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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1949/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zerella Parte_1 opponente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caprino opposta
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Tivoli, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare per le ragioni innanzi esposte l'inesistenza del credito fatto valere in monitorio dalla società opposta e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N. 516/2021, emesso in data
16.03.2021 dal Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Valerio Medaglia, su istanza di Controparte_2 nell'ambito del giudizio monitorio N. 904/2021 R.G.; - accertare e dichiarare la responsabilità aggravata
[...] della Società opposta, per avere la stessa, nonostante l'adempimento di rispetto a quanto disposto da Parte_1 [...]
agito in giudizio per il recupero di un credito rivelatosi inesistente;
- in ogni caso, condannare la società CP_3 opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, con ordine di distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.” per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente la presente opposizione perché infondata in fatto e diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via gradata, condannare comunque la Sig.ra , per i titoli di cui in premessa, al pagamento in Parte_1 favore della della somma di Euro 13.610,44, oltre interessi come da domanda, Controparte_1 nonché oltre le spese della procedura monitoria di ingiunzione liquidate in euro 540,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive spese occorrende, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso contrattualmente convenuto pari al 10% fino al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2021, richiesto ed Parte_1 ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 13.610,44, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento del prestito elargito in data 12.04.2006 da Controparte_3 concludendo come in epigrafe.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha in particolare dedotto:
- che con contratto del 12.4.2006, aveva concesso a un prestito di Controparte_3 Parte_1 euro 44.260,00, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 369,00, decorrenti dal 30.6.2006 e con scadenza al 30.6.2016, da corrispondersi mediante cessione di quote del proprio stipendio;
- che, all'epoca, l'opponente era dipendente di IT L.A.I. S.p.A.;
- che, in data 30.1.2007, i crediti relativi al rapporto di finanziamento erano stati oggetto di cessione tra e Consumo Finance S.p.A. (oggi ); Controparte_3 Controparte_1
- che, in data 29.8.2008, IT L.A.I. S.p.A. era ammessa in amministrazione straordinaria e, con decorrenza dal 01.01.2009, il rapporto di lavoro in corso con era trasferito senza Parte_1 soluzione di continuità a C.A.I. S.p.A.;
- che la mutuataria aveva informato del passaggio alle dipendenze del nuovo datore Controparte_3 di lavoro (C.A.I. S.p.A.) e, conseguentemente, in data 29.12.2008, aveva notificato a Controparte_3 quest'ultimo il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio;
- che, nonostante la tempestiva comunicazione della mutuataria e la notifica della cessione del contratto al nuovo datore di lavoro, a far data dal 28.2.2009 (data di scadenza della rata n. 33) sino al 31.3.2013, si era verificata l'interruzione dei pagamenti da parte del datore di lavoro;
- che successivamente, era stato concluso un accordo, tra tutte le parti coinvolte, in forza del quale la mutuataria, per il tramite del datore di lavoro, si era impegnata a corrispondere alla mutuante l'intero importo all'epoca dovuto, maggiorato degli interessi di mora, mediante n. 95 rate con decorrenza dall'aprile 2013 e scadenza al marzo 2021;
- che, in ottemperanza all'accordo concluso, l'opponente aveva dunque correttamente provveduto a restituire all'opposta sia il capitale mutuato maggiorato degli interessi convenzionali, sia gli interessi di mora maturati nel periodo di ritardo 2009-2013, mediante il pagamento di ratei mensili dal settembre
2020 al marzo 2021;
2 - che, pertanto, il diritto di credito azionato dalla era insussistente, Controparte_1 oltreché infondato per intervenuta estinzione e comunque per ritardo non imputabile all'opponente.
2. Si è costituita in giudizio , contestando le difese avversarie e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- che il datore di lavoro di parte opponente non aveva provveduto ad effettuare le trattenute della quota di euro 369,00 sulla retribuzione mensile e, pertanto, le rate dalla n. 33 alla n. 82 del piano di ammortamento erano state pagate con notevole ritardo rispetto alla naturale scadenza, generando interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 10%;
- che non vi era, viceversa, alcuna prova della intervenuta stipula di una transazione novativa, che avrebbe comportato la rinuncia della titolare del credito agli interessi moratori maturati sulle rate pagate in ritardo;
- che vi era stato semmai un mero accodamento delle rate rimaste insolute per inadempimento della debitrice, alla fine del piano di ammortamento decennale previsto dal contratto di finanziamento, al fine di rispettare il limite legale del quinto;
- che erano dovute altresì le spese per l'opposizione allo stato passivo di IT AI.
3. All'esito dell'udienza del 19.10.2021, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alla parte convenuta il termine di quindici giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata ulteriormente rinviata per consentire l'espletamento di mediazione demandata ex art. 5-quater d.Lgs. n.
28/2010.
All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, la causa è stata dunque trattenuta in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame, con il decreto ingiuntivo n. 516/2021, ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.610,44, a titolo di interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento del contratto di finanziamento, stipulato con da corrispondersi Parte_1 mediante cessione del quinto dello stipendio. ha contestato la debenza delle predette somme, adducendo di aver adempiuto Parte_1 integralmente la propria obbligazione.
3 Al riguardo, l'opponente ha allegato il raggiungimento di un accordo transattivo, tra tutte le parti coinvolte nel contratto ( e datore di lavoro), in forza del quale Controparte_3 Pt_1 CP_3 avrebbe concesso alla mutuataria un nuovo termine per il rimborso del mutuo (maggiorato degli
[...] interessi moratori maturati nel periodo 2009-2013). A far data dall'aprile 2013, la mutuataria, per il tramite del datore di lavoro, si sarebbe dunque impegnata a corrispondere alla mutuante l'intero importo, maggiorato degli interessi di mora, mediante n. 95 rate, secondo il conteggio aggiornato comunicato da di € 35.020,83, che avrebbe incluso interessi di mora per € 3.799,21. Controparte_3
Null'altro era quindi dovuto dalla a titolo di interessi di mora, avendo la stessa integralmente Pt_1 adempiuto il nuovo piano di ammortamento, omnicomprensivo.
A sostegno di tale argomentazione, l'opponente ha in particolare prodotto la comunicazione mail del 3 aprile 2013, con cui la dott.ssa per conto di IT, aveva comunicato alla la richiesta Per_1 Pt_1 avanzata dalla banca al fine di risolvere la situazione creatasi a seguito dell'interruzione dei pagamenti
(“siamo stati contattati dalla con cui lei [...] ha stipulato un contratto contro cessione di quote di stipendio. La CP_3
Co
ci richiede di ripristinare il pagamento del rateo residuo, che ci dice consistere in numero 95 rate per un importo di €
369,00 ciascuna. (cfr. doc. 6 e 7 citazione)”.
Ha poi allegato la comunicazione del 9.4.2013 (cfr. doc 8 citazione) con la quale la stessa dott.ssa Per_1 riportava la comunicazione ricevuta da nella quale vi era la quantificazione del residuo Controparte_3 dovuto, comprensiva degli interessi di mora maturati nel periodo di interruzione dei pagamenti (“la lettera di messa in mora non include gli interessi di mora maturati sul finanziamento, come espressamente specificato. Il conteggio aggiornato è € 35.020,83 che include interessi di mora per € 3.799,21.).
Infine, ha depositato la comunicazione del 10.4.2013, con cui la aveva autorizzato il proprio Pt_1 datore di lavoro a procedere alle trattenute, come richieste da (cfr. doc. 8 citazione). Controparte_3
Ebbene, con riguardo alla pretesa stipulazione di un accordo transattivo con effetti novativi, quindi sostitutivo dell'obbligazione originaria, ritiene il giudicante, che dall'esame degli atti di causa e con particolare riguardo alla produzione dell'opponente, sulla quale gravava l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione altrui, non emerga l'esistenza di alcuna transazione.
La documentazione prodotta a sostegno della tesi attorea consiste, infatti, in una comunicazione proveniente da un soggetto terzo, che si limita a riportare un conteggio asseritamente fornito dalla banca.
Detta comunicazione, per la sua provenienza, non è idonea a dimostrare né l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti né, tantomeno, da essa è desumibile la volontà della banca di attribuirvi effetti novativi.
Si osserva infatti che si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a
4 modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo,
è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati ( cfr. Cass. n. 4455/2006).
Ebbene, manca, nella specie, qualsiasi atto o manifestazione di volontà proveniente direttamente dalla banca da cui possa desumersi il necessario animus novandi, ossia l'intenzione di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova - che a mente dell'art. 1230, comma 2, c.c. “deve risultare in modo non equivoco” atteso che, per costante giurisprudenza, la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione non ha efficacia novativa (cfr. Cass. n. 27028/2022; Cass. n.
19792/2014; Cass. n. 15980/2010) - ovvero di rinunciare agli interessi di mora o ad ogni ulteriore pretesa connessa all'inadempimento. In difetto di una prova chiara e univoca in tal senso, non può ritenersi integrata né una transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. né una novazione dell'obbligazione ex art. 1230 c.c.
Infine, va rilevato che l'azione monitoria si fonda sull'inadempimento di un contratto di mutuo, per cui per il creditore è sufficiente la prova del contratto e l'allegazione dell'inadempimento altrui, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova di aver adempiuto o la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
Cass civ., SS. UU. 13533/2001).
Di conseguenza, prodotto il contratto e allegato, mediante l'indicazione precisa del credito,
l'inadempimento, era il debitore a dover dimostrare l'avvenuto adempimento o la sua non imputabilità.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese legali relative al giudizio di opposizione allo stato passivo di IT L.A.I., si osserva al riguardo che non è stata formulata alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'opposta; in ogni caso, la richiesta appare del tutto infondata, oltre che generica, in assenza di allegazione di prova scritta alcuna in ordine all'esborso delle spese processuali di cui si chiede il rimborso.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022 (applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
5 - condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Addì, 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1949 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Zerella Parte_1 opponente e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caprino opposta
OGGETTO: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).
CONCLUSIONI: per parte opponente: “Piaccia al Tribunale di Tivoli, respinta ogni contraria istanza: - accertare e dichiarare per le ragioni innanzi esposte l'inesistenza del credito fatto valere in monitorio dalla società opposta e per l'effetto revocare, annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N. 516/2021, emesso in data
16.03.2021 dal Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Valerio Medaglia, su istanza di Controparte_2 nell'ambito del giudizio monitorio N. 904/2021 R.G.; - accertare e dichiarare la responsabilità aggravata
[...] della Società opposta, per avere la stessa, nonostante l'adempimento di rispetto a quanto disposto da Parte_1 [...]
agito in giudizio per il recupero di un credito rivelatosi inesistente;
- in ogni caso, condannare la società CP_3 opposta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre oneri di legge, con ordine di distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.” per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere in prima udienza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via principale, rigettare integralmente la presente opposizione perché infondata in fatto e diritto, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via gradata, condannare comunque la Sig.ra , per i titoli di cui in premessa, al pagamento in Parte_1 favore della della somma di Euro 13.610,44, oltre interessi come da domanda, Controparte_1 nonché oltre le spese della procedura monitoria di ingiunzione liquidate in euro 540,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive spese occorrende, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora al tasso contrattualmente convenuto pari al 10% fino al saldo effettivo;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente giudizio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 516/2021, richiesto ed Parte_1 ottenuto da nei suoi confronti per l'importo di euro 13.610,44, oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese della fase monitoria, a titolo di interessi di mora per il ritardato pagamento delle rate di ammortamento del prestito elargito in data 12.04.2006 da Controparte_3 concludendo come in epigrafe.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente ha in particolare dedotto:
- che con contratto del 12.4.2006, aveva concesso a un prestito di Controparte_3 Parte_1 euro 44.260,00, da restituirsi in 120 rate mensili di euro 369,00, decorrenti dal 30.6.2006 e con scadenza al 30.6.2016, da corrispondersi mediante cessione di quote del proprio stipendio;
- che, all'epoca, l'opponente era dipendente di IT L.A.I. S.p.A.;
- che, in data 30.1.2007, i crediti relativi al rapporto di finanziamento erano stati oggetto di cessione tra e Consumo Finance S.p.A. (oggi ); Controparte_3 Controparte_1
- che, in data 29.8.2008, IT L.A.I. S.p.A. era ammessa in amministrazione straordinaria e, con decorrenza dal 01.01.2009, il rapporto di lavoro in corso con era trasferito senza Parte_1 soluzione di continuità a C.A.I. S.p.A.;
- che la mutuataria aveva informato del passaggio alle dipendenze del nuovo datore Controparte_3 di lavoro (C.A.I. S.p.A.) e, conseguentemente, in data 29.12.2008, aveva notificato a Controparte_3 quest'ultimo il contratto di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio;
- che, nonostante la tempestiva comunicazione della mutuataria e la notifica della cessione del contratto al nuovo datore di lavoro, a far data dal 28.2.2009 (data di scadenza della rata n. 33) sino al 31.3.2013, si era verificata l'interruzione dei pagamenti da parte del datore di lavoro;
- che successivamente, era stato concluso un accordo, tra tutte le parti coinvolte, in forza del quale la mutuataria, per il tramite del datore di lavoro, si era impegnata a corrispondere alla mutuante l'intero importo all'epoca dovuto, maggiorato degli interessi di mora, mediante n. 95 rate con decorrenza dall'aprile 2013 e scadenza al marzo 2021;
- che, in ottemperanza all'accordo concluso, l'opponente aveva dunque correttamente provveduto a restituire all'opposta sia il capitale mutuato maggiorato degli interessi convenzionali, sia gli interessi di mora maturati nel periodo di ritardo 2009-2013, mediante il pagamento di ratei mensili dal settembre
2020 al marzo 2021;
2 - che, pertanto, il diritto di credito azionato dalla era insussistente, Controparte_1 oltreché infondato per intervenuta estinzione e comunque per ritardo non imputabile all'opponente.
2. Si è costituita in giudizio , contestando le difese avversarie e chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In particolare, parte opposta ha sostenuto:
- che il datore di lavoro di parte opponente non aveva provveduto ad effettuare le trattenute della quota di euro 369,00 sulla retribuzione mensile e, pertanto, le rate dalla n. 33 alla n. 82 del piano di ammortamento erano state pagate con notevole ritardo rispetto alla naturale scadenza, generando interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 10%;
- che non vi era, viceversa, alcuna prova della intervenuta stipula di una transazione novativa, che avrebbe comportato la rinuncia della titolare del credito agli interessi moratori maturati sulle rate pagate in ritardo;
- che vi era stato semmai un mero accodamento delle rate rimaste insolute per inadempimento della debitrice, alla fine del piano di ammortamento decennale previsto dal contratto di finanziamento, al fine di rispettare il limite legale del quinto;
- che erano dovute altresì le spese per l'opposizione allo stato passivo di IT AI.
3. All'esito dell'udienza del 19.10.2021, il Giudice, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, ha assegnato alla parte convenuta il termine di quindici giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente, è stata ulteriormente rinviata per consentire l'espletamento di mediazione demandata ex art. 5-quater d.Lgs. n.
28/2010.
All'udienza del 21.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione, la causa è stata dunque trattenuta in decisione, con termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
4. L'opposizione è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Nel caso in esame, con il decreto ingiuntivo n. 516/2021, ha chiesto il Controparte_1 pagamento della somma di € 13.610,44, a titolo di interessi di mora per il ritardo nel pagamento delle rate di ammortamento del contratto di finanziamento, stipulato con da corrispondersi Parte_1 mediante cessione del quinto dello stipendio. ha contestato la debenza delle predette somme, adducendo di aver adempiuto Parte_1 integralmente la propria obbligazione.
3 Al riguardo, l'opponente ha allegato il raggiungimento di un accordo transattivo, tra tutte le parti coinvolte nel contratto ( e datore di lavoro), in forza del quale Controparte_3 Pt_1 CP_3 avrebbe concesso alla mutuataria un nuovo termine per il rimborso del mutuo (maggiorato degli
[...] interessi moratori maturati nel periodo 2009-2013). A far data dall'aprile 2013, la mutuataria, per il tramite del datore di lavoro, si sarebbe dunque impegnata a corrispondere alla mutuante l'intero importo, maggiorato degli interessi di mora, mediante n. 95 rate, secondo il conteggio aggiornato comunicato da di € 35.020,83, che avrebbe incluso interessi di mora per € 3.799,21. Controparte_3
Null'altro era quindi dovuto dalla a titolo di interessi di mora, avendo la stessa integralmente Pt_1 adempiuto il nuovo piano di ammortamento, omnicomprensivo.
A sostegno di tale argomentazione, l'opponente ha in particolare prodotto la comunicazione mail del 3 aprile 2013, con cui la dott.ssa per conto di IT, aveva comunicato alla la richiesta Per_1 Pt_1 avanzata dalla banca al fine di risolvere la situazione creatasi a seguito dell'interruzione dei pagamenti
(“siamo stati contattati dalla con cui lei [...] ha stipulato un contratto contro cessione di quote di stipendio. La CP_3
Co
ci richiede di ripristinare il pagamento del rateo residuo, che ci dice consistere in numero 95 rate per un importo di €
369,00 ciascuna. (cfr. doc. 6 e 7 citazione)”.
Ha poi allegato la comunicazione del 9.4.2013 (cfr. doc 8 citazione) con la quale la stessa dott.ssa Per_1 riportava la comunicazione ricevuta da nella quale vi era la quantificazione del residuo Controparte_3 dovuto, comprensiva degli interessi di mora maturati nel periodo di interruzione dei pagamenti (“la lettera di messa in mora non include gli interessi di mora maturati sul finanziamento, come espressamente specificato. Il conteggio aggiornato è € 35.020,83 che include interessi di mora per € 3.799,21.).
Infine, ha depositato la comunicazione del 10.4.2013, con cui la aveva autorizzato il proprio Pt_1 datore di lavoro a procedere alle trattenute, come richieste da (cfr. doc. 8 citazione). Controparte_3
Ebbene, con riguardo alla pretesa stipulazione di un accordo transattivo con effetti novativi, quindi sostitutivo dell'obbligazione originaria, ritiene il giudicante, che dall'esame degli atti di causa e con particolare riguardo alla produzione dell'opponente, sulla quale gravava l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione altrui, non emerga l'esistenza di alcuna transazione.
La documentazione prodotta a sostegno della tesi attorea consiste, infatti, in una comunicazione proveniente da un soggetto terzo, che si limita a riportare un conteggio asseritamente fornito dalla banca.
Detta comunicazione, per la sua provenienza, non è idonea a dimostrare né l'esistenza di un accordo transattivo tra le parti né, tantomeno, da essa è desumibile la volontà della banca di attribuirvi effetti novativi.
Si osserva infatti che si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a
4 modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; sul piano soggettivo,
è necessario che sussista una inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati ( cfr. Cass. n. 4455/2006).
Ebbene, manca, nella specie, qualsiasi atto o manifestazione di volontà proveniente direttamente dalla banca da cui possa desumersi il necessario animus novandi, ossia l'intenzione di estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova - che a mente dell'art. 1230, comma 2, c.c. “deve risultare in modo non equivoco” atteso che, per costante giurisprudenza, la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione non ha efficacia novativa (cfr. Cass. n. 27028/2022; Cass. n.
19792/2014; Cass. n. 15980/2010) - ovvero di rinunciare agli interessi di mora o ad ogni ulteriore pretesa connessa all'inadempimento. In difetto di una prova chiara e univoca in tal senso, non può ritenersi integrata né una transazione ai sensi dell'art. 1965 c.c. né una novazione dell'obbligazione ex art. 1230 c.c.
Infine, va rilevato che l'azione monitoria si fonda sull'inadempimento di un contratto di mutuo, per cui per il creditore è sufficiente la prova del contratto e l'allegazione dell'inadempimento altrui, gravando, invece, sul debitore l'onere della prova di aver adempiuto o la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
Cass civ., SS. UU. 13533/2001).
Di conseguenza, prodotto il contratto e allegato, mediante l'indicazione precisa del credito,
l'inadempimento, era il debitore a dover dimostrare l'avvenuto adempimento o la sua non imputabilità.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
In ordine, invece, alla richiesta di condanna al pagamento delle spese legali relative al giudizio di opposizione allo stato passivo di IT L.A.I., si osserva al riguardo che non è stata formulata alcuna domanda riconvenzionale da parte dell'opposta; in ogni caso, la richiesta appare del tutto infondata, oltre che generica, in assenza di allegazione di prova scritta alcuna in ordine all'esborso delle spese processuali di cui si chiede il rimborso.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM n. 55/2014 agg. al DM n. 147/2022 (applicazione dei parametri previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione), seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 516/2021 emesso dal Tribunale di Tivoli;
5 - condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in euro
2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Addì, 22.12.2025
Il Giudice dott.ssa Beatrice Ruperto
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