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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4739 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 75549/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75549 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 e vertente
TRA
C.F. ), con sede legale in Roma, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Cieri (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani n. 24 int. 5;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Via Basento n. 37, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, per mezzo del proprio procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Santiago del Cile n. 7 presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Volpini (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura e copia procura notarile in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21588/2018 – contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1 seguito anche solo spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21588/2018 Pt_1
(RG n. 60843/2018) del 09/10/2018 emesso dal Tribunale di Roma, con cui veniva ingiunto, il pagamento della somma di euro 393.966,90 oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione in favore del Controparte_1
(di seguito anche solo ) in forza del contratto di appalto del
[...] CP_1
7.4.2016 incorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia di un
1 immobile sito in Roma, via Palestro n. 36 – via San Martino della Battaglia di proprietà della
CP_2
2. Nello specifico, parte opponente, appellandosi a quanto previsto dall'art.
8.5 del predetto contratto di appalto, rifiutava di pagare il residuo saldo del prezzo dell'appalto richiesto dall'appaltatore in considerazione delle pendenze, anche giudiziali, del con i CP_1 fornitori e sub-appaltatori. Il mancato pagamento dei fornitori e sub-appaltatori da parte del creava un grave pregiudizio economico anche all'opponente, il quale intratteneva CP_1 con loro regolari rapporti commerciali, così realizzando un danno all'immagine e alla reputazione commerciale della Ciò considerato, parte opponente rivendicava il proprio Pt_1 diritto a non pagare l'appaltatore fin quando perdurava il suo inadempimento nei confronti dei fornitori e sub-appaltatori e, in forza di ciò, avanzava istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 dicembre 2018 si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto Controparte_1 eccepito dall'opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In particolare, parte opposta eccepiva l'autonomia dei contratti di subappalto rispetto al contratto di appalto;
inoltre, rilevava come l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avrebbe paralizzato anche i diritti dei subfornitori;
infine, contestava la qualifica di “committente” di parte opponente, il quale, quindi, non sarebbe legittimato ad avvalersi della clausola di cui all'art.
8.5 del contratto di appalto, in quanto mera società appaltante con committente la CP_2
5. All'udienza del 3.10.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 13.2.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Il Giudice in data 7.10.2021, letta l'istanza del difensore dell'opposta con cui veniva dichiarato il fallimento del , pronunciava l'interruzione del giudizio. CP_1
7. Con decreto del 21 dicembre 2021, il Giudice, preso atto della riassunzione del giudizio, fissava l'udienza per la prosecuzione del procedimento e, con ordinanza del 17 dicembre 2024, emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
9. Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2 10. Ebbene, nel caso di specie, le parti riconoscono come titolo alla base del loro rapporto il contratto di appalto sottoscritto in data 7.4.2016 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
11. Tale contratto, nell'intestazione, individua come “Committente” e come CP_3
“Appaltatore” il , stabilendo poi, nell'art. 1.1, che “La Committente affida in favore CP_1 della Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle forniture con prestazione di ogni materiale, attrezzatura e mano d'opera necessarie, funzionali alla ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Roma, via Palestro n. 36, così come meglio determinati, descritti, individuati e specificati nel progetto esecutivo (il Progetto) e nella variante al progetto esecutivo (la Variante) […]”.
12. Ciò considerato, appare evidente il ruolo delle parti nel rapporto negoziale, non potendo in alcun modo dubitare del fatto che laddove il contratto menziona il “Committente” si stia riferendo alla parte opponente e non, come sostenuto dall'opposta, alla nvero, CP_2 quest'ultima è solamente destinataria della prestazione di ristrutturazione edilizia, in quanto proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Palestro, n. 36 che, in forza del contratto di appalto, si vuole trasformare in edificio idoneo all'esercizio di attività ricettiva.
13. Dunque, essendo il contratto stipulato esclusivamente tra la (Committente) e il Pt_1
Consorzio (Appaltatore), la deve essere considerata quale società terza CP_2 beneficiaria della prestazione.
14. Ne consegue che, laddove all'art.
8.5 del Contratto di appalto viene stabilito che “In aggiunta
a tutto quanto previsto nel presente articolo, nel caso di inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del presente contratto, la Committente è in ogni caso fin d'ora autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti sino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato, in forma e sostanza di gradimento per la Committente, di aver regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione”, lo stesso stia attribuendo una facoltà alla nella qualità di Committente, condizionata all'inadempimento degli Pt_1 obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. 15. Dunque, siccome tra gli obblighi dell'Appaltatore, elencati all'art. 7 del contratto di appalto, vi è altresì quello di cui al punto 42) – “provvedere al puntuale pagamento dei fornitori e degli eventuali subappaltatori dandone evidenza alla Committente la quale, in difetto e ove insorgano tra l'appaltatore e i fornitori e/o i subappaltatori contestazioni al riguardo, potrà ritenere cautelativamente le somme in contestazione, detraendole dai corrispettivi di appalto”
– e considerato che parte opposta ha riconosciuto il suo inadempimento nei confronti dei fornitori e sub-appaltatori senza avanzare alcuna contestazione, deve ritenersi legittimo il comportamento della che, in qualità di parte Committente del rapporto negoziale, si è Pt_1 avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di non corrispondere il prezzo dovuto per l'esecuzione della prestazione realizzata dall'Appaltatore eccependone il suo stato inadempiente.
16. Alla luce di quanto fin qui esposto, si accoglie l'opposizione avanzata dalla e, per Pt_1
l'effetto, viene revocato il decreto ingiuntivo opposto.
17. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
18. Alla soccombenza di parte opposta consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente, con riferimento ai criteri di cui al
3 D.M.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del elle spese di lite che si liquidano in euro 6500,00 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Maria Pia De Lorenzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 75549 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 e vertente
TRA
C.F. ), con sede legale in Roma, in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Cieri (C.F. ) ed C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Emiliani n. 24 int. 5;
OPPONENTE
E
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_2 legale in Via Basento n. 37, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, per mezzo del proprio procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Santiago del Cile n. 7 presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Volpini (C.F. ) che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura e copia procura notarile in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 21588/2018 – contratto di appalto.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la (di Parte_1 seguito anche solo spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21588/2018 Pt_1
(RG n. 60843/2018) del 09/10/2018 emesso dal Tribunale di Roma, con cui veniva ingiunto, il pagamento della somma di euro 393.966,90 oltre interessi come da domanda nonché le spese della procedura di ingiunzione in favore del Controparte_1
(di seguito anche solo ) in forza del contratto di appalto del
[...] CP_1
7.4.2016 incorrente tra le parti in causa ed avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia di un
1 immobile sito in Roma, via Palestro n. 36 – via San Martino della Battaglia di proprietà della
CP_2
2. Nello specifico, parte opponente, appellandosi a quanto previsto dall'art.
8.5 del predetto contratto di appalto, rifiutava di pagare il residuo saldo del prezzo dell'appalto richiesto dall'appaltatore in considerazione delle pendenze, anche giudiziali, del con i CP_1 fornitori e sub-appaltatori. Il mancato pagamento dei fornitori e sub-appaltatori da parte del creava un grave pregiudizio economico anche all'opponente, il quale intratteneva CP_1 con loro regolari rapporti commerciali, così realizzando un danno all'immagine e alla reputazione commerciale della Ciò considerato, parte opponente rivendicava il proprio Pt_1 diritto a non pagare l'appaltatore fin quando perdurava il suo inadempimento nei confronti dei fornitori e sub-appaltatori e, in forza di ciò, avanzava istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 dicembre 2018 si costituiva in giudizio il contestando tutto quanto Controparte_1 eccepito dall'opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In particolare, parte opposta eccepiva l'autonomia dei contratti di subappalto rispetto al contratto di appalto;
inoltre, rilevava come l'accoglimento dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avrebbe paralizzato anche i diritti dei subfornitori;
infine, contestava la qualifica di “committente” di parte opponente, il quale, quindi, non sarebbe legittimato ad avvalersi della clausola di cui all'art.
8.5 del contratto di appalto, in quanto mera società appaltante con committente la CP_2
5. All'udienza del 3.10.2019 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 13.2.2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
6. Il Giudice in data 7.10.2021, letta l'istanza del difensore dell'opposta con cui veniva dichiarato il fallimento del , pronunciava l'interruzione del giudizio. CP_1
7. Con decreto del 21 dicembre 2021, il Giudice, preso atto della riassunzione del giudizio, fissava l'udienza per la prosecuzione del procedimento e, con ordinanza del 17 dicembre 2024, emessa all'esito dell'udienza in trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione.
8. L'opposizione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
9. Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02). Dunque, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2 10. Ebbene, nel caso di specie, le parti riconoscono come titolo alla base del loro rapporto il contratto di appalto sottoscritto in data 7.4.2016 (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione in opposizione).
11. Tale contratto, nell'intestazione, individua come “Committente” e come CP_3
“Appaltatore” il , stabilendo poi, nell'art. 1.1, che “La Committente affida in favore CP_1 della Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori, delle opere e delle forniture con prestazione di ogni materiale, attrezzatura e mano d'opera necessarie, funzionali alla ristrutturazione edilizia dell'edificio sito in Roma, via Palestro n. 36, così come meglio determinati, descritti, individuati e specificati nel progetto esecutivo (il Progetto) e nella variante al progetto esecutivo (la Variante) […]”.
12. Ciò considerato, appare evidente il ruolo delle parti nel rapporto negoziale, non potendo in alcun modo dubitare del fatto che laddove il contratto menziona il “Committente” si stia riferendo alla parte opponente e non, come sostenuto dall'opposta, alla nvero, CP_2 quest'ultima è solamente destinataria della prestazione di ristrutturazione edilizia, in quanto proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Palestro, n. 36 che, in forza del contratto di appalto, si vuole trasformare in edificio idoneo all'esercizio di attività ricettiva.
13. Dunque, essendo il contratto stipulato esclusivamente tra la (Committente) e il Pt_1
Consorzio (Appaltatore), la deve essere considerata quale società terza CP_2 beneficiaria della prestazione.
14. Ne consegue che, laddove all'art.
8.5 del Contratto di appalto viene stabilito che “In aggiunta
a tutto quanto previsto nel presente articolo, nel caso di inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull'Appaltatore in forza del presente contratto, la Committente è in ogni caso fin d'ora autorizzata a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti dovuti sino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato, in forma e sostanza di gradimento per la Committente, di aver regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione”, lo stesso stia attribuendo una facoltà alla nella qualità di Committente, condizionata all'inadempimento degli Pt_1 obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. 15. Dunque, siccome tra gli obblighi dell'Appaltatore, elencati all'art. 7 del contratto di appalto, vi è altresì quello di cui al punto 42) – “provvedere al puntuale pagamento dei fornitori e degli eventuali subappaltatori dandone evidenza alla Committente la quale, in difetto e ove insorgano tra l'appaltatore e i fornitori e/o i subappaltatori contestazioni al riguardo, potrà ritenere cautelativamente le somme in contestazione, detraendole dai corrispettivi di appalto”
– e considerato che parte opposta ha riconosciuto il suo inadempimento nei confronti dei fornitori e sub-appaltatori senza avanzare alcuna contestazione, deve ritenersi legittimo il comportamento della che, in qualità di parte Committente del rapporto negoziale, si è Pt_1 avvalsa della facoltà contrattualmente prevista di non corrispondere il prezzo dovuto per l'esecuzione della prestazione realizzata dall'Appaltatore eccependone il suo stato inadempiente.
16. Alla luce di quanto fin qui esposto, si accoglie l'opposizione avanzata dalla e, per Pt_1
l'effetto, viene revocato il decreto ingiuntivo opposto.
17. Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti.
18. Alla soccombenza di parte opposta consegue la sua condanna alle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente, con riferimento ai criteri di cui al
3 D.M.55/2014, come aggiornati con D.M. 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la al pagamento in favore Controparte_1 del elle spese di lite che si liquidano in euro 6500,00 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
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