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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/11/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2936/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Parma, composto dai seguenti magistrati:
SI MEDIOLI DEVOTO Presidente
TA VASSALLO Giudice rel.
Andrea FIASCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2936/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Felice a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 6 aprile 1985; rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Gallo come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervinara, via Curielli
n. 15
- attore - contro
C.F. , nata a [...] il 2 Controparte_1 C.F._2 ottobre 1989; rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Musone e Domenico Palma come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Marcianise, via Bachelet n. 19
- convenuta - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma;
pagina 1 di 19 - interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Alla luce dei principi di equità, delle difficoltà economiche e psicologiche del ricorrente e delle disposizioni in materia di tutela della salute mentale, in particolare la legge n. 180/1988 (legge contro il suicidio) si chiede al Tribunale di Parma di tener conto della situazione economica che attualmente è estremamente difficile e dalla busta paga vengono trattenute ingenti somme, sia a causa di finanziamenti pregressi che per le somme oggetto di pignoramento. Tale situazione di sovraindebitamento riduce significativamente il reddito disponibile, impedendo al ricorrente di adempiere adeguatamente agli obblighi derivanti dalla misura dell'assegno di mantenimento, fissato a € 400,00 per far fronte al fabbisogno ordinario di e . Le circostanze economiche, quindi, non Per_1 Per_2 consentono al sig. la di far fronte ad un importante impegno così elevato, rischiando di Pt_1 compromettere la sua capacità di provvedere anche ad altre necessità fondamentali.
Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza richiamata, il sig. Parte_1
a mezzo del sottoscritto difensore, formula le seguenti richieste:
L'accoglimento dell'impugnazione del Decreto e la rettifica delle disposizioni economiche come segue:
•Ripartizione paritaria delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori, subordinando tali spese alla previa concertazione;
•Riduzione dell'assegno di mantenimento a € 100,00 per ciascun figlio, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dalla giurisprudenza;
•Annullare la richiesta delle somme pignorate poiché la richiesta delle cure odontoiatriche sono precedenti all'emanazione del decreto del giudice SINISI che stabiliva i doveri economici del padre nei confronti dei figli;
•Annullare la richiesta delle somme pignorate poiché come si evince dal decreto che va letto in base a quanto statuito dal protocollo del Tribunale di Parma trattasi di spese non coperte dall'urgenza e dunque, andavano previamente concordate dai genitori;
•La condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, stante la condotta pretestuosa e unilaterale adottata.
Per PARTE CONVENUTA:
1) Rigettare integralmente il ricorso avversario perché sfornito di qualsivoglia fondamento di fatto e giuridico, oltre sfornito di prove;
pagina 2 di 19 2) Disporre, per i motivi dedotti in atti, l'affidamento super esclusivo dei figli minori e Per_1
in favore della madre , odierna ricorrente, con collocazione presso la stessa e Per_2 Persona_3 con diritto -dovere del padre di tenerli con sé, con le modalità più opportune in relazione all'interesse e all'esigenza degli stessi: A weekend alterni dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento;
Quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi;
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie. In considerazione delle esigenze scolastiche e non dei minori;
3) Prevedere a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e , un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (SETTECENTO/00), da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche comprese le attività ad essa complementari di mensa/ristorazione, ricreative e sportive, necessarie per la prole. Detto importo dovrà versarsi a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate al coniuge di seguito indicate Persona_3
(IBAN IT 71 K030 6974 7831 0000 0006 826);
4) Confermare, la rinuncia volontaria assunta in sede di separazione dal sig. al Parte_1 percepimento della quota parte del cd. “assegno unico e universale per i figli” autorizzando espressamente l'integrale (100%) erogazione esclusivamente in favore della sig.ra , in Persona_3 quanto coniuge collocatario dei figli minori;
5) Dichiarare ed accertare il diritto della signora alla percezione dell'assegno Persona_3 divorzile, prevedendo a carico del sig. il pagamento, come ipotesi minima, della Parte_1 somma mensile di € 250,00 (cinquecento/00), o quello maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Condannare il sig. al risarcimento dei danni endofamiliari in favore della Parte_1 sig.ra ed in favore dei minori e nella misura che si Persona_3 Per_1 Persona_4 riterrà giusta ed equa secondo Giustizia;
pagina 3 di 19 7) Provvedere ai sensi degli artt. 473bis 36 e 473 bis 37 c.p.c. a garantire alla ricorrente il pagamento da parte del resistente del contributo al mantenimento per la prole, attraverso una declaratoria d'ordine di pagamento al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato (dat ore di lavoro: (P.IVA ) in persona del legale r.p.t. con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in Teano (CE) alla via Santa Reparata n. 42);
8) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69
d.P.R. 396/2000. CE) alla via Santa Reparata n. 42);
9) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2023 chiedeva la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dalla Controparte_1 quale era consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22 novembre 2022, nonché la modifica delle condizioni di separazione omologate con il citato decreto, e, segnatamente, l'affido esclusivo dei due figli minori alla madre e la riduzione del contributo al mantenimento degli stessi da € 500,00 a € 200,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 5 ottobre 2025, e, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva l'affido super esclusivo dei due figli,
l'aumento del contributo al mantenimento della prole concordato a suo favore da €
500,00 a € 700,00, con declaratoria di pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis.37
c.p.c. in caso di inadempimento della corresponsione dovuta da controparte, ferme la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della stessa, la previsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in misura pari ad € 250,00 al mese, la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivanti da illecito endofamiliare ex art. 473 bis.39 c.p.c.
3. Intervenuto il Pubblico Ministero, scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 15 dicembre 2023, il giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
27 dicembre 2023, provvedeva ex art. 473 bis.22 c.p.c., i) affidando in via super esclusiva i figli minori alla madre;
ii) stabilendo il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, dichiarando applicabile l'art. 473 bis.37 c.p.c. in pagina 4 di 19 caso di inadempimento, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
iii) disponendo la presa in carico dei minori a cura del servizio sociale competente per territorio.
4. Su istanza congiunta, questo Tribunale in data 26 febbraio 2024 pronunciava sentenza non definitiva sul vincolo, rimettendo le parti innanzi al giudice delegato per il prosieguo della trattazione sulle restanti questioni.
5. Istruita la causa con l'ascolto dei minori, l'interrogatorio formale della resistente,
l'esame di testimone indicato dalla stessa, l'acquisizione di relazione dei servizi sociali in merito al benessere psicofisico dei minori, scambiate le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusivi ex art. 473 bis.28, la causa è stata rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Quanto alla domanda di divorzio, questo Tribunale si è pronunciato dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario fra
[...]
e con sentenza n. 352/2024, pubblicata in data 26 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2024 e passata in giudicato in data 21 ottobre 2024.
2. Tanto premesso in punto di statuizione già intervenuta sul vincolo, in questa sede al collegio è demandata innanzitutto la decisione sulle modifiche richieste alle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22 novembre 2022.
2.1. Le parti hanno due figli, nata il [...], e , nato il 21 Per_1 Per_2 febbraio 2013. Al momento della separazione il nucleo familiare risiedeva a Cervino, in provincia di Caserta e, tuttavia, era già in corso il trasferimento della a Parma CP_1 per ragioni lavorative ed era stato concordato fra le parti che i minori raggiungessero la madre nel breve volgere di qualche mese. Fra le condizioni di separazione omologate era previsto l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e autorizzazione del padre al trasferimento della prole a Parma.
Com'è noto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che pagina 5 di 19 l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Il giudice delegato, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, ritenendo dirimente la distanza geografica che separa nella quotidianità il padre, rimasto a vivere in provincia di Caserta, da e trasferitisi a Parma con la madre (ad es. in arg. Cass. Sez. I, Per_1 Per_2
17.01.2017 n. 977). Tale valutazione merita senz'altro di essere condivisa. Infatti,
l'oggettiva distanza ben può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale;
e tale concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo a uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, una statuizione che incide sulla titolarità in capo a uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario permane sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e il medesimo può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse, ai sensi dell'art.337 quater ultimo comma c.c. (così già Trib. Milano sez.
IX, 20/03/2014).
Del resto, deve pure prendersi atto dell'elevata conflittualità della coppia genitoriale, rilevabile dal tenore degli scritti difensivi, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'istruttoria esperita in corso di causa, che sfocia in assenza o difficoltà di comunicazione costruttiva e, quindi, in impossibilità di addivenire a decisioni condivise nella organizzazione e gestione quotidiana dei minori. Lo stesso ha concluso Pt_1 per un affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre ed è pacifico che la stessa, ormai da due anni, rappresenti l'esclusiva figura di riferimento nella cura e accudimento dei minori, mentre solo estemporanea è la presenza del padre nel loro ultimo percorso di crescita.
Ciò posto, entrambe le parti, chiedono la collocazione prevalente dei figli minorenni presso la madre e non vi è ragione per discostarsi da tale richiesta congiunta.
pagina 6 di 19 2.2. Quanto alla modulazione del diritto di visita paterno, deve riscontrarsi la circostanza che i rapporti padre-figli, negli ultimi due anni, si sono diradati (così come emerso in sede di ascolto dei minori). Ciò pare imputabile alla conflittualità genitoriale di cui si è detto, alla distanza geografica che separa padre e figli in uno con le condizioni economiche di entrambi i genitori (su cui si dirà più approfonditamente infra) e l'organizzazione di vita del padre, impegnato in turni e trasferte lavorative e divenuto padre del suo terzogenito nato da una nuova relazione, il 6 settembre 2023. Per_5
Tanto considerato, si ritiene che sia tuttora opportuno, come già previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti dal giudice delegato, che modalità e tempi della frequentazione del padre con e siano decise in accordo fra i genitori, Per_1 Per_2 tenuto conto degli impegni dei minori, delle loro esigente scolastiche e di svago.
Tuttavia, avuto riguardo al preminente interesse dei figli a conservare il rapporto con la figura paterna, si ritiene, altresì, necessario conferire un incarico di monitoraggio ai servizi sociali competenti per territorio, in particolare al fine di facilitare e regolamentare gli incontri del con i due figli, eventualmente anche a distanza, Pt_1 nella modalità delle videochiamate.
2.3. In punto di mantenimento dei figli, si dà atto che le parti sono concordi nell'attribuire l'assegno unico integralmente alla madre, come peraltro già stabilito in sede di separazione.
2.4. Permane controversia sulla quantificazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, stabilito nelle condizioni di separazione omologate in € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), che la madre ha chiesto di aumentare a € 700,00 al mese e che il padre ha chiesto invece di diminuire a € 200,00 al mese.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle rispettive prospettazioni la condizione economico-patrimoniale delle parti può essere così ricostruita.
La di anni 40, è un operaio (mansioni armatore ferroviario) che lavora Parte_1 per la con sede legale in Teano (CE), assunto mediante Controparte_2 contratto di prestazione a tempo determinato, negli anni prorogato. La sua situazione reddituale, per l'anno 2020 è stata pari a € 15.196,00 (mod. 730-2021), per il 2021 a €
11.554,00 (mod. 730-2022), per il 2022 a € 13.700,00 (mod. 730-2023). Dalle più recenti buste paga prodotte (ottobre, novembre e dicembre 2024, febbraio 2025) e dagli estratti conto bancari prodotti per gli anni 2023 e 2024 risulta uno stipendio medio mensile di pagina 7 di 19 circa € 1.700,00, oltre ad accrediti effettuati dal datore di lavoro una tantum, verosimilmente a tiolo di rimborso spese o premi. È gravato da un pignoramento dello stipendio per un importo pari a circa € 500,00 mensili e da rate di finanziamento pari a circa € 374,00 mensili.
Di contro, di anni 36, già disoccupata in corso di separazione ma Controparte_1 allora in procinto di essere assunta presso un calzaturificio parmense, ha dedotto di essere disoccupata a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far tempo dal 30.8.2023. Tuttavia, dalla relazione del Servizio Sociale del comune di Parma del 10.4.2025, agli atti, emerge che la stessa attualmente lavora con regolare contratto di lavoro. Non è dato sapere nulla di più preciso sull'attività lavorativa svolta né sullo stipendio percepito, in quanto la parte non ha dedotto né documentato alcunché al riguardo. Sostiene spese fisse per un canone di locazione (contratto del 6.12.2022), per un importo pari a € 700 mensili, e per un finanziamento di € 17.000 ricevuto il
24.11.2022, per un importo pari a € 295,50 mensili.
Ebbene, premesso che l'assegno di mantenimento per il figlio dev'essere fissato in misura sostenibile a carico del genitore obbligato, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. e alle circostanze sopravvenute rispetto alla situazione sottesa all'accordo delle parti omologato nel 2022, il collegio ritiene equo fissare in €
400,00 mensili l'importo del contributo per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai fini di tale valutazione, intanto, rileva la nascita del terzo figlio di Pt_1 Per_5 nato il [...].
Infatti, “se è vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione
o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli” (Cass.
14175/2016). Il giudice, allora, è chiamato a verificare se si determini un effettivo depauperamento per l'obbligato, a meno che la complessiva situazione patrimoniale dello stesso sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (così ad es. Trib.
Napoli sez. I, 21.7.2017 n. 8452).
pagina 8 di 19 Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente, al netto dei debiti, dispone di circa €
800,00/900,00 euro mensili. Da tale dato, è agevole desumere che l'impegno economico per il nuovo nato comporti un depauperamento economico tale da impedirgli di corrispondere la somma fissata nel 2022 in sede di separazione.
Per altro verso, deve considerarsi che nella quotidianità ormai è la ad CP_1 occuparsi, sotto tutti i profili, dei minori con i quali convive e, tuttavia, la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, in città diversa da quella di originaria residenza del nucleo familiare, è stata concordata durante la separazione anche al fine di consentire alla stessa di svolgere attività lavorativa e sotto tale aspetto non si riscontrano significative sopravvenienze posto che la resistente risulta tuttora vivere e lavorare a Parma, in contesto ove, peraltro, può contare su un nuovo legame di stabile convivenza (con , sentito in qualità di testimone all'udienza del Persona_6
28.11.2024).
A fronte della situazione descritta, la rimodulazione del diritto di visita paterno, rimesso agli accordi fra le parti, con il monitoraggio dei servizi sociali, nemmeno rileva ai fini della determinazione del contributo al mantenimento.
2.5. Resta da esaminare la domanda di assegno divorzile richiesto da Controparte_1 in misura pari a € 250,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile, previsto dall'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970, è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso,
pagina 9 di 19 desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del
«tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, «compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio,
pagina 10 di 19 tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto
– o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello pagina 11 di 19 in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa» (Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta da è Controparte_1 infondata.
Innanzitutto, le condizioni di separazione, concordate fra le parti e omologate, non prevedono un assegno di mantenimento in suo favore e nemmeno registrano una disparità reddituale e patrimoniale tale da giustificarne la previsione;
piuttosto stabiliscono l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare, data da un'immobile di sua esclusiva proprietà, e presuppongono la prospettiva lavorativa della stessa su Parma.
In questa sede la chiede l'assegno divorzile, invocandone la funzione CP_1 assistenziale, a fronte del licenziamento patito nel 2023, ed altresì la funzione compensativo-perequativa, dando conto di essersi occupata della prole in via esclusiva nella quotidianità matrimoniale, laddove controparte si dedicava prevalentemente allo svolgimento di attività lavorativa, per scelta condivisa da entrambi, se non impostale dal
Pt_1
Sennonché dalle risultanze istruttorie emerge che: i) la stessa ha acquisito in costanza di matrimonio competenze lavorative nel settore calzaturiero (cfr. interrogatorio formale pagina 12 di 19 assunto all'udienza del 28.11.2024), che le hanno consentito già in fase di separazione di reperire attività lavorativa;
ii) tuttora svolge attività lavorativa, non è dato sapere in quale settore e presso quale azienda e, tuttavia, è circostanza che risulta dal monitoraggio svolto sul nucleo familiare dal servizio sociale del comune di Parma (cfr. relazione del servizio sociale del comune di Parma acquisita in data 10 aprile 2025); iii) ha un compagno convivente, la relazione risulta stabile ed è possibile affermare che ne derivino impegni di assistenza morale e materiale reciproca (cfr. testimonianza di
[...]
sentito all'udienza del 28.11.2024). Persona_6
La resistente, pertanto, può ritenersi economicamente autosufficiente e dotata di mezzi adeguati, non riscontrandosi un significativo squilibrio fra le risorse economiche delle parti, derivante da sacrifici sostenuti dalla stessa in costanza di matrimonio rispetto a proprie aspettative lavorative. Al riguardo, peraltro, non è stato assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla richiedente, la quale né ha documentato (e nemmeno dedotto in maniera specifica) rinunce lavorative e di crescita professionale, né ha ottemperato all'ordine del giudice delegato di depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornata unitamente alla comparsa conclusionale, avendo depositato in tale sede il solo saldo del conto corrente al 3.1.2025, laddove già solo con la produzione di un estratto conto aggiornato ella ben avrebbe potuto documentare circa la propria situazione reddituale più recente asseritamente mutata in peius rispetto all'epoca della separazione, consentendone così il raffronto con quella di controparte.
Ne consegue la soccombenza sul punto.
3. Parimenti infondata è la domanda avanzata da di condanna di Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni derivanti ai figli da illecito endofamiliare, per Parte_1 avere egli disatteso ai propri doveri genitoriali nei loro confronti dopo la separazione dalla madre.
Il Tribunale ha già dato atto di un diradamento dei rapporti padre-figli riscontrabile negli ultimi due anni, conferendo un incarico ai servizi sociali competenti per territorio al fine di supportare tutto il nucleo familiare così che possa esservi posto rimedio.
Trattasi di situazione non certo ottimale, anzi meritevole di attenzionamento e cambiamento nell'interesse dei minori e che, tuttavia, non sembra imputabile a una condotta abbandonica da parte del padre. Questi, infatti, anche nel presente procedimento, non ha palesato un disinteresse nei confronti dei figli, quanto piuttosto pagina 13 di 19 difficoltà nel coltivare i rapporti con loro, che, anche in quanto contestualizzate in un contesto di distanza geografica, conflittualità con la madre e situazione economica non particolarmente florida, non si ritiene possano essere lette quali abdicazione al proprio ruolo paterno e ai propri doveri genitoriali. Inoltre, ha pressocché costantemente provveduto al pagamento del contributo previsto per il mantenimento dei figli, se non entro il 5 di ogni mese, come concordato in fase di separazione, entro il 15, dopo aver percepito lo stipendio.
Del resto, nemmeno è emerso un danno derivante ai minori dai comportamenti paterni.
Le relazioni del servizio sociale del comune di Parma e della NPIA della di Pt_2
Parma del 10.4.2025 concludono gli esiti dell'osservazione su e non Per_1 Per_2 ravvisando segnali di pregiudizio per i minori, né elementi di natura psicopatologica in capo agli stessi, i quali presentano caratteriste in linea con le rispettive fasi di sviluppo, adeguate capacità ideo-affettive e di riflessione.
Non si riscontrano, pertanto, elementi costitutivi di tipo oggettivo fondanti una responsabilità da illecito endofamiliare in capo a Parte_1
4. Infine deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di di Parte_1
“annullare la richiesta delle somme pignorate”, poiché certamente esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata di cui all'art. 40 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass. 18870/2014). Nella specie la domanda, per quanto genericamente formulata, può essere qualificata come opposizione a precetto, peraltro già proposta dal ricorrente innanzi al giudice dell'esecuzione competente, secondo quanto dedotto e documentato dalle parti.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n. 352/2024, pubblicata il 26 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario dalle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. affida in maniera esclusiva i figli minori nata il [...] in Persona_7
NI (CE) e nato il [...] in [...] alla madre Persona_4
con domiciliazione presso la stessa;
rimette al genitore Controparte_1
pagina 14 di 19 monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali afferenti salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita dei figli;
2. dispone che il padre potrà frequentare i figli con le modalità esposte nella parte motiva;
3. dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente corrisposto a Controparte_1
4. pone a carico di a far tempo dalla presente sentenza, l'obbligo di Parte_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
pagina 15 di 19 materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
pagina 16 di 19 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec) il quale dovrà
pagina 17 di 19 manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ LE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
la deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5. dichiara applicabile il disposto dell'art.473 bis 37 c.p.c., in caso di inadempimento, per un periodo di almeno 30 giorni, da parte di al pagamento del Parte_1 contributo di mantenimento in favore della prole, previa costituzione in mora dello stesso;
6. dispone che il Servizio Sociale competente per territorio dia corso a un monitoraggio del nucleo familiare, in particolare al fine di facilitare e regolamentare gli incontri del padre con i due figli minori;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
pagina 18 di 19
8. rigetta la domanda avanzata ex art. 473 bis.39 c.p.c. da Controparte_1
9. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
[...]
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale competente per territorio (Parma).
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 5 novembre 2025.
IL GIUDICE EST.
TA LO
IL PRESIDENTE
SI OL OT
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Parma, composto dai seguenti magistrati:
SI MEDIOLI DEVOTO Presidente
TA VASSALLO Giudice rel.
Andrea FIASCHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2936/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a San Felice a [...] Parte_1 C.F._1
(CE) il 6 aprile 1985; rappresentato e difeso dall'avv. Amelia Gallo come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervinara, via Curielli
n. 15
- attore - contro
C.F. , nata a [...] il 2 Controparte_1 C.F._2 ottobre 1989; rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Musone e Domenico Palma come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Marcianise, via Bachelet n. 19
- convenuta - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Parma;
pagina 1 di 19 - interventore ex lege -
OGGETTO: divorzio contenzioso - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Alla luce dei principi di equità, delle difficoltà economiche e psicologiche del ricorrente e delle disposizioni in materia di tutela della salute mentale, in particolare la legge n. 180/1988 (legge contro il suicidio) si chiede al Tribunale di Parma di tener conto della situazione economica che attualmente è estremamente difficile e dalla busta paga vengono trattenute ingenti somme, sia a causa di finanziamenti pregressi che per le somme oggetto di pignoramento. Tale situazione di sovraindebitamento riduce significativamente il reddito disponibile, impedendo al ricorrente di adempiere adeguatamente agli obblighi derivanti dalla misura dell'assegno di mantenimento, fissato a € 400,00 per far fronte al fabbisogno ordinario di e . Le circostanze economiche, quindi, non Per_1 Per_2 consentono al sig. la di far fronte ad un importante impegno così elevato, rischiando di Pt_1 compromettere la sua capacità di provvedere anche ad altre necessità fondamentali.
Alla luce di quanto sopra esposto e della giurisprudenza richiamata, il sig. Parte_1
a mezzo del sottoscritto difensore, formula le seguenti richieste:
L'accoglimento dell'impugnazione del Decreto e la rettifica delle disposizioni economiche come segue:
•Ripartizione paritaria delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori, subordinando tali spese alla previa concertazione;
•Riduzione dell'assegno di mantenimento a € 100,00 per ciascun figlio, in conformità ai principi di proporzionalità e ragionevolezza stabiliti dalla giurisprudenza;
•Annullare la richiesta delle somme pignorate poiché la richiesta delle cure odontoiatriche sono precedenti all'emanazione del decreto del giudice SINISI che stabiliva i doveri economici del padre nei confronti dei figli;
•Annullare la richiesta delle somme pignorate poiché come si evince dal decreto che va letto in base a quanto statuito dal protocollo del Tribunale di Parma trattasi di spese non coperte dall'urgenza e dunque, andavano previamente concordate dai genitori;
•La condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, stante la condotta pretestuosa e unilaterale adottata.
Per PARTE CONVENUTA:
1) Rigettare integralmente il ricorso avversario perché sfornito di qualsivoglia fondamento di fatto e giuridico, oltre sfornito di prove;
pagina 2 di 19 2) Disporre, per i motivi dedotti in atti, l'affidamento super esclusivo dei figli minori e Per_1
in favore della madre , odierna ricorrente, con collocazione presso la stessa e Per_2 Persona_3 con diritto -dovere del padre di tenerli con sé, con le modalità più opportune in relazione all'interesse e all'esigenza degli stessi: A weekend alterni dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica, con pernottamento;
Quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, preventivamente da concordarsi;
Tre giorni durante le festività pasquali, comprendenti alternativamente di anno in anno il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo, con pernottamento, preventivamente da concordarsi;
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni consecutivi con onere di comunicazione alla madre da parte del padre entro due mesi prima dalla fruizione delle ferie. In considerazione delle esigenze scolastiche e non dei minori;
3) Prevedere a carico del sig. quale contributo al mantenimento dei figli Parte_1
e , un assegno mensile dell'importo di € 700,00 (SETTECENTO/00), da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, nonché il 50% delle spese straordinarie – comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN – scolastiche comprese le attività ad essa complementari di mensa/ristorazione, ricreative e sportive, necessarie per la prole. Detto importo dovrà versarsi a mezzo bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate al coniuge di seguito indicate Persona_3
(IBAN IT 71 K030 6974 7831 0000 0006 826);
4) Confermare, la rinuncia volontaria assunta in sede di separazione dal sig. al Parte_1 percepimento della quota parte del cd. “assegno unico e universale per i figli” autorizzando espressamente l'integrale (100%) erogazione esclusivamente in favore della sig.ra , in Persona_3 quanto coniuge collocatario dei figli minori;
5) Dichiarare ed accertare il diritto della signora alla percezione dell'assegno Persona_3 divorzile, prevedendo a carico del sig. il pagamento, come ipotesi minima, della Parte_1 somma mensile di € 250,00 (cinquecento/00), o quello maggiore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
6) Condannare il sig. al risarcimento dei danni endofamiliari in favore della Parte_1 sig.ra ed in favore dei minori e nella misura che si Persona_3 Per_1 Persona_4 riterrà giusta ed equa secondo Giustizia;
pagina 3 di 19 7) Provvedere ai sensi degli artt. 473bis 36 e 473 bis 37 c.p.c. a garantire alla ricorrente il pagamento da parte del resistente del contributo al mantenimento per la prole, attraverso una declaratoria d'ordine di pagamento al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato (dat ore di lavoro: (P.IVA ) in persona del legale r.p.t. con sede legale Controparte_2 P.IVA_1 in Teano (CE) alla via Santa Reparata n. 42);
8) Disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile per le annotazioni ex art. 69
d.P.R. 396/2000. CE) alla via Santa Reparata n. 42);
9) Condannare il ricorrente al pagamento delle spese della presente procedura, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2023 chiedeva la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con dalla Controparte_1 quale era consensualmente separato in forza del decreto di omologa reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22 novembre 2022, nonché la modifica delle condizioni di separazione omologate con il citato decreto, e, segnatamente, l'affido esclusivo dei due figli minori alla madre e la riduzione del contributo al mantenimento degli stessi da € 500,00 a € 200,00, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
2. si costituiva con memoria depositata in data 5 ottobre 2025, e, pur Controparte_1 aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva l'affido super esclusivo dei due figli,
l'aumento del contributo al mantenimento della prole concordato a suo favore da €
500,00 a € 700,00, con declaratoria di pagamento diretto del terzo ex art. 473 bis.37
c.p.c. in caso di inadempimento della corresponsione dovuta da controparte, ferme la ripartizione al 50% delle spese straordinarie e l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della stessa, la previsione a carico del ricorrente di un assegno divorzile in misura pari ad € 250,00 al mese, la condanna del medesimo al risarcimento dei danni derivanti da illecito endofamiliare ex art. 473 bis.39 c.p.c.
3. Intervenuto il Pubblico Ministero, scambiate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 15 dicembre 2023, il giudice delegato, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, con ordinanza in data
27 dicembre 2023, provvedeva ex art. 473 bis.22 c.p.c., i) affidando in via super esclusiva i figli minori alla madre;
ii) stabilendo il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, dichiarando applicabile l'art. 473 bis.37 c.p.c. in pagina 4 di 19 caso di inadempimento, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie, ferma l'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre;
iii) disponendo la presa in carico dei minori a cura del servizio sociale competente per territorio.
4. Su istanza congiunta, questo Tribunale in data 26 febbraio 2024 pronunciava sentenza non definitiva sul vincolo, rimettendo le parti innanzi al giudice delegato per il prosieguo della trattazione sulle restanti questioni.
5. Istruita la causa con l'ascolto dei minori, l'interrogatorio formale della resistente,
l'esame di testimone indicato dalla stessa, l'acquisizione di relazione dei servizi sociali in merito al benessere psicofisico dei minori, scambiate le note di precisazione delle conclusioni e gli scritti conclusivi ex art. 473 bis.28, la causa è stata rimessa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Quanto alla domanda di divorzio, questo Tribunale si è pronunciato dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario fra
[...]
e con sentenza n. 352/2024, pubblicata in data 26 Parte_1 Controparte_1 febbraio 2024 e passata in giudicato in data 21 ottobre 2024.
2. Tanto premesso in punto di statuizione già intervenuta sul vincolo, in questa sede al collegio è demandata innanzitutto la decisione sulle modifiche richieste alle condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 22 novembre 2022.
2.1. Le parti hanno due figli, nata il [...], e , nato il 21 Per_1 Per_2 febbraio 2013. Al momento della separazione il nucleo familiare risiedeva a Cervino, in provincia di Caserta e, tuttavia, era già in corso il trasferimento della a Parma CP_1 per ragioni lavorative ed era stato concordato fra le parti che i minori raggiungessero la madre nel breve volgere di qualche mese. Fra le condizioni di separazione omologate era previsto l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre e autorizzazione del padre al trasferimento della prole a Parma.
Com'è noto perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che pagina 5 di 19 l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che, in tal modo, si escluda dal pari esercizio della responsabilità genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Il giudice delegato, in sede di provvedimenti temporanei e urgenti, ha disposto l'affidamento super esclusivo dei minori alla madre, ritenendo dirimente la distanza geografica che separa nella quotidianità il padre, rimasto a vivere in provincia di Caserta, da e trasferitisi a Parma con la madre (ad es. in arg. Cass. Sez. I, Per_1 Per_2
17.01.2017 n. 977). Tale valutazione merita senz'altro di essere condivisa. Infatti,
l'oggettiva distanza ben può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale;
e tale concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo a uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, una statuizione che incide sulla titolarità in capo a uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solamente l'esercizio. In capo al genitore non affidatario permane sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e il medesimo può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse, ai sensi dell'art.337 quater ultimo comma c.c. (così già Trib. Milano sez.
IX, 20/03/2014).
Del resto, deve pure prendersi atto dell'elevata conflittualità della coppia genitoriale, rilevabile dal tenore degli scritti difensivi, dalla documentazione prodotta e dalle risultanze dell'istruttoria esperita in corso di causa, che sfocia in assenza o difficoltà di comunicazione costruttiva e, quindi, in impossibilità di addivenire a decisioni condivise nella organizzazione e gestione quotidiana dei minori. Lo stesso ha concluso Pt_1 per un affidamento esclusivo dei figli minorenni alla madre ed è pacifico che la stessa, ormai da due anni, rappresenti l'esclusiva figura di riferimento nella cura e accudimento dei minori, mentre solo estemporanea è la presenza del padre nel loro ultimo percorso di crescita.
Ciò posto, entrambe le parti, chiedono la collocazione prevalente dei figli minorenni presso la madre e non vi è ragione per discostarsi da tale richiesta congiunta.
pagina 6 di 19 2.2. Quanto alla modulazione del diritto di visita paterno, deve riscontrarsi la circostanza che i rapporti padre-figli, negli ultimi due anni, si sono diradati (così come emerso in sede di ascolto dei minori). Ciò pare imputabile alla conflittualità genitoriale di cui si è detto, alla distanza geografica che separa padre e figli in uno con le condizioni economiche di entrambi i genitori (su cui si dirà più approfonditamente infra) e l'organizzazione di vita del padre, impegnato in turni e trasferte lavorative e divenuto padre del suo terzogenito nato da una nuova relazione, il 6 settembre 2023. Per_5
Tanto considerato, si ritiene che sia tuttora opportuno, come già previsto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti dal giudice delegato, che modalità e tempi della frequentazione del padre con e siano decise in accordo fra i genitori, Per_1 Per_2 tenuto conto degli impegni dei minori, delle loro esigente scolastiche e di svago.
Tuttavia, avuto riguardo al preminente interesse dei figli a conservare il rapporto con la figura paterna, si ritiene, altresì, necessario conferire un incarico di monitoraggio ai servizi sociali competenti per territorio, in particolare al fine di facilitare e regolamentare gli incontri del con i due figli, eventualmente anche a distanza, Pt_1 nella modalità delle videochiamate.
2.3. In punto di mantenimento dei figli, si dà atto che le parti sono concordi nell'attribuire l'assegno unico integralmente alla madre, come peraltro già stabilito in sede di separazione.
2.4. Permane controversia sulla quantificazione dell'assegno per il mantenimento dei figli, stabilito nelle condizioni di separazione omologate in € 500,00 al mese (€ 250,00 per ciascun figlio), che la madre ha chiesto di aumentare a € 700,00 al mese e che il padre ha chiesto invece di diminuire a € 200,00 al mese.
Tanto premesso, dalla documentazione in atti e dalle rispettive prospettazioni la condizione economico-patrimoniale delle parti può essere così ricostruita.
La di anni 40, è un operaio (mansioni armatore ferroviario) che lavora Parte_1 per la con sede legale in Teano (CE), assunto mediante Controparte_2 contratto di prestazione a tempo determinato, negli anni prorogato. La sua situazione reddituale, per l'anno 2020 è stata pari a € 15.196,00 (mod. 730-2021), per il 2021 a €
11.554,00 (mod. 730-2022), per il 2022 a € 13.700,00 (mod. 730-2023). Dalle più recenti buste paga prodotte (ottobre, novembre e dicembre 2024, febbraio 2025) e dagli estratti conto bancari prodotti per gli anni 2023 e 2024 risulta uno stipendio medio mensile di pagina 7 di 19 circa € 1.700,00, oltre ad accrediti effettuati dal datore di lavoro una tantum, verosimilmente a tiolo di rimborso spese o premi. È gravato da un pignoramento dello stipendio per un importo pari a circa € 500,00 mensili e da rate di finanziamento pari a circa € 374,00 mensili.
Di contro, di anni 36, già disoccupata in corso di separazione ma Controparte_1 allora in procinto di essere assunta presso un calzaturificio parmense, ha dedotto di essere disoccupata a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a far tempo dal 30.8.2023. Tuttavia, dalla relazione del Servizio Sociale del comune di Parma del 10.4.2025, agli atti, emerge che la stessa attualmente lavora con regolare contratto di lavoro. Non è dato sapere nulla di più preciso sull'attività lavorativa svolta né sullo stipendio percepito, in quanto la parte non ha dedotto né documentato alcunché al riguardo. Sostiene spese fisse per un canone di locazione (contratto del 6.12.2022), per un importo pari a € 700 mensili, e per un finanziamento di € 17.000 ricevuto il
24.11.2022, per un importo pari a € 295,50 mensili.
Ebbene, premesso che l'assegno di mantenimento per il figlio dev'essere fissato in misura sostenibile a carico del genitore obbligato, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c. e alle circostanze sopravvenute rispetto alla situazione sottesa all'accordo delle parti omologato nel 2022, il collegio ritiene equo fissare in €
400,00 mensili l'importo del contributo per il mantenimento ordinario dei figli a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ai fini di tale valutazione, intanto, rileva la nascita del terzo figlio di Pt_1 Per_5 nato il [...].
Infatti, “se è vero che la giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati da un precedente matrimonio, è altresì vero che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione
o nel divorzio, ovvero del provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli” (Cass.
14175/2016). Il giudice, allora, è chiamato a verificare se si determini un effettivo depauperamento per l'obbligato, a meno che la complessiva situazione patrimoniale dello stesso sia di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (così ad es. Trib.
Napoli sez. I, 21.7.2017 n. 8452).
pagina 8 di 19 Nel caso di specie, si osserva che il ricorrente, al netto dei debiti, dispone di circa €
800,00/900,00 euro mensili. Da tale dato, è agevole desumere che l'impegno economico per il nuovo nato comporti un depauperamento economico tale da impedirgli di corrispondere la somma fissata nel 2022 in sede di separazione.
Per altro verso, deve considerarsi che nella quotidianità ormai è la ad CP_1 occuparsi, sotto tutti i profili, dei minori con i quali convive e, tuttavia, la collocazione prevalente dei figli minori presso la madre, in città diversa da quella di originaria residenza del nucleo familiare, è stata concordata durante la separazione anche al fine di consentire alla stessa di svolgere attività lavorativa e sotto tale aspetto non si riscontrano significative sopravvenienze posto che la resistente risulta tuttora vivere e lavorare a Parma, in contesto ove, peraltro, può contare su un nuovo legame di stabile convivenza (con , sentito in qualità di testimone all'udienza del Persona_6
28.11.2024).
A fronte della situazione descritta, la rimodulazione del diritto di visita paterno, rimesso agli accordi fra le parti, con il monitoraggio dei servizi sociali, nemmeno rileva ai fini della determinazione del contributo al mantenimento.
2.5. Resta da esaminare la domanda di assegno divorzile richiesto da Controparte_1 in misura pari a € 250,00 al mese.
A riguardo, giova ricordare che l'istituto dell'assegno divorzile, previsto dall'art. 5 comma 6 L. n. 898/1970, è stato recentemente oggetto di importanti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la quale ne ha ridefinito i contorni rispetto all'orientamento tradizionale (che gli attribuiva la funzione di strumento volto a far conservare al coniuge più debole il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio).
In un primo momento, con una nota sentenza, la Corte di Cassazione, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal sesto comma del citato articolo 5 («dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive») andrebbe formulato in relazione al parametro del «tenore di vita», ha stabilito che il giudice del divorzio deve verificare l'an dell'assegno divorzile valutando se la domanda del richiedente soddisfa le condizioni di legge non con riguardo al criterio della conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso,
pagina 9 di 19 desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, della capacità e possibilità effettive di lavoro personale, e della stabile disponibilità di una casa di abitazione (Cass. 11504/2017).
Senonché, le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del
«tenore di vita» e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un significativo squilibrio delle situazioni economico-patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica – per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosufficienza economica, sia rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favore dell'altro coniuge, che merita un intervento, «compensativo-perequativo» (Cass. S.U. 18287/2018).
In particolare, le Sezioni Unite hanno avuto modo di puntualizzare che:
− è necessario, perché sorga e si mantenga il diritto all'assegno, che il giudice accerti la carenza in capo ad uno dei due coniugi di mezzi adeguati (pre-requisito fattuale distinto e più ampio rispetto alla pura e semplice mancanza di autosufficienza economica);
− la nozione di mancanza di mezzi adeguati dev'essere parametrata ad un significativo squilibrio nelle posizioni economiche delle due parti, da accertarsi in concreto, anche mediante i poteri ufficiosi conferiti al giudice, ricostruendo la situazione economico patrimoniale di entrambi i coniugi dopo il divorzio, verificando se uno dei due si viene a trovare in una situazione di dislivello reddituale rispetto all'altro e ricostruendo se, all'interno di questo squilibrio,
pagina 10 di 19 tenendo conto di tutte le altre componenti sopra indicate, sia stato sacrificato un contributo, dato dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise a favore della famiglia, alle fortune familiari;
− la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
− all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
− il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. 3869/2019 e Cass. 13458/2021).
Quindi, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato – e l'assegno divorzile è dovuto
– o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quello pagina 11 di 19 in cui «il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa» (Cass. 24250/2021).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile deve basarsi non solo sulla verifica dell'autosufficienza economica dei coniugi, ma anche sulla valorizzazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto. Ciò perché l'assegno divorzile ha anche una funzione equilibratrice, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava che l'assegno divorzile, in sostanza, è dovuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell'altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative.
Nel caso di specie, la domanda di assegno divorzile proposta da è Controparte_1 infondata.
Innanzitutto, le condizioni di separazione, concordate fra le parti e omologate, non prevedono un assegno di mantenimento in suo favore e nemmeno registrano una disparità reddituale e patrimoniale tale da giustificarne la previsione;
piuttosto stabiliscono l'assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare, data da un'immobile di sua esclusiva proprietà, e presuppongono la prospettiva lavorativa della stessa su Parma.
In questa sede la chiede l'assegno divorzile, invocandone la funzione CP_1 assistenziale, a fronte del licenziamento patito nel 2023, ed altresì la funzione compensativo-perequativa, dando conto di essersi occupata della prole in via esclusiva nella quotidianità matrimoniale, laddove controparte si dedicava prevalentemente allo svolgimento di attività lavorativa, per scelta condivisa da entrambi, se non impostale dal
Pt_1
Sennonché dalle risultanze istruttorie emerge che: i) la stessa ha acquisito in costanza di matrimonio competenze lavorative nel settore calzaturiero (cfr. interrogatorio formale pagina 12 di 19 assunto all'udienza del 28.11.2024), che le hanno consentito già in fase di separazione di reperire attività lavorativa;
ii) tuttora svolge attività lavorativa, non è dato sapere in quale settore e presso quale azienda e, tuttavia, è circostanza che risulta dal monitoraggio svolto sul nucleo familiare dal servizio sociale del comune di Parma (cfr. relazione del servizio sociale del comune di Parma acquisita in data 10 aprile 2025); iii) ha un compagno convivente, la relazione risulta stabile ed è possibile affermare che ne derivino impegni di assistenza morale e materiale reciproca (cfr. testimonianza di
[...]
sentito all'udienza del 28.11.2024). Persona_6
La resistente, pertanto, può ritenersi economicamente autosufficiente e dotata di mezzi adeguati, non riscontrandosi un significativo squilibrio fra le risorse economiche delle parti, derivante da sacrifici sostenuti dalla stessa in costanza di matrimonio rispetto a proprie aspettative lavorative. Al riguardo, peraltro, non è stato assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla richiedente, la quale né ha documentato (e nemmeno dedotto in maniera specifica) rinunce lavorative e di crescita professionale, né ha ottemperato all'ordine del giudice delegato di depositare documentazione reddituale e bancaria aggiornata unitamente alla comparsa conclusionale, avendo depositato in tale sede il solo saldo del conto corrente al 3.1.2025, laddove già solo con la produzione di un estratto conto aggiornato ella ben avrebbe potuto documentare circa la propria situazione reddituale più recente asseritamente mutata in peius rispetto all'epoca della separazione, consentendone così il raffronto con quella di controparte.
Ne consegue la soccombenza sul punto.
3. Parimenti infondata è la domanda avanzata da di condanna di Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni derivanti ai figli da illecito endofamiliare, per Parte_1 avere egli disatteso ai propri doveri genitoriali nei loro confronti dopo la separazione dalla madre.
Il Tribunale ha già dato atto di un diradamento dei rapporti padre-figli riscontrabile negli ultimi due anni, conferendo un incarico ai servizi sociali competenti per territorio al fine di supportare tutto il nucleo familiare così che possa esservi posto rimedio.
Trattasi di situazione non certo ottimale, anzi meritevole di attenzionamento e cambiamento nell'interesse dei minori e che, tuttavia, non sembra imputabile a una condotta abbandonica da parte del padre. Questi, infatti, anche nel presente procedimento, non ha palesato un disinteresse nei confronti dei figli, quanto piuttosto pagina 13 di 19 difficoltà nel coltivare i rapporti con loro, che, anche in quanto contestualizzate in un contesto di distanza geografica, conflittualità con la madre e situazione economica non particolarmente florida, non si ritiene possano essere lette quali abdicazione al proprio ruolo paterno e ai propri doveri genitoriali. Inoltre, ha pressocché costantemente provveduto al pagamento del contributo previsto per il mantenimento dei figli, se non entro il 5 di ogni mese, come concordato in fase di separazione, entro il 15, dopo aver percepito lo stipendio.
Del resto, nemmeno è emerso un danno derivante ai minori dai comportamenti paterni.
Le relazioni del servizio sociale del comune di Parma e della NPIA della di Pt_2
Parma del 10.4.2025 concludono gli esiti dell'osservazione su e non Per_1 Per_2 ravvisando segnali di pregiudizio per i minori, né elementi di natura psicopatologica in capo agli stessi, i quali presentano caratteriste in linea con le rispettive fasi di sviluppo, adeguate capacità ideo-affettive e di riflessione.
Non si riscontrano, pertanto, elementi costitutivi di tipo oggettivo fondanti una responsabilità da illecito endofamiliare in capo a Parte_1
4. Infine deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di di Parte_1
“annullare la richiesta delle somme pignorate”, poiché certamente esulante dal thema decidendum del divorzio, in cui è escluso il simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi, non rientranti tra le ipotesi di connessione qualificata di cui all'art. 40 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass. 18870/2014). Nella specie la domanda, per quanto genericamente formulata, può essere qualificata come opposizione a precetto, peraltro già proposta dal ricorrente innanzi al giudice dell'esecuzione competente, secondo quanto dedotto e documentato dalle parti.
5. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente pronunciando a seguito della sentenza non definitiva n. 352/2024, pubblicata il 26 febbraio 2024, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio celebrato con rito concordatario dalle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. affida in maniera esclusiva i figli minori nata il [...] in Persona_7
NI (CE) e nato il [...] in [...] alla madre Persona_4
con domiciliazione presso la stessa;
rimette al genitore Controparte_1
pagina 14 di 19 monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali afferenti salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita dei figli;
2. dispone che il padre potrà frequentare i figli con le modalità esposte nella parte motiva;
3. dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere integralmente corrisposto a Controparte_1
4. pone a carico di a far tempo dalla presente sentenza, l'obbligo di Parte_1 versare a a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Controparte_1 Per_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per Per_2 ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
pagina 15 di 19 materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
pagina 16 di 19 apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec) il quale dovrà
pagina 17 di 19 manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ LE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
la deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5. dichiara applicabile il disposto dell'art.473 bis 37 c.p.c., in caso di inadempimento, per un periodo di almeno 30 giorni, da parte di al pagamento del Parte_1 contributo di mantenimento in favore della prole, previa costituzione in mora dello stesso;
6. dispone che il Servizio Sociale competente per territorio dia corso a un monitoraggio del nucleo familiare, in particolare al fine di facilitare e regolamentare gli incontri del padre con i due figli minori;
7. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da Controparte_1
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8. rigetta la domanda avanzata ex art. 473 bis.39 c.p.c. da Controparte_1
9. dichiara inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_1
[...]
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi al Servizio Sociale competente per territorio (Parma).
Così deciso in Parma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 5 novembre 2025.
IL GIUDICE EST.
TA LO
IL PRESIDENTE
SI OL OT
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