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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 8162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8162 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 17905/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , residente a [...]sul C.F._1
Naviglio (c.a.p. 20087 – MI), in via Carlo Cattaneo n. 6, cittadina italiana, con l'Avv. Simone Melina e l'Avv. Ilenia Monella presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, residente a [...], C.F._2 cittadino italiano, con l'Avv. Elena Cartabia presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...] cittadina italiana CP_1
FATTO Parte attrice con ricorso iscritto a ruolo in data 13.05.2025 ha chiesto porsi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili sino al raggiungimento della CP_1 sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 12.09.2025 si costitutiva in giudizio parte resistente e chiedeva in principalità nulla disporsi per il mantenimento della figlia;
in via subordinata chiedeva disporsi una riduzione del contributo in euro pagina 1 di 2 100,00 mensili;
formulava le altre domande di cui agli atti. All'udienza del 2.10.2025 celebrata innanzi al Got le parti addivenivano ad un accordo complessivo alle seguenti condizioni: Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 250,00 euro a partire dal mese di ottobre 2025; a partire dal mese di CP_1 luglio 2026, quando avrà terminato la messa alla prova, il signor corrisponderà alla signora Pt_2
l'importo mensile di euro 300,00, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, importo Pt_1 soggetto a rivalutazione Istat come per legge. Le parti corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente riportate. Sul corso di pallavolo frequentato da il padre si impegna a corrispondere il 50% dei costi CP_1 previa esibizione della relativa fattura. Le detrazioni relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia dalle parti saranno suddivise al 50% tra i genitori. Sugli arretrati del mantenimento il padre corrisponderà alla madre l'importo complessivo di euro 800,00 con le seguenti modalità: con il versamento di rate di euro 100,00 ogni mese a partire dal mese di luglio 2026 fino al mese di febbraio 2027 compreso. Spese legali compensate. Chiedevano quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c e rinunciavano al deposito di ulteriori difense;
chiedevano inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bus 51 c.p.c. e assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato pagina 2 di 2
N. 17905/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.05.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...], codice fiscale , residente a [...]sul C.F._1
Naviglio (c.a.p. 20087 – MI), in via Carlo Cattaneo n. 6, cittadina italiana, con l'Avv. Simone Melina e l'Avv. Ilenia Monella presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) , nato a [...] in data [...], codice fiscale Parte_2
, residente a [...], C.F._2 cittadino italiano, con l'Avv. Elena Cartabia presso il quale ha eletto domicilio telematico con la seguente figlia:
, nata a [...] il [...] cittadina italiana CP_1
FATTO Parte attrice con ricorso iscritto a ruolo in data 13.05.2025 ha chiesto porsi a carico del padre un contributo per il mantenimento della figlia di euro 400,00 mensili sino al raggiungimento della CP_1 sua indipendenza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie. In data 12.09.2025 si costitutiva in giudizio parte resistente e chiedeva in principalità nulla disporsi per il mantenimento della figlia;
in via subordinata chiedeva disporsi una riduzione del contributo in euro pagina 1 di 2 100,00 mensili;
formulava le altre domande di cui agli atti. All'udienza del 2.10.2025 celebrata innanzi al Got le parti addivenivano ad un accordo complessivo alle seguenti condizioni: Il signor corrisponderà alla signora a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Pt_2 Pt_1
l'importo mensile di euro 250,00 euro a partire dal mese di ottobre 2025; a partire dal mese di CP_1 luglio 2026, quando avrà terminato la messa alla prova, il signor corrisponderà alla signora Pt_2
l'importo mensile di euro 300,00, somma da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, importo Pt_1 soggetto a rivalutazione Istat come per legge. Le parti corrisponderanno il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano da intendersi integralmente riportate. Sul corso di pallavolo frequentato da il padre si impegna a corrispondere il 50% dei costi CP_1 previa esibizione della relativa fattura. Le detrazioni relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia dalle parti saranno suddivise al 50% tra i genitori. Sugli arretrati del mantenimento il padre corrisponderà alla madre l'importo complessivo di euro 800,00 con le seguenti modalità: con il versamento di rate di euro 100,00 ogni mese a partire dal mese di luglio 2026 fino al mese di febbraio 2027 compreso. Spese legali compensate. Chiedevano quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c e rinunciavano al deposito di ulteriori difense;
chiedevano inoltre, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con provvedimento del 9 ottobre 2025 il Giudice delegato, preso atto dell'accordo raggiunto, disponeva procedersi ai sensi dell'art. 473 bus 51 c.p.c. e assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato pagina 2 di 2