Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7787/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, Parte_1
dall'avv. Deborah Cristina;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura generale alle liti, dall'avv.to Livia Gaezza;
-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 05.08.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito 59320210001862128000, asseritamente notificato il
08/12/2021 ed il diritto di credito in esso incorporato, relativo ad , contributi IVS, CP_1
interessi e sanzioni, 2019, conosciuto a seguito della notifica a mezzo pec, in data
1
29376202400002037000, Fascicolo n. 2024/49879 .
A sostegno dell'opposizione parte ricorrente eccepiva e deduceva: che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è un atto interruttivo della prescrizione con cui il creditore fa valere espressamente l'asserito credito, manifestando la volontà di riscuoterlo, con la minaccia di effettuare procedure esecutive, che, dall'esame dell'atto, emerge che i contributi sembrerebbe già ampiamente prescritti, atteso che CP_1
attengono al 2019; che pertanto, ad oggi sussiste una situazione di incertezza circa l'esistenza dei crediti predetti;
quindi il ricorrente non ha altra scelta che adire Codesto
On. le Tribunale per l'eliminazione della predetta situazione di incertezza e per tutelare i propri beni e diritti, attesa la espressa minaccia;
che la pretesa contributiva predetta ed incorporata nell'avviso di addebito è illegittima, nulla ed inefficace;
che nel caso de quo l'avviso di addebito è illegittimo in conseguenza della sua omessa rituale notifica.
Inoltre, l'omessa rituale notifica dell'avviso di addebito determina la estinzione della pretesa contributiva per prescrizione quinquennale, essendo i contributi relativi al 2019;
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o l'insussistenza ovvero l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 59320210001862128000, e del diritto di credito in esso incorporato, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale ” ex art. 3 co. 9 e 10 L.
335/1995 . In via meramente subordinata, Piaccia a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto di credito incorporato nell'avviso di addebito n.
59320210001862128000, in conseguenza della maturata “prescrizione quinquennale successiva” del credito, ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/95.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva il resistente che Controparte_2
spiegava eccezione di decadenza e nel merito, svolgeva articolate difese, chiedendo rigettarsi il ricorso.
La causa, istruita con prova documentale, perveniva all'odierna udienza dove, dopo la discussione, veniva decisa mediante lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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2 CP_ Osserva il decidente che l' ha versato in atti documentazione da cui risulta che l'avviso di addebito n. 59320210001862128000 è stato notificato a mezzo pec in data
8.12.2021.
In ordine alla ritualità della notifica dell'avviso di addebito, ora disciplinate dall'art. 30, comma 4, d.l. 78/2010, osserva il decidente che quest'ultimo prevede: la posta elettronica certificata, la notifica mediante messi comunali o agenti della polizia
CP_ municipale, previa convenzione con l' la spedizione mediante raccomandata a.r..
Nel caso di specie l'Ente impositore ha provveduto alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, peraltro, regolarmente ricevuta dall'opponente come risulta dalla documentazione allegata in atti dal ridetto Ente. Quanto alla posta elettronica certificata, si osserva che il d.l. n. 78/2010 ha introdotto modifiche anche all'art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “notificazione della cartella di pagamento”, inserendovi un ulteriore comma che statuisce «la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n. 68/2005, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili anche per via telematica, dagli agenti della riscossione.
Dunque, sia l'avviso di addebito (art. 30 comma 4), che le cartelle esattoriali (per gli CP_ Enti diversi dall' art. 26, D.P.R. n. 602/1973) potranno essere notificati al contribuente mediante posta elettronica certificata.
Osserva, ancora, il decidente più in particolare in ordine alla assenza di relata di notifica, vizio in relazione al quale verrebbe dedotta l'inesistenza della notifica, che l'articolo 60 del d.p.r. 602/73 nel consentire la notifica a mezzo pec dell'avviso sancisce che essa è in deroga all'articolo 149 bis e pertanto in deroga alle disposizioni previste per prescrivono la relata di notifica ritenuta non necessaria in questo caso. Si condivide poi quanto sostenuto dalla Suprema Corte che ha affermato l'equiparazione del file pdf al fa ilp7m come statuito dalla corte di cassazione a sezioni unite n 10266/018.
Si osserva, ancora, in ordine alla mancata attestazione di conformità, che nel sistema di notifica a mezzo pec previsto dall'articolo 26 e 60 d.p.r. 602 /73 e dal d.p.r. numero
68/2005 non è prevista l'attestazione di conformità, inoltre come previsto dall'articolo
22 comma tre del d.p.r. 68/05 , premesso che ciò che viene notificato è sempre un documento informatico che può essere o lo stesso documento in originale o una copia di altro documento “ nativo”, cartaceo o informatico, si presume la corrispondenza tra la copia informatica e l'originale in mancanza di disconoscimento espresso che deve essere specifico e riferirsi specificatamente alla conformità della copia all'originale( Cass
CP_ 882/2018,13425/014). Non è poi necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta dell'
3 nel registro IPA per essere l' il notificante e non il destinatario della notifica per il CP_1 quale è necessaria l'iscrizione in appositi registri.
La notifica dell'avviso di addebito impugnato deve, quindi, ritenersi ritualmente eseguita in data 8.12.2021.
Osserva il decidente che il ricorso in opposizione è stato depositato il 5 agosto 2024, ben oltre il termine di quaranta giorni prescritto dall'art. 24 del d.lg.vo 46/99 dalla notifica dell'avviso di addebito,.
Il termine di quaranta giorni previsto dal citato disposto normativo è ritenuto in maniera consolidata dalla giurisprudenza di legittimità termine di natura perentoria pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo.
L'art. 24 stabilisce, infatti, che l'interessato che contesti nel merito la pretesa contributiva debba proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo, e, quindi, contro la cartella/avviso di addebito al giudice del lavoro di tal che l'unico rimedio che ha il contribuente per contestare la fondatezza della pretesa creditoria allorchè gli viene notificato l'avviso di addebito è il giudizio di opposizione al ruolo/avviso di addebito che per la sua natura di giudizio di merito ricomprende già in sé, implicitamente, la domanda di accertamento negativo, in tutto o in parte, del debito riportato nell'avviso.
Il giudizio di opposizione all'avviso di addebito, infatti, non si arresta alla valutazione degli aspetti formali del titolo ma involge l'accertamento della pretesa creditoria dell' nel merito di tal che l'annullamento in tutto o in parte Controparte_2 dell'avviso di addebito è conseguenza proprio del preventivo accertamento dell'inesistenza totale o parziale del debito contributivo.
Ne discende che l'omessa (o intempestiva) opposizione al ruolo/avviso di addebito e la mera, autonoma, proposizione di una domanda di accertamento negativo del debito comporta la definitività della stessa cartella con la irretrattabilità del credito sul piano giuridico ma anche, sotto il profilo pratico, l'assoluta inutilità dell'azione di mero accertamento.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della
4 omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08). All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato,
è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.:
Corte Cost. Ord. n. 111/2007). Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo. La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato
D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili
5 di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio. La conseguenza
è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo). Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile. Osserva, tuttavia, ancora il decidente che parte ricorrente ha eccepito la prescrizione, formulando per tale verso un'opposizione all'esecuzione. In proposito giova evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo. Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre
6 soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c..
Reputa il Tribunale che la prima opzione sia la più corretta. La cartella esattoriale può essere assimilata all'ingiunzione fiscale che, in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Identica la ratio, reputa, dunque, il Tribunale che nella specie possa farsi applicazione dei principi stabiliti dalla Suprema Corte in materia di ingiunzione fiscale alla stregua dei quali ”l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di auto- accertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato... con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione” (cfr, Cass. Civile, sez. trib., 25 maggio 2007, n. 12263). Alle stesse conclusioni deve pervenirsi nell'ipotesi in esame giacché neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contribuivi e alle cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale;
ciò che impedisce che alla mancata opposizione possano far seguito, oltre all'effetto sostanziale dell'incontestabilità del credito, anche effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, dunque, la idoneità al giudicato. Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Ora in proposito va rilevato che la notifica dell'avviso di addebito ha interrotto la prescrizione, che pertanto dalla data di notifica è iniziato a decorrere un nuovo termine;
quindi, tenuto conto di ciò, va verificato se successivamente alla notifica dell'avviso di addebito siano intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione.
7 Ebbene, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, Documento n.
29376202400002037000, notificata a mezzo pec in data 15.07.2024, costituisce valido atto interruttivo della prescrizione, per cui alcuna prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito è maturata.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate per il tenore in parte processuale della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara la inammissibilità del ricorso in opposizione avverso l'avviso di addebito e, per l'effetto, conferma l'avviso di addebito n. 59320210001862128000;
rigetta nel resto;
compensa le spese.
Catania, 11 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
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