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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'articolo 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 10511/2024 del R.G. Tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Cesare Soriano;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente Conclusioni: come in atti Motivi in fatto e diritto della decisione Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, presentava dichiarazione di dissenso ai
[...] sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della pensione di inabilità, in subordine dell'assegno di invalidità civile disciplinati dalla legge n. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetta la ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “Il Giudice del Lavoro dr. Rippa con Ordinanza del 14.05.2025 ha disposto un'integrazione dell'elaborato peritale finalizzata a “…quadro patologico del periziando alla luce dei motivi di opposizione con particolare riferimento alla valutazione dell'incidenza dei certificati medici prodotti nel procedimento di opposizione”. La documentazione integrativa è costituita da:
1 1. 04.12.2024 v. cardiologica con ECG dr. : anamnesi di ipertensione CP_2 Persona_2 arteriosa, ipercolesterolemia, artrite reumatoide in terapia. PA 160/90, ECG: rinforzo del II^ tono. Ritmo sinusale, TC 78 bpm, iniziale sovraccarico del ventricolo sx. Cardiopatia ipertensiva in I/II classe NYHA;
2. v. pneumologica del 25.03.2025 dr. asma bronchiale cronica CP_2 Persona_3 persistente in soggetto allergico. Nel merito Patologia respiratoria Il certificato prodotto elenca infermità come riferimento, quindi con valore puramente anamnestico, e non come riscontro oggettivo (la metodologia medico-legale esige l'oggettività non la soggettività) e con conclude per la diagnosi pneumologica di “asma bronchiale cronica persistente in soggetto allergico”. Il medesimo documento riporta alcuni elementi utili alla formulazione del giudizio valutativo nell'attribuzione della percentuale di invalidità prevista dalla fascia di oscillazione del codice tabellare. Alla Rx del torace del 04.09.204 si riscontra una modesta accentuazione del disegno polmonare senza lesioni in atto. Saturazione dell'ossigeno a riposo 98% con FC di 20/bpm”. Il quadro radiografico è correlabile a quello di una fumatrice di tabacco ed è del tutto sovrapponibile a quanto emerso già dalla documentazione allegata al fascicolo processuale e valutato, in uno all'esame obiettivo, che ha messo in evidenza l'assenza di produzione di catarro bronchiale, di respiro sibilante durante l'espirazione, un aumento della frequenza respiratoria, del senso di costrizione al torace (non dichiarato all'anamnesi anche su richiesta), tutti segni semiologici che non indicano un quadro respiratorio impegnativo. Simile valutazione respiratoria è stata fatta in fase di ATP, mentre nel certificato introduttivo del medico curante manca del tutto l'obiettività e ogni prescrizione farmaceutica specifica. Non può tralasciarsi l'affermazione “…in terapia con antistaminici, ICS e LABA” senza indicare tipologia di molecola, dose e tempi di somministrazione. In assenza di tali dati può rilevarsi una terapia unicamente inalatoria costituita da steroidi, beta agonisti e antistaminici, che poco probabilmente è a carattere persistente ma più presumibilmente stagionale. È stato applicato il codice tabellare 6.003 (relativo all'asma allergico) al 21% per l'assenza delle manifestazioni elencate che viene confermato, non sussistendo elementi sufficienti a modificarlo. Ipertensione A pagina 11 e 15 dell'elaborato peritale sono stati espressi i motivi a base della valutazione. La classificazione riportata nel certificato del 04.12.2024 non è condivisibile per in quanto l'ipertensione arteriosa nel tempo agisce sulla funzione ventricolare sinistra. Orbene, il livello pressorio è da primo grado (Linee guida 2018 ESC/ESH – pagina 10), all'esame obiettivo non sono stati rilevati segni cardiaci quali angina, cardiomiopatia dilatativa e/o ipertrofica, insufficienza cardiaca, edemi declivi, aritmie. Si ritiene opportuno precisare alcuni dati tecnici: dall'esame del tracciato (anche da quello già esaminato del 25.03.2024) si riportano sinteticamente alcuni dati tecnici: la profondità dell'onda
“S” in V1 e quella dell'onda “R” in V5 non raggiungono i 35 mm. richiesti per dichiarare con certezza un rilevante impegno ventricolare sinistro. Le tre principali determinanti che condizionano l'efficienza e la validità dell'apparato cardiovascolare quali componenti della funzione cardiaca in toto sono il ritmo cardiaco, la
2 circolazione coronarica, la funzione di pompa cardiaca. Per le prime due non sussistono dubbi sulla loro efficienza tanto che nessun rilievo è nel certificato in discussione, mentre per la terza (la funzione di pompa cardiaca) oltre all'esame elettrocardiografico (già descritto) necessita dell'ecocardiogramma per rilevare la frazione d'eiezione che rappresenta il principale parametro di funzione meccanica di pompa cardiaca, il cui valore progressivamente decrescente configura una compromissione via via crescente della funzione cardiaca e, pertanto, costituisce un parametro di gravità del danno cardiaco di tipo meccanico. Ne deriva che la funzione meccanica di pompa cardiaca viene ad identificarsi con lo studio della funzione ventricolare sinistra e questa con la F.E. E' da rimarcare che il reperto elettrocardiografico del 04.12.204 di “iniziale sovraccarico del ventricolo sx” non si identifica con l'insufficienza ventricolare sinistra e, quindi, di pompa cardiaca L'ecocardiogramma (indagine non invasiva) manca del tutto per cui in base a alla diagnostica disponibile, all'anamnesi, al certificato introduttivo e all'esame clinico si ritiene che l'ipertensione arteriosa sia di primo grado confermando la valutazione espressa. Ciò sempre in ossequio al principio medico-legale dell'oggettività, ricordando la differenza tra valenza clinica e valenza medico-legale. Per tali motivi si conferma la valutazione espressa nell'elaborato peritale e nel riscontro alle osservazioni del 29.05.2024. Riscontro valutativo Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa con Percentuale del 65% (sessantacinque) dal 21.07.2023. CONCLUSIONE Non sussistono i requisiti medico-legali per riconoscere l'inabilità, né una percentuale di invalidità
≥ 74%”.
Il CTU ha dunque analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche della ricorrente, dando conto dell'applicazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, in attuazione del D. Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art.
2. Il CTU ha in particolare indicato per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, il codice ad essa attribuito dalla tabella ed il grado di invalidità accertato applicando la stessa tabella.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante. Pertanto il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., Stante la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da separato decreto, sono poste Persona_1 definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
3 -pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso il 16.07.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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