Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2024, n. 29174
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Sentenza 15 maggio 2024

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Ai fini della retrodatazione della decorrenza dei termini custodiali, l'identità ovvero la diversità tra il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza e quello in cui è stata emessa la seconda non può trarsi dal dato della connessione qualificata tra i reati che ne formano oggetto ex art. 12, cod. proc. pen., dovendo, invece, farsi riferimento al dato formale dell'iscrizione della notizie di reato nel registro di cui all'art. 335, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nozione sostanziale di unicità del procedimento individuata dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, riguarda esclusivamente la specifica disciplina delle intercettazioni e non può essere trasposta in ambiti processuali diversi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2024, n. 29174
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29174
    Data del deposito : 15 maggio 2024

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