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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3299/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3299/2022 promossa da:
, Controparte_1 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO MASCOLO, Controparte_2 giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 432/2021 del Giudice di Pace di Lucera, depositata il
14.12.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 12.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. La ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il GdP di Lucera ha accolto l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. Controparte_2
843008728 serie 2016 n. 0128462 elevato dal Comando Stazione Carabinieri di San
Nicandro Garganico. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza siccome pronunciata in assenza della regolare pagina 1 di 4 instaurazione del contraddittorio, deducendo: 1) di aver ricevuto in data 25/11/2021 una “comunicazione per decreto di udienza per la trattazione del procedimento in modalità cartolare” relativa al giudizio contraddistinto al n. R.G. 623/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera;
2) di aver accertato che nessun atto le era mai stato notificato in precedenza e di aver richiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di
Lucera la relativa documentazione con pec del 26/11/2021; 3) di aver ricevuto in pari data riscontro con la nota con cui si comunicava che “è stata inviata la comunicazione solo a titolo informativo. Infatti in questo procedimento la non risulta CP_1 costituita”; 4) che in data 14/12/2021 le è stato comunicato, con biglietto di cancelleria, il deposito della sentenza n. 432/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Lucera; 5) che in data 25/01/2022 le è stata comunicata un'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza de qua, con la quale il Giudice di Pace ha sostituito le parole “Comune convenuto” con le parole “Prefetto di convenuto”; 6) che con CP_1 comunicazione di Cancelleria pervenuta a mezzo PEC del 21/03/2022, il Cancelliere ha comunicato che “all'interno del fascicolo non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo a questa ”. Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare la CP_1 nullità della sentenza appellata e, per l'effetto, di rimettere la causa al GdP di Lucera;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 12.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. L'appellante ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio facendo leva sulla sua pretermissione in ragione della omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
È noto che, ai sensi degli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 150/2011, rispettivamente ai commi 8 e 7, “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nel caso di specie, non vi è prova che il ricorso e il decreto siano stati notificati all'odierna appellante. Dagli atti di causa emerge finanche che il Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera ha attestato, a seguito delle richieste avanzate dall'odierna appellante successivamente al deposito della sentenza, che “all'interno del fascicolo non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo”.
pagina 2 di 4 Deve dunque ritenersi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'odierna appellante sia inesistente, essendo stata del tutto omessa nei suoi confronti.
Come noto, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1416/2016).
Va poi rammentato che mentre la nullità della notifica è sanabile, all'inesistenza della stessa non si può porre rimedio nemmeno con la costituzione del destinatario (cfr.
Cass. n. 23968/2017): ne discende che prive di pregio giuridico sono le difese dell'appellato secondo cui l'odierna appellante, avendo ricevuto la comunicazione del decreto di celebrazione dell'udienza in modalità cartolare, avrebbe potuto costituirsi in giudizio, posto che nell'ipotesi, quale quella di specie, di inesistenza della notifica non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c. Ne discende che, poiché l'odierna appellante non è stata evocata in giudizio, il GdP ne ha erroneamente dichiarato la contumacia.
Essendo il processo di primo grado stato celebrato in difetto di contraddittorio, deve dunque essere dichiarata la nullità della sentenza con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra “editio actionis” e “vocatio in jus” che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ricorso” (cfr. Cass. n. 12353/2014). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate, atteso che la mancata notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza in primo grado è attribuibile ad un errore della cancelleria del Giudice di
Pace.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: pagina 3 di 4 1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della sentenza n. 432/2021 del Giudice di Pace di Lucera, depositata il 14.12.2021, e
RIMETTE le parti dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, assegnando il termine perentorio di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c.; 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Foggia, 13.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3299/2022 promossa da:
, Controparte_1 in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI;
appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO MASCOLO, Controparte_2 giusta procura in atti;
appellato avverso la sentenza n. 432/2021 del Giudice di Pace di Lucera, depositata il
14.12.2021
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 12.5.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. La ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il GdP di Lucera ha accolto l'opposizione promossa da avverso il verbale di contestazione n. Controparte_2
843008728 serie 2016 n. 0128462 elevato dal Comando Stazione Carabinieri di San
Nicandro Garganico. In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza siccome pronunciata in assenza della regolare pagina 1 di 4 instaurazione del contraddittorio, deducendo: 1) di aver ricevuto in data 25/11/2021 una “comunicazione per decreto di udienza per la trattazione del procedimento in modalità cartolare” relativa al giudizio contraddistinto al n. R.G. 623/2019 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera;
2) di aver accertato che nessun atto le era mai stato notificato in precedenza e di aver richiesto all'Ufficio del Giudice di Pace di
Lucera la relativa documentazione con pec del 26/11/2021; 3) di aver ricevuto in pari data riscontro con la nota con cui si comunicava che “è stata inviata la comunicazione solo a titolo informativo. Infatti in questo procedimento la non risulta CP_1 costituita”; 4) che in data 14/12/2021 le è stato comunicato, con biglietto di cancelleria, il deposito della sentenza n. 432/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Lucera; 5) che in data 25/01/2022 le è stata comunicata un'ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza de qua, con la quale il Giudice di Pace ha sostituito le parole “Comune convenuto” con le parole “Prefetto di convenuto”; 6) che con CP_1 comunicazione di Cancelleria pervenuta a mezzo PEC del 21/03/2022, il Cancelliere ha comunicato che “all'interno del fascicolo non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo a questa ”. Ha dunque concluso chiedendo di dichiarare la CP_1 nullità della sentenza appellata e, per l'effetto, di rimettere la causa al GdP di Lucera;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Si è costituito l'appellato, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto del gravame. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 12.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. L'appellante ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio facendo leva sulla sua pretermissione in ragione della omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza.
È noto che, ai sensi degli artt. 6 e 7 d. lgs. n. 150/2011, rispettivamente ai commi 8 e 7, “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza”.
Nel caso di specie, non vi è prova che il ricorso e il decreto siano stati notificati all'odierna appellante. Dagli atti di causa emerge finanche che il Cancelliere dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lucera ha attestato, a seguito delle richieste avanzate dall'odierna appellante successivamente al deposito della sentenza, che “all'interno del fascicolo non vi è prova della notifica del ricorso introduttivo”.
pagina 2 di 4 Deve dunque ritenersi che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dell'odierna appellante sia inesistente, essendo stata del tutto omessa nei suoi confronti.
Come noto, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (cfr. Cass. SS.UU. n. 1416/2016).
Va poi rammentato che mentre la nullità della notifica è sanabile, all'inesistenza della stessa non si può porre rimedio nemmeno con la costituzione del destinatario (cfr.
Cass. n. 23968/2017): ne discende che prive di pregio giuridico sono le difese dell'appellato secondo cui l'odierna appellante, avendo ricevuto la comunicazione del decreto di celebrazione dell'udienza in modalità cartolare, avrebbe potuto costituirsi in giudizio, posto che nell'ipotesi, quale quella di specie, di inesistenza della notifica non è applicabile la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c. Ne discende che, poiché l'odierna appellante non è stata evocata in giudizio, il GdP ne ha erroneamente dichiarato la contumacia.
Essendo il processo di primo grado stato celebrato in difetto di contraddittorio, deve dunque essere dichiarata la nullità della sentenza con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.
Sul punto, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “nelle controversie soggette al rito del lavoro, il giudice d'appello che rilevi l'assenza della notificazione del ricorso introduttivo di primo grado al convenuto, ai sensi dell'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e rimettere la causa al giudice di primo grado, in quanto in tale ipotesi deve escludersi in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della suddetta notificazione) contemplata dall'art. 354 cod. proc. civ., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra “editio actionis” e “vocatio in jus” che si verifica nei procedimenti che, come quello del lavoro, sono introdotti da ricorso” (cfr. Cass. n. 12353/2014). Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vengono interamente compensate, atteso che la mancata notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza in primo grado è attribuibile ad un errore della cancelleria del Giudice di
Pace.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: pagina 3 di 4 1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della sentenza n. 432/2021 del Giudice di Pace di Lucera, depositata il 14.12.2021, e
RIMETTE le parti dinanzi al Giudice di Pace di Lucera, assegnando il termine perentorio di cui all'art. 353, comma 2, c.p.c.; 2) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Foggia, 13.5.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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