TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/05/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 529/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 529/2025, congiuntamente promosso da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bissa Pierluigi (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Riccione, Via S. Lorenzo n. 2, PEC: , giusta Email_1 procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Amaduzzi Maria Pia (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Rimini, Via Pani n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamate
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, sig. e sig.ra hanno promosso congiuntamente il presente Parte_1 CP_1 giudizio, con ricorso depositato in data 21.03.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni economiche contenute ai punti da 4), 5),6),7),8) e 9) della sentenza di divorzio n. 913/2019, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata il 18.11.2019, nel procedimento R.G. 901/2019.
pagina 1 di 3 Sotto il profilo della dinamica processuale, con istanza congiunta depositata il 16.04.2025, le parti hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse celebrata in modalità cartolare e così il Giudice Relatore, con decreto del 22.04.2025 ha disposto la sostituzione dell'udienza del 24.04.2025, con il deposito di note scritte, assegnando termine perentorio per il deposito delle stesse.
Il Giudice Relatore, visto il tempestivo e regolare deposito delle parti delle note scritte in sostituzione d'udienza, con ordinanza del 24.04.2025 ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 29.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nel ricorso. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali dei figli e ed esaustive di Per_1 Per_2 tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di Per_ seguito ritrascritte dispone che: ” 1) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e Pt_1 Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 versi alla signora la minor CP_1 somma di euro 2000 (duemila) (Euro 1.000,00 ciascuno), rivalutabile annualmente su base Istat, da maggio 2025, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Quanto alle spese straordinarie lo stesso si obbliga a sostenerle per intero, integralmente, nei termini e secondo le modalità di cui al protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna, tra le quali, in particolare, tutte quelle di istruzione, per il conseguimento di titoli di studio, laurea, master, corsi di Per_ perfezionamento, di avviamento al lavoro e quant'altro in favore dei figli e fino al raggiungimento della loro Per_2 indipendenza economica, comprese quelle per una vacanza all'anno per ciascun figlio, tutte da concordarsi preventivamente.
2) Quanto alla posizione della signora le parti si danno reciprocamente atto che, in adempimento ai patti CP_1 assunti in parte qua, il signor ha saldato integralmente i premi relativi alle polizze personali intestate alla sig.ra Pt_1 CP_1 con la Compagnia di Assicurazione Zurich Life n. 27403 e n.27404, nelle more giunti a naturale scadenza. pagina 2 di 3 3) La parti concordano che in capo al signor cessi l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile periodico di euro Pt_1
1.047, come effettivamente è cessato, con decorrenza dal mese di maggio 2024.
4) Conseguentemente, cessato consensualmente l'obbligo di versamento dell'assegno mensile di cui alla sentenza allegata, si obbliga a corrispondere a la somma di euro 19.000 (diciannovemila), a titolo di assegno una Parte_1 CP_1 tantum, ex art. 5, comma VIII, L.898/70 e succ. da versare in due tranches, una di euro 5.000,00 e una di euro 14.000,00 entro il 30.10.2024.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che ha integralmente corrisposto le predette tranches di Parte_1 pagamento, mediante bonifico bancario nell'anno 2024 e che, essendo avvenuto il pagamento di detta somma a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, L.989/70, il nulla più deve e dovrà corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 titolo di assegno di divorzio.
6) si accolli il 100% delle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile ove la stessa abita CP_1 unitamente ai figli e sito in Rimini Via Malaspina n.7.
7) Ferme ed invariate tutte le restanti condizioni di cui alla sentenza n. 913/2019.”
L'esito del presente giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa congiuntamente promossa da Pt_1
e ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede,
[...] CP_1
➢ Dispone la modifica delle condizioni economiche contenute ai punti da 4), 5), 6), 7), 8) e 9) della sentenza definitiva di divorzio n. 913/2019, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata il
18.11.2019, nel procedimento R.G. 901/2019, alle condizioni di cui in narrativa qui da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 529/2025, congiuntamente promosso da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bissa Pierluigi (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio sito in Riccione, Via S. Lorenzo n. 2, PEC: , giusta Email_1 procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Amaduzzi Maria Pia (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 sito in Rimini, Via Pani n. 5, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
AVENTE AD OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo, qui da intendersi integralmente richiamate
OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
I ricorrenti, sig. e sig.ra hanno promosso congiuntamente il presente Parte_1 CP_1 giudizio, con ricorso depositato in data 21.03.2025, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni economiche contenute ai punti da 4), 5),6),7),8) e 9) della sentenza di divorzio n. 913/2019, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata il 18.11.2019, nel procedimento R.G. 901/2019.
pagina 1 di 3 Sotto il profilo della dinamica processuale, con istanza congiunta depositata il 16.04.2025, le parti hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse celebrata in modalità cartolare e così il Giudice Relatore, con decreto del 22.04.2025 ha disposto la sostituzione dell'udienza del 24.04.2025, con il deposito di note scritte, assegnando termine perentorio per il deposito delle stesse.
Il Giudice Relatore, visto il tempestivo e regolare deposito delle parti delle note scritte in sostituzione d'udienza, con ordinanza del 24.04.2025 ha rimesso la causa alla decisione del Collegio.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati trasmessi gli atti del procedimento in data 29.02.2025, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n.
10894/2005; Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto
l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio, preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico al recepimento delle condizioni di seguito trascritte e concordate dai genitori e dai predetti così come modificate e confermate nel ricorso. Rilevato altresì che le condizioni concordate appaiono rispondenti agli interessi materiali e morali dei figli e ed esaustive di Per_1 Per_2 tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di Per_ seguito ritrascritte dispone che: ” 1) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento ordinario dei figli e Pt_1 Per_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di maggio 2024 versi alla signora la minor CP_1 somma di euro 2000 (duemila) (Euro 1.000,00 ciascuno), rivalutabile annualmente su base Istat, da maggio 2025, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. Quanto alle spese straordinarie lo stesso si obbliga a sostenerle per intero, integralmente, nei termini e secondo le modalità di cui al protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Bologna, tra le quali, in particolare, tutte quelle di istruzione, per il conseguimento di titoli di studio, laurea, master, corsi di Per_ perfezionamento, di avviamento al lavoro e quant'altro in favore dei figli e fino al raggiungimento della loro Per_2 indipendenza economica, comprese quelle per una vacanza all'anno per ciascun figlio, tutte da concordarsi preventivamente.
2) Quanto alla posizione della signora le parti si danno reciprocamente atto che, in adempimento ai patti CP_1 assunti in parte qua, il signor ha saldato integralmente i premi relativi alle polizze personali intestate alla sig.ra Pt_1 CP_1 con la Compagnia di Assicurazione Zurich Life n. 27403 e n.27404, nelle more giunti a naturale scadenza. pagina 2 di 3 3) La parti concordano che in capo al signor cessi l'obbligo di versamento dell'assegno divorzile periodico di euro Pt_1
1.047, come effettivamente è cessato, con decorrenza dal mese di maggio 2024.
4) Conseguentemente, cessato consensualmente l'obbligo di versamento dell'assegno mensile di cui alla sentenza allegata, si obbliga a corrispondere a la somma di euro 19.000 (diciannovemila), a titolo di assegno una Parte_1 CP_1 tantum, ex art. 5, comma VIII, L.898/70 e succ. da versare in due tranches, una di euro 5.000,00 e una di euro 14.000,00 entro il 30.10.2024.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che ha integralmente corrisposto le predette tranches di Parte_1 pagamento, mediante bonifico bancario nell'anno 2024 e che, essendo avvenuto il pagamento di detta somma a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, comma VIII, L.989/70, il nulla più deve e dovrà corrispondere alla signora a Pt_1 CP_1 titolo di assegno di divorzio.
6) si accolli il 100% delle spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile ove la stessa abita CP_1 unitamente ai figli e sito in Rimini Via Malaspina n.7.
7) Ferme ed invariate tutte le restanti condizioni di cui alla sentenza n. 913/2019.”
L'esito del presente giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa congiuntamente promossa da Pt_1
e ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede,
[...] CP_1
➢ Dispone la modifica delle condizioni economiche contenute ai punti da 4), 5), 6), 7), 8) e 9) della sentenza definitiva di divorzio n. 913/2019, pronunciata dall'intestato Tribunale e pubblicata il
18.11.2019, nel procedimento R.G. 901/2019, alle condizioni di cui in narrativa qui da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Compensa integralmente le spese del presente procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3