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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/11/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Brunetti, lette le note conclusive e ex art. 127 ter depositata da parte ricorrente in data 22.10.25 e da parte resistente in data 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127 ter nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 447/2024
da: (Cod. Fisc;
) residente in [...] CodiceFiscale_1 degli Olmi n.10 , rappresentata e difesa per il presente procedimento dall'Avv. Veronica Pepoli ricorrente
Elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. PEPOLI VERONICA che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso.
Contro
: (Cod. Fisc.: corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato
resistente
Elettivamente domiciliato in LARGO SAN GIORGIO 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MIGOTTO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva.
IN PUNTO: carta elettronica del docente
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE Tribunale di Pordenone
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e così per complessivi €uro2.000,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n.
55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CU €uro 49,00
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del
03/10/2024); si svolge istanza di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il bonus docenti stante la connessione per materia, quantomeno nei casi di identità del legale delle parti ricorrenti, ciò al precipuo fine di contenere il costo di tali giudizi. In via principale -
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, adiva l'intestato tribunale, Parte_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020
(Doc.01); 2020/2021 (Doc.02); 2021/2022 (Doc.03) e 2022/2023 (Doc.04), con la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_1 complessiva di € 2.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
- 2 - Tribunale di Pordenone
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. CP_1
4, c.c., limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza. La ricorrente,
[...]
, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle Pt_1 dipendenze del . In particolare, per gli anni scolastici Controparte_1 oggetto del ricorso, ha lavorato:
- nell'A.S. 2019/2020 presso l' con incarico annuale per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
- nell'A.S. 2020/2021 presso l' con incarico annuale per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2020 al 31/08/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l' con incarico annuale per Controparte_4
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2021 al 31/08/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l' con incarico annuale per Controparte_4
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2022 al 31/08/2023
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che
- 3 - Tribunale di Pordenone tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione. Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione
Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di
“ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la
Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza
- 4 - Tribunale di Pordenone che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso è stato notificato in data
11.9.2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualità richieste.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato. Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, essendo assunta, da ultimo, con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un
- 5 - Tribunale di Pordenone totale di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica. Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari, e per le sole fasi in cui è stata svolta attività difensiva, per la consolidata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , (Cod. Fisc;
Parte_1 [...]
) residente in [...], ad usufruire del C.F._1 beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed € 49,00 per CU con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Pordenone, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Daniela Brunetti
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PORDENONE
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Daniela Brunetti, lette le note conclusive e ex art. 127 ter depositata da parte ricorrente in data 22.10.25 e da parte resistente in data 3.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 127 ter nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 447/2024
da: (Cod. Fisc;
) residente in [...] CodiceFiscale_1 degli Olmi n.10 , rappresentata e difesa per il presente procedimento dall'Avv. Veronica Pepoli ricorrente
Elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. PEPOLI VERONICA che la rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso.
Contro
: (Cod. Fisc.: corrente Controparte_1 P.IVA_1 in Roma (00186-RM) alla Via Trastevere n. 76/a, in persona del ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato
resistente
Elettivamente domiciliato in LARGO SAN GIORGIO 12 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. MIGOTTO FRANCESCO che lo rappresenta e difende per mandato a margine della memoria difensiva.
IN PUNTO: carta elettronica del docente
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE Tribunale di Pordenone
“Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto: - accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022 e 2022/2023 e così per complessivi €uro2.000,00= e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del;
Controparte_1
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 2.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. In ogni caso, con vittoria di tutte le spese, competenze ed onorari del presente giudizio da calcolarsi ex D.M: n.
55/2014, da liquidarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. CU €uro 49,00
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
In via preliminare Si eccepisce la prescrizione quinquennale, per gli asseriti crediti antecedenti ai cinque anni dalla data di notifica del ricorso introduttivo (PEC di notifica del
03/10/2024); si svolge istanza di riunione dei procedimenti aventi ad oggetto il bonus docenti stante la connessione per materia, quantomeno nei casi di identità del legale delle parti ricorrenti, ciò al precipuo fine di contenere il costo di tali giudizi. In via principale -
Dichiararsi inammissibile e/o rigettare la domanda avversaria. Spese rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.9.2024, adiva l'intestato tribunale, Parte_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020
(Doc.01); 2020/2021 (Doc.02); 2021/2022 (Doc.03) e 2022/2023 (Doc.04), con la conseguente condanna del all'accredito della somma Controparte_1 complessiva di € 2.000,00 mediante tale strumento, o in subordine al risarcimento del danno per equivalente.
La ricorrente deduceva la natura discriminatoria della normativa nazionale che riserva tale beneficio al solo personale docente a tempo indeterminato, in contrasto con i principi eurounitari e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte di
Cassazione.
- 2 - Tribunale di Pordenone
Si è costituita l'Amministrazione resistente depositando memoria difensiva ex art. 414 c.p.c., eccependo quanto dedotto nel ricorso e chiedendo il rigetto di ogni pretesa.
Il eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati ex art. 2948, n. CP_1
4, c.c., limitando la richiesta a eventuali differenze maturate nel quinquennio precedente l'atto introduttivo, chiedendo, in via subordinata, di rapportare l'importo annuo di Euro 500 al servizio effettivamente reso.
La causa, stante il suo carattere documentale e seriale, viene decisa con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle note scritte depositate nel termine fissato in sostituzione dell'udienza del 6.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte sul diritto dei docenti assunti a tempo determinato alla fruizione della
“Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”. La normativa nazionale istitutiva di tale beneficio (art. 1, comma 121, della legge 107/2015) lo ha inizialmente riservato al solo personale docente di ruolo. I successivi decreti attuativi (d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e d.P.C.M. del 28 novembre 2016) hanno confermato questa limitazione ai docenti a tempo indeterminato. Solo l'art. 15 del D.L. n. 69/2023 ha esteso il beneficio, limitatamente all'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Da queste disposizioni emerge l'esclusione generale dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta, fatta salva l'eccezione circoscritta al solo anno 2023 per una specifica tipologia di supplenza. La ricorrente,
[...]
, ha prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle Pt_1 dipendenze del . In particolare, per gli anni scolastici Controparte_1 oggetto del ricorso, ha lavorato:
- nell'A.S. 2019/2020 presso l' con incarico annuale per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2019 al 31/08/2020.
- nell'A.S. 2020/2021 presso l' con incarico annuale per Controparte_3
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2020 al 31/08/2021
- nell'A.S. 2021/2022 presso l' con incarico annuale per Controparte_4
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2021 al 31/08/2022
- nell'A.S. 2022/2023 presso l' con incarico annuale per Controparte_4
l'insegnamento della religione cattolica, dal 01/09/2022 al 31/08/2023
Durante questi periodi, la ricorrente non ha usufruito della “Carta elettronica del docente”, in quanto la legge la riservava al solo personale a tempo indeterminato. La ricorrente deduce che
- 3 - Tribunale di Pordenone tale diverso trattamento è privo di ragione oggettiva, poiché ha svolto mansioni identiche a quelle del personale di ruolo ed è stata sottoposta agli stessi obblighi formativi. Gli obblighi di formazione non distinguono tra personale a tempo determinato e indeterminato, come previsto dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94. Una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, che vieta discriminazioni nelle condizioni di impiego, inclusa la formazione. Come è noto, la Corte Di Giustizia dell'unione
Europea, nell'ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21), ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva
1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato, e non al personale docente a tempo determinato, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica. La Corte ha chiarito che tale indennità rientra tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, e che non sussiste alcuna ragione oggettiva idonea a giustificare il differente trattamento. La nozione di
“ragioni oggettive” richiede elementi precisi e concreti, e la mera natura temporanea del rapporto di lavoro non è sufficiente.
Anche il Consiglio di Stato, nella pronuncia n. 1842 del 16.03.2022, ha ritenuto che la scelta ministeriale configuri un sistema di formazione “a doppia trazione” discriminatorio a danno dei docenti non di ruolo, lesivo dei precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Ha sottolineato che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente, non solo sui docenti di ruolo. L'erogazione della Carta non compensa una maggior gravosità dello sforzo formativo per i docenti di ruolo, poiché un analogo sforzo è richiesto anche ai docenti non di ruolo. L'ingiustificata disparità emerge anche dal fatto che la
Carta è erogata ai docenti part-time e persino ai docenti di ruolo in prova. Il Consiglio di Stato ha affermato che la materia della formazione professionale non è stata sottratta alla contrattazione collettiva e che gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. 29/11/2007 impongono all'Amministrazione di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione, strumenti e opportunità di formazione in servizio, tra i quali deve essere ricompresa la Carta del docente.
Successivamente, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi ex art. 363-bis c.p.c., ha affermato il principio per cui la Carta Docente spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 o incarichi fino al termine delle attività didattiche (30.6), senza
- 4 - Tribunale di Pordenone che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al (Cassazione, CP_1
Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Per i docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, sono ancora interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie, incaricati di supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto. La Cassazione ha riconosciuto il nesso tra la formazione supportata dalla Carta e l'attività didattica annuale o fino al termine delle attività, ritenendo pienamente comparabili le posizioni dei docenti a tempo indeterminato e di quelli con tali tipi di supplenza.
Nel caso di specie, la ricorrente chiede il riconoscimento della Carta per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e il ricorso è stato notificato in data
11.9.2024, rilievi questi che escludono in radice la possibilità di ipotizzare l'estinzione per prescrizione del diritto vantato dall'attrice per le annualità richieste.
Riguardo alla deduzione ministeriale secondo cui il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite anche ai pregressi anni, la tesi non persuade.
Opinando nei termini prospettati, si finirebbe per attribuire all'apposizione del termine finale di utilizzo l'effetto irragionevole di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata.
Del resto, l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016 ha previsto che le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, dimostrando che l'importo non è utilizzabile solo ed esclusivamente nel singolo anno di erogazione, ma può essere cumulato. Alla luce della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità ormai consolidata, che ha riconosciuto il diritto alla Carta Docente per i docenti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche, e considerato che la ricorrente ha svolto servizio con tali modalità negli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un periodo superiore a 180 giorni in ciascun anno, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
La ricorrente, inoltre, risulta ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, essendo assunta, da ultimo, con contratto a tempo determinato fino al 31.08.2025, con conseguente diritto all'adempimento in forma specifica.
Va quindi dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro
500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un
- 5 - Tribunale di Pordenone totale di € 2.000,00, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
Il convenuto va conseguentemente condannato a mettere a disposizione della parte CP_1 ricorrente tale importo complessivo tramite il sistema della Carta elettronica. Non si tratta del versamento diretto di una somma di denaro, ma dell'assegnazione di una carta elettronica a destinazione vincolata per l'acquisto di beni e servizi a contenuto professionale, come previsto dalla legge istitutiva del beneficio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi tariffari, e per le sole fasi in cui è stata svolta attività difensiva, per la consolidata serialità del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente , (Cod. Fisc;
Parte_1 [...]
) residente in [...], ad usufruire del C.F._1 beneficio economico di Euro 500 annui per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il a mettere Controparte_1
a disposizione della parte ricorrente l'importo complessivo di Euro 2.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica;
2. Condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente che CP_1 liquida in €1.030,00 oltre oneri di legge per competenze professionali ed € 49,00 per CU con distrazione a favore del Procuratore antistatario.
Pordenone, 12/11/2025
Il Giudice dott.ssa Daniela Brunetti
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