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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORRELLO Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. LUCIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GUELFA 5 BOLOGNA presso il difensore avv. BORRELLO DANIELE ATTORE/I contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIANA GIUSEPPINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 PASQUALE GIANCARLO, VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B REGGIO NELL'EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA, N. 21 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIANA CP_2 C.F._2 GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA, N. 21 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA CONVENUTO/I
OGGETTO: DOMANDA DI NULLITÀ O, IN SUBORDINE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO,
CON CONDANNA SOLIDALE DELLE CONVENUTE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME E AL RISARCIMENTO
DEL DANNO.
CONCLUSIONI
ERMAL SULA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi di cui alla narrativa che precede così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
➢ dichiarare la nullità del contratto stipulato in data 21/10/2021 per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare la e la Geom. CP_1
1 di 14 in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'odierno attore, dei seguenti importi: 1) € CP_2 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., oltre alla corresponsione dei frutti e degli interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da interesse negativo ex art. 1338 c.c. (sub specie di danno emergente per spese già sostenute), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi del danno e sino al saldo ed oltre successive occorrende, ivi inclusi gli ulteriori canoni che l'odierno attore si troverà costretto a corrispondere fino all'effettivo rilascio dell'appartamento di proprietà dell'ex datore di lavoro;
3) € 320.804,00, o della diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da interesse negativo ex art. 1338 c.c. (sub specie di lucro cessante avendo perduto l'occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto andato a monte), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno e sino all'effettivo soddisfo ed oltre successive occorrende;
IN VIA SUBORDINATA
➢ previo accertamento dell'inadempimento grave (ex art. 1455 c.c.) ascrivibile alla CP_1 pronunciare la risoluzione del contratto stipulato in data 21/10/2021 ex artt. 1453 c.c. e 15.1. del contratto medesimo e, per l'effetto, condannare la e la Geom. in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore dell'odierno attore, dei seguenti importi: 1) € 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., oltre alla corresponsione dei frutti e degli interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da interesse positivo ex artt. 1218 e 1453 c.c. (sub specie di mancato risparmio) per spese già sostenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi del danno e sino al saldo ed oltre successive occorrende, ivi inclusi gli ulteriori canoni che l'odierno attore si troverà costretto a corrispondere fino all'effettivo rilascio dell'appartamento di proprietà dell'ex datore di lavoro;
3) € 291.640,00, o della diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da interesse positivo ex artt. 1218 e 1453 c.c. (sub specie di ulteriore utilità irrimediabilmente perduta in conseguenza dell'inadempimento), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno e sino all'effettivo soddisfo ed oltre successive occorrende. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
CP_1
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione in capo a codesto eccellentissimo tribunale per la presenza di clausola arbitrale e per l'effetto dichiarare l'estinzione del presente procedimento. Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alla domanda svolta in via pregiudiziale, Nel merito in via principale Accertare la validità del contratto sottoscritto tra le parti, dichiarare il corretto adempimento da parte di allo stesso e per l'effetto respingere tutte le domande attoree per i motivi meglio CP_1 spiegati in narrativa. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del Signor e per l'effetto Parte_1 condannarlo a rifondere i danni che ha subito che si quantificano in € 291.640,00 ovvero CP_1 nella minor o maggior somma che verrà ritenuta provata in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese”.
2 di 14 CP_2
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti della Geometra per i CP_2 motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'odierna convenuta. Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alla domanda svolta in via pregiudiziale, Nel merito in via principale Accertare e dichiarare l'estraneità della Geometra alla stipula del contratto, e per l'effetto CP_2 pronunciare l'estromissione della stessa dal presente giudizio per i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito in via subordinata Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alle domande svolte in via pregiudiziale ed in via principale Accertare e dichiarare l'estraneità della Geometra alla stipula del contratto e per l'effetto CP_2 respingere le domande di in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto per Parte_1 i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/2/2024, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Modena la e la Geom. per le conclusioni sopra indicate. CP_1 CP_2
La causa, iscritta al ruolo generale n. 687/2024 in data 9/2/2024, veniva inizialmente assegnata per la trattazione al G.I. Dott. Michele Cifarelli della Sez. II del Tribunale di Modena.
In data 15/4/2024 si costituiva in giudizio la che, in via pregiudiziale, eccepiva la CP_1 carenza di giurisdizione per la presenza di clausola arbitrale ex art. 17 del contratto, chiedendo l'estinzione del procedimento. Nel merito, in via principale, chiedeva l'accertamento della validità del contratto e il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, domandava l'accertamento della responsabilità precontrattuale del Sig. e la sua condanna al risarcimento di danni Pt_1 quantificati in € 291.640,00.
Nella medesima data si costituiva anche la Geom. he, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità CP_2 dell'atto di citazione nei suoi confronti per insufficiente esposizione dei fatti. Nel merito, chiedeva l'accertamento della propria estraneità alla stipula del contratto e la conseguente estromissione dal giudizio, ovvero il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 30/04/2024, il Giudice designato, ritenuta la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 co. 3°, n° 4) e 164 co. 4 c.p.c. nella parte rivolta contro CP_2 per insufficiente esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda di condanna
[...]
3 di 14 solidale, assegnava a parte attrice termine perentorio fino al 20 maggio 2024 per il deposito di memoria integrativa della domanda nei confronti di differendo l'udienza di prima CP_2 comparizione al 9/10/2024.
In ossequio al provvedimento, la difesa dell'attore depositava in data 20/05/2024 memoria integrativa ex art. 164, comma 5, c.p.c. della domanda svolta nei confronti della Geom. CP_2
Successivamente al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice
[...] subentrato nel procedimento, con provvedimento del 27/03/2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava l'udienza del 17/06/2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note.
Le parti hanno depositato le seguenti note conclusive:
L'attore, con note del 06/06/2025, ha ribadito le proprie conclusioni già formulate nell'atto di citazione, insistendo per il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e per l'accoglimento delle domande principali e subordinate;
la con note del 04/06/2025, ha ribadito l'eccezione di carenza CP_1 di giurisdizione per clausola arbitrale e, nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La Geom. con note del 04/06/2025, ha ribadito le proprie eccezioni e conclusioni già CP_2 formulate negli atti precedenti.
§§§§§§§§§§
1. Descrizione preliminare dei fatti di causa
La presente controversia origina da un contratto stipulato il 21 ottobre 2021 tra il Sig. Parte_1
e la società avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica CP_1 dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Spilamberto (MO), Via Guido Reni, n. 4, nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. "Superbonus 110%" di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Il Sig. aveva acquistato l'immobile il 23 settembre 2020 al prezzo di € 177.500,00, con Pt_1
l'intenzione di procedere alla sua ristrutturazione beneficiando delle agevolazioni fiscali del
Superbonus. All'epoca dei fatti, l'attore occupava un appartamento concesso in comodato dal datore di lavoro in forza di contratto del 29 marzo 2012.
Il contratto del 21 ottobre 2021 prevedeva, fra l'altro, che la assumesse "la supervisione e il CP_1 coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e Riqualificazione
Energetica", impegnandosi altresì a "redigere tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento
4 di 14 dei permessi" e a coordinare i lavori con l'appaltatore. Il corrispettivo era rappresentato dalla cessione del credito d'imposta riconosciuto sotto forma di "sconto in fattura" pari al 110% dell'importo fatturato, con fatturazione suddivisa in un numero massimo di tre SAL.
In ossequio al contratto, la S.P.I. incaricava la Geom. quale progettista delle opere e CP_2 referente nei rapporti con l'attore. Nonostante la stipula del contratto nell'ottobre del 2021, questi non venivano avviati neppure nell'anno successivo, come documentato dalla copiosa corrispondenza WhatsApp intercorsa tra il Sig. e la Geom. nella quale quest'ultima Pt_1 CP_2 giustificava i ritardi con presunte problematiche inerenti alla normativa del Superbonus.
I lavori iniziavano effettivamente solo il 5 giugno 2023, dopo numerose diffide, ma venivano abbandonati dopo appena cinque giorni, limitandosi ad alcune modeste lavorazioni.
Parte attrice riferisce che, nel frattempo, l'accesso agli atti presso l' aveva Controparte_3 consentito di accertare che la aveva già incassato un credito pari a € 87.942,00, sulla base di CP_1 una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla geom. in data 29 aprile 2022, nella quale — CP_2 secondo quanto riportato dall'attore — si attestatava “falsamente” che i lavori erano iniziati il 14 marzo 2022 e risultavano già 'realizzati' o 'conclusi'.
2. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di parte convenuta.
Prima di affrontare il merito della controversia, occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti, con particolare riferimento all'eccezione di compromesso proposta dalla e all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Geom. CP_1 CP_2
La ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione di questo Tribunale per CP_1 la presenza di clausola arbitrale contenuta nell'art. 17 del contratto stipulato il 21 ottobre 2021, chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.
L'eccezione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, deve considerarsi che il Sig. , avendo agito per scopi estranei all'attività Pt_1 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è da qualificare quale "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, mentre tanto la quanto la Geom. CP_1
avendo agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, sono da CP_2 ritenere quali "professionisti" ai sensi della successiva lett. c).
Ne consegue l'applicazione della disciplina consumeristica e, in particolare, di quella di cui agli artt. 33 ss. D.Lgs. 206/2005. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 206/2005, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che "sanciscono a carico del consumatore decadenze,
5 di 14 limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".
Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto ricade nella presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, comma 2, lettera t), del Decreto Legislativo n. 206/2005, comportando deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a carico del consumatore.
Nel caso di specie, la S.P.I. non ha fornito alcuna prova che la clausola compromissoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore Sig. Pertanto, ai sensi dell'art. Pt_1
36, comma 1, D.Lgs. 206/2005, la clausola deve considerarsi nulla, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Anche applicando le ordinarie regole civilistiche, la clausola compromissoria risulta inefficace per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., che prevede che "non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, [...] clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Nel caso di specie, dall'esame dell'ultima pagina del contratto risulta che la seconda sottoscrizione apposta dal Sig. non è preceduta da un richiamo specifico alla clausola compromissoria, Pt_1 limitandosi a un generico riferimento alle "clausole compromissorie [art. 808 c.p.c.]" senza indicazione numerica o di titolo della specifica clausola contrattuale.
Pertanto, la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto deve considerarsi nulla e inefficace, con conseguente rigetto dell'eccezione di compromesso.
La Geom. ha poi eccepito la nullità dell'atto di citazione nei suoi confronti per insufficiente CP_2 esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda di condanna solidale.
L'eccezione deve essere rigettata, considerato che la scrivente difesa ha depositato memoria integrativa ex art. 164, comma 5, c.p.c. in data 20 maggio 2024, specificando il titolo della asserita responsabilità della Geom. nel deposito di asseverazione ex art. 119, comma 13, D.L. CP_2
34/2020.
La memoria integrativa ha sanato il vizio originario dell'atto di citazione, rendendo l'eccezione priva di fondamento.
Pertanto, tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari devono essere rigettate, potendosi procedere all'esame del merito della controversia.
6 di 14
3. Sulla validità del contratto e sulla determinabilità dell'oggetto.
La questione preliminare che si pone all'attenzione dello scrivente attiene alla validità del contratto stipulato tra le parti in data 21 ottobre 2021, con particolare riferimento alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
L'attore ha dedotto la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, evidenziando come lo stesso non specifichi adeguatamente i lavori da eseguire, l'immobile oggetto dell'intervento, le date di inizio e fine dei lavori, nonché la misura del corrispettivo effettivamente dovuto alla S.P.I.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, tale eccezione non può essere accolta.
Il contratto in esame, pur presentando alcune lacune redazionali, contiene elementi sufficienti per rendere determinabile l'oggetto della prestazione. L'art. 1346 c.c. richiede infatti che l'oggetto sia
"determinato o determinabile", non necessariamente determinato in ogni suo aspetto al momento della stipulazione.
Nel caso di specie, il contratto individua la finalità dell'intervento ("lavori di Ristrutturazione e
Riqualificazione Energetica"), la tipologia di prestazione affidata alla ("supervisione e CP_1 coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori"), nonché le modalità di determinazione del corrispettivo attraverso la cessione del credito d'imposta del 110%.
Inoltre, pur volendo aderire alla tesi della indeterminatezza di alcuni aspetti dell'accordo, si rileva che il contratto tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem al di fuori dei casi previsti dalle legge.
Il contratto può essere validamente concluso e/o integrato, anche per fatti concludenti, attraverso comportamenti che lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale.
Nel caso in esame, la forma scritta del contratto del 21 ottobre 2021 fornisce prova dell'accordo raggiunto tra le parti.
L'eventuale incompletezza di alcune clausole non comporta nullità del contratto, potendo le lacune essere colmate attraverso l'interpretazione e l'integrazione del contratto stesso, anche mediante il comportamento successivo delle parti.
La qualificazione giuridica del rapporto appare riconducibile a un contratto misto, che presenta elementi sia del mandato (per la supervisione e coordinamento) sia dell'appalto (per l'esecuzione dei lavori tramite terzi). Tale tipologia contrattuale, pur non espressamente disciplinata dal Codice civile, è ammessa dall'ordinamento in virtù del principio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322
7 di 14 c.c. Pertanto, deve concludersi per la validità del contratto stipulato tra le parti, essendo l'oggetto sufficientemente determinabile e non sussistendo vizi di forma.
Tuttavia, dalla validità del contratto non discende automaticamente il corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste, questione che sarà esaminata nel punto successivo della presente motivazione.
4. Sull'inadempimento della e sulla risoluzione del contratto. CP_1
Una volta accertata la validità del contratto, occorre verificare se le obbligazioni in esso previste siano state correttamente adempiute dalle parti contraenti.
In via preliminare, giova richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nell'inadempimento contrattuale, come cristallizzati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001. Secondo tale orientamento, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
Nel caso di specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, avendo depositato il contratto stipulato con la in data 21 ottobre 2021, con indicazione delle obbligazioni CP_1 principali assunte dalla società convenuta, e avendo specificamente allegato l'inadempimento di quest'ultima consistente nel mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Dall'esame della documentazione processuale emerge che la non ha adempiuto alle CP_1 obbligazioni principali assunte con il contratto del 21 ottobre 2021. In particolare:
a) l'obbligazione di "supervisione e coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori di
Ristrutturazione e Riqualificazione Energetica" (art.
1.1 del contratto) è stata adempiuta solo in minima parte, considerato che i lavori sono iniziati con estremo ritardo (5 giugno 2023) rispetto alla data di sottoscrizione del contratto (21 ottobre 2021) e sono stati abbandonati dopo appena cinque giorni;
b) l'obbligazione di far "eseguire dall'appaltatore tutte le opere descritte negli elaborati di progetto a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali" (art.
1.5 del contratto) non è stata affatto adempiuta, essendo i lavori rimasti largamente incompleti;
8 di 14 c) lo stesso è a dirsi con riferimento all'obbligazione di rappresentanza del committente “per tutto quanto attiene la direzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto” (art. 2.2.)
A fronte di tali specifiche allegazioni di inadempimento, la non ha fornito prova CP_1 dell'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Nel caso in esame, il cantiere è stato di fatto abbandonato dopo soli cinque giorni di lavori, e la società convenuta non ha provveduto ad adempiere nonostante le ripetute diffide inviate dalla difesa dell'attore in date 1° giugno 2022, 30 giugno 2023, 5 luglio 2023 e 27 luglio 2023.
Tale comportamento configura senza dubbio un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Le giustificazioni addotte dalla per tentare di elidere la propria responsabilità contrattuale si CP_1 rivelano infondate, non valendo ad escludere l'inadempimento accertato.
La società convenuta ha invocato genericamente un presunto blocco delle cessioni dei crediti legati al Superbonus 110% per giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale giustificazione si palesa infondata. Nel caso di specie, il ritardo nell'inizio dei lavori (oltre un anno e mezzo) non può essere ricondotto a presunte difficoltà normative sopravvenute, tanto più che la non ha fornito CP_1 alcuna documentazione specifica circa l'effettiva sussistenza e rilevanza di tale impedimento.
La ha inoltre tentato di addossare la responsabilità dell'inadempimento al rifiuto dell'attore CP_1 di sottoscrivere ulteriori contratti. Tale argomentazione non può essere condivisa. Come emerge dalla documentazione in atti, il contratto del 21 ottobre 2021 già prevedeva tutte le obbligazioni principali della inclusa l'esecuzione dei lavori tramite imprese terze. CP_1
La società convenuta ha addotto , infine, generiche difficoltà nell'organizzazione del cantiere e nel reperimento di materiali e imprese subappaltatrici.
Tali circostanze non risultano provate e comunque non costituiscono valida causa di giustificazione dell'inadempimento. Le difficoltà organizzative e logistiche rientrano infatti nell'alea normale dell'attività imprenditoriale e non configurano impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. e all'art. 15.1 del contratto, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto stipulato in data 21 ottobre 2021 per grave inadempimento della CP_1
5. Sul risarcimento del danno richiesto da parte attrice.
Una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento della occorre CP_1
9 di 14 esaminare le domande risarcitorie formulate dall'attore, che ha chiesto la condanna solidale delle convenute al pagamento di: 1) € 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c.; 2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno emergente per spese sostenute;
3) € 291.640,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita dell'utilità contrattuale.
Come noto, nella responsabilità contrattuale, non diversamente da quella aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore. Infatti, l'art. 1218 c.c., pur ponendo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'effettiva esistenza del danno dallo stesso derivante.
Il risarcimento del danno deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Tutto ciò premesso, la domanda di restituzione della somma di € 87.492,00, asseritamente incassata dalla attraverso la cessione del credito fiscale, deve essere rigettata per molteplici ragioni. CP_1
In primo luogo, non risulta provato che la S.P.I. abbia effettivamente percepito e/o compensato tale credito fiscale.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti non consente di verificare se il credito in questione sia stato effettivamente riscosso e/o compensato dalla CP_1
L'attore si è limitato ad allegare l'esistenza della cessione del credito senza fornire prova dell'effettiva percezione delle somme da parte della società convenuta. Né può ritenersi ammissibile, al riguardo, il capitolo di prova testimoniale indicato dalla parte attrice, in quanto genericamente formulato e comunque relativo ad una circostanza di fatto che deve necessariamente essere provata in via documentale.
In secondo luogo, anche volendo ammettere l'avvenuta percezione, l'attore difetta di legittimazione attiva per richiedere la restituzione di somme che non ha mai versato. L'art. 2033 c.c. stabilisce che
"chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", configurando un'azione di natura restitutoria circoscritta tra il solvens e l'accipiens.
La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria, è circoscritta tra il solvens e l'accipiens, per cui la legittimazione attiva deve ritenersi spettante al solo solvens.
Nel caso di specie, il Sig. non può essere considerato solvens rispetto alle somme Pt_1 eventualmente percepite dalla attraverso la cessione del credito fiscale, non avendo egli CP_1
10 di 14 corrisposto tali importi.
Il meccanismo dello sconto in fattura previsto dalla normativa del Superbonus comporta che il committente non versi alcun corrispettivo all'impresa, la quale ottiene il rimborso direttamente dallo Stato attraverso la cessione del credito fiscale. Pertanto, non sussiste alcun rapporto di dare- avere diretto tra l'attore e la relativamente a tali somme. CP_1
Anche la domanda di risarcimento del danno per perdita dell'utilità contrattuale, quantificata in €
291.640,00, deve essere rigettata per difetto di prova del danno e del nesso di causalità.
In tema di perdita di chance per mancato accesso al Superbonus 110%, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno. Il committente è infatti onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese al fine di fruire delle agevolazioni fiscali (cfr. Tribunale Padova sentenza n. 2266 del
15 novembre 2023).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di essersi attivato per reperire altre imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori, né ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di completare i lavori entro i termini normativamente previsti per l'accesso al beneficio fiscale.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata anche con riferimento al danno connesso al rischio che l'attore venga chiamato a restituire all' i benefici fiscali asseritamente Controparte_3 percepiti in modo illegittimo dalla ed a pagare le conseguenti sanzioni. CP_1
Come già evidenziato, non è provato che i crediti fiscali siano stati effettivamente riscossi e/o compensati dalla società convenuta. Inoltre, l'attore non ha neppure allegato di aver ricevuto comunicazioni da parte dell' concernenti attività di verifica connesse ai Controparte_3 benefici fiscali oggetto di causa o richieste di rimborso delle somme cedute alla Il danno CP_1 lamentato appare quindi, ad oggi, ipotetico e futuro.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno quantificato in € 1.500,00 per le spese sostenute dall'attore per l'occupazione dell'immobile in comodato poiché costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "non sono risarcibili i danni emergenti costituiti da costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso, quali le spese per
11 di 14 traslochi e affitti sostenute durante l'esecuzione dei lavori" (Tribunale civile Trani sentenza n. 396 del 03 aprile 2025).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito documentazione specifica delle spese sostenute per l'occupazione dell'immobile.
In conclusione, le domande risarcitorie formulate dall'attore devono essere tutte rigettate.
6. Sulla posizione della Geom. CP_2
La posizione della Geom. richiede una valutazione autonoma rispetto a quella della CP_2
considerata la diversa natura del rapporto intercorso con l'attore e il differente titolo di CP_1 responsabilità dedotto.
Dall'esame della documentazione processuale emerge che la Geom. è rimasta estranea al CP_2 rapporto contrattuale principale intercorso tra il Sig. e la , ma è stata incaricata da Pt_1 CP_1 quest'ultima quale progettista delle opere e referente, in ossequio al disposto dell'art.
1.4 del contratto stesso.
Tale configurazione determina l'assenza di un rapporto diretto tra la Geom. e il Sig. , CP_2 Pt_1 configurandosi piuttosto un rapporto di tipo trilaterale nel quale la geometra ha operato quale ausiliaria della nell'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti del CP_1 committente.
L'attore ha allegato che la geom. sarebbe responsabile per aver depositato presso l' CP_2 [...]
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 29 aprile 2022, nella quale — CP_3 secondo quanto dallo stesso riferito — avrebbe attestato falsamente che i lavori erano stati avviati in data 14 marzo 2022 e risultavano già “realizzati” o “conclusi” alla data della sottoscrizione.
A prescindere da eventuali profili di rilevanza penale — sui quali questo Giudice non ha competenza a pronunciarsi — deve rilevarsi che l'eventuale responsabilità risarcitoria, anche di natura contrattuale, presuppone la prova del danno subito nonché del nesso di causalità tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, come già evidenziato al punto 5 della presente motivazione, parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza di un danno effettivo e attuale riconducibile alla condotta asseritamente illecita della geometra.
Pertanto, le domande risarcitorie proposte nei confronti della geom. devono essere respinte, CP_2 non sussistendo i presupposti né per una responsabilità contrattuale né per una responsabilità extracontrattuale, per carenza di prova sia del danno che del nesso eziologico fra condotta e danno.
12 di 14
7. Sulla domanda riconvenzionale della CP_1
La ha formulato domanda riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, chiedendo CP_1 la condanna del Sig. al risarcimento di € 291.640,00 per asserita rottura ingiustificata delle Pt_1 trattative.
La domanda deve essere integralmente rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La responsabilità precontrattuale tutela la libertà negoziale e sanziona la lesione di tale libertà, richiedendo che il soggetto abbia dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a fare legittimo affidamento sulla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per configurare la responsabilità precontrattuale del
Sig. Pt_1
In primo luogo, non si è in presenza di trattative precontrattuali, bensì di un contratto già validamente concluso in data 21 ottobre 2021.
La richiesta della di far sottoscrivere al Sig. nuovi contratti più dettagliati non configura CP_1 Pt_1 una fase di trattative precontrattuali, ma piuttosto un tentativo di modificare un rapporto contrattuale già esistente.
In secondo luogo, il rifiuto del Sig. di sottoscrivere i nuovi contratti proposti dalla risulta Pt_1 CP_1 pienamente giustificato dall'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni principali del contratto già concluso. Nel caso di specie, la era già inadempiente alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali principali, avendo ritardato significativamente l'inizio dei lavori e avendoli poi abbandonati dopo soli cinque giorni. In tale contesto, il rifiuto dell'attore di sottoscrivere ulteriori documenti costituisce legittima reazione all'inadempimento e non comportamento contrario a buona fede.
Infine, ad abundantiam, si osserva che la S.P.I. non ha fornito alcuna prova specifica del danno asseritamente subito. La società convenuta si è infatti limitata a quantificare genericamente il danno in € 291.640,00 senza fornire alcuna documentazione probatoria specifica delle perdite asseritamente subite.
In conclusione, la domanda riconvenzionale formulata dalla deve essere integralmente CP_1 rigettata.
8. Sulle spese processuali
Le spese processuali devono essere regolate secondo i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel rapporto tra l'attore e la le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a CP_1
13 di 14 carico della società convenuta, risultata soccombente per l'accertata risoluzione del contratto per proprio inadempimento.
Nel rapporto tra l'attore e la Geom. considerata la novità della fattispecie e l'opinabilità delle CP_2 questioni controverse, le spese si compensano integralmente tra le parti.
Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del mancato integrale accoglimento delle domande attoree, del valore della causa (indeterminabile complessità media) e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- RIGETTA le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte convenuta;
- DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato in data 21 ottobre 2021 tra e Parte_1 per grave inadempimento di quest'ultima ex artt. 1453 c.c. e 15.1 del contratto CP_1 medesimo;
- RIGETTA le domande risarcitorie e restitutorie formulate dall'attore nei confronti di entrambe le convenute;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
- CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, CP_1 liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5431,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge;
- COMPENSA le spese processuali tra l'attore e la Geom. per le ragioni di cui CP_2 in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 687/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BORRELLO Parte_1 C.F._1 DANIELE e dell'avv. LUCIA SALVATORE, elettivamente domiciliato in VIA GUELFA 5 BOLOGNA presso il difensore avv. BORRELLO DANIELE ATTORE/I contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DIANA GIUSEPPINA e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 PASQUALE GIANCARLO, VIA EMILIA ALL'ANGELO 44/B REGGIO NELL'EMILIA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA, N. 21 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DIANA CP_2 C.F._2 GIUSEPPINA, elettivamente domiciliato in VIA PANSA, N. 21 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. DIANA GIUSEPPINA CONVENUTO/I
OGGETTO: DOMANDA DI NULLITÀ O, IN SUBORDINE, DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO,
CON CONDANNA SOLIDALE DELLE CONVENUTE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME E AL RISARCIMENTO
DEL DANNO.
CONCLUSIONI
ERMAL SULA
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e per i motivi di cui alla narrativa che precede così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
➢ dichiarare la nullità del contratto stipulato in data 21/10/2021 per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare la e la Geom. CP_1
1 di 14 in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'odierno attore, dei seguenti importi: 1) € CP_2 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., oltre alla corresponsione dei frutti e degli interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da interesse negativo ex art. 1338 c.c. (sub specie di danno emergente per spese già sostenute), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi del danno e sino al saldo ed oltre successive occorrende, ivi inclusi gli ulteriori canoni che l'odierno attore si troverà costretto a corrispondere fino all'effettivo rilascio dell'appartamento di proprietà dell'ex datore di lavoro;
3) € 320.804,00, o della diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da interesse negativo ex art. 1338 c.c. (sub specie di lucro cessante avendo perduto l'occasione reale di concludere con altri lo stesso contratto andato a monte), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno e sino all'effettivo soddisfo ed oltre successive occorrende;
IN VIA SUBORDINATA
➢ previo accertamento dell'inadempimento grave (ex art. 1455 c.c.) ascrivibile alla CP_1 pronunciare la risoluzione del contratto stipulato in data 21/10/2021 ex artt. 1453 c.c. e 15.1. del contratto medesimo e, per l'effetto, condannare la e la Geom. in solido tra loro, al CP_1 CP_2 pagamento, in favore dell'odierno attore, dei seguenti importi: 1) € 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c., oltre alla corresponsione dei frutti e degli interessi dal dì del pagamento e sino all'effettivo soddisfo;
2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno da interesse positivo ex artt. 1218 e 1453 c.c. (sub specie di mancato risparmio) per spese già sostenute, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal verificarsi del danno e sino al saldo ed oltre successive occorrende, ivi inclusi gli ulteriori canoni che l'odierno attore si troverà costretto a corrispondere fino all'effettivo rilascio dell'appartamento di proprietà dell'ex datore di lavoro;
3) € 291.640,00, o della diversa somma – maggiore o minore – che verrà accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno da interesse positivo ex artt. 1218 e 1453 c.c. (sub specie di ulteriore utilità irrimediabilmente perduta in conseguenza dell'inadempimento), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno e sino all'effettivo soddisfo ed oltre successive occorrende. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
CP_1
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione in capo a codesto eccellentissimo tribunale per la presenza di clausola arbitrale e per l'effetto dichiarare l'estinzione del presente procedimento. Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alla domanda svolta in via pregiudiziale, Nel merito in via principale Accertare la validità del contratto sottoscritto tra le parti, dichiarare il corretto adempimento da parte di allo stesso e per l'effetto respingere tutte le domande attoree per i motivi meglio CP_1 spiegati in narrativa. In via riconvenzionale Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale del Signor e per l'effetto Parte_1 condannarlo a rifondere i danni che ha subito che si quantificano in € 291.640,00 ovvero CP_1 nella minor o maggior somma che verrà ritenuta provata in corso di causa. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese”.
2 di 14 CP_2
“In via pregiudiziale Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione nei confronti della Geometra per i CP_2 motivi meglio esposti in narrativa e per l'effetto rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'odierna convenuta. Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alla domanda svolta in via pregiudiziale, Nel merito in via principale Accertare e dichiarare l'estraneità della Geometra alla stipula del contratto, e per l'effetto CP_2 pronunciare l'estromissione della stessa dal presente giudizio per i motivi meglio esposti in narrativa. Nel merito in via subordinata Senza voler nemmeno implicitamente rinunciare alle domande svolte in via pregiudiziale ed in via principale Accertare e dichiarare l'estraneità della Geometra alla stipula del contratto e per l'effetto CP_2 respingere le domande di in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto per Parte_1 i motivi meglio esposti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di compensi e spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5/2/2024, conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Modena la e la Geom. per le conclusioni sopra indicate. CP_1 CP_2
La causa, iscritta al ruolo generale n. 687/2024 in data 9/2/2024, veniva inizialmente assegnata per la trattazione al G.I. Dott. Michele Cifarelli della Sez. II del Tribunale di Modena.
In data 15/4/2024 si costituiva in giudizio la che, in via pregiudiziale, eccepiva la CP_1 carenza di giurisdizione per la presenza di clausola arbitrale ex art. 17 del contratto, chiedendo l'estinzione del procedimento. Nel merito, in via principale, chiedeva l'accertamento della validità del contratto e il rigetto delle domande attoree. In via riconvenzionale, domandava l'accertamento della responsabilità precontrattuale del Sig. e la sua condanna al risarcimento di danni Pt_1 quantificati in € 291.640,00.
Nella medesima data si costituiva anche la Geom. he, in via pregiudiziale, eccepiva la nullità CP_2 dell'atto di citazione nei suoi confronti per insufficiente esposizione dei fatti. Nel merito, chiedeva l'accertamento della propria estraneità alla stipula del contratto e la conseguente estromissione dal giudizio, ovvero il rigetto delle domande attoree.
Con provvedimento ex art. 171 bis c.p.c. del 30/04/2024, il Giudice designato, ritenuta la nullità dell'atto di citazione ex artt. 163 co. 3°, n° 4) e 164 co. 4 c.p.c. nella parte rivolta contro CP_2 per insufficiente esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda di condanna
[...]
3 di 14 solidale, assegnava a parte attrice termine perentorio fino al 20 maggio 2024 per il deposito di memoria integrativa della domanda nei confronti di differendo l'udienza di prima CP_2 comparizione al 9/10/2024.
In ossequio al provvedimento, la difesa dell'attore depositava in data 20/05/2024 memoria integrativa ex art. 164, comma 5, c.p.c. della domanda svolta nei confronti della Geom. CP_2
Successivamente al deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice
[...] subentrato nel procedimento, con provvedimento del 27/03/2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, fissava l'udienza del 17/06/2025 per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., assegnando termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note.
Le parti hanno depositato le seguenti note conclusive:
L'attore, con note del 06/06/2025, ha ribadito le proprie conclusioni già formulate nell'atto di citazione, insistendo per il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e per l'accoglimento delle domande principali e subordinate;
la con note del 04/06/2025, ha ribadito l'eccezione di carenza CP_1 di giurisdizione per clausola arbitrale e, nel merito, ha insistito per il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
La Geom. con note del 04/06/2025, ha ribadito le proprie eccezioni e conclusioni già CP_2 formulate negli atti precedenti.
§§§§§§§§§§
1. Descrizione preliminare dei fatti di causa
La presente controversia origina da un contratto stipulato il 21 ottobre 2021 tra il Sig. Parte_1
e la società avente ad oggetto lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica CP_1 dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Spilamberto (MO), Via Guido Reni, n. 4, nell'ambito delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. "Superbonus 110%" di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020.
Il Sig. aveva acquistato l'immobile il 23 settembre 2020 al prezzo di € 177.500,00, con Pt_1
l'intenzione di procedere alla sua ristrutturazione beneficiando delle agevolazioni fiscali del
Superbonus. All'epoca dei fatti, l'attore occupava un appartamento concesso in comodato dal datore di lavoro in forza di contratto del 29 marzo 2012.
Il contratto del 21 ottobre 2021 prevedeva, fra l'altro, che la assumesse "la supervisione e il CP_1 coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori di Ristrutturazione e Riqualificazione
Energetica", impegnandosi altresì a "redigere tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento
4 di 14 dei permessi" e a coordinare i lavori con l'appaltatore. Il corrispettivo era rappresentato dalla cessione del credito d'imposta riconosciuto sotto forma di "sconto in fattura" pari al 110% dell'importo fatturato, con fatturazione suddivisa in un numero massimo di tre SAL.
In ossequio al contratto, la S.P.I. incaricava la Geom. quale progettista delle opere e CP_2 referente nei rapporti con l'attore. Nonostante la stipula del contratto nell'ottobre del 2021, questi non venivano avviati neppure nell'anno successivo, come documentato dalla copiosa corrispondenza WhatsApp intercorsa tra il Sig. e la Geom. nella quale quest'ultima Pt_1 CP_2 giustificava i ritardi con presunte problematiche inerenti alla normativa del Superbonus.
I lavori iniziavano effettivamente solo il 5 giugno 2023, dopo numerose diffide, ma venivano abbandonati dopo appena cinque giorni, limitandosi ad alcune modeste lavorazioni.
Parte attrice riferisce che, nel frattempo, l'accesso agli atti presso l' aveva Controparte_3 consentito di accertare che la aveva già incassato un credito pari a € 87.942,00, sulla base di CP_1 una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla geom. in data 29 aprile 2022, nella quale — CP_2 secondo quanto riportato dall'attore — si attestatava “falsamente” che i lavori erano iniziati il 14 marzo 2022 e risultavano già 'realizzati' o 'conclusi'.
2. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari di parte convenuta.
Prima di affrontare il merito della controversia, occorre esaminare le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti, con particolare riferimento all'eccezione di compromesso proposta dalla e all'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla Geom. CP_1 CP_2
La ha eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione di questo Tribunale per CP_1 la presenza di clausola arbitrale contenuta nell'art. 17 del contratto stipulato il 21 ottobre 2021, chiedendo la dichiarazione di estinzione del presente procedimento.
L'eccezione deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, deve considerarsi che il Sig. , avendo agito per scopi estranei all'attività Pt_1 imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, è da qualificare quale "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 206/2005, mentre tanto la quanto la Geom. CP_1
avendo agito nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, sono da CP_2 ritenere quali "professionisti" ai sensi della successiva lett. c).
Ne consegue l'applicazione della disciplina consumeristica e, in particolare, di quella di cui agli artt. 33 ss. D.Lgs. 206/2005. Ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. t), D.Lgs. 206/2005, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che "sanciscono a carico del consumatore decadenze,
5 di 14 limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".
Nei contratti tra professionista e consumatore, la clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto ricade nella presunzione di vessatorietà di cui all'articolo 33, comma 2, lettera t), del Decreto Legislativo n. 206/2005, comportando deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria a carico del consumatore.
Nel caso di specie, la S.P.I. non ha fornito alcuna prova che la clausola compromissoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore Sig. Pertanto, ai sensi dell'art. Pt_1
36, comma 1, D.Lgs. 206/2005, la clausola deve considerarsi nulla, mentre il contratto rimane valido per il resto.
Anche applicando le ordinarie regole civilistiche, la clausola compromissoria risulta inefficace per violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c., che prevede che "non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, [...] clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Nel caso di specie, dall'esame dell'ultima pagina del contratto risulta che la seconda sottoscrizione apposta dal Sig. non è preceduta da un richiamo specifico alla clausola compromissoria, Pt_1 limitandosi a un generico riferimento alle "clausole compromissorie [art. 808 c.p.c.]" senza indicazione numerica o di titolo della specifica clausola contrattuale.
Pertanto, la clausola compromissoria di cui all'art. 17 del contratto deve considerarsi nulla e inefficace, con conseguente rigetto dell'eccezione di compromesso.
La Geom. ha poi eccepito la nullità dell'atto di citazione nei suoi confronti per insufficiente CP_2 esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda di condanna solidale.
L'eccezione deve essere rigettata, considerato che la scrivente difesa ha depositato memoria integrativa ex art. 164, comma 5, c.p.c. in data 20 maggio 2024, specificando il titolo della asserita responsabilità della Geom. nel deposito di asseverazione ex art. 119, comma 13, D.L. CP_2
34/2020.
La memoria integrativa ha sanato il vizio originario dell'atto di citazione, rendendo l'eccezione priva di fondamento.
Pertanto, tutte le eccezioni pregiudiziali e preliminari devono essere rigettate, potendosi procedere all'esame del merito della controversia.
6 di 14
3. Sulla validità del contratto e sulla determinabilità dell'oggetto.
La questione preliminare che si pone all'attenzione dello scrivente attiene alla validità del contratto stipulato tra le parti in data 21 ottobre 2021, con particolare riferimento alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
L'attore ha dedotto la nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, evidenziando come lo stesso non specifichi adeguatamente i lavori da eseguire, l'immobile oggetto dell'intervento, le date di inizio e fine dei lavori, nonché la misura del corrispettivo effettivamente dovuto alla S.P.I.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, tale eccezione non può essere accolta.
Il contratto in esame, pur presentando alcune lacune redazionali, contiene elementi sufficienti per rendere determinabile l'oggetto della prestazione. L'art. 1346 c.c. richiede infatti che l'oggetto sia
"determinato o determinabile", non necessariamente determinato in ogni suo aspetto al momento della stipulazione.
Nel caso di specie, il contratto individua la finalità dell'intervento ("lavori di Ristrutturazione e
Riqualificazione Energetica"), la tipologia di prestazione affidata alla ("supervisione e CP_1 coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori"), nonché le modalità di determinazione del corrispettivo attraverso la cessione del credito d'imposta del 110%.
Inoltre, pur volendo aderire alla tesi della indeterminatezza di alcuni aspetti dell'accordo, si rileva che il contratto tra privati non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem al di fuori dei casi previsti dalle legge.
Il contratto può essere validamente concluso e/o integrato, anche per fatti concludenti, attraverso comportamenti che lasciano inequivocabilmente intendere l'esistenza di un'implicita volontà negoziale.
Nel caso in esame, la forma scritta del contratto del 21 ottobre 2021 fornisce prova dell'accordo raggiunto tra le parti.
L'eventuale incompletezza di alcune clausole non comporta nullità del contratto, potendo le lacune essere colmate attraverso l'interpretazione e l'integrazione del contratto stesso, anche mediante il comportamento successivo delle parti.
La qualificazione giuridica del rapporto appare riconducibile a un contratto misto, che presenta elementi sia del mandato (per la supervisione e coordinamento) sia dell'appalto (per l'esecuzione dei lavori tramite terzi). Tale tipologia contrattuale, pur non espressamente disciplinata dal Codice civile, è ammessa dall'ordinamento in virtù del principio dell'autonomia contrattuale ex art. 1322
7 di 14 c.c. Pertanto, deve concludersi per la validità del contratto stipulato tra le parti, essendo l'oggetto sufficientemente determinabile e non sussistendo vizi di forma.
Tuttavia, dalla validità del contratto non discende automaticamente il corretto adempimento delle obbligazioni in esso previste, questione che sarà esaminata nel punto successivo della presente motivazione.
4. Sull'inadempimento della e sulla risoluzione del contratto. CP_1
Una volta accertata la validità del contratto, occorre verificare se le obbligazioni in esso previste siano state correttamente adempiute dalle parti contraenti.
In via preliminare, giova richiamare i principi consolidati in tema di onere della prova nell'inadempimento contrattuale, come cristallizzati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001. Secondo tale orientamento, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento".
Nel caso di specie, l'attore ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente, avendo depositato il contratto stipulato con la in data 21 ottobre 2021, con indicazione delle obbligazioni CP_1 principali assunte dalla società convenuta, e avendo specificamente allegato l'inadempimento di quest'ultima consistente nel mancato completamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Dall'esame della documentazione processuale emerge che la non ha adempiuto alle CP_1 obbligazioni principali assunte con il contratto del 21 ottobre 2021. In particolare:
a) l'obbligazione di "supervisione e coordinamento delle attività per l'esecuzione dei lavori di
Ristrutturazione e Riqualificazione Energetica" (art.
1.1 del contratto) è stata adempiuta solo in minima parte, considerato che i lavori sono iniziati con estremo ritardo (5 giugno 2023) rispetto alla data di sottoscrizione del contratto (21 ottobre 2021) e sono stati abbandonati dopo appena cinque giorni;
b) l'obbligazione di far "eseguire dall'appaltatore tutte le opere descritte negli elaborati di progetto a regola d'arte, conformemente alle previsioni progettuali" (art.
1.5 del contratto) non è stata affatto adempiuta, essendo i lavori rimasti largamente incompleti;
8 di 14 c) lo stesso è a dirsi con riferimento all'obbligazione di rappresentanza del committente “per tutto quanto attiene la direzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto” (art. 2.2.)
A fronte di tali specifiche allegazioni di inadempimento, la non ha fornito prova CP_1 dell'avvenuto adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
Nel caso in esame, il cantiere è stato di fatto abbandonato dopo soli cinque giorni di lavori, e la società convenuta non ha provveduto ad adempiere nonostante le ripetute diffide inviate dalla difesa dell'attore in date 1° giugno 2022, 30 giugno 2023, 5 luglio 2023 e 27 luglio 2023.
Tale comportamento configura senza dubbio un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti.
Le giustificazioni addotte dalla per tentare di elidere la propria responsabilità contrattuale si CP_1 rivelano infondate, non valendo ad escludere l'inadempimento accertato.
La società convenuta ha invocato genericamente un presunto blocco delle cessioni dei crediti legati al Superbonus 110% per giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori. Tale giustificazione si palesa infondata. Nel caso di specie, il ritardo nell'inizio dei lavori (oltre un anno e mezzo) non può essere ricondotto a presunte difficoltà normative sopravvenute, tanto più che la non ha fornito CP_1 alcuna documentazione specifica circa l'effettiva sussistenza e rilevanza di tale impedimento.
La ha inoltre tentato di addossare la responsabilità dell'inadempimento al rifiuto dell'attore CP_1 di sottoscrivere ulteriori contratti. Tale argomentazione non può essere condivisa. Come emerge dalla documentazione in atti, il contratto del 21 ottobre 2021 già prevedeva tutte le obbligazioni principali della inclusa l'esecuzione dei lavori tramite imprese terze. CP_1
La società convenuta ha addotto , infine, generiche difficoltà nell'organizzazione del cantiere e nel reperimento di materiali e imprese subappaltatrici.
Tali circostanze non risultano provate e comunque non costituiscono valida causa di giustificazione dell'inadempimento. Le difficoltà organizzative e logistiche rientrano infatti nell'alea normale dell'attività imprenditoriale e non configurano impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. e all'art. 15.1 del contratto, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto stipulato in data 21 ottobre 2021 per grave inadempimento della CP_1
5. Sul risarcimento del danno richiesto da parte attrice.
Una volta accertata la risoluzione del contratto per inadempimento della occorre CP_1
9 di 14 esaminare le domande risarcitorie formulate dall'attore, che ha chiesto la condanna solidale delle convenute al pagamento di: 1) € 87.492,00 a titolo di restituzioni ex art. 2033 c.c.; 2) € 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno emergente per spese sostenute;
3) € 291.640,00 a titolo di risarcimento del danno per perdita dell'utilità contrattuale.
Come noto, nella responsabilità contrattuale, non diversamente da quella aquiliana, spetta al danneggiato fornire la prova sia dell'esistenza del danno lamentato, sia della sua riconducibilità al fatto – e quindi all'inadempimento – del debitore. Infatti, l'art. 1218 c.c., pur ponendo una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, non esime il danneggiato dall'onere di provare l'effettiva esistenza del danno dallo stesso derivante.
Il risarcimento del danno deve comprendere, ai sensi dell'art. 1223 c.c., sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.
Tutto ciò premesso, la domanda di restituzione della somma di € 87.492,00, asseritamente incassata dalla attraverso la cessione del credito fiscale, deve essere rigettata per molteplici ragioni. CP_1
In primo luogo, non risulta provato che la S.P.I. abbia effettivamente percepito e/o compensato tale credito fiscale.
Nel caso di specie, la documentazione versata in atti non consente di verificare se il credito in questione sia stato effettivamente riscosso e/o compensato dalla CP_1
L'attore si è limitato ad allegare l'esistenza della cessione del credito senza fornire prova dell'effettiva percezione delle somme da parte della società convenuta. Né può ritenersi ammissibile, al riguardo, il capitolo di prova testimoniale indicato dalla parte attrice, in quanto genericamente formulato e comunque relativo ad una circostanza di fatto che deve necessariamente essere provata in via documentale.
In secondo luogo, anche volendo ammettere l'avvenuta percezione, l'attore difetta di legittimazione attiva per richiedere la restituzione di somme che non ha mai versato. L'art. 2033 c.c. stabilisce che
"chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato", configurando un'azione di natura restitutoria circoscritta tra il solvens e l'accipiens.
La ripetizione d'indebito oggettivo, che rappresenta un'azione di natura restitutoria, è circoscritta tra il solvens e l'accipiens, per cui la legittimazione attiva deve ritenersi spettante al solo solvens.
Nel caso di specie, il Sig. non può essere considerato solvens rispetto alle somme Pt_1 eventualmente percepite dalla attraverso la cessione del credito fiscale, non avendo egli CP_1
10 di 14 corrisposto tali importi.
Il meccanismo dello sconto in fattura previsto dalla normativa del Superbonus comporta che il committente non versi alcun corrispettivo all'impresa, la quale ottiene il rimborso direttamente dallo Stato attraverso la cessione del credito fiscale. Pertanto, non sussiste alcun rapporto di dare- avere diretto tra l'attore e la relativamente a tali somme. CP_1
Anche la domanda di risarcimento del danno per perdita dell'utilità contrattuale, quantificata in €
291.640,00, deve essere rigettata per difetto di prova del danno e del nesso di causalità.
In tema di perdita di chance per mancato accesso al Superbonus 110%, la giurisprudenza di merito ha chiarito che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno. Il committente è infatti onerato della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'esecuzione dei lavori, al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati per legge, nonché circa il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese al fine di fruire delle agevolazioni fiscali (cfr. Tribunale Padova sentenza n. 2266 del
15 novembre 2023).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova di essersi attivato per reperire altre imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori, né ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di completare i lavori entro i termini normativamente previsti per l'accesso al beneficio fiscale.
La domanda risarcitoria deve essere rigettata anche con riferimento al danno connesso al rischio che l'attore venga chiamato a restituire all' i benefici fiscali asseritamente Controparte_3 percepiti in modo illegittimo dalla ed a pagare le conseguenti sanzioni. CP_1
Come già evidenziato, non è provato che i crediti fiscali siano stati effettivamente riscossi e/o compensati dalla società convenuta. Inoltre, l'attore non ha neppure allegato di aver ricevuto comunicazioni da parte dell' concernenti attività di verifica connesse ai Controparte_3 benefici fiscali oggetto di causa o richieste di rimborso delle somme cedute alla Il danno CP_1 lamentato appare quindi, ad oggi, ipotetico e futuro.
Va infine rigettata la domanda di risarcimento del danno quantificato in € 1.500,00 per le spese sostenute dall'attore per l'occupazione dell'immobile in comodato poiché costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso.
In proposito, la giurisprudenza ha chiarito che "non sono risarcibili i danni emergenti costituiti da costi eventuali e non documentati nel loro effettivo e già avvenuto esborso, quali le spese per
11 di 14 traslochi e affitti sostenute durante l'esecuzione dei lavori" (Tribunale civile Trani sentenza n. 396 del 03 aprile 2025).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito documentazione specifica delle spese sostenute per l'occupazione dell'immobile.
In conclusione, le domande risarcitorie formulate dall'attore devono essere tutte rigettate.
6. Sulla posizione della Geom. CP_2
La posizione della Geom. richiede una valutazione autonoma rispetto a quella della CP_2
considerata la diversa natura del rapporto intercorso con l'attore e il differente titolo di CP_1 responsabilità dedotto.
Dall'esame della documentazione processuale emerge che la Geom. è rimasta estranea al CP_2 rapporto contrattuale principale intercorso tra il Sig. e la , ma è stata incaricata da Pt_1 CP_1 quest'ultima quale progettista delle opere e referente, in ossequio al disposto dell'art.
1.4 del contratto stesso.
Tale configurazione determina l'assenza di un rapporto diretto tra la Geom. e il Sig. , CP_2 Pt_1 configurandosi piuttosto un rapporto di tipo trilaterale nel quale la geometra ha operato quale ausiliaria della nell'adempimento delle obbligazioni assunte da quest'ultima nei confronti del CP_1 committente.
L'attore ha allegato che la geom. sarebbe responsabile per aver depositato presso l' CP_2 [...]
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, datata 29 aprile 2022, nella quale — CP_3 secondo quanto dallo stesso riferito — avrebbe attestato falsamente che i lavori erano stati avviati in data 14 marzo 2022 e risultavano già “realizzati” o “conclusi” alla data della sottoscrizione.
A prescindere da eventuali profili di rilevanza penale — sui quali questo Giudice non ha competenza a pronunciarsi — deve rilevarsi che l'eventuale responsabilità risarcitoria, anche di natura contrattuale, presuppone la prova del danno subito nonché del nesso di causalità tra la condotta contestata e il pregiudizio lamentato.
Nel caso di specie, come già evidenziato al punto 5 della presente motivazione, parte attrice non ha fornito prova dell'esistenza di un danno effettivo e attuale riconducibile alla condotta asseritamente illecita della geometra.
Pertanto, le domande risarcitorie proposte nei confronti della geom. devono essere respinte, CP_2 non sussistendo i presupposti né per una responsabilità contrattuale né per una responsabilità extracontrattuale, per carenza di prova sia del danno che del nesso eziologico fra condotta e danno.
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7. Sulla domanda riconvenzionale della CP_1
La ha formulato domanda riconvenzionale per responsabilità precontrattuale, chiedendo CP_1 la condanna del Sig. al risarcimento di € 291.640,00 per asserita rottura ingiustificata delle Pt_1 trattative.
La domanda deve essere integralmente rigettata per le ragioni di seguito esposte.
La responsabilità precontrattuale tutela la libertà negoziale e sanziona la lesione di tale libertà, richiedendo che il soggetto abbia dolosamente o colposamente indotto l'altra parte a fare legittimo affidamento sulla conclusione del contratto.
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per configurare la responsabilità precontrattuale del
Sig. Pt_1
In primo luogo, non si è in presenza di trattative precontrattuali, bensì di un contratto già validamente concluso in data 21 ottobre 2021.
La richiesta della di far sottoscrivere al Sig. nuovi contratti più dettagliati non configura CP_1 Pt_1 una fase di trattative precontrattuali, ma piuttosto un tentativo di modificare un rapporto contrattuale già esistente.
In secondo luogo, il rifiuto del Sig. di sottoscrivere i nuovi contratti proposti dalla risulta Pt_1 CP_1 pienamente giustificato dall'inadempimento di quest'ultima alle obbligazioni principali del contratto già concluso. Nel caso di specie, la era già inadempiente alle proprie obbligazioni CP_1 contrattuali principali, avendo ritardato significativamente l'inizio dei lavori e avendoli poi abbandonati dopo soli cinque giorni. In tale contesto, il rifiuto dell'attore di sottoscrivere ulteriori documenti costituisce legittima reazione all'inadempimento e non comportamento contrario a buona fede.
Infine, ad abundantiam, si osserva che la S.P.I. non ha fornito alcuna prova specifica del danno asseritamente subito. La società convenuta si è infatti limitata a quantificare genericamente il danno in € 291.640,00 senza fornire alcuna documentazione probatoria specifica delle perdite asseritamente subite.
In conclusione, la domanda riconvenzionale formulata dalla deve essere integralmente CP_1 rigettata.
8. Sulle spese processuali
Le spese processuali devono essere regolate secondo i principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel rapporto tra l'attore e la le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a CP_1
13 di 14 carico della società convenuta, risultata soccombente per l'accertata risoluzione del contratto per proprio inadempimento.
Nel rapporto tra l'attore e la Geom. considerata la novità della fattispecie e l'opinabilità delle CP_2 questioni controverse, le spese si compensano integralmente tra le parti.
Le spese sono liquidate secondo i parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del mancato integrale accoglimento delle domande attoree, del valore della causa (indeterminabile complessità media) e dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- RIGETTA le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte convenuta;
- DICHIARA la risoluzione del contratto stipulato in data 21 ottobre 2021 tra e Parte_1 per grave inadempimento di quest'ultima ex artt. 1453 c.c. e 15.1 del contratto CP_1 medesimo;
- RIGETTA le domande risarcitorie e restitutorie formulate dall'attore nei confronti di entrambe le convenute;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla CP_1
- CONDANNA la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, CP_1 liquidate in € 545,00 per esborsi, € 5431,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA come per legge;
- COMPENSA le spese processuali tra l'attore e la Geom. per le ragioni di cui CP_2 in parte motiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 22 luglio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
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