e, quindi di movimentazione delle sole merci e non – come prospettato dall'opponente in assenza di elementi probatori - di trasferimenti di persone per partecipare all'evento musicale.
Difatti, nei contratti, la voce principale logistica è esplicata nelle sottocategorie “Motrice A/R” e
“Furgone A/R Milano/Sud Sardegna”.
La parte opponente, nonostante le contestazioni specifiche dell'opposta in sede di comparsa di risposta, entro i termini perentori delle preclusioni assertive e delle preclusioni istruttorie, non ha specificato i fatti a sostegno dell'eccezione riconvenzionale, né ha fornito prove precostituite a dimostrazione dell'allegazione contenuta nell'atto di citazione, né ha articolato prove costituende ammissibili.
Per le argomentazioni svolte, ha diritto ad ottenere il corrispettivo dei servizi svolti. CP_2
3. In conclusione, deve essere rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia, con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione proposta dall' ; Controparte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3884/2024 del 18.03.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
parte opposta, che si liquidano in euro 6.164,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 20 febbraio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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