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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 875/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
26 giugno 2019
d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Lecco, Via Balicco n. 113 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Consoloni Fabrizio (C.F. ) del Foro di lecco, procuratore C.F._1 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 18
già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8 (C.F. ) in persona del P.IVA_2 procuratore speciale munito di legale rappresentanza Dott.ssa Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2 con studio in Bergamo, Via Masone n. 3 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Massimo Iolita (C.F. ) con studio in Brescia, Via Malta n. C.F._3
7/C.
APPELLATO
e
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, (C.F. Controparte_4
n. ), in persona del procuratore speciale dott. in forza P.IVA_3 Controparte_5 di procura notarile rilasciata in data 2.2.2022 con atto in autentica Notaio dott. Per_1 di Modena rep. 49513/14920, quale mandataria in nome e per conto di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale in CP_6 autentica del Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2 del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 14 maggio 2019 con il n. 1101/2019 pagina 2 di 18
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche di decadenza e di prescrizione, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. n. 1101/2019 (R.G. n.
11945/2015) resa dal Giudice del Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile,
Dott.ssa Laura Brambilla, in data 14.05.2019, pubblicata in data 14.05.2019 e non notificata e, per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE: preso atto dell'avvenuto deposito della comparsa di costituzione di quale mandataria in nome e per Controparte_4 conto di quest'ultima quale successore a titolo particolare di Controparte_6 presta consenso, ex art. 111 c.p.c., Controparte_7 alla richiesta estromissione di dal presente giudizio. Controparte_2
NEL MERITO:
- Con riguardo ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880, accertare e dichiarare
l'insussistenza di un qualsivoglia accordo scritto tra e la Parte_1 [...]
(già ) in ordine a giorni valuta, Controparte_2 Controparte_8 spese, commissioni e tassi di interesse e, in caso contrario, disporre l'azzeramento di spese e commissioni e accertare i tassi di interesse secondo l'art. 117 TUB;
- Con riguardo ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880, accertare e dichiarare
l'insussistenza di una qualsivoglia pattuizione contrattuale in ordine alla facoltà unilaterale di modifica delle condizioni, nonché comunque l'insussistenza di qualsivoglia comunicazione periodica a riguardo;
- Con riguardo al conto corrente n. 84653, accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) di pratiche anatocistiche a danno della esponente, provvedendo di conseguenza al ricalcolo del saldo di conto corrente senza alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, e condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo pagina 3 di 18 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore della esponente della somma di euro 1.028,81, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Con riguardo a tutti i rapporti oggetto di causa (conti correnti nn. 84653, 84792 e
89880), accertare e dichiarare l'illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) delle Commissioni di massimo scoperto in questi termini: - quanto al
C/C n. 84653 l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 3.725,57 sul Part fido cassa e di euro 436,42 sul;
- quanto al C/C n. 84792 l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 12.085,42; - quanto al C/C n. 89880
l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 788,56; per un importo a tale titolo complessivo di euro 17.035,97; condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione
a favore della esponente della somma di euro 17.035,97, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Con riguardo a tutti i rapporti oggetto di causa (conti correnti nn. 84653, 84792 e
89880), accertare e dichiarare l'illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) degli interessi in misura superiore alle soglie indicate (soglie antiusura), condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore della esponente della somma di euro 81.451,99, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Fatte salve – per ciascuna e tutte le richieste appena ricordate - quelle maggiori e/o minori somme ritenute di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 codice civile, ovvero che risulteranno dovute in corso di causa;
- Accertare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi di da Parte_1 parte della (già ) Controparte_2 Controparte_8 poiché compiuta sulla base di dati riferiti ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880 viziati da illegittima applicazione da parte della appellata di pratiche anatocistiche, pagina 4 di 18 di Commissioni di Massimo Scoperto e di interessi superiori alle soglie antiusura nella misura di cui alle domande precedenti o nella maggior misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto:
A) condannare la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a revocare la segnalazione alla Centrale Rischi di o, Parte_1 comunque, a provvedere a quanto necessario per ottenere la cancellazione della segnalazione medesima fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € 500,00 o in quel maggior importo che si riterrà equo, la somma di denaro che parte appellata sarà tenuta a pagare a per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 relativo provvedimento di condanna;
B) condannare la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali che si Parte_1 quantificano in € 86.045,30, o in quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, nonché dei danni non patrimoniali che ci si riserva di meglio indicare nel presente giudizio e da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo;
C) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge, nonché con condanna dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante di quanto dalla stessa anticipato per le consulenze tecniche d'ufficio esperite in primo e in secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c., si chiede che l'Ill.ma
Corte adita voglia:
disporre un'integrazione dell'indagine peritale da parte del CTU Dott.ssa finalizzata alla verifica Per_2 dell'usura secondo la formula del Taeg in alternativa a quella della NC d'IT
(giuste osservazioni alle bozze di CTU e integrazione di CTU a firma del CTP di parte appellante, Dott. ), nonché allo stralcio dei conteggi alternativi di Per_3 cui a pag. 10 dell'integrazione di CTU per le ragioni meglio espresse all'udienza del
27.11.2024;
ordinare alla appellata, in pagina 5 di 18 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente identificati con i n. 84792 e 89880, nonché di tutta la documentazione bancaria (tra cui gli estratti conto) inerente i conti correnti nn.
84653, 84792 e 89880.
Ammettere l'appellante alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nel mese di ottobre
2015 il Sig. inviava a la missiva che si rammostra al Parte_3 Parte_1 teste (cfr. doc. 12 fascicolo I grado)?”.
2) Vero che la
“segnalazione di sofferenza” cui si riferisce il Sig. nella propria Parte_3 missiva datata 16.10.2015 e che si rammostra al teste (cfr. doc. 12
), è quella eseguita dalla
NC Popolare di Bergamo S.p.a. giusto prospetto della NC d'IT che anch'esso si rammostra al teste (cfr. doc. 18 fascicolo I grado)?”;
Si indica a teste sul capitolo 2 il Sig. , presso la sede legale della sua omonima impresa Parte_3 individuale sita in Galbiate (LC), Via Lecco n. 57.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
in via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto difetta dei requisiti e dei contenuti prescritti dall'art. 342 1° comma c.p.c. così come modificato dall'art.
54 D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con L. 07/08/2012 n. 134, dichiararne
l'inammissibilità, il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via preliminare subordinata:
pagina 6 di 18 per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiararne l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, il tutto con
l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
sempre in via preliminare:
accertata l'illegittima estensione del petitum nonché il mutamento della causa petendi dichiarare inammissibili le eccezioni e deduzioni nuove ex adverso proposte nonché l'eventuale correlata produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio per le ragioni di cui in narrativa ordinandone, se del caso, l'espunzione dal fascicolo processuale;
atteso l'intervento di per dichiarare l'estromissione Controparte_9 Controparte_6 dal presente giudizio della cedente ora Controparte_2 [...]
Controparte_1
in via principale:
per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di
Bergamo G.U. Dr.ssa Laura Brambilla n. 1101/2019 pubblicata il 14.5.2019 e non notificata;
in ogni caso:
condannare l'appellante alla rifusione a favore di Controparte_2 ora delle competenze legali del presente grado di giudizio Controparte_1 oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p..”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito pagina 7 di 18 giudicare.
in via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto difetta dei requisiti e dei contenuti prescritti dall'art. 342 1° comma c.p.c. così come modificato dall'art.
54 D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con L. 07/08/2012 n. 134, dichiararne
l'inammissibilità, il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via preliminare subordinata:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiararne l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, il tutto con
l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
sempre in via preliminare:
accertata l'illegittima estensione del petitum nonché il mutamento della causa petendi dichiarare inammissibili le eccezioni e deduzioni nuove ex adverso proposte nonché l'eventuale correlata produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio per le ragioni di cui in narrativa ordinandone, se del caso, l'espunzione dal fascicolo processuale;
dichiarare l'estromissione dal presente giudizio della cedente ora Controparte_2 [...]
Controparte_1
in via principale:
per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di
Bergamo G.U. Dr.ssa Laura Brambilla n. 1101/2019 pubblicata il 14.5.2019 e non notificata;
in ogni caso: pagina 8 di 18 condannare l'appellante alla rifusione a favore di delle Controparte_6 competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 novembre 2015 Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con la NC Popolare di Bergamo S.p.a. i rapporti di conto corrente n. 84653, 84792, 89880 e di aver subito ingiusti addebiti a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e tassi di interesse superiori alla soglia d'usura, adiva il tribunale chiedendo che venisse accertata:
- con riferimento ai conti correnti n. 84653, 84792 e 89880 l'insussistenza di qualsivoglia accordo scritto in ordine a giorni di valuta, spese, commissioni, tassi di interesse ed alla facoltà unilaterale di modifica delle condizioni;
- l'illegittima applicazione di pratiche anatocistiche, delle commissioni di massimo scoperto e di interessi ultra-soglia antiusura;
- l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi di Pt_1 Pt_1
In considerazione di tali aspetti parte attrice domandava la condanna della convenuta al rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché al risarcimento dei danni tutti patiti.
Costituendosi in giudizio la banca contestava tutto quanto dedotto ed eccepiva la prescrizione estintiva del diritto alla restituzione invocato da parte attrice.
Il tribunale riteneva infondate le domande in quanto il contratto n. 84653 del 13 gennaio 1997 risultava validamente sottoscritto dal correntista ed in esso erano contenute le pattuizioni relative alle spese, ai giorni di valuta, alle commissioni, ai tassi di interesse e allo ius variandi.
Il tribunale reputava privi di rilievo i contratti anticipi n. 84792 e 89880, in quanto pagina 9 di 18 essi rappresentavano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_8
Egualmente infondate risultavano le domande di ripetizione degli indebiti essendo prive di supporto probatorio, in quanto erano stati prodotti in giudizio unicamente gli estratti scalari.
Il rigetto delle domande principali determinava anche il rigetto della domanda relativa alla illegittima segnalazione alla Centrale rischi della NC d'IT, nonché della domanda risarcitoria, la quale risultava in ogni caso priva di riscontro probatorio.
Le spese di lite venivano liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
In conclusione, il tribunale rigettava tutte le domande svolte dalla parte attrice;
condannava parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di parte convenuta, liquidandone l'ammontare in Euro 13.430,00 per compensi professionali ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed al rimborso di quanto eventualmente anticipato per la consulenza tecnica d'ufficio.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
1)parte appellante eccepisce che la decisione del tribunale risulta in contrasto con quanto accertato in sede di CTU rispetto alla pattuizione degli addebiti;
2)parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di ripetizione dell'indebito, a causa del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infatti, parte appellante osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente la produzione degli scalari e che non risulta dirimente, ai fini dell'espletamento della CTU, la circostanza che gli estratti conto non fossero completi.
Parte appellante chiede che vengano presi in considerazione i risultati della CTU pagina 10 di 18 svolta nel giudizio di prime cure, la quale ha accertato la mancata pattuizione di molteplici addebiti, nonché che venga disposta la sua integrazione con riferimento alla mancata pattuizione degli interessi e dei relativi tassi nei contratti di affidamento datati 04/04/1997, 23/01/2006, 11/04/2006 e 17/11/2011, e rispetto al superamento del tasso soglia.
3) Parte appellante chiede che venga dichiarata l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi della NC d'IT, e che conseguentemente essa venga revocata.
4)Parte appellante afferma che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della
NC d'IT ha determinato gravi conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in quanto:
-alla società appellante è stata negata la concessione in leasing di beni necessari alla propria attività (nello specifico un autocarro Iveco Daily del valore di €. 31.000,00 +
IVA; di un motocompressore Doosan del valore di €. 33.800,00 + IVA;
di una slitta in alluminio Speedy Drill del valore di €.21.245,30 + IVA, per un valore di complessivi €.86.045,30.)
Ulteriormente parte appellante afferma che a causa della segnalazione è stata posta in dubbio la propria affidabilità commerciale da parte della , Controparte_10 la quale infatti non ha accolto la richiesta di rinnovo del castelletto anticipo fatture svolta dalla società.
5) Parte appellante domanda la refusione delle spese di lite, nonché delle spese di
CTU.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e quanto al merito afferma che l'appello è infondato in fatto ed in diritto.
In data 15 febbraio 2023 è intervenuta in giudizio Controparte_4 quale cessionaria del ramo d'azienda di
[...] Controparte_2
pagina 11 di 18 richiamando le difese svolte dalla cedente e chiedendone l'estromissione.
In data 20 luglio 2023 la Corte nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria assegnando al CTU il seguente quesito:
“esaminati atti e documenti di causa, richieste se del caso informazioni alle parti ed ai terzi:
-accerti relativamente ai contratti di affidamento datati 04/04/1997, 23/01/2006,
11/04/2006 e 17/11/2011 la sussistenza di specifica e determinata pattuizione dei tassi di interesse, ed in caso di carente o insufficiente determinazione ne effettui la rideterminazione ai sensi dell'art. 117 TUB.
-Verifichi se a partire dal 30/06/2000 vi sia stata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed in caso affermativo, accerti il CTU se in conformità alla delibera CICR 9 febbraio 2000 la stessa sia stata pattuita dalle parti, con apposita approvazione per iscritto, e con previsione della pari periodicità nonché dell'indicazione di TAN e TAE.
In caso negativo, proceda all'eliminazione dal saldo del conto di tutte le somme a tale titolo addebitate;
-Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, con riferimento alla relativa pattuizione, e quindi al tasso in essere al momento della stipulazione di ogni contratto di apertura di conto ed a quello risultante al tempo di ogni successiva modifica in esercizio dello jus variandi, di cui all'art.118 TUB;
quanto all'incidenza della CMS sul TSU per il periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della legge n.2/2009, proceda alla relativa verifica in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018.
-Ridetermini quindi il saldo finale del rapporto, procedendo all'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi, anche tenuto conto degli accertamenti effettuati dal CTU nominato nel precedente grado di giudizio, nonché delle indicazioni di cui al presente quesito. “
A seguito dell'analisi della consulenza tecnica depositata in data 22 maggio 2024 la
Corte ha disposto l'integrazione della stessa. pagina 12 di 18 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da Controparte_4
terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di parte appellata dal
[...] presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.
***
Ulteriormente in via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Preso atto della connessione dei primi due motivi di appello la Corte reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
La doglianza in esame, la quale concerne le medesime tematiche sollevate in primo grado, non risultando ampliato il petitum, concerne l'indebita applicazione di somme non pattuite da parte della banca, nonché l'eventuale usurarietà degli interessi e l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. La banca, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione di parte delle somme. pagina 13 di 18 A seguito dell'analisi della documentazione prodotta la Corte ritiene che parte appellante abbia soddisfatto il proprio onere probatorio, ed inoltre si osserva che in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità risulta irrilevante l'eventuale non integrale produzione degli estratti conto.
Infatti, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui “in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo CP_8 finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/2020).
Nello specifico la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova può essere dimostrata anche attraverso la produzione degli scalari.
Quanto al merito la doglianza è fondata.
A seguito dell'analisi delle risultanze istruttorie, accertate dalla CTU svolta in primo grado, ed integrata nel presente giudizio, si osserva quanto segue:
-nei contratti non risulta pattuita la CMS nel periodo antecedente alla L. n. 2/2009. In merito si osserva che, in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia, affinché la CMS possa ritenersi validamente applicata nel periodo in cui la stessa ha trovato applicazione, in un arco temporale precedente all'introduzione della disciplina introdotta dalla L. n. 2/2009, essa doveva essere specificatamente pattuita per iscritto fra le parti, con determinazione inequivoca dei relativi elementi strutturali, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
-non è stata rilevata usurarietà degli interessi;
-è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi applicata nel corso di tutto il rapporto, in quanto all'esito della CTU si è riscontrata l'insussistenza dei relativi presupposti indicati nella delibera CICR 9/02/2025 (pattuizione dell'interesse pagina 14 di 18 anatocistico mediante apposita clausola specificamente approvata per iscritto, recante previsione della pari periodicità della capitalizzazione ed indicazione sia del TAN sia del TAE)
-è stato effettuato il ricalcolo del saldo finale, epurando il conto da tutti gli addebiti illegittimi, ed in seguito valutando l'eventuale prescrizione delle somme, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto con la raccomandata di parte appellante avente ad oggetto “ Parte_4
Filiale n. 890 di Lecco – Conti correnti nn. 84653-84792-89880”, ricevuta da
[...]
in data 7 marzo 2014, risultando pertanto prescritti gli Controparte_8 addebiti effettuati antecedentemente alla data del 7 marzo 2004.
Conseguentemente, la Corte, in conformità all'ipotesi di conteggio D accerta che parte appellante ha diritto alla ripetizione della somma pari a 30.762,04 euro, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
***
Con il terzo motivo parte appellante eccepisce l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi.
Preso atto che è stato accertato il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme indebitamente versate, la Corte accerta l'illegittimità della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi e conseguentemente ne dispone la sua cancellazione, a cura e spese di parte appellata, con termine per l'adempimento fino al trentesimo giorno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendo, in accoglimento dell'istanza di parte appellante, la condanna ex art.614 bis cpc dell'appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
***
Con il quarto motivo parte appellante domanda il risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimità della segnalazione.
pagina 15 di 18 In merito si osserva che parte appellante non ha allegato né fornito la prova dei danni effettivamente patiti a causa della segnalazione, essendosi limitata ad addurre che la segnalazione avrebbe causato la mancata conclusione di alcuni contratti di leasing, non fornendo chiarimenti circa i danni effettivi che la mancata stipulazione degli stessi avrebbe cagionato allo svolgimento dell'attività produttiva della società.
Analoga considerazione va fatta per il mancato rinnovo del “castelletto”.
La liquidazione equitativa del danno può aver luogo ai sensi dell'art.1226 cc ricorrendo il duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass.
18/04/2007 n.9244; Cass. 11/05/2010 n.11368); nella specie, come si è sopra rilevato, non risulta dimostrato, e ancor prima allegato, il pregiudizio che in concreto la società appellante avrebbe subito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, dall'allegata impossibilità di usufruire dei beni dei quali non aveva potuto ottenere la disponibilità a mezzo di contratto di leasing;
altrettanto indimostrato il pregiudizio in concreto subito per il mancato rinnovo del “castelletto”.
Per le anzidette considerazioni il quarto motivo di appello non può trovare accoglimento.
Spese
Preso atto che parte appellante risulta sostanzialmente vincitrice, la Corte condanna in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00). pagina 16 di 18 La Corte compensa integralmente fra le parti le spese relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 14
[...] maggio 2019 con il n. 1101/2019, e conseguentemente:
- condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di € 30.762,04 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e
- accerta l'illegittimità della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi e conseguentemente ne dispone la cancellazione, a cura e spese di parte appellata, con termine per l'adempimento fino al trentesimo giorno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendo, in accoglimento dell'istanza di parte appellante, la condanna ex art.614 bis cpc dell'appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
-rigetta il quarto motivo di appello proposto;
-condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.552,00 per la fase di studio, in euro 1.628,00 per la fase introduttiva, in euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed in euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
e quanto al presente grado in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, in euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa le spese di lite relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di
[...]
Controparte_4
-pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU di ambo i gradi del giudizio.
pagina 17 di 18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 18 di 18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 875/2019 promossa con atto di citazione notificato in data
26 giugno 2019
d a
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1
Lecco, Via Balicco n. 113 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Consoloni Fabrizio (C.F. ) del Foro di lecco, procuratore C.F._1 domiciliatario come da procura in atti.
APPELLANTE
c o n t r o
pagina 1 di 18
già con sede in Controparte_1 Controparte_2
Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8 (C.F. ) in persona del P.IVA_2 procuratore speciale munito di legale rappresentanza Dott.ssa Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2 con studio in Bergamo, Via Masone n. 3 ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.
Massimo Iolita (C.F. ) con studio in Brescia, Via Malta n. C.F._3
7/C.
APPELLATO
e
con sede in Modena Via S. Carlo n.16, (C.F. Controparte_4
n. ), in persona del procuratore speciale dott. in forza P.IVA_3 Controparte_5 di procura notarile rilasciata in data 2.2.2022 con atto in autentica Notaio dott. Per_1 di Modena rep. 49513/14920, quale mandataria in nome e per conto di
[...] [...]
in persona del legale rappresentante p.t., giusta procura speciale in CP_6 autentica del Notaio Dott. del 19 gennaio 2017, Rep. 45659/13967, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. GARRONE FLAVIO (C.F. ) C.F._2 del Foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 14 maggio 2019 con il n. 1101/2019 pagina 2 di 18
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia adita, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione anche di decadenza e di prescrizione, in accoglimento della presente impugnazione, riformare la sentenza n. n. 1101/2019 (R.G. n.
11945/2015) resa dal Giudice del Tribunale di Bergamo, Quarta Sezione Civile,
Dott.ssa Laura Brambilla, in data 14.05.2019, pubblicata in data 14.05.2019 e non notificata e, per l'effetto:
IN VIA PRELIMINARE: preso atto dell'avvenuto deposito della comparsa di costituzione di quale mandataria in nome e per Controparte_4 conto di quest'ultima quale successore a titolo particolare di Controparte_6 presta consenso, ex art. 111 c.p.c., Controparte_7 alla richiesta estromissione di dal presente giudizio. Controparte_2
NEL MERITO:
- Con riguardo ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880, accertare e dichiarare
l'insussistenza di un qualsivoglia accordo scritto tra e la Parte_1 [...]
(già ) in ordine a giorni valuta, Controparte_2 Controparte_8 spese, commissioni e tassi di interesse e, in caso contrario, disporre l'azzeramento di spese e commissioni e accertare i tassi di interesse secondo l'art. 117 TUB;
- Con riguardo ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880, accertare e dichiarare
l'insussistenza di una qualsivoglia pattuizione contrattuale in ordine alla facoltà unilaterale di modifica delle condizioni, nonché comunque l'insussistenza di qualsivoglia comunicazione periodica a riguardo;
- Con riguardo al conto corrente n. 84653, accertare e dichiarare l'avvenuta illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) di pratiche anatocistiche a danno della esponente, provvedendo di conseguenza al ricalcolo del saldo di conto corrente senza alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto, e condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo pagina 3 di 18 legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore della esponente della somma di euro 1.028,81, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Con riguardo a tutti i rapporti oggetto di causa (conti correnti nn. 84653, 84792 e
89880), accertare e dichiarare l'illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) delle Commissioni di massimo scoperto in questi termini: - quanto al
C/C n. 84653 l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 3.725,57 sul Part fido cassa e di euro 436,42 sul;
- quanto al C/C n. 84792 l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 12.085,42; - quanto al C/C n. 89880
l'importo totale illegittimamente addebitato è stato di euro 788,56; per un importo a tale titolo complessivo di euro 17.035,97; condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione
a favore della esponente della somma di euro 17.035,97, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Con riguardo a tutti i rapporti oggetto di causa (conti correnti nn. 84653, 84792 e
89880), accertare e dichiarare l'illegittima applicazione (per le ragioni meglio espresse in atti) degli interessi in misura superiore alle soglie indicate (soglie antiusura), condannando quindi a tale titolo la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione a favore della esponente della somma di euro 81.451,99, o di quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto sino al saldo effettivo e oltre al maggior danno anche sotto il profilo della svalutazione monetaria;
- Fatte salve – per ciascuna e tutte le richieste appena ricordate - quelle maggiori e/o minori somme ritenute di giustizia, anche con valutazione equitativa ex art. 1226 codice civile, ovvero che risulteranno dovute in corso di causa;
- Accertare l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi di da Parte_1 parte della (già ) Controparte_2 Controparte_8 poiché compiuta sulla base di dati riferiti ai conti correnti nn. 84653, 84792 e 89880 viziati da illegittima applicazione da parte della appellata di pratiche anatocistiche, pagina 4 di 18 di Commissioni di Massimo Scoperto e di interessi superiori alle soglie antiusura nella misura di cui alle domande precedenti o nella maggior misura che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto:
A) condannare la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a revocare la segnalazione alla Centrale Rischi di o, Parte_1 comunque, a provvedere a quanto necessario per ottenere la cancellazione della segnalazione medesima fissando, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., in € 500,00 o in quel maggior importo che si riterrà equo, la somma di denaro che parte appellata sarà tenuta a pagare a per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del Parte_1 relativo provvedimento di condanna;
B) condannare la parte appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore di dei danni patrimoniali che si Parte_1 quantificano in € 86.045,30, o in quel maggiore importo che verrà determinato in corso di causa, nonché dei danni non patrimoniali che ci si riserva di meglio indicare nel presente giudizio e da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dovuto al saldo;
C) con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e cpa come per legge, nonché con condanna dell'appellata al rimborso in favore dell'appellante di quanto dalla stessa anticipato per le consulenze tecniche d'ufficio esperite in primo e in secondo grado.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Previa rimessione della causa in istruttoria ex art. 356 c.p.c., si chiede che l'Ill.ma
Corte adita voglia:
disporre un'integrazione dell'indagine peritale da parte del CTU Dott.ssa finalizzata alla verifica Per_2 dell'usura secondo la formula del Taeg in alternativa a quella della NC d'IT
(giuste osservazioni alle bozze di CTU e integrazione di CTU a firma del CTP di parte appellante, Dott. ), nonché allo stralcio dei conteggi alternativi di Per_3 cui a pag. 10 dell'integrazione di CTU per le ragioni meglio espresse all'udienza del
27.11.2024;
ordinare alla appellata, in pagina 5 di 18 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente identificati con i n. 84792 e 89880, nonché di tutta la documentazione bancaria (tra cui gli estratti conto) inerente i conti correnti nn.
84653, 84792 e 89880.
Ammettere l'appellante alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) “Vero che nel mese di ottobre
2015 il Sig. inviava a la missiva che si rammostra al Parte_3 Parte_1 teste (cfr. doc. 12 fascicolo I grado)?”.
2) Vero che la
“segnalazione di sofferenza” cui si riferisce il Sig. nella propria Parte_3 missiva datata 16.10.2015 e che si rammostra al teste (cfr. doc. 12
), è quella eseguita dalla
NC Popolare di Bergamo S.p.a. giusto prospetto della NC d'IT che anch'esso si rammostra al teste (cfr. doc. 18 fascicolo I grado)?”;
Si indica a teste sul capitolo 2 il Sig. , presso la sede legale della sua omonima impresa Parte_3 individuale sita in Galbiate (LC), Via Lecco n. 57.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito giudicare.
in via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto difetta dei requisiti e dei contenuti prescritti dall'art. 342 1° comma c.p.c. così come modificato dall'art.
54 D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con L. 07/08/2012 n. 134, dichiararne
l'inammissibilità, il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via preliminare subordinata:
pagina 6 di 18 per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiararne l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, il tutto con
l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
sempre in via preliminare:
accertata l'illegittima estensione del petitum nonché il mutamento della causa petendi dichiarare inammissibili le eccezioni e deduzioni nuove ex adverso proposte nonché l'eventuale correlata produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio per le ragioni di cui in narrativa ordinandone, se del caso, l'espunzione dal fascicolo processuale;
atteso l'intervento di per dichiarare l'estromissione Controparte_9 Controparte_6 dal presente giudizio della cedente ora Controparte_2 [...]
Controparte_1
in via principale:
per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di
Bergamo G.U. Dr.ssa Laura Brambilla n. 1101/2019 pubblicata il 14.5.2019 e non notificata;
in ogni caso:
condannare l'appellante alla rifusione a favore di Controparte_2 ora delle competenze legali del presente grado di giudizio Controparte_1 oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p..”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, contrariis rejectis, come di seguito pagina 7 di 18 giudicare.
in via preliminare:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto difetta dei requisiti e dei contenuti prescritti dall'art. 342 1° comma c.p.c. così come modificato dall'art.
54 D.L. 22/06/2012 n. 83, convertito con L. 07/08/2012 n. 134, dichiararne
l'inammissibilità, il tutto con l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
in via preliminare subordinata:
per tutti i motivi di cui in atti, accertato che l'appello proposto non ha una ragionevole probabilità di accoglimento, dichiararne l'inammissibilità ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter c.p.c. sussistendone i presupposti di legge, il tutto con
l'adozione dei consequenziali e necessari provvedimenti del caso concreto;
sempre in via preliminare:
accertata l'illegittima estensione del petitum nonché il mutamento della causa petendi dichiarare inammissibili le eccezioni e deduzioni nuove ex adverso proposte nonché l'eventuale correlata produzione di nuovi documenti nel presente grado di giudizio per le ragioni di cui in narrativa ordinandone, se del caso, l'espunzione dal fascicolo processuale;
dichiarare l'estromissione dal presente giudizio della cedente ora Controparte_2 [...]
Controparte_1
in via principale:
per tutti i motivi di cui in atti, respingere l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto, nonché tutte le domande ed eccezioni ex adverso svolte con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure del Tribunale di
Bergamo G.U. Dr.ssa Laura Brambilla n. 1101/2019 pubblicata il 14.5.2019 e non notificata;
in ogni caso: pagina 8 di 18 condannare l'appellante alla rifusione a favore di delle Controparte_6 competenze legali del presente grado di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2
D.M. 55/14, c.n.p.a. ed Iva ex lege nonché le spese di eventuale c.t.u. / c.t.p..”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6 novembre 2015 Parte_1 premettendo di aver intrattenuto con la NC Popolare di Bergamo S.p.a. i rapporti di conto corrente n. 84653, 84792, 89880 e di aver subito ingiusti addebiti a titolo di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e tassi di interesse superiori alla soglia d'usura, adiva il tribunale chiedendo che venisse accertata:
- con riferimento ai conti correnti n. 84653, 84792 e 89880 l'insussistenza di qualsivoglia accordo scritto in ordine a giorni di valuta, spese, commissioni, tassi di interesse ed alla facoltà unilaterale di modifica delle condizioni;
- l'illegittima applicazione di pratiche anatocistiche, delle commissioni di massimo scoperto e di interessi ultra-soglia antiusura;
- l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi di Pt_1 Pt_1
In considerazione di tali aspetti parte attrice domandava la condanna della convenuta al rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché al risarcimento dei danni tutti patiti.
Costituendosi in giudizio la banca contestava tutto quanto dedotto ed eccepiva la prescrizione estintiva del diritto alla restituzione invocato da parte attrice.
Il tribunale riteneva infondate le domande in quanto il contratto n. 84653 del 13 gennaio 1997 risultava validamente sottoscritto dal correntista ed in esso erano contenute le pattuizioni relative alle spese, ai giorni di valuta, alle commissioni, ai tassi di interesse e allo ius variandi.
Il tribunale reputava privi di rilievo i contratti anticipi n. 84792 e 89880, in quanto pagina 9 di 18 essi rappresentavano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. CP_8
Egualmente infondate risultavano le domande di ripetizione degli indebiti essendo prive di supporto probatorio, in quanto erano stati prodotti in giudizio unicamente gli estratti scalari.
Il rigetto delle domande principali determinava anche il rigetto della domanda relativa alla illegittima segnalazione alla Centrale rischi della NC d'IT, nonché della domanda risarcitoria, la quale risultava in ogni caso priva di riscontro probatorio.
Le spese di lite venivano liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
In conclusione, il tribunale rigettava tutte le domande svolte dalla parte attrice;
condannava parte attrice a rimborsare le spese di lite a favore di parte convenuta, liquidandone l'ammontare in Euro 13.430,00 per compensi professionali ai sensi del
D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014,
i.v.a. e c.p.a. come per legge, ed al rimborso di quanto eventualmente anticipato per la consulenza tecnica d'ufficio.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1 motivi:
1)parte appellante eccepisce che la decisione del tribunale risulta in contrasto con quanto accertato in sede di CTU rispetto alla pattuizione degli addebiti;
2)parte appellante contesta la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato le domande di ripetizione dell'indebito, a causa del mancato soddisfacimento dell'onere probatorio.
Infatti, parte appellante osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è sufficiente la produzione degli scalari e che non risulta dirimente, ai fini dell'espletamento della CTU, la circostanza che gli estratti conto non fossero completi.
Parte appellante chiede che vengano presi in considerazione i risultati della CTU pagina 10 di 18 svolta nel giudizio di prime cure, la quale ha accertato la mancata pattuizione di molteplici addebiti, nonché che venga disposta la sua integrazione con riferimento alla mancata pattuizione degli interessi e dei relativi tassi nei contratti di affidamento datati 04/04/1997, 23/01/2006, 11/04/2006 e 17/11/2011, e rispetto al superamento del tasso soglia.
3) Parte appellante chiede che venga dichiarata l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi della NC d'IT, e che conseguentemente essa venga revocata.
4)Parte appellante afferma che l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della
NC d'IT ha determinato gravi conseguenze di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in quanto:
-alla società appellante è stata negata la concessione in leasing di beni necessari alla propria attività (nello specifico un autocarro Iveco Daily del valore di €. 31.000,00 +
IVA; di un motocompressore Doosan del valore di €. 33.800,00 + IVA;
di una slitta in alluminio Speedy Drill del valore di €.21.245,30 + IVA, per un valore di complessivi €.86.045,30.)
Ulteriormente parte appellante afferma che a causa della segnalazione è stata posta in dubbio la propria affidabilità commerciale da parte della , Controparte_10 la quale infatti non ha accolto la richiesta di rinnovo del castelletto anticipo fatture svolta dalla società.
5) Parte appellante domanda la refusione delle spese di lite, nonché delle spese di
CTU.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., e quanto al merito afferma che l'appello è infondato in fatto ed in diritto.
In data 15 febbraio 2023 è intervenuta in giudizio Controparte_4 quale cessionaria del ramo d'azienda di
[...] Controparte_2
pagina 11 di 18 richiamando le difese svolte dalla cedente e chiedendone l'estromissione.
In data 20 luglio 2023 la Corte nelle more dell'attività decisoria, ha disposto la rimessione della causa in istruttoria assegnando al CTU il seguente quesito:
“esaminati atti e documenti di causa, richieste se del caso informazioni alle parti ed ai terzi:
-accerti relativamente ai contratti di affidamento datati 04/04/1997, 23/01/2006,
11/04/2006 e 17/11/2011 la sussistenza di specifica e determinata pattuizione dei tassi di interesse, ed in caso di carente o insufficiente determinazione ne effettui la rideterminazione ai sensi dell'art. 117 TUB.
-Verifichi se a partire dal 30/06/2000 vi sia stata applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed in caso affermativo, accerti il CTU se in conformità alla delibera CICR 9 febbraio 2000 la stessa sia stata pattuita dalle parti, con apposita approvazione per iscritto, e con previsione della pari periodicità nonché dell'indicazione di TAN e TAE.
In caso negativo, proceda all'eliminazione dal saldo del conto di tutte le somme a tale titolo addebitate;
-Verifichi il rispetto del tasso soglia di usura, con riferimento alla relativa pattuizione, e quindi al tasso in essere al momento della stipulazione di ogni contratto di apertura di conto ed a quello risultante al tempo di ogni successiva modifica in esercizio dello jus variandi, di cui all'art.118 TUB;
quanto all'incidenza della CMS sul TSU per il periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della legge n.2/2009, proceda alla relativa verifica in conformità ai principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza n.16303/2018.
-Ridetermini quindi il saldo finale del rapporto, procedendo all'integrale depurazione del conto da tutti gli addebiti illegittimi, anche tenuto conto degli accertamenti effettuati dal CTU nominato nel precedente grado di giudizio, nonché delle indicazioni di cui al presente quesito. “
A seguito dell'analisi della consulenza tecnica depositata in data 22 maggio 2024 la
Corte ha disposto l'integrazione della stessa. pagina 12 di 18 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rigetta la richiesta formulata da Controparte_4
terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c., di estromissione di parte appellata dal
[...] presente giudizio, preso atto dell'assenza di una comune volontà delle parti sul punto.
***
Ulteriormente in via preliminare il Collegio rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello in esame contiene tutti i requisiti richiesti dalla suddetta norma, indicando le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di prime cure, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
***
Preso atto della connessione dei primi due motivi di appello la Corte reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi.
La doglianza in esame, la quale concerne le medesime tematiche sollevate in primo grado, non risultando ampliato il petitum, concerne l'indebita applicazione di somme non pattuite da parte della banca, nonché l'eventuale usurarietà degli interessi e l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. La banca, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione di parte delle somme. pagina 13 di 18 A seguito dell'analisi della documentazione prodotta la Corte ritiene che parte appellante abbia soddisfatto il proprio onere probatorio, ed inoltre si osserva che in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità risulta irrilevante l'eventuale non integrale produzione degli estratti conto.
Infatti, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto per cui “in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla (e dunque da lui pagato) con il saldo CP_8 finale del rapporto non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)” (Cass. 29190/2020).
Nello specifico la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la prova può essere dimostrata anche attraverso la produzione degli scalari.
Quanto al merito la doglianza è fondata.
A seguito dell'analisi delle risultanze istruttorie, accertate dalla CTU svolta in primo grado, ed integrata nel presente giudizio, si osserva quanto segue:
-nei contratti non risulta pattuita la CMS nel periodo antecedente alla L. n. 2/2009. In merito si osserva che, in conformità alla consolidata giurisprudenza in materia, affinché la CMS possa ritenersi validamente applicata nel periodo in cui la stessa ha trovato applicazione, in un arco temporale precedente all'introduzione della disciplina introdotta dalla L. n. 2/2009, essa doveva essere specificatamente pattuita per iscritto fra le parti, con determinazione inequivoca dei relativi elementi strutturali, circostanza non avvenuta nel caso di specie;
-non è stata rilevata usurarietà degli interessi;
-è stata eliminata la capitalizzazione degli interessi applicata nel corso di tutto il rapporto, in quanto all'esito della CTU si è riscontrata l'insussistenza dei relativi presupposti indicati nella delibera CICR 9/02/2025 (pattuizione dell'interesse pagina 14 di 18 anatocistico mediante apposita clausola specificamente approvata per iscritto, recante previsione della pari periodicità della capitalizzazione ed indicazione sia del TAN sia del TAE)
-è stato effettuato il ricalcolo del saldo finale, epurando il conto da tutti gli addebiti illegittimi, ed in seguito valutando l'eventuale prescrizione delle somme, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto con la raccomandata di parte appellante avente ad oggetto “ Parte_4
Filiale n. 890 di Lecco – Conti correnti nn. 84653-84792-89880”, ricevuta da
[...]
in data 7 marzo 2014, risultando pertanto prescritti gli Controparte_8 addebiti effettuati antecedentemente alla data del 7 marzo 2004.
Conseguentemente, la Corte, in conformità all'ipotesi di conteggio D accerta che parte appellante ha diritto alla ripetizione della somma pari a 30.762,04 euro, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda a quella del saldo.
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Con il terzo motivo parte appellante eccepisce l'illegittimità della segnalazione alla
Centrale Rischi.
Preso atto che è stato accertato il diritto di parte appellante alla restituzione delle somme indebitamente versate, la Corte accerta l'illegittimità della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi e conseguentemente ne dispone la sua cancellazione, a cura e spese di parte appellata, con termine per l'adempimento fino al trentesimo giorno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendo, in accoglimento dell'istanza di parte appellante, la condanna ex art.614 bis cpc dell'appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
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Con il quarto motivo parte appellante domanda il risarcimento dei danni patiti a causa dell'illegittimità della segnalazione.
pagina 15 di 18 In merito si osserva che parte appellante non ha allegato né fornito la prova dei danni effettivamente patiti a causa della segnalazione, essendosi limitata ad addurre che la segnalazione avrebbe causato la mancata conclusione di alcuni contratti di leasing, non fornendo chiarimenti circa i danni effettivi che la mancata stipulazione degli stessi avrebbe cagionato allo svolgimento dell'attività produttiva della società.
Analoga considerazione va fatta per il mancato rinnovo del “castelletto”.
La liquidazione equitativa del danno può aver luogo ai sensi dell'art.1226 cc ricorrendo il duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. Cass.
18/04/2007 n.9244; Cass. 11/05/2010 n.11368); nella specie, come si è sopra rilevato, non risulta dimostrato, e ancor prima allegato, il pregiudizio che in concreto la società appellante avrebbe subito nell'esercizio dell'attività imprenditoriale svolta, dall'allegata impossibilità di usufruire dei beni dei quali non aveva potuto ottenere la disponibilità a mezzo di contratto di leasing;
altrettanto indimostrato il pregiudizio in concreto subito per il mancato rinnovo del “castelletto”.
Per le anzidette considerazioni il quarto motivo di appello non può trovare accoglimento.
Spese
Preso atto che parte appellante risulta sostanzialmente vincitrice, la Corte condanna in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. parte appellata a rimborsare all'appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00). pagina 16 di 18 La Corte compensa integralmente fra le parti le spese relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, Sez. IV, pubblicata in data 14
[...] maggio 2019 con il n. 1101/2019, e conseguentemente:
- condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di € 30.762,04 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e
- accerta l'illegittimità della segnalazione effettuata alla Centrale Rischi e conseguentemente ne dispone la cancellazione, a cura e spese di parte appellata, con termine per l'adempimento fino al trentesimo giorno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, disponendo, in accoglimento dell'istanza di parte appellante, la condanna ex art.614 bis cpc dell'appellata alla corresponsione in favore dell'appellante della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
-rigetta il quarto motivo di appello proposto;
-condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di ambo i gradi del giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 2.552,00 per la fase di studio, in euro 1.628,00 per la fase introduttiva, in euro 5.670,00 per la fase istruttoria ed in euro 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
e quanto al presente grado in euro 2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, in euro 4.326,00 per la fase istruttoria ed euro 5.103,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
-compensa le spese di lite relative all'intervento ex art. 111 c.p.c. di
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Controparte_4
-pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU di ambo i gradi del giudizio.
pagina 17 di 18 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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