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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/11/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. NI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2024 R.G. promossa da: in persona del legale Controparte_1 rappresentante Padre con sede in Palermo, via Terrasanta 79, c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe De ER (pec:
– c.f. ) e dall'avvocato Maria Email_1 C.F._1
IS De ER (pec: – c.f. Email_2
), presso i cui indirizzi pec elegge domicilio digitale, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede CP_3 CP_4 Controparte_5 legale in Vizzini, piazza Santa Maria di Gesù 1, c.f.: , rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanna Lo Giudice (c.f.: - pec: C.F._3
, NI OL (c.f.: Email_3
- pec: e CA AL C.F._4 Email_4
(c.f.: , pec: , con domicilio C.F._5 Email_5 digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012, ai medesimi indirizzi di posta elettronica certificata, giusta procura in atti;
APPELLATA (appellante incidentale)
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 28.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 27.01.2022, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone la al fine di far dichiarare CP_3 CP_4 cessato il contratto con cui la stessa aveva concesso in comodato alla società convenuta un convento di sua proprietà, sito nel comune di Vizzini, con accesso dalla piazza Santa Maria di Gesù 1, dalla via San
Giuseppe 10-12 e dalla via dei Cappuccini 3 (catastato al foglio 80, part. 581, sub 1 e 2, e 2879, oggi catastato al foglio, part. 581, sub 9 e 10) e di ottenere la condanna della al rilascio CP_3 CP_4 dell'immobile in questione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 20.06.2022 si costituiva la la quale, in ragione della domanda CP_3 CP_4 riconvenzionale avanzata in seno all'atto difensivo, preliminarmente chiedeva al giudice di fissare una nuova udienza di comparizione e di disporre il mutamento di rito, così da proseguire nelle forme del giudizio ordinario. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti e contestava, in particolare, la rappresentazione del rapporto contrattuale fornita da parte ricorrente, evidenziando come, in data antecedente alla scadenza del contratto di comodato, tra le odierne parti in causa fosse intervenuta la stipula di un contratto preliminare di compravendita avente per oggetto il medesimo bene originariamente concesso in comodato, il cui trasferimento non si era perfezionato per cause - a suo dire - addebitabili esclusivamente alla parte promittente venditrice.
In via riconvenzionale, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato l'inadempimento grave e colpevole della in relazione al suddetto contratto “per avere sottaciuto i vizi e gli impedimenti Controparte_1 esistenti alla stipula del rogito definitivo di trasferimento di proprietà del bene, e comunque per non avere provveduto ad eliminare i vizi e difetti ed essersi munita delle prescritte autorizzazioni necessarie per la vendita del bene”; di conseguenza chiedeva al giudice di provvedere ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., emettendo una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, al fine di disporre il trasferimento dell'immobile.
In subordine e previo accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 15.02.2019, con conseguente condanna della al pagamento della penale convenuta in misura pari al 30% del prezzo Controparte_1 pattuito, oltre al risarcimento del maggior danno asseritamente patito per via delle spese sostenute e della perdita economica dell'attività commerciale svolta;
in via del tutto gradata, laddove il primo giudice avesse accolto la domanda attorea di cessazione del contratto di comodato, chiedeva di accogliere la
2 spiegata domanda riconvenzionale in relazione alla richiesta di restituzione del valore dei miglioramenti apportati all'edificio, e per gli effetti di condannare la controparte alla refusione della somma di €
400.000,00, come determinata e riconosciuta tra le parti per la messa in sicurezza dell'immobile (resasi necessaria al fine di prevenire rischi e pericoli a persone e cose) o in un'altra misura da determinarsi.
A seguito del mutamento di rito, veniva fissata l'udienza del 18.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 429/2024, pubblicata l'11.06.2024, il Giudice del Tribunale di Caltagirone, nel giudizio iscritto al n. 122/2022 R.G., così statuiva:
“• Annulla, per le ragioni in parte motiva, il contratto preliminare di vendita del 15.02.2019 e per Cont l'effetto ordina alla di L'immacolata dei Frati Minori di restituire l'importo di CP_1 CP_1
€ 10.000,00 alla precedentemente versato da quest'ultima a titolo di garanzia. CP_3 CP_4
• Dichiara risolto il contratto di comodato del 12.05.2004 per decorrenza naturale del termine ivi stabilito.
• Condanna la a pagare in favore della Controparte_1 la complessiva somma di € 222.000,00 per le casuali specificate in parte motiva, CP_3 CP_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
• Ordina alla di consegnare il convento ubicato a Vizzini ed identificato al NCEU al CP_3 CP_4 foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879 alla Provincia di L'immacolata dei Frati Minori. CP_1
• Subordina l'efficacia esecutiva del dispositivo al mancato esercizio, da parte della CP_3 CP_4 della facoltà di mutare il titolo della detenzione così come previsto nel contratto di comodato.
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la L'immacolata per Controparte_1 Controparte_1
i motivi di cui si dirà nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la CP_3
la quale ha chiesto il totale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
[...] CP_4 con vittoria di spese e compensi, ed ha altresì formulato appello incidentale per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, relativamente “alle statuizioni di condanna della Controparte_1
al pagamento di somme di denaro in favore di e CP_1 Controparte_1 CP_3 CP_4 rinviato per la discussione all'udienza del 28.10.2025.
3 Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Controparte_1 laddove il primo giudice ha disposto la modifica dell'ordinanza resa in data 29.06.2023, con la quale, rilevata la tardività della costituzione della , era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande CP_3 riconvenzionali avanzate da quest'ultima.
L'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 327 c.p.c., riconoscendo al provvedimento in questione natura di sentenza - dato il suo carattere sostanzialmente decisorio - e, come tale, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
Il motivo non è fondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, l'ordinanza de qua non contenga una statuizione in grado di pregiudicare la decisione della causa e, dunque, non possa essere qualificata alla stregua di una sentenza non definitiva, che non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza che definisce il merito del giudizio, atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022,
n.12065).
Di converso, nella specie l'ordinanza - per quanto motivata - presenta carattere mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito, ed è assoggettata al generale statuto di disciplina dettato dall'art. 177 c.p.c., che sancisce il principio della revocabilità o modificabilità di tutte le ordinanze
(eccetto le ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art. 177); il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente modificato il provvedimento per le ragioni esposte nella sentenza oggetto di gravame.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente
“ritenuto tempestiva la costituzione della , omettendo di dichiararla decaduta dalla possibilità di CP_3 proporre domande riconvenzionali, sebbene non sia stato provato che la tardività della costituzione non fosse ad essa imputabile”.
L'appellante, deducendo la violazione degli artt. 153, 294 e 416 c.p.c. e degli artt. 13 e 14 del decreto ministeriale 21.2.2011 n. 44, contesta quanto statuito dal giudice nella parte in cui ha rilevato come la abbia dimostrato di avere tempestivamente depositato la propria memoria difensiva (in data CP_3
12.06.2022), mediante l'allegazione delle prime due ricevute (l'una attestante l'accettazione e l'altra la consegna delle pec generate dal sistema); segnatamente nella sentenza si legge che: “da una complessiva valutazione della documentazione allegata si deve ritenere tempestiva la costituzione della
4 resistente/convenuta. La società, invero, ha dimostrato di avere effettuato il deposito telematico della propria memoria difensiva in data 12.06.2022 come desumibile dall'accettazione e consegna della pec.
La mancata ricezione della terza pec (relativa ai controlli automatici) che ha di fatto impedito
l'esperimento dei controlli manuali da parte della cancelleria, è da attribuire esclusivamente a malfunzionamenti del processo civile telematico le cui conseguenze non possono essere sopportate dalla parte incolpevole.” (cfr. pagg.
6-7 della sentenza).
Anche tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
A tal riguardo, occorre preliminarmente chiarire come si sia svolta la fase introduttiva del primo grado di giudizio, ricostruendone le tempistiche.
Con decreto del 09.02.2022, il giudice designato fissava l'udienza del 23.06.2022, assegnando alla CP_3 termine fino a dieci giorni prima (ossia fino al 13.06.2022) per costituirsi in giudizio.
In data 12.06.2022, la società odierna appellata depositava telematicamente la memoria difensiva di costituzione e, in virtù della domanda riconvenzionale in essa spiegata, formulava altresì la richiesta di differimento dell'udienza di discussione;
non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla suddetta istanza, in data 18.06.2022 esperiva un nuovo tentativo di deposito della medesima, il cui esito tuttavia era negativo. Avendo così appreso in quell'occasione di non risultare regolarmente costituita, dopo aver contattato la cancelleria competente, la quale spiegava che la mancata acquisizione del deposito fosse dipesa da un temporaneo malfunzionamento del sistema, in data 20.06.2022 provvedeva a depositare nuovamente la memoria di costituzione con domanda riconvenzionale;
contestualmente presentava istanza di rimessione in termini, sostenendo di aver tentato di costituirsi tempestivamente, allegando le ricevute di accettazione e di consegna generate entrambe in data 12.06.2022 (idonee a provare rispettivamente l'avvenuto invio e l'avvenuta consegna dell'atto entro i termini processuali), nonché la ricevuta relativa all'esito dei controlli automatici, anch'essa pervenuta lo stesso giorno.
Ciò posto, appare opportuno premettere che il procedimento di deposito telematico, essendo a formazione progressiva, consta di una sequenza di fasi così articolata: a) il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata;
b) il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione;
c) il gestore
PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna;
d) il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici formali (iscrizione del mittente nel ReGIndE, dimensione e formato del messaggio) e l'esito dei controlli formali è comunicato tramite PEC al depositante;
e) il cancelliere accetta il deposito dell'atto ed il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante.
Il depositante riceve, quindi, quattro PEC: la prima di accettazione, la seconda di avvenuta consegna, la terza di esito dei controlli automatici e la quarta di esito dei controlli da parte della cancelleria.
5 Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua la tempestività del deposito ed il suo perfezionamento (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, L. n. n. 228/2012), ma detto perfezionamento ha un effetto anticipato meramente provvisorio essendo subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, automatici e manuali, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).
Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito e, quindi, di rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (cfr. Cass. n. 17404/2020; Cass. n. 15801/2025),
a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (cfr. Cass.
n. 29357/2022; Cass. n. 19307/2023).
Se, quindi, la quarta PEC non dà esito favorevole la parte ha l'onere di attivarsi tempestivamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini (Cass., sez. un., n. 28403/2023; Cass. n. 1348/2024; Cass. n. 69/2025;
Cass. n. 18125/2025; Cass. n. 27766/2025).
Orbene, fatta questa opportuna premessa, ritiene la Corte che - sulla scorta della scansione temporale innanzi descritta - nel caso di specie può dirsi dimostrata la tempestività della reazione dell'odierna parte appellata.
Ed infatti, appena due giorni dopo aver appreso dalla cancelleria la ragione - ad essa non imputabile - del rifiuto del primo deposito, la si è tempestivamente attivata, giacché non solo ha proceduto con un CP_3 nuovo invio telematico dell'atto (questa volta accettato dal sistema), ma ha altresì presentato istanza di rimessione in termini, manifestando prontamente e inequivocabilmente al giudice di prime cure la sua intenzione di prendere parte al giudizio.
Con il terzo motivo di appello, la lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella Controparte_1 parte in cui il primo giudice, dopo aver riconosciuto in capo all'odierna appellante la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ha conseguentemente disposto a suo carico la condanna a pagare alla euro 222.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, sebbene quest'ultima non avesse formulato la CP_3 relativa domanda.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
6 Ed invero, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellata, secondo cui, benché sia assente un riferimento espresso alla responsabilità precontrattuale in seno alla domanda riconvenzionale contenuta nell'atto difensivo, cionondimeno la richiesta risarcitoria in essa avanzata può considerarsi comprensiva anche dei danni lamentati dalla relativamente alla fase precedente la stipula del CP_3 contratto preliminare.
Nell'esporre i fatti, d'altronde, la società convenuta (promittente acquirente nel contratto in questione) ha descritto la condotta della Provincia di (parte promittente venditrice) richiamando la CP_1 fattispecie normativa disciplinata dall'art. 1338 c.c. (cfr. pag. 9 della memoria difensiva ove si legge:
“Sotto tale aspetto, appare di tutta evidenza la responsabilità dell'ente ecclesiastico ai sensi dell'art.
1338 c.c. Nell'odierna fattispecie tale responsabilità risiede nel grave e doloso inadempimento che si ravvisa anzitutto nella mala fede contrattuale imputabile alla promittente venditrice e consistita nell'aver taciuto l'inesistenza della preventiva autorizzazione del compente superiore gerarchico ecclesiastico oggi invocata come condizione necessaria per la valida stipula dello stesso contratto preliminare, e nell'aver omesso di sanarne la mancanza con una successiva richiesta, inducendo così il promittente acquirente ad assumere le obbligazioni proprie e a compiere tutta una serie di attività, anche di rilevante impegno economico, al fine di agevolare la conclusione del contratto definitivo”).
Ne discende che, tenuto conto della complessiva ricostruzione della vicenda compiuta dall'odierna appellata, dalla quale emergono chiaramente profili di responsabilità precontrattuale posta a carico della il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda di risarcimento danni, Controparte_1 senza incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice relativa al riconoscimento a suo carico della responsabilità precontrattuale, deducendo la violazione dell'art. 1338 c.c.
L'assunto difensivo si fonda sull'interpretazione della norma applicata, che stabilisce che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”; la lamenta, in particolare, che il giudice Controparte_1 di prime cure non avrebbe opportunamente valutato la circostanza che l'odierna appellata avesse effettivamente confidato senza sua colpa nella validità del contratto, rilevando, di converso, che non potesse escludersi la consapevolezza di quest'ultima circa la necessità dell'odierna appellante di ottenere la “licentia” ecclesiastica non soltanto per alienare l'immobile, ma - a monte - per assumere l'obbligo, mediante il contratto preliminare, di stipulare il contratto definitivo di compravendita.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
7 L'appellante deduce, anzitutto, che dalla lettura del contratto preliminare emerge che le parti fossero entrambe consapevoli (o avrebbero dovuto esserlo) che l'intera operazione negoziale intrapresa fosse subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione ecclesiastica;
ed infatti, già in sede di premessa, essendo l'immobile un bene di proprietà ecclesiastica ai sensi dell'art. 831 c.c., veniva specificato che “per la sua valida alienazione è richiesta la preventiva licenza del competente organo ecclesiastico superiore, nel rispetto dei canoni vigenti in materia e contemplati dal Codex di diritto canonico” (cfr. pag. 2 del contratto).
A tal riguardo, ritiene la Corte di dover condividere la superiore deduzione di parte appellante, atteso che l'art. 1338 c.c. presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità.
Conseguentemente, se vi è colpa da parte del contraente non informato, il quale avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, l'art. 1338 c.c. non può trovare applicazione;
un caso del genere, secondo la Suprema Corte, si ha proprio allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16149).
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo la legge n. 222 del 20.05.1985, che, nel dettare le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici, all'art. 18 prevede che “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”. Ne deriva, quindi, che per gli enti ecclesiastici forma oggetto del regime di opponibilità nei confronti dei terzi quanto risulta - in termini di “limitazioni dei poteri di rappresentanza” e di “omissione dei controlli canonici” - dal registro delle persone giuridiche, e quanto specificamente previsto, a tale riguardo, dal codice di diritto canonico.
La violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati.
In particolare, il canone 638, par. 3, del codice di diritto canonico stabilisce che: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico
8 o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”; nello specifico, il canone 1292 del codice di diritto canonico (che richiama il canone 638), distingue le diverse autorità competenti a seconda del valore dei beni da alienare. Ed ancora, il canone 1295 dispone che: “I requisiti a norma dei canoni 1291-
1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Le norme succitate impongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordinaria amministrazione, che sono appunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione. Gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore competente, non possono dunque validamente compiere quegli atti che, pur non avendo carattere traslativo, possano essere però idonei ad arrecare all'ente un detrimento, da intendersi “come un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un'obbligazione a carattere corrispettivo” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del
05/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15026 del 31/05/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19411 del
14/07/2025; sulla rilevanza di tali limitazioni nell'ordinamento italiano vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3643 del 07/11/1969).
Ciò posto, il contratto preliminare può annoverarsi tra gli atti di straordinaria amministrazione e, oltretutto, tra i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr. can.
1295), tenendo conto, peraltro, che esso deve assumere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo
(art. 1351 c.c.) e che fa sorgere l'obbligo di stipulare quest'ultimo. Per la sua validità risulta pertanto necessaria la licenza da parte dell'autorità ecclesiastica competente, da qualificarsi quale elemento integrativo della capacità negoziale dell'ente e come requisito di validità del negozio.
Orbene, acclarato che gli anzidetti controlli canonici sono assistiti da un regime di pubblicità legale di cui
è prevista espressamente l'opponibilità ai terzi, nella specie, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la loro inosservanza non potesse determinare una responsabilità a carico dell'odierna appellante per violazione della regola di buona fede nella formazione del contratto (e, segnatamente, per aver determinato con il suo comportamento un affidamento incolpevole della CP_3 nella validità del contratto preliminare stipulato).
Infatti, in ragione dell'interesse ad acquistare un bene ecclesiastico, doveva essere cura della società odierna appellata, cui la legge pone in materia specifici oneri di conoscenza, comportarsi con diligenza sulla base della disciplina vigente, e cioè accertarsi dell'intervento dei controlli canonici richiesti,
9 verificare l'esistenza della “licentia” e acquisirne la relativa documentazione, ancor prima di impegnarsi nelle trattative contrattuali.
Pertanto, nessuna responsabilità precontrattuale può ascriversi all'ente appellante.
Con il quinto motivo di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata, laddove il giudice, dopo aver riconosciuto in capo all'odierna appellante la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ha equitativamente liquidato il danno in euro 222.000,00, tenendo conto - nel determinare questa somma - di quanto consensualmente stabilito dalle parti in seno al contratto preliminare (cfr. art. 8 del contratto, ove le parti avevano previsto una clausola penale, pari al 30% del prezzo pattuito, a carico della parte inadempiente da versare alla parte in bonis).
L'appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale la liquidazione del danno vada parametrata al cd. “interesse negativo”, che oltretutto, nel caso di specie, non era stato né allegato né provato dalla controparte.
Con il sesto connesso motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 1224 c.c., per avere il giudice errato nel riconoscere la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di danni.
Alla luce del pieno accoglimento del quarto motivo di appello (al quale, pertanto, si rinvia), i due predetti motivi devono ritenersi assorbiti.
Con il settimo motivo, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata Controparte_1 condannata alla restituzione della somma pari a euro 10.000,00 versata al momento della stipula del contratto preliminare, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in merito da parte della e, CP_3 dunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Questa Corte ritiene, infatti, di dover condividere la statuizione del primo giudice, che, dopo aver correttamente annullato il contratto preliminare di compravendita - invalido poiché stipulato in assenza della necessaria autorizzazione ecclesiastica - ha disposto che l'odierna appellante restituisse l'importo precedentemente ricevuto dalla società convenuta a titolo di garanzia (e acconto prezzo), essendo venuto meno il titolo in forza del quale era avvenuto detto trasferimento di denaro.
In aggiunta, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., rileva la Corte che la suddetta richiesta risarcitoria è stata formulata dall'odierna appellata, laddove, nell'individuazione dei danni lamentati ha incluso quelli derivanti da “ogni esborso sopportato e anticipato per il buon esito del contratto” (cfr. pag. 12 della memoria difensiva), categoria in cui certamente va ricondotta la somma corrisposta a titolo di garanzia e acconto prezzo.
Con l'ottavo motivo di appello, si lamenta la violazione dell'art. 1803 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., perché nel dispositivo della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha subordinato il rilascio dell'immobile in
10 contestazione al mancato esercizio, da parte della , della facoltà prevista nel contratto di comodato CP_3 di mutare il titolo della detenzione in locazione.
Il motivo è fondato per la ragioni di seguito esposte.
L'appellante deduce anzitutto l'illogicità della statuizione, sostenendo che “subordinare l'efficacia esecutiva della sentenza ad un evento negativo equivale a non subordinarla affatto, proprio in quanto esso già in questo momento non può in alcun modo considerarsi non verificato”.
Sul punto, la evidenzia peraltro che, in assenza di un obbligo posto a carico della Controparte_1
di prendere in locazione l'immobile, la stessa potrebbe non esercitare mai la facoltà di “mutare il CP_3 titolo della propria detenzione” prevista nell'originario contratto di comodato e, ciononostante, mantenere sine die il godimento dell'immobile: una tale situazione si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa dettata dall'art. 1803 cod. civ. che, alla scadenza del contratto di comodato, impone al comodatario il rilascio dell'immobile.
A tal proposito, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'odierna appellante, in quanto, benché nel nostro ordinamento siano ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, è pur vero che l'efficacia della condanna deve essere subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/07/2003, n.11061;
Cassazione civile sez. III, 25/08/2003, n.12444; Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n.21013;
Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19895).
Orbene, ritiene la Corte che la sentenza oggetto di gravame - la cui efficacia esecutiva, invece, è condizionata al mancato verificarsi di un evento - non rispetti i suddetti criteri, atteso che l'elemento condizionante preso in considerazione manca di certezza ed inequivocità (il rilascio dell'immobile dipenderebbe, infatti, da una valutazione discrezionale della società, la quale potrebbe decidere di non esercitare la facoltà di mutamento del titolo di detenzione per un tempo potenzialmente illimitato, così da protrarre la sua permanenza nell'immobile e vanificare gli effetti della condanna). Oltretutto, come opportunamente rilevato da parte appellante, anche a voler considerare ammissibile una sentenza condizionale così articolata, l'evento negativo cui è stata subordinata l'efficacia esecutiva del provvedimento in esame si sarebbe già verificato, giacché la avrebbe tacitamente manifestato la CP_3 sua volontà - nel senso di non esercitare la facoltà indicata nel contratto - non avendo fornito alcun riscontro alla PEC del 16.11.2021, con cui la Provincia di dopo aver comunicato il diniego CP_1 dell'autorizzazione ecclesiastica richiesta per la vendita dell'immobile, chiedeva alla se, CP_3 conformemente a quanto statuito nel contratto di comodato, intendesse prendere in locazione il bene.
11 Anche in sede di mediazione (v. verbale del 18.01.2022) la ha ribadito la ferma volontà di non CP_3 stipulare alcun contratto di locazione.
L'ultimo motivo di impugnazione attiene alle spese legali che, secondo la difesa della Controparte_1
non andavano compensate tra le parti, per via della dedotta inammissibilità e infondatezza delle
[...] domande spiegate dalla;
in sede di gravame chiede, infatti, la condanna di quest'ultima alle spese e CP_3 ai compensi del doppio grado di giudizio.
Tale motivo di appello appare parzialmente fondato, in ragione della reciproca parziale soccombenza, del parziale accoglimento dell'appello principale e della riforma della sentenza impugnata. Sussistono, infatti, valide ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/4, mentre la restante parte va posta a carico della società appellata, in virtù della sua prevalente soccombenza.
Infine, la Provincia di ha formulato istanza di correzione di errore materiale, deducendo che CP_1 erroneamente “nella sentenza impugnata, il G.O.T. identifica nel dispositivo l'immobile, al foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879”, mentre invece oggi lo stesso immobile risulta catastato al foglio 80, part. 581, sub 9 e 10 (come da visure catastali aggiornate versate in atti).
L'appellante ha chiesto alla Corte di disporre la correzione della statuizione di condanna resa dal
Tribunale, procedendo a una corretta identificazione catastale dell'immobile.
La richiesta, per le superiori ragioni, è fondata, trattandosi di mero errore materiale del primo giudice.
Passando ad esaminare l'appello incidentale della con il primo motivo si deduce CP_3 CP_4
l'erroneità della sentenza nella parte in cui subordina il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale al mancato esercizio, da parte della società, della facoltà di mutare il titolo della detenzione così come previsto nel contratto di comodato;
secondo l'assunto difensivo, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza deve essere intesa circoscritta al capo relativo alla condanna al rilascio dell'immobile, non riguardando invece la statuizione di condanna al risarcimento dei danni disposta in suo favore.
Ciò posto, ritiene la Corte che, tenuto conto del pieno accoglimento del quarto motivo di appello principale, con conseguenziale annullamento della condanna al risarcimento dei danni, ogni questione sulla efficacia esecutiva del capo di condanna rimane assorbita per le ragioni di cui si è trattato e alle quali si rinvia.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la si duole della condanna alle spese CP_3 CP_4 di lite, oggetto di compensazione in primo grado, chiedendo la condanna integrale della Controparte_1
[...]
12 Tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo stata oltretutto ampiamente superata in ragione di quanto osservato con riguardo ai motivi dell'appello principale già esaminati e ritenuti fondati (ai quali si rinvia), da cui emerge la prevalente soccombenza della : va pertanto confermata anche in questa CP_3 sede la compensazione delle spese di lite, seppur in una diversa misura rideterminata alla luce delle difese svolte in questo grado di giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese processuali il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza della CP_3 ex art. 92, comma 2, c.p.c. (nella misura di 3/4 con compensazione della restante quota di 1/4) e CP_4 si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa, in relazione alla più elevata domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale (scaglione da euro 520.000,01 ad euro
1.000.000,00), dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti e della media complessità della vicenda processuale, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione in entrambi i gradi del giudizio, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass.
Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 938/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
429/2024, pubblicata l'11.06.2024, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone nel giudizio iscritto al n. 122/2022 R.G., rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla CP_3
CP_4
In parziale accoglimento dell'appello principale annulla il capo che subordina l'efficacia esecutiva del dispositivo al mancato esercizio, da parte della della facoltà di mutare il titolo della CP_3 CP_4 detenzione così come previsto nel contratto di comodato.
Dispone la correzione della sentenza n. 429/2024, nel senso che, nel dispositivo, vengano sostituite le parole “foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879” con le parole “foglio 80, part. 581, sub 9 e 10”.
13 Condanna la alla rifusione in favore della L'immacolata CP_3 CP_4 Controparte_1 dei Frati Minori di 3/4 delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano per l'intero in complessivi euro € 22.426,00 per compensi (di cui euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 6.767,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza. CP_3 CP_4
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna la alla rifusione in favore della L'immacolata CP_3 CP_4 Controparte_1 dei Frati Minori di 3/4 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 23.498,50 per compensi (di cui euro 1.165,50 per esborsi, euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Onera la Cancelleria di annotare la disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado
Così deciso in Catania il 06.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. NI Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 938/2024 R.G. promossa da: in persona del legale Controparte_1 rappresentante Padre con sede in Palermo, via Terrasanta 79, c.f.: Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe De ER (pec:
– c.f. ) e dall'avvocato Maria Email_1 C.F._1
IS De ER (pec: – c.f. Email_2
), presso i cui indirizzi pec elegge domicilio digitale, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE (appellata incidentale) nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede CP_3 CP_4 Controparte_5 legale in Vizzini, piazza Santa Maria di Gesù 1, c.f.: , rappresentata e difesa, unitamente e P.IVA_2 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanna Lo Giudice (c.f.: - pec: C.F._3
, NI OL (c.f.: Email_3
- pec: e CA AL C.F._4 Email_4
(c.f.: , pec: , con domicilio C.F._5 Email_5 digitale eletto, ai sensi dell'art. 16-sexies del D.L. 179/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221 del 2012, ai medesimi indirizzi di posta elettronica certificata, giusta procura in atti;
APPELLATA (appellante incidentale)
1 CONCLUSIONI: all'udienza di discussione del 28.10.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da verbale in atti, e la causa è stata posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data 27.01.2022, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Caltagirone la al fine di far dichiarare CP_3 CP_4 cessato il contratto con cui la stessa aveva concesso in comodato alla società convenuta un convento di sua proprietà, sito nel comune di Vizzini, con accesso dalla piazza Santa Maria di Gesù 1, dalla via San
Giuseppe 10-12 e dalla via dei Cappuccini 3 (catastato al foglio 80, part. 581, sub 1 e 2, e 2879, oggi catastato al foglio, part. 581, sub 9 e 10) e di ottenere la condanna della al rilascio CP_3 CP_4 dell'immobile in questione, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa del 20.06.2022 si costituiva la la quale, in ragione della domanda CP_3 CP_4 riconvenzionale avanzata in seno all'atto difensivo, preliminarmente chiedeva al giudice di fissare una nuova udienza di comparizione e di disporre il mutamento di rito, così da proseguire nelle forme del giudizio ordinario. Nel merito chiedeva il rigetto delle domande spiegate nei suoi confronti e contestava, in particolare, la rappresentazione del rapporto contrattuale fornita da parte ricorrente, evidenziando come, in data antecedente alla scadenza del contratto di comodato, tra le odierne parti in causa fosse intervenuta la stipula di un contratto preliminare di compravendita avente per oggetto il medesimo bene originariamente concesso in comodato, il cui trasferimento non si era perfezionato per cause - a suo dire - addebitabili esclusivamente alla parte promittente venditrice.
In via riconvenzionale, pertanto, chiedeva che fosse dichiarato l'inadempimento grave e colpevole della in relazione al suddetto contratto “per avere sottaciuto i vizi e gli impedimenti Controparte_1 esistenti alla stipula del rogito definitivo di trasferimento di proprietà del bene, e comunque per non avere provveduto ad eliminare i vizi e difetti ed essersi munita delle prescritte autorizzazioni necessarie per la vendita del bene”; di conseguenza chiedeva al giudice di provvedere ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., emettendo una sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, al fine di disporre il trasferimento dell'immobile.
In subordine e previo accertamento dell'inadempimento della promittente venditrice, chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 15.02.2019, con conseguente condanna della al pagamento della penale convenuta in misura pari al 30% del prezzo Controparte_1 pattuito, oltre al risarcimento del maggior danno asseritamente patito per via delle spese sostenute e della perdita economica dell'attività commerciale svolta;
in via del tutto gradata, laddove il primo giudice avesse accolto la domanda attorea di cessazione del contratto di comodato, chiedeva di accogliere la
2 spiegata domanda riconvenzionale in relazione alla richiesta di restituzione del valore dei miglioramenti apportati all'edificio, e per gli effetti di condannare la controparte alla refusione della somma di €
400.000,00, come determinata e riconosciuta tra le parti per la messa in sicurezza dell'immobile (resasi necessaria al fine di prevenire rischi e pericoli a persone e cose) o in un'altra misura da determinarsi.
A seguito del mutamento di rito, veniva fissata l'udienza del 18.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e, all'esito delle note di trattazione scritta, il Giudice poneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 429/2024, pubblicata l'11.06.2024, il Giudice del Tribunale di Caltagirone, nel giudizio iscritto al n. 122/2022 R.G., così statuiva:
“• Annulla, per le ragioni in parte motiva, il contratto preliminare di vendita del 15.02.2019 e per Cont l'effetto ordina alla di L'immacolata dei Frati Minori di restituire l'importo di CP_1 CP_1
€ 10.000,00 alla precedentemente versato da quest'ultima a titolo di garanzia. CP_3 CP_4
• Dichiara risolto il contratto di comodato del 12.05.2004 per decorrenza naturale del termine ivi stabilito.
• Condanna la a pagare in favore della Controparte_1 la complessiva somma di € 222.000,00 per le casuali specificate in parte motiva, CP_3 CP_4 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
• Ordina alla di consegnare il convento ubicato a Vizzini ed identificato al NCEU al CP_3 CP_4 foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879 alla Provincia di L'immacolata dei Frati Minori. CP_1
• Subordina l'efficacia esecutiva del dispositivo al mancato esercizio, da parte della CP_3 CP_4 della facoltà di mutare il titolo della detenzione così come previsto nel contratto di comodato.
• Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la L'immacolata per Controparte_1 Controparte_1
i motivi di cui si dirà nel prosieguo.
Si è costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, la CP_3
la quale ha chiesto il totale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata,
[...] CP_4 con vittoria di spese e compensi, ed ha altresì formulato appello incidentale per le ragioni che saranno di seguito esposte.
Con ordinanza del 23.12.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, relativamente “alle statuizioni di condanna della Controparte_1
al pagamento di somme di denaro in favore di e CP_1 Controparte_1 CP_3 CP_4 rinviato per la discussione all'udienza del 28.10.2025.
3 Sentite le parti, all'esito dell'udienza di discussione del 28.10.2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, la lamenta l'erroneità della sentenza impugnata, Controparte_1 laddove il primo giudice ha disposto la modifica dell'ordinanza resa in data 29.06.2023, con la quale, rilevata la tardività della costituzione della , era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande CP_3 riconvenzionali avanzate da quest'ultima.
L'appellante deduce, in particolare, la violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 324 e 327 c.p.c., riconoscendo al provvedimento in questione natura di sentenza - dato il suo carattere sostanzialmente decisorio - e, come tale, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione.
Il motivo non è fondato e va, di conseguenza, rigettato.
Orbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto asserito da parte appellante, l'ordinanza de qua non contenga una statuizione in grado di pregiudicare la decisione della causa e, dunque, non possa essere qualificata alla stregua di una sentenza non definitiva, che non può essere, neppure implicitamente, revocata o modificata dalla sentenza che definisce il merito del giudizio, atteso che il frazionamento della decisione comporta l'esaurimento del potere giurisdizionale per la parte della controversia decisa con la sentenza interlocutoria, ancorché avente forma di ordinanza (cfr. Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022,
n.12065).
Di converso, nella specie l'ordinanza - per quanto motivata - presenta carattere mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito, ed è assoggettata al generale statuto di disciplina dettato dall'art. 177 c.p.c., che sancisce il principio della revocabilità o modificabilità di tutte le ordinanze
(eccetto le ipotesi derogatorie previste dal terzo comma del citato art. 177); il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente modificato il provvedimento per le ragioni esposte nella sentenza oggetto di gravame.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la decisione del primo giudice per aver erroneamente
“ritenuto tempestiva la costituzione della , omettendo di dichiararla decaduta dalla possibilità di CP_3 proporre domande riconvenzionali, sebbene non sia stato provato che la tardività della costituzione non fosse ad essa imputabile”.
L'appellante, deducendo la violazione degli artt. 153, 294 e 416 c.p.c. e degli artt. 13 e 14 del decreto ministeriale 21.2.2011 n. 44, contesta quanto statuito dal giudice nella parte in cui ha rilevato come la abbia dimostrato di avere tempestivamente depositato la propria memoria difensiva (in data CP_3
12.06.2022), mediante l'allegazione delle prime due ricevute (l'una attestante l'accettazione e l'altra la consegna delle pec generate dal sistema); segnatamente nella sentenza si legge che: “da una complessiva valutazione della documentazione allegata si deve ritenere tempestiva la costituzione della
4 resistente/convenuta. La società, invero, ha dimostrato di avere effettuato il deposito telematico della propria memoria difensiva in data 12.06.2022 come desumibile dall'accettazione e consegna della pec.
La mancata ricezione della terza pec (relativa ai controlli automatici) che ha di fatto impedito
l'esperimento dei controlli manuali da parte della cancelleria, è da attribuire esclusivamente a malfunzionamenti del processo civile telematico le cui conseguenze non possono essere sopportate dalla parte incolpevole.” (cfr. pagg.
6-7 della sentenza).
Anche tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
A tal riguardo, occorre preliminarmente chiarire come si sia svolta la fase introduttiva del primo grado di giudizio, ricostruendone le tempistiche.
Con decreto del 09.02.2022, il giudice designato fissava l'udienza del 23.06.2022, assegnando alla CP_3 termine fino a dieci giorni prima (ossia fino al 13.06.2022) per costituirsi in giudizio.
In data 12.06.2022, la società odierna appellata depositava telematicamente la memoria difensiva di costituzione e, in virtù della domanda riconvenzionale in essa spiegata, formulava altresì la richiesta di differimento dell'udienza di discussione;
non avendo ricevuto alcun riscontro in merito alla suddetta istanza, in data 18.06.2022 esperiva un nuovo tentativo di deposito della medesima, il cui esito tuttavia era negativo. Avendo così appreso in quell'occasione di non risultare regolarmente costituita, dopo aver contattato la cancelleria competente, la quale spiegava che la mancata acquisizione del deposito fosse dipesa da un temporaneo malfunzionamento del sistema, in data 20.06.2022 provvedeva a depositare nuovamente la memoria di costituzione con domanda riconvenzionale;
contestualmente presentava istanza di rimessione in termini, sostenendo di aver tentato di costituirsi tempestivamente, allegando le ricevute di accettazione e di consegna generate entrambe in data 12.06.2022 (idonee a provare rispettivamente l'avvenuto invio e l'avvenuta consegna dell'atto entro i termini processuali), nonché la ricevuta relativa all'esito dei controlli automatici, anch'essa pervenuta lo stesso giorno.
Ciò posto, appare opportuno premettere che il procedimento di deposito telematico, essendo a formazione progressiva, consta di una sequenza di fasi così articolata: a) il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata;
b) il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione;
c) il gestore
PEC del Ministero della Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna;
d) il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici formali (iscrizione del mittente nel ReGIndE, dimensione e formato del messaggio) e l'esito dei controlli formali è comunicato tramite PEC al depositante;
e) il cancelliere accetta il deposito dell'atto ed il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante.
Il depositante riceve, quindi, quattro PEC: la prima di accettazione, la seconda di avvenuta consegna, la terza di esito dei controlli automatici e la quarta di esito dei controlli da parte della cancelleria.
5 Sul punto, il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda PEC) individua la tempestività del deposito ed il suo perfezionamento (art. 16-bis, comma 7, D.L. n. 179/2012, conv. dalla L. n. 221/2012, introdotto dall'art. 1, comma 19, L. n. n. 228/2012), ma detto perfezionamento ha un effetto anticipato meramente provvisorio essendo subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, automatici e manuali, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).
Ne consegue che, in caso di esito negativo del procedimento di deposito e, quindi, di rifiuto dell'atto da parte della cancelleria, la parte deve procedere alla sua rinnovazione, previa rimessione in termini a norma dell'art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito (cfr. Cass. n. 17404/2020; Cass. n. 15801/2025),
a meno che la stessa parte abbia provveduto senza indugio ad un ulteriore deposito con esito positivo, rendendo così superflua la pronuncia sull'istanza di rimessione in termini da parte del giudice (cfr. Cass.
n. 29357/2022; Cass. n. 19307/2023).
Se, quindi, la quarta PEC non dà esito favorevole la parte ha l'onere di attivarsi tempestivamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini (Cass., sez. un., n. 28403/2023; Cass. n. 1348/2024; Cass. n. 69/2025;
Cass. n. 18125/2025; Cass. n. 27766/2025).
Orbene, fatta questa opportuna premessa, ritiene la Corte che - sulla scorta della scansione temporale innanzi descritta - nel caso di specie può dirsi dimostrata la tempestività della reazione dell'odierna parte appellata.
Ed infatti, appena due giorni dopo aver appreso dalla cancelleria la ragione - ad essa non imputabile - del rifiuto del primo deposito, la si è tempestivamente attivata, giacché non solo ha proceduto con un CP_3 nuovo invio telematico dell'atto (questa volta accettato dal sistema), ma ha altresì presentato istanza di rimessione in termini, manifestando prontamente e inequivocabilmente al giudice di prime cure la sua intenzione di prendere parte al giudizio.
Con il terzo motivo di appello, la lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c. nella Controparte_1 parte in cui il primo giudice, dopo aver riconosciuto in capo all'odierna appellante la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ha conseguentemente disposto a suo carico la condanna a pagare alla euro 222.000,00, oltre rivalutazione ed interessi, sebbene quest'ultima non avesse formulato la CP_3 relativa domanda.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
6 Ed invero, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'appellata, secondo cui, benché sia assente un riferimento espresso alla responsabilità precontrattuale in seno alla domanda riconvenzionale contenuta nell'atto difensivo, cionondimeno la richiesta risarcitoria in essa avanzata può considerarsi comprensiva anche dei danni lamentati dalla relativamente alla fase precedente la stipula del CP_3 contratto preliminare.
Nell'esporre i fatti, d'altronde, la società convenuta (promittente acquirente nel contratto in questione) ha descritto la condotta della Provincia di (parte promittente venditrice) richiamando la CP_1 fattispecie normativa disciplinata dall'art. 1338 c.c. (cfr. pag. 9 della memoria difensiva ove si legge:
“Sotto tale aspetto, appare di tutta evidenza la responsabilità dell'ente ecclesiastico ai sensi dell'art.
1338 c.c. Nell'odierna fattispecie tale responsabilità risiede nel grave e doloso inadempimento che si ravvisa anzitutto nella mala fede contrattuale imputabile alla promittente venditrice e consistita nell'aver taciuto l'inesistenza della preventiva autorizzazione del compente superiore gerarchico ecclesiastico oggi invocata come condizione necessaria per la valida stipula dello stesso contratto preliminare, e nell'aver omesso di sanarne la mancanza con una successiva richiesta, inducendo così il promittente acquirente ad assumere le obbligazioni proprie e a compiere tutta una serie di attività, anche di rilevante impegno economico, al fine di agevolare la conclusione del contratto definitivo”).
Ne discende che, tenuto conto della complessiva ricostruzione della vicenda compiuta dall'odierna appellata, dalla quale emergono chiaramente profili di responsabilità precontrattuale posta a carico della il Tribunale ha correttamente qualificato la domanda di risarcimento danni, Controparte_1 senza incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta la statuizione del primo giudice relativa al riconoscimento a suo carico della responsabilità precontrattuale, deducendo la violazione dell'art. 1338 c.c.
L'assunto difensivo si fonda sull'interpretazione della norma applicata, che stabilisce che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”; la lamenta, in particolare, che il giudice Controparte_1 di prime cure non avrebbe opportunamente valutato la circostanza che l'odierna appellata avesse effettivamente confidato senza sua colpa nella validità del contratto, rilevando, di converso, che non potesse escludersi la consapevolezza di quest'ultima circa la necessità dell'odierna appellante di ottenere la “licentia” ecclesiastica non soltanto per alienare l'immobile, ma - a monte - per assumere l'obbligo, mediante il contratto preliminare, di stipulare il contratto definitivo di compravendita.
Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.
7 L'appellante deduce, anzitutto, che dalla lettura del contratto preliminare emerge che le parti fossero entrambe consapevoli (o avrebbero dovuto esserlo) che l'intera operazione negoziale intrapresa fosse subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione ecclesiastica;
ed infatti, già in sede di premessa, essendo l'immobile un bene di proprietà ecclesiastica ai sensi dell'art. 831 c.c., veniva specificato che “per la sua valida alienazione è richiesta la preventiva licenza del competente organo ecclesiastico superiore, nel rispetto dei canoni vigenti in materia e contemplati dal Codex di diritto canonico” (cfr. pag. 2 del contratto).
A tal riguardo, ritiene la Corte di dover condividere la superiore deduzione di parte appellante, atteso che l'art. 1338 c.c. presuppone non solo la colpa di una parte nell'ignorare la causa di invalidità del contratto, ma anche la mancanza di colpa dell'altra parte nel confidare nella sua validità.
Conseguentemente, se vi è colpa da parte del contraente non informato, il quale avrebbe potuto, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza della reale situazione e, quindi, della causa di invalidità del contratto, l'art. 1338 c.c. non può trovare applicazione;
un caso del genere, secondo la Suprema Corte, si ha proprio allorquando la causa di invalidità del negozio, nota a uno dei contraenti, e da questi in ipotesi taciuta, derivi da una norma di legge che per presunzione assoluta deve essere nota alla generalità dei cittadini (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/07/2010, n.16149).
Ebbene, nel caso di specie, viene in rilievo la legge n. 222 del 20.05.1985, che, nel dettare le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici, all'art. 18 prevede che “ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche”. Ne deriva, quindi, che per gli enti ecclesiastici forma oggetto del regime di opponibilità nei confronti dei terzi quanto risulta - in termini di “limitazioni dei poteri di rappresentanza” e di “omissione dei controlli canonici” - dal registro delle persone giuridiche, e quanto specificamente previsto, a tale riguardo, dal codice di diritto canonico.
La violazione delle regole canoniche sulla corretta formazione e manifestazione della volontà dell'ente acquista rilievo anche per l'ordinamento statale ed è suscettibile di rendere invalidi i negozi di diritto privato dall'ente stesso stipulati.
In particolare, il canone 638, par. 3, del codice di diritto canonico stabilisce che: “Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico
8 o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa”; nello specifico, il canone 1292 del codice di diritto canonico (che richiama il canone 638), distingue le diverse autorità competenti a seconda del valore dei beni da alienare. Ed ancora, il canone 1295 dispone che: “I requisiti a norma dei canoni 1291-
1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione”.
Le norme succitate impongono, quindi, il “controllo canonico” nel caso di atti di straordinaria amministrazione, che sono appunto quelli idonei a mettere a rischio l'integrità del patrimonio, ossia non solo gli atti dispositivi del patrimonio, ma anche qualunque negozio che intacchi o possa determinare detrimento alla situazione patrimoniale della persona giuridica, peggiorandone la condizione. Gli amministratori di beni ecclesiastici, in mancanza del permesso scritto del superiore competente, non possono dunque validamente compiere quegli atti che, pur non avendo carattere traslativo, possano essere però idonei ad arrecare all'ente un detrimento, da intendersi “come un pregiudizio che ecceda la semplice insorgenza di un'obbligazione a carattere corrispettivo” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2117 del
05/02/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15026 del 31/05/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19411 del
14/07/2025; sulla rilevanza di tali limitazioni nell'ordinamento italiano vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n.
3643 del 07/11/1969).
Ciò posto, il contratto preliminare può annoverarsi tra gli atti di straordinaria amministrazione e, oltretutto, tra i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale della persona giuridica (cfr. can.
1295), tenendo conto, peraltro, che esso deve assumere la stessa forma prescritta per il contratto definitivo
(art. 1351 c.c.) e che fa sorgere l'obbligo di stipulare quest'ultimo. Per la sua validità risulta pertanto necessaria la licenza da parte dell'autorità ecclesiastica competente, da qualificarsi quale elemento integrativo della capacità negoziale dell'ente e come requisito di validità del negozio.
Orbene, acclarato che gli anzidetti controlli canonici sono assistiti da un regime di pubblicità legale di cui
è prevista espressamente l'opponibilità ai terzi, nella specie, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, la loro inosservanza non potesse determinare una responsabilità a carico dell'odierna appellante per violazione della regola di buona fede nella formazione del contratto (e, segnatamente, per aver determinato con il suo comportamento un affidamento incolpevole della CP_3 nella validità del contratto preliminare stipulato).
Infatti, in ragione dell'interesse ad acquistare un bene ecclesiastico, doveva essere cura della società odierna appellata, cui la legge pone in materia specifici oneri di conoscenza, comportarsi con diligenza sulla base della disciplina vigente, e cioè accertarsi dell'intervento dei controlli canonici richiesti,
9 verificare l'esistenza della “licentia” e acquisirne la relativa documentazione, ancor prima di impegnarsi nelle trattative contrattuali.
Pertanto, nessuna responsabilità precontrattuale può ascriversi all'ente appellante.
Con il quinto motivo di appello la sentenza di primo grado è stata impugnata, laddove il giudice, dopo aver riconosciuto in capo all'odierna appellante la responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ha equitativamente liquidato il danno in euro 222.000,00, tenendo conto - nel determinare questa somma - di quanto consensualmente stabilito dalle parti in seno al contratto preliminare (cfr. art. 8 del contratto, ove le parti avevano previsto una clausola penale, pari al 30% del prezzo pattuito, a carico della parte inadempiente da versare alla parte in bonis).
L'appellante contesta quanto statuito dal giudice, deducendo che nelle ipotesi di responsabilità precontrattuale la liquidazione del danno vada parametrata al cd. “interesse negativo”, che oltretutto, nel caso di specie, non era stato né allegato né provato dalla controparte.
Con il sesto connesso motivo di appello si lamenta la violazione dell'art. 1224 c.c., per avere il giudice errato nel riconoscere la rivalutazione monetaria sulla somma liquidata a titolo di danni.
Alla luce del pieno accoglimento del quarto motivo di appello (al quale, pertanto, si rinvia), i due predetti motivi devono ritenersi assorbiti.
Con il settimo motivo, la censura la sentenza impugnata nella parte in cui è stata Controparte_1 condannata alla restituzione della somma pari a euro 10.000,00 versata al momento della stipula del contratto preliminare, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in merito da parte della e, CP_3 dunque, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Tale motivo di appello appare infondato e va, di conseguenza, rigettato.
Questa Corte ritiene, infatti, di dover condividere la statuizione del primo giudice, che, dopo aver correttamente annullato il contratto preliminare di compravendita - invalido poiché stipulato in assenza della necessaria autorizzazione ecclesiastica - ha disposto che l'odierna appellante restituisse l'importo precedentemente ricevuto dalla società convenuta a titolo di garanzia (e acconto prezzo), essendo venuto meno il titolo in forza del quale era avvenuto detto trasferimento di denaro.
In aggiunta, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c., rileva la Corte che la suddetta richiesta risarcitoria è stata formulata dall'odierna appellata, laddove, nell'individuazione dei danni lamentati ha incluso quelli derivanti da “ogni esborso sopportato e anticipato per il buon esito del contratto” (cfr. pag. 12 della memoria difensiva), categoria in cui certamente va ricondotta la somma corrisposta a titolo di garanzia e acconto prezzo.
Con l'ottavo motivo di appello, si lamenta la violazione dell'art. 1803 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., perché nel dispositivo della sentenza impugnata il giudice di primo grado ha subordinato il rilascio dell'immobile in
10 contestazione al mancato esercizio, da parte della , della facoltà prevista nel contratto di comodato CP_3 di mutare il titolo della detenzione in locazione.
Il motivo è fondato per la ragioni di seguito esposte.
L'appellante deduce anzitutto l'illogicità della statuizione, sostenendo che “subordinare l'efficacia esecutiva della sentenza ad un evento negativo equivale a non subordinarla affatto, proprio in quanto esso già in questo momento non può in alcun modo considerarsi non verificato”.
Sul punto, la evidenzia peraltro che, in assenza di un obbligo posto a carico della Controparte_1
di prendere in locazione l'immobile, la stessa potrebbe non esercitare mai la facoltà di “mutare il CP_3 titolo della propria detenzione” prevista nell'originario contratto di comodato e, ciononostante, mantenere sine die il godimento dell'immobile: una tale situazione si porrebbe in contrasto con la disciplina normativa dettata dall'art. 1803 cod. civ. che, alla scadenza del contratto di comodato, impone al comodatario il rilascio dell'immobile.
A tal proposito, ritiene la Corte di dover condividere l'assunto dell'odierna appellante, in quanto, benché nel nostro ordinamento siano ammesse, in omaggio al principio dell'economia dei giudizi, sentenze condizionali, è pur vero che l'efficacia della condanna deve essere subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (cfr. Cassazione civile sez. III, 15/07/2003, n.11061;
Cassazione civile sez. III, 25/08/2003, n.12444; Cassazione civile sez. III, 12/10/2010, n.21013;
Cassazione civile sez. III, 06/10/2015, n.19895).
Orbene, ritiene la Corte che la sentenza oggetto di gravame - la cui efficacia esecutiva, invece, è condizionata al mancato verificarsi di un evento - non rispetti i suddetti criteri, atteso che l'elemento condizionante preso in considerazione manca di certezza ed inequivocità (il rilascio dell'immobile dipenderebbe, infatti, da una valutazione discrezionale della società, la quale potrebbe decidere di non esercitare la facoltà di mutamento del titolo di detenzione per un tempo potenzialmente illimitato, così da protrarre la sua permanenza nell'immobile e vanificare gli effetti della condanna). Oltretutto, come opportunamente rilevato da parte appellante, anche a voler considerare ammissibile una sentenza condizionale così articolata, l'evento negativo cui è stata subordinata l'efficacia esecutiva del provvedimento in esame si sarebbe già verificato, giacché la avrebbe tacitamente manifestato la CP_3 sua volontà - nel senso di non esercitare la facoltà indicata nel contratto - non avendo fornito alcun riscontro alla PEC del 16.11.2021, con cui la Provincia di dopo aver comunicato il diniego CP_1 dell'autorizzazione ecclesiastica richiesta per la vendita dell'immobile, chiedeva alla se, CP_3 conformemente a quanto statuito nel contratto di comodato, intendesse prendere in locazione il bene.
11 Anche in sede di mediazione (v. verbale del 18.01.2022) la ha ribadito la ferma volontà di non CP_3 stipulare alcun contratto di locazione.
L'ultimo motivo di impugnazione attiene alle spese legali che, secondo la difesa della Controparte_1
non andavano compensate tra le parti, per via della dedotta inammissibilità e infondatezza delle
[...] domande spiegate dalla;
in sede di gravame chiede, infatti, la condanna di quest'ultima alle spese e CP_3 ai compensi del doppio grado di giudizio.
Tale motivo di appello appare parzialmente fondato, in ragione della reciproca parziale soccombenza, del parziale accoglimento dell'appello principale e della riforma della sentenza impugnata. Sussistono, infatti, valide ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare tra le parti costituite le spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 1/4, mentre la restante parte va posta a carico della società appellata, in virtù della sua prevalente soccombenza.
Infine, la Provincia di ha formulato istanza di correzione di errore materiale, deducendo che CP_1 erroneamente “nella sentenza impugnata, il G.O.T. identifica nel dispositivo l'immobile, al foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879”, mentre invece oggi lo stesso immobile risulta catastato al foglio 80, part. 581, sub 9 e 10 (come da visure catastali aggiornate versate in atti).
L'appellante ha chiesto alla Corte di disporre la correzione della statuizione di condanna resa dal
Tribunale, procedendo a una corretta identificazione catastale dell'immobile.
La richiesta, per le superiori ragioni, è fondata, trattandosi di mero errore materiale del primo giudice.
Passando ad esaminare l'appello incidentale della con il primo motivo si deduce CP_3 CP_4
l'erroneità della sentenza nella parte in cui subordina il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale al mancato esercizio, da parte della società, della facoltà di mutare il titolo della detenzione così come previsto nel contratto di comodato;
secondo l'assunto difensivo, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza deve essere intesa circoscritta al capo relativo alla condanna al rilascio dell'immobile, non riguardando invece la statuizione di condanna al risarcimento dei danni disposta in suo favore.
Ciò posto, ritiene la Corte che, tenuto conto del pieno accoglimento del quarto motivo di appello principale, con conseguenziale annullamento della condanna al risarcimento dei danni, ogni questione sulla efficacia esecutiva del capo di condanna rimane assorbita per le ragioni di cui si è trattato e alle quali si rinvia.
Con il secondo motivo di appello incidentale, la si duole della condanna alle spese CP_3 CP_4 di lite, oggetto di compensazione in primo grado, chiedendo la condanna integrale della Controparte_1
[...]
12 Tale doglianza non può trovare accoglimento, essendo stata oltretutto ampiamente superata in ragione di quanto osservato con riguardo ai motivi dell'appello principale già esaminati e ritenuti fondati (ai quali si rinvia), da cui emerge la prevalente soccombenza della : va pertanto confermata anche in questa CP_3 sede la compensazione delle spese di lite, seppur in una diversa misura rideterminata alla luce delle difese svolte in questo grado di giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, non può trovare accoglimento.
Quanto alle spese processuali il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la parziale soccombenza della CP_3 ex art. 92, comma 2, c.p.c. (nella misura di 3/4 con compensazione della restante quota di 1/4) e CP_4 si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014 n.
55 e successive modifiche, tenendo conto del valore della causa, in relazione alla più elevata domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale (scaglione da euro 520.000,01 ad euro
1.000.000,00), dell'effettiva attività difensiva svolta dalle parti e della media complessità della vicenda processuale, applicando i parametri minimi per la fase istruttoria/trattazione in entrambi i gradi del giudizio, in mancanza di attività a contenuto istruttorio diversa dalla produzione documentale (cfr. Cass.
Sez. II, 27.10.2023 n. 29857).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 938/2024 R.G., in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante avverso la sentenza n.
[...] Parte_1
429/2024, pubblicata l'11.06.2024, emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Caltagirone nel giudizio iscritto al n. 122/2022 R.G., rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla CP_3
CP_4
In parziale accoglimento dell'appello principale annulla il capo che subordina l'efficacia esecutiva del dispositivo al mancato esercizio, da parte della della facoltà di mutare il titolo della CP_3 CP_4 detenzione così come previsto nel contratto di comodato.
Dispone la correzione della sentenza n. 429/2024, nel senso che, nel dispositivo, vengano sostituite le parole “foglio 80, particella 581, sub 7, e 2879” con le parole “foglio 80, part. 581, sub 9 e 10”.
13 Condanna la alla rifusione in favore della L'immacolata CP_3 CP_4 Controparte_1 dei Frati Minori di 3/4 delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano per l'intero in complessivi euro € 22.426,00 per compensi (di cui euro 4.607,00 per la fase di studio, euro 3.039,00 per la fase introduttiva, euro 6.767,00 per la fase istruttoria ed euro 8.013,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza. CP_3 CP_4
Conferma per il resto l'impugnata sentenza.
Condanna la alla rifusione in favore della L'immacolata CP_3 CP_4 Controparte_1 dei Frati Minori di 3/4 delle spese del presente giudizio di appello, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 23.498,50 per compensi (di cui euro 1.165,50 per esborsi, euro 5.706,00 per la fase di studio, euro 3.318,00 per la fase introduttiva, euro 3.822,00 per la fase istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisionale), oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA, compensando tra le parti la restante quota di 1/4.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
Onera la Cancelleria di annotare la disposta correzione sull'originale della sentenza di primo grado
Così deciso in Catania il 06.11.2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
DOTT. MASSIMO LO TRUGLIO DOTT. GIOVANNI DIPIETRO
La presente sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa Sara Mastrojanni, magistrato ordinario in tirocinio, sotto le cure del consigliere relatore e affidatario Dott. Massimo Lo Truglio.
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