Articolo 4 della Legge 5 giugno 1951, n. 540
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 luglio 1951
Art. 4.
E' concessa, fino al 31 dicembre 1952, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati: Qualita della merce Scopo per il quale e concessa la importazione temporanea Quantita minima ammessa alla imp. temp. Termine massimo per la riespor- tazione
Entrata in vigore il 19 luglio 1951