Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2085
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Sentenza 19 novembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Monza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società attrice, assistita dal proprio legale, nei confronti di un'altra società convenuta, anch'essa rappresentata da difensori. La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso su ricorso della convenuta, con cui era stato ordinato all'attrice il pagamento di € 84.120,08, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per la fornitura di prodotti alimentari. L'attrice ha proposto opposizione, deducendo che il credito azionato fosse privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai sensi dell'art. 633 c.p.c., poiché l'importo ingiunto non corrispondeva all'effettivo saldo dei rapporti dare-avere tra le parti, evidenziando una differenza in negativo di € 201,09 dovuta al mancato conteggio di tre fatture promozionali per un totale di € 201,96. Pertanto, l'attrice sosteneva che l'importo dovuto fosse di € 83.918,99. La convenuta si è costituita, affermando la fondatezza del credito basato su fatture commerciali e documenti di trasporto firmati, e spiegando la differenza di € 201,96 come conseguenza di un ritardo nell'emissione delle fatture promozionali da parte dell'attrice. La convenuta ha altresì chiesto l'emissione di un'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate e la condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. In corso di causa, l'attrice ha depositato domanda definitiva di Concordato Preventivo presso il Tribunale di Roma, chiedendo la cessazione della materia del contendere, dato che il credito della convenuta era ricompreso nella procedura concorsuale.

Il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di cessazione della materia del contendere, ritenendo che il mero riconoscimento del credito in ambito concorsuale non equivalga a pagamento e che la decisione della causa non sia inibita dal deposito della domanda di concordato preventivo, soprattutto considerando che le eventuali misure protettive concesse riguardano iniziative esecutive e cautelari, non quelle di cognizione. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto incontestato il contratto di fornitura e il credito nella misura ridotta ad € 83.918,99, dato che l'attrice stessa ammetteva di non aver potuto detrarre le fatture promozionali per emissione tardiva. Tuttavia, il decreto ingiuntivo è stato revocato in quanto è intervenuto un parziale pagamento del credito in corso di causa. Pertanto, il Tribunale ha condannato l'attrice a pagare alla convenuta la residua somma di € 83.918,99, oltre agli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attrice soccombente e liquidate in complessivi € 7.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e contributo previdenziale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Monza, sentenza 19/11/2025, n. 2085
    Giurisdizione : Trib. Monza
    Numero : 2085
    Data del deposito : 19 novembre 2025

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