Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 03/12/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01234/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2025, proposto da
CA RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Liceo Classico Statale “M. Minghetti” di Bologna, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del diniego del Liceo Classico Minghetti sull’istanza di accesso, datata 08 luglio 2025, avente ad oggetto la ostensione delle prove scritte di maturità 2025;
del silenzio - diniego serbato sulla successiva istanza di accesso agli atti del 5 agosto 2025;
di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto, benché non cognito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AO NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, iscritta al quinto anno del Liceo classico bolognese, al termine dell’anno scolastico 2024/2025, è stata ammessa all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione con una media dei voti pari 8.08/10. L’allieva ha sostenuto le due prove scritte e la prova orale, vedendosi attribuito dalla commissione un punteggio finale di 75/100.
In data 08 luglio 2025 la ricorrente ha presentato all’Amministrazione scolastica istanza di accesso, chiedendo l’ostensione e l’estrazione di copia degli elaborati delle prove scritte dell’Esame conclusivo dalla stessa sostenuti, indicando, come ragione fondante l’istanza, la “valutazione da parte dei miei consulenti nominati”. In pari data, l’amministrazione ha emesso il provvedimento con il quale ha respinto l’istanza, ritenendola carente di motivazione e precisando che “non è previsto un controllo generalizzato sugli atti della p.a.”.
La ricorrente, quindi, mediante il proprio difensore, in data 05 agosto 2025, ha presentato una nuova e più dettagliata istanza di accesso, reiterando la richiesta di estrarre copia degli elaborati scritti dell'Esame di Stato sostenuti dalla medesima ricorrente ed esplicitando come segue l'interesse giuridicamente rilevante sotteso alla richiesta: «Gli atti e i documenti richiesti sono essenziali al fine di difendere le posizioni giuridiche della sig.ra RI CA innanzi all'autorità giudiziaria competente».
A tale istanza l’Amministrazione non risulta aver comunicato alcuna risposta nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 25, l. n. 241 del 1990.
Con ricorso depositato in data 8 settembre 2025, quindi, l’odierna ricorrente ha impugnato sia il provvedimento di diniego espresso, sia il silenzio-diniego sopra ricordati.
A fondamento del ricorso la ricorrente ha dedotto le seguenti censure, in sintesi:
1. l’Amministrazione avrebbe violato, oltre agli artt. 3, 28, 51, 97 e 117 Cost., gli artt. 1, 2, 5, d.lgs. n. 33/2013, nonché il principio di trasparenza dell’azione amministrativa, il diritto dei cittadini a partecipare alla discussione pubblica in maniera consapevole ed informata, la carenza di motivazione e l’eccesso di potere;
2. l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere esplorativa e priva di interesse la richiesta di accesso;
3. sussisterebbero i presupposti non solo dell’accesso ex art. 22, l. n. 241 del 1990, ma anche dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990.
Nonostante la regolare notificazione del ricorso, l’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
All’esito dell’udienza del 19 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. In ossequio al principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di poter trattare unicamente la violazione della disciplina relativa al c.d. accesso documentale ex artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e, in particolare, dell’accesso difensivo, ex art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990.
Ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. n. 241/1990, il diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, laddove, per interessati, deve intendersi, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
L’Adunanza Plenaria, con le sentenze nn. 19, 20 e 21 del 2020, ha chiarito che, sul piano dell’interesse, il legislatore ha selezionato i canoni ermeneutici della immediatezza, della concretezza e dell’attualità, in modo tale da ancorare il giudizio sull’interesse legittimante a due parametri fissi, rigidi e predeterminati quanto al loro contenuto obiettivo; sul piano della c.d. situazione legittimante, la corrispondenza circoscrive esattamente l’interesse all’accesso agli atti in senso corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata.
Con riguardo, poi, all’accesso difensivo, va ricordato come l’art. 24, dopo aver elencato i casi di esclusione del diritto di accesso, al comma 7 prevede che “ [d]eve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ”.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nelle citate sentenze nn. 19-20-21/2020, ha chiarito la portata dell’accesso agli atti cd. difensivo di cui all’art. 24, comma 7, sottolineando come la logica difensiva sia “ costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi per esigenze di tutela e si traduce in un onere aggravato sul piano probatorio, nel senso che grava sulla parte interessata l’onere di dimostrare che il documento al quale intende accedere è necessario (o, addirittura, strettamente indispensabile se concerne dati sensibili o giudiziari) per la cura o la difesa dei propri interessi ”.
Il Supremo Collegio, prosegue ritenendo che “ l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata (dal lato attivo) da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata (sul piano degli oneri) da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la ‘necessità’ della conoscenza dell’atto o la sua ‘stretta indispensabilità’, nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari ”. E tale necessità della conoscenza del documento “ determina il nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa ”.
È poi netta la stessa Adunanza Plenaria nello stabilire che tale nesso di strumentalità non richiede – quale precondizione tipica – la pendenza di una lite dinanzi al giudice, costituendo questa evenienza solamente un elemento utile per valutare la concretezza e l’attualità dell’interesse legittimante l’istanza di accesso. Infatti, “ proprio per la rilevata autonomia della situazione legittimante, l’accesso difensivo non presuppone necessariamente l’instaurazione o la pendenza in concreto di un giudizio. La disposizione di cui al comma 7 dell’art. 24 cit., nel contemplare la necessità sia di «curare», sia di «difendere» un interesse giuridicamente rilevante, lascia intendere la priorità logica della conoscenza degli elementi che occorrono per decidere se instaurare un giudizio e come costruire a tal fine una strategia difensiva; con la conseguenza che l’accesso documentale difensivo non necessariamente deve sfociare in un esito contenzioso in senso stretto. Appare evidente l’esigenza delle parti di acquisire già in sede stragiudiziale e nella fase preprocessuale la conoscenza dei fatti rilevanti ai fini della composizione della res controversa ”. L’eventuale esclusione del diritto d’accesso cd. difensivo comporterebbe “ un pregiudizio all’effettività del diritto costituzionalmente garantito alla tutela giurisdizionale, di cui fa parte integrante il diritto alla prova”.
Applicando quanto precede al caso di specie, quindi, va rilevato che:
- la ricorrente, nell’istanza di accesso documentale, ha chiesto l’esame e l’estrazione di copia dei propri elaborati scritti relativi alle prove scritte dalla stessa sostenuti nell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, atti certamente rientranti nella definizione di “documento amministrativo” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), sicuramente nel possesso dell’amministrazione scolastica cui è stata correttamente rivolta l’istanza;
- è stato rappresentato sufficientemente dalla ricorrente un interesse concreto, diretto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata; in particolare, il fine della richiesta di accesso è quello di conoscere i giudizi da parte della commissione d’esame nell’attribuzione dei punteggi alle singole prove scritte, elemento fondamentale per valutare la correttezza dei giudizi operati dalla Commissione di esame, anche, ma non necessariamente, al fine di esperire azioni avanti all’autorità giudiziaria competente; al riguardo, l’istanza di accesso ha precisato l’essenzialità dei documenti “ al fine di difendere le posizioni giuridiche della sig.ra RI CA innanzi all’autorità giudiziaria competente ”; la motivazione contenuta nell’istanza presentata nell’interesse dell’odierna ricorrente, dimostra sufficientemente la necessarietà – secondo un giudizio prognostico ex ante - dei documenti amministrativi alla cura dei propri interessi, anche, quindi, ai fini dell’accesso c.d. difensivo;
- quanto detto dimostra anche la sussistenza del collegamento tra i documenti amministrativi di cui si chiede l’accesso e la posizione giuridica sostanziale “finale”;
- non sussistendo alcun controinteressato all’ostensione e al rilascio di copia dei suddetti documenti amministrativi, non sono ritenute applicabili le norme a tutela del controinteressato né il secondo periodo dell’art. 24, comma 7, non essendo in presenza di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale di soggetti terzi.
Tutto ciò argomentato, il Collegio non può che apprezzare favorevolmente le argomentazioni proposte nel ricorso che dev’essere – pertanto – accolto, ordinando all’amministrazione scolastica l’ostensione e il rilascio di copia degli elaborati relativi alle prove scritte sostenute dalla ricorrente nell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Attesa la particolarità della controversia, le spese di lite possono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe e ordina al Liceo classico statale “M. Minghetti” di Bologna di ostendere alla ricorrente copia degli elaborati relativi alle due prove scritte sostenute dalla stessa nell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
AO NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO NA | AO RP |
IL SEGRETARIO