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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/04/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai SIg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel.
riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 303/2023 R.G.A.C., promosso da:
, nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Santa Caterina di Villarmosa, in Via Parini n. 8/A ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico di posta elettronica certificata appartenente Email_1 all'Avv. Gabriella M.A. Cusimano, che lo rappresenta e difende giusto mandato alle liti allegato al ricorso introduttivo.
Ricorrente
Contro
nata a [...] il [...], (C.F.: ), residente Controparte_1 C.F._2
in Santa Caterina di Villarmosa, in Via Santa Maria Goretti n. 9, elettivamente domiciliata in
Caltanissetta, in Via Calabria n. 7, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Di Giovanni che la difende e rappresenta giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 16/10/2024 svoltasi mediante trattazione scritta il ricorrente così precisava le sue conclusioni: “Ritenere e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai
Sigg.ri e il 20.12.2003, trascritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_1 del Comune di Santa Caterina Villarmosa nell'anno 2003, Parte 2, Seria A, Numero 28, alle seguenti condizioni:
1) Dare atto del raggiungimento della maggiore età della IG e Persona_1
conseguentemente nulla statuire in merito al collocamento della stessa.
2) Dare atto che entrambe le figlie oggi maggiorenni sono disoccupate e prive di reddito personale, e conseguentemente ritenere e dichiarare che al mantenimento delle stesse, nonché alle eventuali spese straordinarie se ne occuperà il genitore presso le quali risiedono (ovvero Per_1
la madre stante che vive con la stessa, il padre con il quale oggi
[...] Persona_2 vive), senza che l'uno genitore abbia nulla a pretendere dall'altro in merito al mantenimento ed alle spese straordinarie per la IG che vive presso se stesso.
3) che venga onerata parte resistente a pagare il 50% del mutuo ipotecario per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale acceso presso l'Istituto bancario BCC “G. TONIOLO” ed il cui importo mensile da versare è pari ad €.500,00.
In subordine e nella denegata ipotesi non venissero accolte le superiori conclusioni: -Dare atto che la IG oggi disoccupata è priva di reddito proprio e conseguentemente Persona_2
onerare la Sig.ra di corrispondere al Sig. il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della stessa per €.250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come per legge”.
La convenuta così concludeva:
“Piaccia al Tribunale Civile di Caltanissetta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SInori e il 20 dicembre 2003, trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune di Santa Caterina Villarmosa nell'Anno 2003, Parte
2, Serie A, Numero 28;
Dare atto del sopravvenuto compimento della maggiore età della IG , Persona_1 con conseguente omissione di statuizioni in ordine all'affidamento della prole;
Escludere oneri di mantenimento a carico della SInora a vantaggio della IG CP_1
, maggiorenne ed oggi economicamente indipendente;
Persona_3
Onerare il SInor di contribuire al mantenimento della IG minore Pt_1 Persona_1
, che convive con la madre dall'estate del 2024, mediante corresponsione alla
[...]
resistente di 250,00 euro al mese, suscettibili di rivalutazione ISTAT;
Onerare il SInor di contribuire, nella misura del 60 %, alle spese straordinarie, Pt_1
individuate come da Protocollo in materia di famiglia del Tribunale di Caltanissetta SIlato il 16 ottobre 2018, per la IG;
Persona_1
Condannare il SInor a rifondere alla SInora le spese ed i compensi per Pt_1 CP_1
la causa divorzile e per il sub-procedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale»”.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.203, ha chiesto pronunciarsi la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con alle seguenti condizioni: Controparte_1
Per_
- che la IG allora minorenne (nata a [...] il [...]) venisse affidata in maniera esclusiva al padre, con residenza stabile a Santa Caterina Villarmosa in via Parini n°8/A;
- che venissero stabiliti e regolamentati i tempi di permanenza della IG presso la madre;
- che la Sig.ra contribuisse al mantenimento delle figlie, non economicamente CP_1 indipendenti, mediante corresponsione della somma mensile di € 250,00 cadauna;
- che venissero poste a carico della resistente il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie;
- che venisse riconosciuto in capo al Sig. la quota integrale del 100% dell'assegno unico Pt_1
familiare erogato dall'Inps per le due figlie;
- che venisse onerata parte resistente a pagare il 50% del mutuo ipotecario contratto presso l'Istituto bancario BCC "G. TONIOLO", per l'acquisto in comproprietà – in regime di comunione ordinaria - della casa coniugale, ed il cui importo mensile da versare è pari ad € 500,00;
.- che venisse confermata l'assegnazione della casa coniugale al Sig. ove viveva con le figlie. Pt_1 Con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.23 si costituiva in giudizio la CP_1
la quale contestava tutte le domande formulate ex adverso da parte ricorrente, e nello
[...]
specifico chiedeva al Tribunale:
- disporsi l'affidamento condiviso della IG minore , con domicilio prevalente presso il Persona_1 padre e possibilità̀ di frequentare la madre previo accordo tra i coniugi;
- disporsi a carico della SI.ra la somma di € 100,00, a titolo di mantenimento per CP_1
ciascuna IG, da corrispondere entro la fine di ogni mese;
- porsi a carico del SI. il pagamento dei ratei mensili, fino a totale Parte_1 estinzione del mutuo ipotecario acceso presso l'Istituto bancario BCC “G. TONIOLO” per l'acquisto della casa coniugale, previa cessione da parte della SI.ra della propria quota CP_1
di proprietà.
In data 12 luglio 2023 il giudice, sciogliendo la riserva assunta in detta udienza e preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“conferma il disposto affido condiviso ad entrambi i genitori della IG minore, Persona_1
con collocamento presso il padre;
conferma l'assegnazione della casa coniugale in favore del padre, SI. , Parte_1
con cui vivono entrambe le figlie;
onera il Consultorio Familiare di Santa Caterina Villarmosa, sentite le parti, di verificare la possibilità di un riavvicinamento tra la madre e la IG minore , , e di elaborare Persona_1
a tal fine un programma di incontri;
invita il predetto Consultorio Familiare di Santa Caterina Villarmosa a voler riferire a proposito dell'esito dell'attività svolta con breve relazione da depositare con cadenza trimestrale a questo
Tribunale;
conferma l'obbligo, a carico della SI.ra di corrispondere, entro il giorno Controparte_1
cinque di ogni mese, in favore del SI. a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento delle due figlie la somma di € 100,00 per ciascuna, con rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo a far data dal 5/1/2022, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate secondo il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale con il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta nel 2018”. Con successiva ordinanza del 29.06.2024 e su ricorso della convenuta, il Tribunale prendeva atto Per_ del mutamento delle condizioni delle due figlie e disponeva il collocamento della IG presso la madre, la revoca, a far data da giugno del 2024, dell'obbligo posto a carico della SI.ra
[...]
di corrispondere mensilmente in favore di la somma di € 100,00, a CP_1 Parte_2
titolo di contributo per il mantenimento di ciascuna delle due figlie atteso da un lato il trasferimento presso la madre delle IG più piccola e dall'altro lo svolgimento da parte della IG più grande di un'attività lavorativa tale da renderla economicamente indipendente. Inoltre con la suddetta ordinanza veniva posto a carico del padre e odierno ricorrente l'obbligo di corrispondere, a far data dal mese giugno 2024, ed in favore della SI.ra , la somma di € 160,00, soggetta a CP_1
rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, a titolo di contributo per il
Per_ mantenimento della IG , oltre al 60% delle spese straordinarie.
La causa è stata istruita con prove documentali attesa la ritenuta inammissibilità, ai sensi dell'art. 246 c.p.c. delle prove per testi articolate dalle parti nelle quali veniva indicata come testimone la IG più grande delle parti in causa, , chiaramente avente interesse Testimone_1 all'esito del giudizio tale da giustificarne ,in ipotesi, anche il suo intervento in giudizio.
La causa è stata , pertanto , assunta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusivi di cui entrambe le parti si avvalevano.
I coniugi si sono separati consensualmente , giusta decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 5/1/2022 e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. Deve così escludersi la possibilità di ricostituire la comunione spirituale ed affettiva, imprescindibile in un consorzio familiare tenuto conto a tal riguardo anche della costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte del ricorrente. Sussistono pertanto i presupposti di legge ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 per la pronuncia di cessazione degli
Per_ effetti civili del matrimonio.Dall'unione coniugale sono nate due figlie ed , divenute Per_3
oggi maggiorenni e come tali nessun provvedimento deve oggi adottarsi per ciò che concerne il loro affidamento e collocamento. Per ciò che concerne la domanda di riconoscimento del contributo per il mantenimento della IG più grande, , richiesto dal ricorrente occorre Persona_4
rilevare che non è contestato che la stessa abbia prestato attività lavorativa intrapresa nel corso del giudizio e che ha determinato la modifica degli originari provvedimenti temporanei e urgenti.
Deve a tal riguardo deve richiamarsi il principio, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale: “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento del figlio (artt.
147 e 148 c.c.) non cessa col raggiungimento della maggiore da parte di questi, bensì perdura fino
a quando il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo in parola, non fornisca la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, o che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato del medesimo (…) (cfr. Cassaz. Civ., sez. VI, ordinanza n.21752 del 09.10.2020).
In questa prospettiva, il ricorrente non ha adempiuto al proprio onere probatorio, anche in virtù del principio di vicinanza della prova, ovverosia alla dimostrazione della precarietà dell'impiego, dell'intervenuta disoccupazione per mancanza di colpa in capo alla IG. Il ricorrente non ha dato prova – restando sconosciuti a questo Tribunale gli emolumenti percepiti dalla IG – né Per_3 dell'ammontare della sua retribuzione, nè della decorrenza del contratto di lavoro, né del fatto che la IG fosse stata licenziata o se, piuttosto, abbia dato le dimissioni (circostanza Per_3
rilevante al fine di eventualmente escludere, a titolo di colpa, il contributo per il mantenimento).
Ad ogni modo, ancor più dirimente in ordine alla domanda spiegata dal ricorrente è il principio della non reviviscenza del contributo per il mantenimento in relazione alla circostanza, non contestata, che la IG è entrata nel mondo del lavoro, nonostante successivamente abbia Per_3
subito le fisiologiche vicende legate alla perdita del lavoro stesso.
Sul punto, l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, cui fa da sfondo il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne, è quello secondo il quale il limite al diritto al mantenimento per il figlio è in genere individuato nell'inizio dell'attività lavorativa - conforme alla capacità lavorativa acquisita - con la conseguenza che l'eventuale successiva perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 19696 del 22/07/2019).
La domanda avanzata dal ricorrente va pertanto rigettata.
Per_ Per quanto riguarda invece la IG più piccola, , è indubbio e non contestato dalle parti che la stessa, da poco maggiorenne non è indipendente economicamente e che nel corso del giudizio si è trasferita dalla residenza paterna a quella materna a seguito di dissapori con il genitore iniziale collocatario. Le parti non hanno contestato il persistere in capo ai genitori del dovere di contribuire al suo mantenimento.
Rispetto agli attuali euro 160,00, come statuito con l'ordinanza del 29.06.2024, la resistente, con la quale la IG , ha avanzato domanda volta ad ottenere un importo di euro 250,00 Persona_5
mensili a cui si è opposto il ricorrente.
Deve a tal proposito tenersi conto della condizione reddituale e patrimoniale delle parti , almeno come emersa nel corso del giudizio, e considerare che il ricorrente dimora presso la casa coniugale con la IG e, soprattutto, che la propria capacità reddituale è stata nettamente superiore Per_3
rispetto a quella della resistente - così come si evince dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti
– a nulla rilevando il paventato mancato rinnovo del contratto di lavoro atteso che, anche qualora dovesse verificarsi detta eventualità, il ricorrente beneficerà verosimilmente della NASPI. In particolare in ragione della documentazione reddituale versata in atti emerge la disponibilità di un reddito lordo di 24.500,00 circa (cfr. dichiarazione dei redditi- anno 2024) a fronte di un reddito del genitore convenuto, allorquando la stessa lavorava, di poco più di € 4100,00. Quanto alle eSIenze della IG minore deve, tuttavia sottolinearsi come la stessa in atto non frequenta più la scuola e non sono state documentate e allegate spese e necessità sue particolari.
Alla luce di tutti questi elementi, appare congruo disporre in capo al genitore ricorrente la corresponsione a far data dal mese successivo a quello di deposito della presente statuizione, per il
Per_ mantenimento della IG , di un contributo pari ad euro 200,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al 60% delle spese straordinarie, queste ultime determinate in ossequio al protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta nell'ottobre del
2018.
Nulla deve statuirsi a proposito della casa coniugale, rispetto alla quale il ricorrente non ha formulato in sede di precisazione delle conclusioni alcuna domanda, atteso che la IG più grande ha ormai raggiunto la sua indipendenza economica mentre la IG più piccola si è trasferita a vivere presso la madre abbandonando in tal modo il suo habitat domestico.
Quanto, infine, alla domanda avanzata da parte ricorrente volta ad onerare la a pagare CP_1
il 50% del mutuo ipotecario – contratto in regime di comunione ordinaria per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale - ed il cui importo mensile da versare ammonta a complessivi €
500,00, se ne deve dichiarare l'inammissibilità siccome connessa a quella di divorzio, ma soggetta a rito diverso, e implicante comunque eventuali ulteriori accertamenti in ordine alla sussistenza o meno di diritti ed obblighi riconducibili al contratto di mutuo ipotecario, da rimettersi necessariamente alla sede a ciò deputata di un autonomo giudizio di cognizione ordinaria.
Ed invero, secondo l'insegnamento della prevalente giurisprudenza, anche di legittimità, sono inammissibili le domande lato sensu “connesse”, sottoposte al rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: nel procedimento per divorzio, come in quello di separazione, non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e tra queste e la prole (cfr. Cass. Civ. sent. n. 9915/2007; Cass. Civ. sent. n. 18870/2014). Invero ai sensi dell'art. 40 cpc è possibile nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cpc), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da diversi riti.
Conseguentemente è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra i giudizi in tema di di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto la restituzione di beni mobili ovvero di restituzione e pagamento di somme il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalle prime.
Le spese di lite, stante la prevalente soccombenza del ricorrente, devono compensarsi nella misura della metà e porsi, per la restante parte, a carico di con onere di Parte_1
corrisponderle in favore dell'erario attesa l'ammissione della resistente al patrocinio a spese dello
Stato.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda respinta, nella causa iscritta al n. 303/2023 R.G.A.C.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Santa Caterina Con di Villarmosa il 20/12/2003 tra i Sigg.ri , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nei Registri degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di Santa Caterina di Villarmosa, dell'anno 2003, parte II, serie A, n. 28;
rigetta la domanda avanzata dal ricorrente volta a richiedere la corresponsione, a carico della resistente, del contributo per il mantenimento della IG più grande;
Persona_3
pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a far data dal Parte_1
mese successivo al deposito della odierna statuizione, entro il giorno cinque in favore di CP_1 la somma di € 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat dei prezzi
[...]
al consumo, a titolo di contributo per il mantenimento della IG, , oltre al 60% delle Persona_1
spese straordinarie nel suo interesse, queste ultime determinate in ossequio al protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di
Caltanissetta nell'ottobre del 2018; dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte ricorrente volta ad onerare la resistente a pagare il 50% del mutuo ipotecario contratto con la BCC “G.Toniolo” per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di lite e pone carico di la Parte_1
residua metà , che si liquida in misura già ridotta in € 1905,00 oltre spese forfettarie e accessori ove dovuti come per legge da corrispondere in favore dello Stato.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Caltanissetta nella Camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 14 marzo 2025.
Il Presidente
Gabriella Canto Il Giudice est.
Calogero D. Cammarata