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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
LF PE RN, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatafimi Segesta - Piazza Francesco Cangemi, 1 91013 Calatafimi Segesta TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3890 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Calatafimi Segesta - Piazza Francesco Cangemi, 1 91013 Calatafimi Segesta TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3807 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano due distinti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Calatafimi-Segesta, meglio descritti in premessa, notificati il 21/1/2023, avente un carico tributario di € 218,00 ciascuno per IMU anno di imposta 2017.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva che l'immobile cui si riferiscono gli avvisi impugnati è un fabbricato rurale strumentale necessario allo svolgimento dell'attività agricola ed in quanto tale non soggetto ad IMU.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli avvivi impugnati e l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Segesta-Calatafimi, benché regolarmente chiamato in giudizio, non si costituiva.
Con atto depositato il 25/03/2025 parte ricorrente dichiarava che il Comune, in data 11/04/2023, aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati.
Chiedeva, pertanto, che la Corte dichiarasse l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese del giudizio a carico del Comune.
All'udienza del 9 maggio 2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, alla luce delle risultanze degli atti di causa, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio atteso l'annullamento dell'atto eseguito dal
Comune entro novanta giorni dalla notifica degli avvisi.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trapani il 9 maggio 2025
IL Giudice estensore
Il Presidente
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 09/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AL ANNIBALE RENATO, Presidente
LF PE RN, Relatore
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 09/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 309/2023 depositato il 07/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Calatafimi Segesta - Piazza Francesco Cangemi, 1 91013 Calatafimi Segesta TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3890 IMU 2017
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Comune di Calatafimi Segesta - Piazza Francesco Cangemi, 1 91013 Calatafimi Segesta TP
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.calatafimisegesta.tp.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3807 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano due distinti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Calatafimi-Segesta, meglio descritti in premessa, notificati il 21/1/2023, avente un carico tributario di € 218,00 ciascuno per IMU anno di imposta 2017.
A fondamento delle proprie ragioni parte ricorrente eccepiva che l'immobile cui si riferiscono gli avvisi impugnati è un fabbricato rurale strumentale necessario allo svolgimento dell'attività agricola ed in quanto tale non soggetto ad IMU.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento degli avvivi impugnati e l'accoglimento del ricorso.
Il Comune di Segesta-Calatafimi, benché regolarmente chiamato in giudizio, non si costituiva.
Con atto depositato il 25/03/2025 parte ricorrente dichiarava che il Comune, in data 11/04/2023, aveva annullato gli avvisi di accertamento impugnati.
Chiedeva, pertanto, che la Corte dichiarasse l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con condanna alle spese del giudizio a carico del Comune.
All'udienza del 9 maggio 2025 la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio, alla luce delle risultanze degli atti di causa, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio atteso l'annullamento dell'atto eseguito dal
Comune entro novanta giorni dalla notifica degli avvisi.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trapani il 9 maggio 2025
IL Giudice estensore
Il Presidente