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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/03/2025, n. 3898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3898 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60925/2021 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
( cf. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Catania e Francesco Battaglia
- attore-
E
e Controparte_1 Controparte_2
– convenute contumaci -
Oggetto: Usucapione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2021 l'attore conveniva in giudizio CP_1
e chiedendo :
[...] Controparte_2
“- dichiarare che il sig. , è proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 ventennale dell'immobile sito in Roma, via delle Robinie, n. 127, piano 3, interno 6. Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 944, particella 411, subalterno 10, zona censuaria 4^, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita catastale euro 697,22, limitante con appartamento interno sette, vano scale, distacco verso proprietà
o suoi aventi causa, salvo altri e come in fatto. Controparte_3
- Dichiarare nell'emananda sentenza che: il sig. chiede di poter usufruire delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” Parte_1 di cui alla nota II bis all'art 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro, consistenti nell'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro e nell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50 ciascuna...”. Esponeva l'attore di possedere l'immobile indicato dall'anno 1993 . L'immobile era pervenuto in proprietà dei suoi genitori , e Controparte_4 [...]
in forza dell'atto di vendita del 15 maggio 1974 per Notaio CP_5 Persona_1 rep. 23.411 . In data 9 gennaio 2002 era deceduto il padre e , di conseguenza , esso attore era pagina 1 di 3 divenuto titolare della quota di 2/18 del diritto di proprietà sull'immobile . In data 27 febbraio 2021 era deceduta la madre . Controparte_5
Egli per oltre un ventennio aveva esercitato un possesso esclusivo , pacifico e continuato sull'immobile . Le convenute, regolarmente citate, non si costituivano in giudizio e, espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore ,la causa è stata trattenuta in decisione .
2. La domanda non può trovare accoglimento. La detenzione del bene, come riferito dall'attore, è iniziata nel 1993 quando l'immobile apparteneva ai genitori , e e deve dunque presumersi Controparte_4 Controparte_5 che la detenzione sia iniziata con il consenso ovvero la tolleranza degli stessi , stante gli strettissimi legami di parentela. A seguito del decesso del padre , nel 2002, l'immobile è caduto in successione diventandone comproprietari la madre e i figli , odierne parti in Controparte_5 causa, essendo la signora pienamente legittimata a possedere l'immobile e a continuare a CP_5 goderne, unitamente al figlio, in proporzione del suo diritto. Com'è noto, , l'usucapione è possibile anche fra comproprietari ed in assenza di un formale atto di interversione del possesso, purché l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota, ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo; il che avviene laddove siano stati compiuti atti o comportamenti che realizzino l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene, denotando inoltre, inequivocamente, l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015). Solo in presenza di tali condizioni, conosciute dagli altri comproprietari, è possibile che, fra gli stessi , il possesso si connoti in termini idonei all'usucapione, e solo da allora decorre il termine ad usucapionem: all'uopo è necessario che venga posto in essere un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui, ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata (anche con modalità non formali) la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; Cass. n. 11277 del 29/05/2015, conf. Cass. ordinanza n. 11315 del 10/05/2018). Anche nello specifico campo della comunione ereditaria, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il coerede può, ai sensi dell'art. 714 c.c. , prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. E' poi innegabile, rientrando nella comune esperienza, che il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela - sussistente nel caso di specie prima tra madre e figlio e poi , al decesso della signora nel 2021 , tra l'attore e le due sorelle convenute - giustifichino la CP_5
pagina 2 di 3 configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo dell'attore che escludono che possa dirsi dimostrata una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus per l'arco del ventennio necessario all'acquisto per usucapione. Nel caso in esame l'attore si è limitato ad affermare ed a fornire prova del fatto di aver goduto dell'intero appartamento. Non ha tuttavia fornito alcun elemento, neppure indiziario, idoneo ad escludere che la mancata ingerenza dei familiari dipendesse dalla semplice accettazione del fatto che l'attore continuasse a detenere per intero l'immobile , correlata all'assenza di un attuale interesse di farne un uso promiscuo secondo il proprio diritto (art. 1102 c.c.). Non risulta che sia mai stata comunicata , prima alla madre e poi alle sorelle convenute, l'intenzione, di disconoscere il loro diritto, né risultano altri atti con cui sia stato negato la possibilità di esercitarlo, di guisa che i coeredi potessero prendere coscienza del fatto che l'attore - oltre a godere dell'immobile - riteneva che il decorso del tempo gli giovasse ai fini dell'acquisizione della sua quota per usucapione. Difettando dunque la prova di un valido possesso dell'immobile esteso alla quota di pertinenza delle convenute e , la domanda va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese, stante la contumacia di queste ultime..
P. Q. M.
. definitivamente pronunciando,
-rigetta la domanda.
-nulla in ordine alle spese di lite che rimangono a carico dell'attore che le ha anticipate. Roma, 13 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fulgenzi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 60925/2021 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
( cf. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppe Catania e Francesco Battaglia
- attore-
E
e Controparte_1 Controparte_2
– convenute contumaci -
Oggetto: Usucapione
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2021 l'attore conveniva in giudizio CP_1
e chiedendo :
[...] Controparte_2
“- dichiarare che il sig. , è proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 ventennale dell'immobile sito in Roma, via delle Robinie, n. 127, piano 3, interno 6. Detto immobile è identificato nel Catasto Fabbricati di Roma al foglio 944, particella 411, subalterno 10, zona censuaria 4^, categoria A/3, classe 2, consistenza 4,5 vani, rendita catastale euro 697,22, limitante con appartamento interno sette, vano scale, distacco verso proprietà
o suoi aventi causa, salvo altri e come in fatto. Controparte_3
- Dichiarare nell'emananda sentenza che: il sig. chiede di poter usufruire delle agevolazioni fiscali c.d. “prima casa” Parte_1 di cui alla nota II bis all'art 1 della Tariffa, parte prima, allegata al T.U. dell'imposta di registro, consistenti nell'aliquota agevolata del 2% per l'imposta di registro e nell'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa di € 50 ciascuna...”. Esponeva l'attore di possedere l'immobile indicato dall'anno 1993 . L'immobile era pervenuto in proprietà dei suoi genitori , e Controparte_4 [...]
in forza dell'atto di vendita del 15 maggio 1974 per Notaio CP_5 Persona_1 rep. 23.411 . In data 9 gennaio 2002 era deceduto il padre e , di conseguenza , esso attore era pagina 1 di 3 divenuto titolare della quota di 2/18 del diritto di proprietà sull'immobile . In data 27 febbraio 2021 era deceduta la madre . Controparte_5
Egli per oltre un ventennio aveva esercitato un possesso esclusivo , pacifico e continuato sull'immobile . Le convenute, regolarmente citate, non si costituivano in giudizio e, espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore ,la causa è stata trattenuta in decisione .
2. La domanda non può trovare accoglimento. La detenzione del bene, come riferito dall'attore, è iniziata nel 1993 quando l'immobile apparteneva ai genitori , e e deve dunque presumersi Controparte_4 Controparte_5 che la detenzione sia iniziata con il consenso ovvero la tolleranza degli stessi , stante gli strettissimi legami di parentela. A seguito del decesso del padre , nel 2002, l'immobile è caduto in successione diventandone comproprietari la madre e i figli , odierne parti in Controparte_5 causa, essendo la signora pienamente legittimata a possedere l'immobile e a continuare a CP_5 goderne, unitamente al figlio, in proporzione del suo diritto. Com'è noto, , l'usucapione è possibile anche fra comproprietari ed in assenza di un formale atto di interversione del possesso, purché l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota, ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo; il che avviene laddove siano stati compiuti atti o comportamenti che realizzino l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene, denotando inoltre, inequivocamente, l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11903 del 09/06/2015). Solo in presenza di tali condizioni, conosciute dagli altri comproprietari, è possibile che, fra gli stessi , il possesso si connoti in termini idonei all'usucapione, e solo da allora decorre il termine ad usucapionem: all'uopo è necessario che venga posto in essere un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui, ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata (anche con modalità non formali) la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; Cass. n. 11277 del 29/05/2015, conf. Cass. ordinanza n. 11315 del 10/05/2018). Anche nello specifico campo della comunione ereditaria, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che il coerede può, ai sensi dell'art. 714 c.c. , prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus. E' poi innegabile, rientrando nella comune esperienza, che il rapporto di parentela e, a fortiori, il rapporto di stretta parentela - sussistente nel caso di specie prima tra madre e figlio e poi , al decesso della signora nel 2021 , tra l'attore e le due sorelle convenute - giustifichino la CP_5
pagina 2 di 3 configurazione di atteggiamenti di accondiscendenza e, quindi, di tolleranza pur al cospetto di forme di godimento esclusivo dell'attore che escludono che possa dirsi dimostrata una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus per l'arco del ventennio necessario all'acquisto per usucapione. Nel caso in esame l'attore si è limitato ad affermare ed a fornire prova del fatto di aver goduto dell'intero appartamento. Non ha tuttavia fornito alcun elemento, neppure indiziario, idoneo ad escludere che la mancata ingerenza dei familiari dipendesse dalla semplice accettazione del fatto che l'attore continuasse a detenere per intero l'immobile , correlata all'assenza di un attuale interesse di farne un uso promiscuo secondo il proprio diritto (art. 1102 c.c.). Non risulta che sia mai stata comunicata , prima alla madre e poi alle sorelle convenute, l'intenzione, di disconoscere il loro diritto, né risultano altri atti con cui sia stato negato la possibilità di esercitarlo, di guisa che i coeredi potessero prendere coscienza del fatto che l'attore - oltre a godere dell'immobile - riteneva che il decorso del tempo gli giovasse ai fini dell'acquisizione della sua quota per usucapione. Difettando dunque la prova di un valido possesso dell'immobile esteso alla quota di pertinenza delle convenute e , la domanda va rigettata. Controparte_1 Controparte_2
Nulla sulle spese, stante la contumacia di queste ultime..
P. Q. M.
. definitivamente pronunciando,
-rigetta la domanda.
-nulla in ordine alle spese di lite che rimangono a carico dell'attore che le ha anticipate. Roma, 13 marzo 2025
Il Giudice
Elena Fulgenzi
pagina 3 di 3