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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1438/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200000947000, notificatale il 4.5.2022, con la quale le è stato sollecitato il pagamento dell'avviso di accertamento n. TVK031203212/2012, relativo a Iva, Ires e Irap 2012, e delle seguenti cartelle:
1) 04320170012649832000, relativa all'Irap 2014;
2) 04320180001355062000, relativa all'Ires e all'Iva 2014;
3) 04320180012597045000, relativa all'Irap 2015;
4) 04320190002029905000, relativa all'Ires 2015.
Ha eccepito la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 in quanto l'espropriazione è stata avviata oltre il termine di un anno dalla notifica delle cartelle e in difetto della preventiva notifica di un avviso di mora.
Ha lamentato, altresì, che l'avviso di accertamento n. TVK031203212/2012 ha formato oggetto di contenzioso definito in senso favorevole alla contribuente con sentenza della CTP di Foggia n. 403/2019 del 17.5.2019, cui non ha fatto seguito il provvedimento di sgravio, inutilmente sollecitato dalla ricorrente.
Ha eccepito, infine, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'omessa allegazione degli atti presupposti in esso richiamati, la mancata indicazione del criterio di computo degli interessi, l'eccessivo ammontare dell'aggio richiesto dall'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto la legittimità del proprio operato osservando che l'iscrizione ipotecaria è misura cautelare che si pone fuori dall'esecuzione forzata con la conseguente inapplicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 che la ricorrente assume violato. Ha richiamato varia giurisprudenza di legittimità in materia.
Ha soggiunto che l'atto è adeguatamente motivato sì da consentire alla contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti;
che non v'è obbligo di allegazione degli atti presupposti, già noti alla contribuente;
che il criterio di computo degli interessi è quello legale di cui all'art. 30 del d.P.R.
n. 602/1973, come esplicitato nell'atto impugnato.
In merito al mancato sgravio delle somme pretese con l'avviso di accertamento ha dedotto che trattasi di incombenza dell'ente impositore piuttosto che dell'agente della riscossione. Con memoria di replica la società Ricorrente_1 S.r.l. ha dedotto che per l'avviso di accertamento è intervenuto sgravio totale mentre per le cartelle è stata richiesta la definizione agevolata ai sensi della Legge
n. 197/2022 cui ha fatto seguito, da parte del concessionario, il provvedimento di determinazione delle somme dovute. Ha soggiunto che il pagamento delle somme dovute per le cartelle sub 1), 3) e 4) è stato effettuato in un'unica soluzione mentre per la cartella sub 2) vi è stata rateizzazione con pagamento delle prime nove rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che è cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n.
TVK031203212/2012. Benché non risulti agli atti il provvedimento di sgravio cui fa riferimento la società ricorrente, la sentenza di annullamento del suddetto avviso pronunciata della CTP di Foggia in data 15.2.2019 in uno all'assenza di deduzioni contrarie da parte dell'agente della riscossione, rendono verosimili le asserzioni della società in merito.
Riguardo alle cartelle, la documentazione prodotta dalla ricorrente prova l'avvenuta presentazione di plurime dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater) -prevista dall'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022- cui hanno fatto seguito distinti provvedimenti di determinazione delle somme dovute e il pagamento della prima rata.
Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA AN
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente e Relatore
LABIANCA GAETANO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1438/2022 depositato il 29/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRES-ALTRO 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2014 - AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04376202200000947000 IRAP 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04376202200000947000, notificatale il 4.5.2022, con la quale le è stato sollecitato il pagamento dell'avviso di accertamento n. TVK031203212/2012, relativo a Iva, Ires e Irap 2012, e delle seguenti cartelle:
1) 04320170012649832000, relativa all'Irap 2014;
2) 04320180001355062000, relativa all'Ires e all'Iva 2014;
3) 04320180012597045000, relativa all'Irap 2015;
4) 04320190002029905000, relativa all'Ires 2015.
Ha eccepito la violazione dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 in quanto l'espropriazione è stata avviata oltre il termine di un anno dalla notifica delle cartelle e in difetto della preventiva notifica di un avviso di mora.
Ha lamentato, altresì, che l'avviso di accertamento n. TVK031203212/2012 ha formato oggetto di contenzioso definito in senso favorevole alla contribuente con sentenza della CTP di Foggia n. 403/2019 del 17.5.2019, cui non ha fatto seguito il provvedimento di sgravio, inutilmente sollecitato dalla ricorrente.
Ha eccepito, infine, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, l'omessa allegazione degli atti presupposti in esso richiamati, la mancata indicazione del criterio di computo degli interessi, l'eccessivo ammontare dell'aggio richiesto dall'agente della riscossione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto la legittimità del proprio operato osservando che l'iscrizione ipotecaria è misura cautelare che si pone fuori dall'esecuzione forzata con la conseguente inapplicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 che la ricorrente assume violato. Ha richiamato varia giurisprudenza di legittimità in materia.
Ha soggiunto che l'atto è adeguatamente motivato sì da consentire alla contribuente di conoscere gli estremi della pretesa tributaria fatta valere nei suoi confronti;
che non v'è obbligo di allegazione degli atti presupposti, già noti alla contribuente;
che il criterio di computo degli interessi è quello legale di cui all'art. 30 del d.P.R.
n. 602/1973, come esplicitato nell'atto impugnato.
In merito al mancato sgravio delle somme pretese con l'avviso di accertamento ha dedotto che trattasi di incombenza dell'ente impositore piuttosto che dell'agente della riscossione. Con memoria di replica la società Ricorrente_1 S.r.l. ha dedotto che per l'avviso di accertamento è intervenuto sgravio totale mentre per le cartelle è stata richiesta la definizione agevolata ai sensi della Legge
n. 197/2022 cui ha fatto seguito, da parte del concessionario, il provvedimento di determinazione delle somme dovute. Ha soggiunto che il pagamento delle somme dovute per le cartelle sub 1), 3) e 4) è stato effettuato in un'unica soluzione mentre per la cartella sub 2) vi è stata rateizzazione con pagamento delle prime nove rate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che è cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n.
TVK031203212/2012. Benché non risulti agli atti il provvedimento di sgravio cui fa riferimento la società ricorrente, la sentenza di annullamento del suddetto avviso pronunciata della CTP di Foggia in data 15.2.2019 in uno all'assenza di deduzioni contrarie da parte dell'agente della riscossione, rendono verosimili le asserzioni della società in merito.
Riguardo alle cartelle, la documentazione prodotta dalla ricorrente prova l'avvenuta presentazione di plurime dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione quater) -prevista dall'art. 1, commi 231-252, della L. n. 197/2022- cui hanno fatto seguito distinti provvedimenti di determinazione delle somme dovute e il pagamento della prima rata.
Sussistono, pertanto, i presupposti per pronunciare l'estinzione del giudizio.
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Foggia il 7 gennaio 2026
Il Presidente est.
PA AN