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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1391/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
LB (Moldavia) l'8 febbraio 1997; rappresentato e difeso dall'avv. Marcellina Dall'Asta come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi n. 31
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) il 4 maggio 1997;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di Legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile avvenuto nella città di Reggio Emilia il giorno 23.05.20, con atto N. 58 Parte I, serie, registrato presso il medesimo di cui in premessa al punto 1.
- Conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alla annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024,
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
, esponendo, in particolare, che dall'unione dei Controparte_1 coniugi non erano nati figli e che la moglie aveva dall'agosto 2023 abbandonato la casa coniugale senza più farvi ritorno.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 maggio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ex art. 143 c.p.c., non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
28 novembre 2024 quando, sentita la parte attrice personalmente, la causa, sulla dichiarata contumacia della convenuta, veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Con sentenza n. 1180/2024 in data 28 novembre 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2 di 5 All'udienza del 4 dicembre 2025 l'attore compariva personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia del procuratore ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
3 di 5 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 23 maggio 2020.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 28 novembre
2025) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1180/2024 in data 28 novembre 2024.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Stante la condotta processuale non oppositiva della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
, nato a [...]-Galbena (Moldavia) l'8 febbraio 1997, e Parte_1
, nata a [...] il 4 maggio Controparte_1
1997, contratto a Reggio Emilia in data 23 maggio 2020 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2020 parte 1 numero 58;
4 di 5
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN GO
IL PRESIDENTE
AM AZ
5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI EG IL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
AN RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1391/2024 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...]- Parte_1 C.F._1
LB (Moldavia) l'8 febbraio 1997; rappresentato e difeso dall'avv. Marcellina Dall'Asta come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fidenza (PR), Piazza Garibaldi n. 31
- attore - contro
, C.F. nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Federazione Russa) il 4 maggio 1997;
- convenuta contumace - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio.
1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale Ill.mo, previe le declaratorie del caso e di Legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile avvenuto nella città di Reggio Emilia il giorno 23.05.20, con atto N. 58 Parte I, serie, registrato presso il medesimo di cui in premessa al punto 1.
- Conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alla annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre al rimborso forfettario,
IVA e CPA come per legge.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 8 maggio 2024,
[...]
chiedeva, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio contratto con
, esponendo, in particolare, che dall'unione dei Controparte_1 coniugi non erano nati figli e che la moglie aveva dall'agosto 2023 abbandonato la casa coniugale senza più farvi ritorno.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 17 maggio 2024 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
, nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto veniva regolarmente effettuata ex art. 143 c.p.c., non si costituiva né compariva personalmente alla prima udienza del
28 novembre 2024 quando, sentita la parte attrice personalmente, la causa, sulla dichiarata contumacia della convenuta, veniva rimessa in decisione per la pronuncia di sentenza sul vincolo.
Con sentenza n. 1180/2024 in data 28 novembre 2024 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio e per la pronuncia della sentenza di divorzio.
2 di 5 All'udienza del 4 dicembre 2025 l'attore compariva personalmente, confermando che non vi era stata riconciliazione né ripresa della convivenza, e la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, con rinuncia del procuratore ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2), l. 898/1970, e successive modificazioni, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui:
«b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.
L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del
3 di 5 comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie, le parti contraevano matrimonio a Reggio
Emilia in data 23 maggio 2020.
La separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi (udienza celebratasi in data 28 novembre
2025) nel presente procedimento in cui è stata proposta congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento del matrimonio, e la separazione giudiziale è stata pronunciata con sentenza n. 1180/2024 in data 28 novembre 2024.
Il lungo periodo di separazione, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, il comportamento processuale della convenuta ritualmente citata, che non si è costituita in giudizio e neppure è comparsa di persona alla prima udienza, e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett. b) l. div., e successive modificazioni, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio.
2. Stante la condotta processuale non oppositiva della convenuta e la natura costitutiva della pronuncia di divorzio, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra
[...]
, nato a [...]-Galbena (Moldavia) l'8 febbraio 1997, e Parte_1
, nata a [...] il 4 maggio Controparte_1
1997, contratto a Reggio Emilia in data 23 maggio 2020 e trascritto nel registro dello stato civile del suddetto Comune per l'anno 2020 parte 1 numero 58;
4 di 5
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
AN GO
IL PRESIDENTE
AM AZ
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