Articolo 2 della Legge 18 giugno 1973, n. 475
Articolo 1
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29 agosto 1973
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30 marzo 2025
Art. 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 21 della Convenzione stessa.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 marzo 2025, n. 38 , ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475 ".
Entrata in vigore il 30 marzo 2025