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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 06/08/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 184/2024 R.G. in data 29/1/2024, promossa d a
- , (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Della Rosa
a t t o r e
c o n t r o
- , (c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Picco
c o n v e n u t a
avente per oggetto: servitù trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/6/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“NEL MERITO: 1) accertata la distanza, indipendenza e non pertinenzialità anche per la diversa epoca costruttiva tra le porzioni edificate censite rispettivamente come sub 20 e sub 44 della particella 113 nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo e appartenenti entrambe in proprietà a , dichiararsi l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio Parte_2
1 (ab origine o in subordine ex art. 1073 c.c. per mancato uso ventennale) per accedere dall'una all'altra di tali unità a peso della porzione di corte interna ivi censita come particella 1473 e della porzione di porticato interno censita alla particella 113 come sub 63, entrambe appartenenti in proprietà a;
Parte_1
2) accertata la possibilità materiale per la proprietaria , come già Parte_2 preannunciato per iscritto dalla stessa, di aprire “senza eccessivo dispendio o disagio” una porta di uscita diretta sulla pubblica Via Cisternini dall'unità immobiliare censita come sub 44 della particella 113 nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo e inutilizzata già da prima dell'anno 2007, dichiararsi l'inesistenza di alcuna servitù coattiva di passaggio sulla corte interna ivi censita come particella 1473 e appartenente in proprietà a per Parte_1 accedere da Via Cisternini all'unità sub 44 attraverso la porta posteriore della stessa;
3) accertato l'affaccio e accesso diretto su Via Vittorio Emanuele II dell'unità immobiliare di attuale proprietà di censita come sub 20 della particella 113 nel foglio 30 del Parte_2
Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo, e accertata altresì l'insussistenza di opere visibili e permanenti idonee a provare che la porta di accesso pedonale da tale unità al porticato retrostante fosse stata costruita dall'unico proprietario originario del complesso edilizio per destinarla ad accedere a piedi alla opposta e distante Via Cisternini attraverso la lunga corte interna, dichiararsi
l'inesistenza (ab origine o in subordine ex art. 1073 c.c. per mancato uso ventennale) di alcuna servitù di passaggio in favore della predetta unità immobiliare sub 20 sulla corte interna ivi censita come particella 1473 e sulla porzione di porticato interno censita alla particella 113 come sub 63, entrambe appartenenti in proprietà a;
Parte_1
4) rigettarsi la domanda riconvenzionale svolta sia in via principale che in via subordinata dalla convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
5) accertarsi che la porzione di porticato censita nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo alla particella 113 come sub 63 e retrostante l'unità immobiliare ivi censita sub 20 appartiene in proprietà piena ed esclusiva a;
Parte_1
6) condannarsi la convenuta in quanto soccombente rispetto alle domande svolte dell'attore e alla domanda riconvenzionale a rifondergli le spese processuali ex art. 91 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: nella sola ipotesi in cui venisse ritenuta necessaria per la decisione nel merito anche rispetto alla domanda attorea sub 5), disporsi una CTU descrittiva dello stato di fatto attuale e ricostruttiva dei
2 trasferimenti dominicali dei fondi asseritamente dominanti e servente secondo la convenuta per accertare in particolare i punti da a) a f) prospettati a pag. 1 e 2 della II memoria integrativa attorea.”. per parte convenuta:
“In via principale:
Rigettare l'actio negatoria servitutis promossa da in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale principale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, previo rigetto della negatoria servitutis richiesta da
, in accoglimento dell'actio confessoria servitutis formulata in via Parte_1 riconvenzionale da , accertare e dichiarare l'esistenza delle servitù di Parte_2 passaggio, pedonale e carraio, in favore degli immobili F. 30 mapp 113 sub 20 e f. 30 mapp 113 sub 44 siti in comune di Spilimbergo, di proprietà di , a peso della corte f. 30 Parte_2 mapp 1473, attualmente di proprietà di , per l'effetto ordinare le conseguenti Parte_1 volture catastali e la trascrizione della servitù presso i competenti uffici dei registri immobiliari.
In via subordinata:
Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di , delle Parte_2 servitù di transito, carraio e pedonale, a peso della corte F. 30 mapp 1473 in Spilimbergo, in favore degli immobili f. 30 mapp 113 sub 20 e f. 30 mapp 113 sub 44 di proprietà di , Parte_2 anche per il tramite del cancello carraio posto al civico n. 2 di via Cisternini.
Ordinare le necessarie volture catastali e l'annotazione presso i competenti uffici dei registri immobiliari.
Spese rifuse in ogni caso.
Pronunciare la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc di .” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver dettagliatamente Parte_1 descritto lo stato dei luoghi oggetto di causa, caratterizzato da un complesso immobiliare di risalente edificazione prospicente tre vie del centro storico del comune di Spilimbergo (PN) ed appartenente a diversi proprietari, e dopo aver altresì ricostruito le vicende giudiziarie che avevano
3 in particolare interessato gli immobili di proprietà sua e della convenuta ha Parte_2 proposto nei confronti di quest'ultima una triplice domanda di accertamento dell'inesistenza di altrettante servitù, e più precisamente:
- accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, a peso dei fondi di sua proprietà (porzione di corte interna al F. 30 part.1473 e porzione di porticato al F.30 part.113 sub.63) e in favore degli immobili di proprietà della controparte (F.30 part. 113 sub. 20 e sub. 44), per accedere dall'uno all'altro, essendo questi ultimi separati da quelli serventi;
- accertamento dell'inesistenza della servitù coattiva di passaggio, a peso del fondo di sua proprietà al F. 30 part.1473, e in favore dell'immobile di cui F.30 part. 113 sub. 44 di proprietà della convenuta, per accedere alla porta posteriore dello stesso da via Cisternini;
- accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, a peso dei fondi di sua proprietà (porzione di corte interna al F. 30 part.1473 e porzione di porticato al F.30 part.113 sub.63) e in favore dell'immobile di cui F.30 part. 113 sub. 20 di proprietà della convenuta, per accedere dalla porta posteriore dello stesso a via Cisternini.
2. Si è tempestivamente costituita contestando le domande attoree e Parte_2 proponendo domanda riconvenzionale.
Più precisamente, sostenendo il contrasto della pretesa di controparte con gli esiti di un giudizio possessorio definito nell'anno 2023, nel quale era stato riconosciuto il suo possesso della servitù di transito a peso della corte sub. 1473 e a vantaggio degli immobili sub 20 e sub 44, ha chiesto, nel merito il rigetto delle negatoriae servitutis, e in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza della servitù di transito, carraio e pedonale, acquistata per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., in favore degli immobili di sua proprietà (F.30 part. 113 sub. 20 e 44) e a peso della corte di proprietà di (F.30 part. 1473), contestando peraltro Parte_1 anche la pretesa titolarità attorea della proprietà della porzione di portico sub. 63. In subordine, parte convenuta ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della stessa servitù.
3. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha proposto una nuova domanda di accertamento della proprietà della porzione di porticato retrostante l'unità immobiliare sub.20 e
4 censito al F. 30 part. 113 sub.63, domanda sulla quale parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Dopo la trattazione mediante scambio delle memorie, in esito alla udienza di prima comparizione è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. La decisione della causa presuppone l'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sulle parti.
La Suprema Corte, a tal proposito, ha chiarito che “L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.” (Cass.
472/2017).
5. Chiarito quanto sopra, ne derivano percorsi decisionali diversi in relazione ai due differenti beni oggetto della negatoria servitutis.
a) Parte convenuta non ha contestato che l'attore possieda, in forza di un valido titolo di proprietà, la porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 (si vedano, in particolare, i punti 35 e 36 della comparsa di costituzione).
È dunque pacifico il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza della servitù, l'onere della prova dell'esistenza della quale grava quindi su parte convenuta, la quale, in effetti, ha esercitato in via riconvenzionale la relativa azione. Si tratta dunque di verificare se tale onere sia stato assolto, con la precisazione che non ha invocato l'esistenza di una servitù di transito Parte_2 tra i due immobili di sua proprietà (dovendo quindi essere accolta, poiché non controversa, la prima
5 negatoria servitutis), ma di due servitù di transito, attraverso la corte interna di proprietà dell'attore, tra entrambi gli immobili di sua proprietà e l'accesso carraio posto al n.2 di via Cisternini.
b) Sono diverse le considerazioni per l'altro bene di cui si controverte, cioè per la porzione di porticato retrostante l'unità immobiliare sub.20 e censito al F. 30 part. 113 sub.63, perché la convenuta ha contestato che l'attore possa vantare un valido titolo di proprietà per l'esercizio del possesso su tale bene.
A fronte della contestazione, non si è limitato a sostenere i presupposti per Parte_1 la negatoria servitutis, ma nella prima memoria integrativa di trattazione ha proposto domanda di accertamento della sua proprietà sul bene. La domanda è ammissibile, ai sensi dell'art. 171 ter comma 1 c.p.c., proprio perché è conseguita all'eccezione proposta nella comparsa di costituzione, nella quale ha sostenuto di essere proprietaria del portico (si veda, in Parte_2 particolare ma non solo, il punto B dell'atto, da pag. 4 a pag.6).
Grava quindi sull'attore l'onere della prova dei presupposti non solo della negatoria servitutis, in quanto contestati dalla controparte, ma anche della domanda di accertamento del suo diritto di proprietà, tenendo conto, con riferimento a questa seconda azione, che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes"”
(Cass. 1210/2017)
6. Procedendo dal primo dei due immobili in esame, cioè dalla porzione di corte interna di proprietà dell'attore (F. 30 part. 1473), sono stati invocati dalla convenuta, in via gradata, due titoli acquisitivi delle servitù a carico di tale fondo e a favore dei propri immobili (descritte come transiti dal retro degli stessi immobili all'accesso carraio su via Cisternini).
Il primo è la destinazione del padre di famiglia. Più precisamente, si è sostenuto che i presupposti della costituzione del diritto consisterebbero nell'originaria proprietà di tutti gli immobili (così come dell'intero complesso immobiliare) in capo all'unico proprietario nella CP_1 preesistenza, all'epoca dell'unica proprietà, di opere destinate all'esercizio della servitù, costituite
6 dall'apertura in entrambi gli immobili dominanti di porte di accesso da e per la corte comune, ed infine nel mantenimento di tali opere dopo il frazionamento della proprietà dei beni.
Il secondo è l'acquisto per usucapione. Il possesso ad usucapionem sarebbe iniziato da parte dell'originario proprietario e sarebbe proseguito ex art. 1146 c.c. in capo ai suoi CP_1 eredi, tra cui Parte_2
Quanto ai mezzi istruttori introdotti dalla convenuta, non avendo la stessa chiesto l'ammissione di testimonianze, la prova dovrebbe essere fornita dai soli documenti prodotti. Tra questi vi sono anche gli atti del procedimento possessorio, che però non hanno rilievo nel presente giudizio, perché “i provvedimenti adottati e le prove raccolte precedentemente in un giudizio possessorio non sono utilizzabili nel giudizio di "negatoria servitutis", di seguito instaurato tra le stesse parti, gli uni e gli altri non investendo il profilo del titolo discusso nel giudizio petitorio” (Cass. 9881/2012).
Non sono stati chiesti, invece, l'accertamento o la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del fondo identificato al F. 20, part.113, sub 44, sicché la negatoria servitutis sul punto non è contestata.
6.1. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in via principale ai sensi dell'art. 1062
c.c., dai documenti prodotti effettivamente risulta che tutti i beni sono appartenuti all'unico proprietario (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), essendo sul CP_1 punto infondate e irrilevanti le contestazioni di parte attrice.
Con riferimento all'ulteriore necessario presupposto dell'apparenza della servitù, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “... il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del
7 06/05/2021) ...” (tra le altre, in motivazione, Cass. 21675/2024). Nel caso in esame, le opere permanenti destinate all'esercizio del passaggio sarebbero costituite dalle porte dei due immobili sub 20 e sub 44 aperte verso la corte interna, di cui non è contestata l'esistenza sin dal momento dell'appartenenza di tutti gli immobili all'originario unico proprietario. Secondo il richiamato principio di diritto, tuttavia, non è sufficiente la sola esistenza di tali aperture a dimostrare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo necessario, in aggiunta, che le stesse risultino essere state specificamente realizzate per l'esercizio del passaggio, attraverso la corte interna successivamente divenuta di proprietà dell'attore, fino all'accesso su via Cisternini.
Su tale premessa, le conclusioni sono diverse in relazione ai due immobili di cui si controverte.
Quello sub 20 è costituito da un palazzo che la stessa parte convenuta fa risalire all'anno 1500 e che attualmente ha un ulteriore accesso diretto alla via pubblica (circostanza quest'ultima non controversa). Non è stata documentata l'epoca di realizzazione della porta posteriore “a quattro volate”, né si può escludere che, quando tale realizzazione è avvenuta, in un contesto urbanistico che avrebbe potuto essere anche significativamente diverso, servisse solo ad accedere al portico retrostante e a fornire luce all'immobile, non potendosi sostenere con sufficiente certezza la specifica destinazione al transito attraverso l'attuale corte interna sino a quella che ora è via
Cisternini. In definitiva, fa difetto il requisito dell'apparenza della servitù, nel senso che non è accertata l'originaria destinazione dell'opera al suo esercizio.
Difforme è la conclusione per l'altro fabbricato, poiché, sin da quando è stato realizzato nell'anno
1959, oltre ad avere avuto un ingresso principale sulla via pubblica, risulta essere stato dotato una porta di servizio posteriore che, essendo l'immobile adibito ad uso commerciale, era stata destinata al carico e allo scarico delle merci. Tale destinazione originaria, comunque non specificamente contestata, è comprovata sia da elementi di natura presuntiva (essendo logicamente verosimile che il rifornimento delle merci del supermercato avvenisse non attraverso l'apertura principale riservata all'ingresso pubblico ma sul retro e quindi necessariamente attraverso la corte interna), sia soprattutto dal doc. 22 di parte convenuta (atto dell'amministrazione finanziaria che conferma l'esistenza del supermercato e l'accesso di servizio attraverso la corte interna). Ne deriva che, quando i beni erano tutti appartenuti a la porta posteriore era stata originariamente CP_1 destinata al passaggio per il carico e lo scarico delle merci del supermercato attraverso la corte interna. Quando i beni immobili, nell'anno 1978, sono stati divisi tra gli eredi, nel senso che la proprietà della corte interna e del supermercato sono state assegnate a soggetti diversi (doc.13), si è
8 costituita, per destinazione del padre di famiglia, la servitù di transito a carico della prima e a favore del secondo.
Da ultimo, è importante osservare che non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'eccezione della parte attrice, di estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c..
6.2. Resta da valutare se la servitù di passaggio attraverso la corte interna a favore dell'immobile sub 20, non costituitasi per destinazione del padre di famiglia, possa essere stata acquisita mediante usucapione, così come richiesto in via subordinata da Parte_2
La conclusione è negativa, per difetto di prova. Si è già detto che parte convenuta non ha richiesto prove orali e che gli atti del giudizio possessorio non possono rilevare in quello petitorio, per diversità di oggetto. In ogni caso, le risultanze del procedimento per la tutela del possesso potrebbero tutt'al più fornire la prova dell'attualità di tale possesso, e non della necessaria durata nel tempo del possesso ad usucapionem. Gli ulteriori documenti prodotti dalla parte convenuta scontano lo stesso limite, perché, se anche avessero sufficiente capacità rappresentativa dell'esercizio del possesso, il che non risulta e comunque eventualmente potrebbe tutt'al più dirsi per alcune delle fotografie prodotte, sarebbero inevitabilmente limitati a precisi momenti temporali.
In sostanza, non è stata fornita la prova di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di servitù.
L'esclusione della servitù a favore dell'immobile identificato al F.30 part. 113 sub 20 riguarda il transito sia verso l'accesso carraio di via Cisternini, sia verso l'altro immobile, che peraltro parte convenuta nemmeno ha rivendicato, come già evidenziato.
6.3. In conclusione, sulla porzione di corte interna di proprietà dell'attore (F. 30 part. 1473), grava una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del solo immobile identificato al F.30 part. 113 sub 44, diritto del quale la sosta temporanea di veicoli per il carico e lo scarico delle merci costituisce modalità normale di esercizio (Cass. 997/2025).
7. Le domande attoree relative alla porzione di porticato identificato al F.30 part.113 sub.63
(negatoria servitutis e accertamento del diritto di proprietà) non possono essere accolte, per difetto di prova.
9 Con riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà, la carenza è duplice.
Da un lato, l'attore non ha assolto l'onere della probatio diabolica, cui era tenuto, dovendo risalire al primo acquisto a titolo originario (si veda la già citata Cass. 1210/2017). In ogni caso, dall'atto notarile del 28/9/2007 (doc.40 parte attrice) nemmeno risulta con evidenza l'acquisto da parte della madre, cui è succeduto, della porzione di portico di cui si controverte. Né Parte_1 sono decisive le risultanze catastali, le quali, dotate di semplice valore presuntivo (Cass.
7567/2019), nel caso specifico appaiono contrastanti con l'ulteriore documentazione prodotta dalla parte convenuta e in particolare con la sentenza n. 112/04 della Corte d'Appello di Trieste (doc.6), che risulterebbe dare esecuzione al contenuto del preliminare di data 07.11.1984 (doc.5), il quale a sua volta risulterebbe aver attribuito la proprietà del portico in questione a Parte_2
La seconda delle due lacune si riflette anche sulla domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù. L'attore non ha assolto l'onere della prova dell'esercizio del possesso sul bene in forza di un valido titolo proprietario, sotto un duplice profilo. Da un lato, per le ragioni di cui sopra, non ha dimostrato di vantare un valido titolo proprietario per l'esercizio del possesso. In ogni caso, nemmeno ha fornito la prova di tale possesso. In assenza di altri elementi probatori, infatti, l'unico capitolo di prova testimoniale richiesto sul punto (n.17 della terza memoria) è generico, perché non chiarisce se si riferisce alla parte di portico in contestazione (sub 63) o a quella sub 62, estranea al giudizio.
8. Riepilogando:
- la negatoria servitutis può essere accolta solo in parte, dovendosi accertare l'inesistenza di servitù
a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20;
- la domanda per il resto va rigettata, dovendo essere accertata e dichiarata, così come richiesto in via riconvenzionale da parte convenuta, la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, della servitù di transito a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 44;
- l'ulteriore confessoria servitutis proposta da parte convenuta, relativa alla servitù di transito a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 e a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20 deve invece essere rigettata;
10 - analogamente, non può essere accolta la domanda di accertamento della proprietà proposta in via riconvenzionale da parte attrice.
La parziale reciproca soccombenza, in termini di sostanziale equivalenza delle posizioni processuali delle parti, comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, oltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 184/2024 R.G., così decide:
- in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, che per il resto rigetta, accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio a carico della porzione di corte interna identificata al F.
30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, che per il resto rigetta, accerta e dichiara costituita a far data dal 13/3/1978, per destinazione del padre di famiglia, la servitù di transito a piedi e con veicoli idonei al carico e allo scarico delle merci, dall'accesso carraio al n.2 di via Cisternini e fino alla porta posteriore del fabbricato, a carico della particella distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo Foglio 30 Particella 1473 di proprietà di ed in favore della particella distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Spilimbergo Foglio 30 Particella 113 Sub 44 di proprietà di Parte_2
- autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone, con espletamento di tutte le conseguenti eventuali formalità anche presso gli Uffici Catastali, del diritto acquisito in favore della convenuta;
- rigetta la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 6 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 184/2024 R.G. in data 29/1/2024, promossa d a
- , (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Della Rosa
a t t o r e
c o n t r o
- , (c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Picco
c o n v e n u t a
avente per oggetto: servitù trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/6/2025, nella quale le parti hanno richiamato le seguenti
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“NEL MERITO: 1) accertata la distanza, indipendenza e non pertinenzialità anche per la diversa epoca costruttiva tra le porzioni edificate censite rispettivamente come sub 20 e sub 44 della particella 113 nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo e appartenenti entrambe in proprietà a , dichiararsi l'inesistenza di alcuna servitù di passaggio Parte_2
1 (ab origine o in subordine ex art. 1073 c.c. per mancato uso ventennale) per accedere dall'una all'altra di tali unità a peso della porzione di corte interna ivi censita come particella 1473 e della porzione di porticato interno censita alla particella 113 come sub 63, entrambe appartenenti in proprietà a;
Parte_1
2) accertata la possibilità materiale per la proprietaria , come già Parte_2 preannunciato per iscritto dalla stessa, di aprire “senza eccessivo dispendio o disagio” una porta di uscita diretta sulla pubblica Via Cisternini dall'unità immobiliare censita come sub 44 della particella 113 nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo e inutilizzata già da prima dell'anno 2007, dichiararsi l'inesistenza di alcuna servitù coattiva di passaggio sulla corte interna ivi censita come particella 1473 e appartenente in proprietà a per Parte_1 accedere da Via Cisternini all'unità sub 44 attraverso la porta posteriore della stessa;
3) accertato l'affaccio e accesso diretto su Via Vittorio Emanuele II dell'unità immobiliare di attuale proprietà di censita come sub 20 della particella 113 nel foglio 30 del Parte_2
Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo, e accertata altresì l'insussistenza di opere visibili e permanenti idonee a provare che la porta di accesso pedonale da tale unità al porticato retrostante fosse stata costruita dall'unico proprietario originario del complesso edilizio per destinarla ad accedere a piedi alla opposta e distante Via Cisternini attraverso la lunga corte interna, dichiararsi
l'inesistenza (ab origine o in subordine ex art. 1073 c.c. per mancato uso ventennale) di alcuna servitù di passaggio in favore della predetta unità immobiliare sub 20 sulla corte interna ivi censita come particella 1473 e sulla porzione di porticato interno censita alla particella 113 come sub 63, entrambe appartenenti in proprietà a;
Parte_1
4) rigettarsi la domanda riconvenzionale svolta sia in via principale che in via subordinata dalla convenuta perché infondata in fatto e in diritto;
5) accertarsi che la porzione di porticato censita nel foglio 30 del Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo alla particella 113 come sub 63 e retrostante l'unità immobiliare ivi censita sub 20 appartiene in proprietà piena ed esclusiva a;
Parte_1
6) condannarsi la convenuta in quanto soccombente rispetto alle domande svolte dell'attore e alla domanda riconvenzionale a rifondergli le spese processuali ex art. 91 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA: nella sola ipotesi in cui venisse ritenuta necessaria per la decisione nel merito anche rispetto alla domanda attorea sub 5), disporsi una CTU descrittiva dello stato di fatto attuale e ricostruttiva dei
2 trasferimenti dominicali dei fondi asseritamente dominanti e servente secondo la convenuta per accertare in particolare i punti da a) a f) prospettati a pag. 1 e 2 della II memoria integrativa attorea.”. per parte convenuta:
“In via principale:
Rigettare l'actio negatoria servitutis promossa da in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto, per i motivi esposti nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale principale:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pordenone, previo rigetto della negatoria servitutis richiesta da
, in accoglimento dell'actio confessoria servitutis formulata in via Parte_1 riconvenzionale da , accertare e dichiarare l'esistenza delle servitù di Parte_2 passaggio, pedonale e carraio, in favore degli immobili F. 30 mapp 113 sub 20 e f. 30 mapp 113 sub 44 siti in comune di Spilimbergo, di proprietà di , a peso della corte f. 30 Parte_2 mapp 1473, attualmente di proprietà di , per l'effetto ordinare le conseguenti Parte_1 volture catastali e la trascrizione della servitù presso i competenti uffici dei registri immobiliari.
In via subordinata:
Accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione da parte di , delle Parte_2 servitù di transito, carraio e pedonale, a peso della corte F. 30 mapp 1473 in Spilimbergo, in favore degli immobili f. 30 mapp 113 sub 20 e f. 30 mapp 113 sub 44 di proprietà di , Parte_2 anche per il tramite del cancello carraio posto al civico n. 2 di via Cisternini.
Ordinare le necessarie volture catastali e l'annotazione presso i competenti uffici dei registri immobiliari.
Spese rifuse in ogni caso.
Pronunciare la condanna per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 cpc di .” Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, dopo aver dettagliatamente Parte_1 descritto lo stato dei luoghi oggetto di causa, caratterizzato da un complesso immobiliare di risalente edificazione prospicente tre vie del centro storico del comune di Spilimbergo (PN) ed appartenente a diversi proprietari, e dopo aver altresì ricostruito le vicende giudiziarie che avevano
3 in particolare interessato gli immobili di proprietà sua e della convenuta ha Parte_2 proposto nei confronti di quest'ultima una triplice domanda di accertamento dell'inesistenza di altrettante servitù, e più precisamente:
- accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, a peso dei fondi di sua proprietà (porzione di corte interna al F. 30 part.1473 e porzione di porticato al F.30 part.113 sub.63) e in favore degli immobili di proprietà della controparte (F.30 part. 113 sub. 20 e sub. 44), per accedere dall'uno all'altro, essendo questi ultimi separati da quelli serventi;
- accertamento dell'inesistenza della servitù coattiva di passaggio, a peso del fondo di sua proprietà al F. 30 part.1473, e in favore dell'immobile di cui F.30 part. 113 sub. 44 di proprietà della convenuta, per accedere alla porta posteriore dello stesso da via Cisternini;
- accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio, a peso dei fondi di sua proprietà (porzione di corte interna al F. 30 part.1473 e porzione di porticato al F.30 part.113 sub.63) e in favore dell'immobile di cui F.30 part. 113 sub. 20 di proprietà della convenuta, per accedere dalla porta posteriore dello stesso a via Cisternini.
2. Si è tempestivamente costituita contestando le domande attoree e Parte_2 proponendo domanda riconvenzionale.
Più precisamente, sostenendo il contrasto della pretesa di controparte con gli esiti di un giudizio possessorio definito nell'anno 2023, nel quale era stato riconosciuto il suo possesso della servitù di transito a peso della corte sub. 1473 e a vantaggio degli immobili sub 20 e sub 44, ha chiesto, nel merito il rigetto delle negatoriae servitutis, e in via riconvenzionale l'accertamento dell'esistenza della servitù di transito, carraio e pedonale, acquistata per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., in favore degli immobili di sua proprietà (F.30 part. 113 sub. 20 e 44) e a peso della corte di proprietà di (F.30 part. 1473), contestando peraltro Parte_1 anche la pretesa titolarità attorea della proprietà della porzione di portico sub. 63. In subordine, parte convenuta ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della stessa servitù.
3. Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice ha proposto una nuova domanda di accertamento della proprietà della porzione di porticato retrostante l'unità immobiliare sub.20 e
4 censito al F. 30 part. 113 sub.63, domanda sulla quale parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio.
Dopo la trattazione mediante scambio delle memorie, in esito alla udienza di prima comparizione è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi.
4. La decisione della causa presuppone l'esatta individuazione dell'onere probatorio gravante sulle parti.
La Suprema Corte, a tal proposito, ha chiarito che “L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la “confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia.” (Cass.
472/2017).
5. Chiarito quanto sopra, ne derivano percorsi decisionali diversi in relazione ai due differenti beni oggetto della negatoria servitutis.
a) Parte convenuta non ha contestato che l'attore possieda, in forza di un valido titolo di proprietà, la porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 (si vedano, in particolare, i punti 35 e 36 della comparsa di costituzione).
È dunque pacifico il presupposto per l'accertamento dell'inesistenza della servitù, l'onere della prova dell'esistenza della quale grava quindi su parte convenuta, la quale, in effetti, ha esercitato in via riconvenzionale la relativa azione. Si tratta dunque di verificare se tale onere sia stato assolto, con la precisazione che non ha invocato l'esistenza di una servitù di transito Parte_2 tra i due immobili di sua proprietà (dovendo quindi essere accolta, poiché non controversa, la prima
5 negatoria servitutis), ma di due servitù di transito, attraverso la corte interna di proprietà dell'attore, tra entrambi gli immobili di sua proprietà e l'accesso carraio posto al n.2 di via Cisternini.
b) Sono diverse le considerazioni per l'altro bene di cui si controverte, cioè per la porzione di porticato retrostante l'unità immobiliare sub.20 e censito al F. 30 part. 113 sub.63, perché la convenuta ha contestato che l'attore possa vantare un valido titolo di proprietà per l'esercizio del possesso su tale bene.
A fronte della contestazione, non si è limitato a sostenere i presupposti per Parte_1 la negatoria servitutis, ma nella prima memoria integrativa di trattazione ha proposto domanda di accertamento della sua proprietà sul bene. La domanda è ammissibile, ai sensi dell'art. 171 ter comma 1 c.p.c., proprio perché è conseguita all'eccezione proposta nella comparsa di costituzione, nella quale ha sostenuto di essere proprietaria del portico (si veda, in Parte_2 particolare ma non solo, il punto B dell'atto, da pag. 4 a pag.6).
Grava quindi sull'attore l'onere della prova dei presupposti non solo della negatoria servitutis, in quanto contestati dalla controparte, ma anche della domanda di accertamento del suo diritto di proprietà, tenendo conto, con riferimento a questa seconda azione, che “Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla “probatio diabolica” della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato "erga omnes"”
(Cass. 1210/2017)
6. Procedendo dal primo dei due immobili in esame, cioè dalla porzione di corte interna di proprietà dell'attore (F. 30 part. 1473), sono stati invocati dalla convenuta, in via gradata, due titoli acquisitivi delle servitù a carico di tale fondo e a favore dei propri immobili (descritte come transiti dal retro degli stessi immobili all'accesso carraio su via Cisternini).
Il primo è la destinazione del padre di famiglia. Più precisamente, si è sostenuto che i presupposti della costituzione del diritto consisterebbero nell'originaria proprietà di tutti gli immobili (così come dell'intero complesso immobiliare) in capo all'unico proprietario nella CP_1 preesistenza, all'epoca dell'unica proprietà, di opere destinate all'esercizio della servitù, costituite
6 dall'apertura in entrambi gli immobili dominanti di porte di accesso da e per la corte comune, ed infine nel mantenimento di tali opere dopo il frazionamento della proprietà dei beni.
Il secondo è l'acquisto per usucapione. Il possesso ad usucapionem sarebbe iniziato da parte dell'originario proprietario e sarebbe proseguito ex art. 1146 c.c. in capo ai suoi CP_1 eredi, tra cui Parte_2
Quanto ai mezzi istruttori introdotti dalla convenuta, non avendo la stessa chiesto l'ammissione di testimonianze, la prova dovrebbe essere fornita dai soli documenti prodotti. Tra questi vi sono anche gli atti del procedimento possessorio, che però non hanno rilievo nel presente giudizio, perché “i provvedimenti adottati e le prove raccolte precedentemente in un giudizio possessorio non sono utilizzabili nel giudizio di "negatoria servitutis", di seguito instaurato tra le stesse parti, gli uni e gli altri non investendo il profilo del titolo discusso nel giudizio petitorio” (Cass. 9881/2012).
Non sono stati chiesti, invece, l'accertamento o la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore del fondo identificato al F. 20, part.113, sub 44, sicché la negatoria servitutis sul punto non è contestata.
6.1. Con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta in via principale ai sensi dell'art. 1062
c.c., dai documenti prodotti effettivamente risulta che tutti i beni sono appartenuti all'unico proprietario (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), essendo sul CP_1 punto infondate e irrilevanti le contestazioni di parte attrice.
Con riferimento all'ulteriore necessario presupposto dell'apparenza della servitù, va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “... il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù (tra le varie, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7004 del 17/03/2017; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11834 del
7 06/05/2021) ...” (tra le altre, in motivazione, Cass. 21675/2024). Nel caso in esame, le opere permanenti destinate all'esercizio del passaggio sarebbero costituite dalle porte dei due immobili sub 20 e sub 44 aperte verso la corte interna, di cui non è contestata l'esistenza sin dal momento dell'appartenenza di tutti gli immobili all'originario unico proprietario. Secondo il richiamato principio di diritto, tuttavia, non è sufficiente la sola esistenza di tali aperture a dimostrare la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, essendo necessario, in aggiunta, che le stesse risultino essere state specificamente realizzate per l'esercizio del passaggio, attraverso la corte interna successivamente divenuta di proprietà dell'attore, fino all'accesso su via Cisternini.
Su tale premessa, le conclusioni sono diverse in relazione ai due immobili di cui si controverte.
Quello sub 20 è costituito da un palazzo che la stessa parte convenuta fa risalire all'anno 1500 e che attualmente ha un ulteriore accesso diretto alla via pubblica (circostanza quest'ultima non controversa). Non è stata documentata l'epoca di realizzazione della porta posteriore “a quattro volate”, né si può escludere che, quando tale realizzazione è avvenuta, in un contesto urbanistico che avrebbe potuto essere anche significativamente diverso, servisse solo ad accedere al portico retrostante e a fornire luce all'immobile, non potendosi sostenere con sufficiente certezza la specifica destinazione al transito attraverso l'attuale corte interna sino a quella che ora è via
Cisternini. In definitiva, fa difetto il requisito dell'apparenza della servitù, nel senso che non è accertata l'originaria destinazione dell'opera al suo esercizio.
Difforme è la conclusione per l'altro fabbricato, poiché, sin da quando è stato realizzato nell'anno
1959, oltre ad avere avuto un ingresso principale sulla via pubblica, risulta essere stato dotato una porta di servizio posteriore che, essendo l'immobile adibito ad uso commerciale, era stata destinata al carico e allo scarico delle merci. Tale destinazione originaria, comunque non specificamente contestata, è comprovata sia da elementi di natura presuntiva (essendo logicamente verosimile che il rifornimento delle merci del supermercato avvenisse non attraverso l'apertura principale riservata all'ingresso pubblico ma sul retro e quindi necessariamente attraverso la corte interna), sia soprattutto dal doc. 22 di parte convenuta (atto dell'amministrazione finanziaria che conferma l'esistenza del supermercato e l'accesso di servizio attraverso la corte interna). Ne deriva che, quando i beni erano tutti appartenuti a la porta posteriore era stata originariamente CP_1 destinata al passaggio per il carico e lo scarico delle merci del supermercato attraverso la corte interna. Quando i beni immobili, nell'anno 1978, sono stati divisi tra gli eredi, nel senso che la proprietà della corte interna e del supermercato sono state assegnate a soggetti diversi (doc.13), si è
8 costituita, per destinazione del padre di famiglia, la servitù di transito a carico della prima e a favore del secondo.
Da ultimo, è importante osservare che non può essere esaminata, in quanto tardivamente proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e non nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c., l'eccezione della parte attrice, di estinzione della servitù per prescrizione ex art. 1073 c.c..
6.2. Resta da valutare se la servitù di passaggio attraverso la corte interna a favore dell'immobile sub 20, non costituitasi per destinazione del padre di famiglia, possa essere stata acquisita mediante usucapione, così come richiesto in via subordinata da Parte_2
La conclusione è negativa, per difetto di prova. Si è già detto che parte convenuta non ha richiesto prove orali e che gli atti del giudizio possessorio non possono rilevare in quello petitorio, per diversità di oggetto. In ogni caso, le risultanze del procedimento per la tutela del possesso potrebbero tutt'al più fornire la prova dell'attualità di tale possesso, e non della necessaria durata nel tempo del possesso ad usucapionem. Gli ulteriori documenti prodotti dalla parte convenuta scontano lo stesso limite, perché, se anche avessero sufficiente capacità rappresentativa dell'esercizio del possesso, il che non risulta e comunque eventualmente potrebbe tutt'al più dirsi per alcune delle fotografie prodotte, sarebbero inevitabilmente limitati a precisi momenti temporali.
In sostanza, non è stata fornita la prova di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di servitù.
L'esclusione della servitù a favore dell'immobile identificato al F.30 part. 113 sub 20 riguarda il transito sia verso l'accesso carraio di via Cisternini, sia verso l'altro immobile, che peraltro parte convenuta nemmeno ha rivendicato, come già evidenziato.
6.3. In conclusione, sulla porzione di corte interna di proprietà dell'attore (F. 30 part. 1473), grava una servitù di passaggio pedonale e carrabile, a favore del solo immobile identificato al F.30 part. 113 sub 44, diritto del quale la sosta temporanea di veicoli per il carico e lo scarico delle merci costituisce modalità normale di esercizio (Cass. 997/2025).
7. Le domande attoree relative alla porzione di porticato identificato al F.30 part.113 sub.63
(negatoria servitutis e accertamento del diritto di proprietà) non possono essere accolte, per difetto di prova.
9 Con riguardo alla domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà, la carenza è duplice.
Da un lato, l'attore non ha assolto l'onere della probatio diabolica, cui era tenuto, dovendo risalire al primo acquisto a titolo originario (si veda la già citata Cass. 1210/2017). In ogni caso, dall'atto notarile del 28/9/2007 (doc.40 parte attrice) nemmeno risulta con evidenza l'acquisto da parte della madre, cui è succeduto, della porzione di portico di cui si controverte. Né Parte_1 sono decisive le risultanze catastali, le quali, dotate di semplice valore presuntivo (Cass.
7567/2019), nel caso specifico appaiono contrastanti con l'ulteriore documentazione prodotta dalla parte convenuta e in particolare con la sentenza n. 112/04 della Corte d'Appello di Trieste (doc.6), che risulterebbe dare esecuzione al contenuto del preliminare di data 07.11.1984 (doc.5), il quale a sua volta risulterebbe aver attribuito la proprietà del portico in questione a Parte_2
La seconda delle due lacune si riflette anche sulla domanda di accertamento dell'inesistenza della servitù. L'attore non ha assolto l'onere della prova dell'esercizio del possesso sul bene in forza di un valido titolo proprietario, sotto un duplice profilo. Da un lato, per le ragioni di cui sopra, non ha dimostrato di vantare un valido titolo proprietario per l'esercizio del possesso. In ogni caso, nemmeno ha fornito la prova di tale possesso. In assenza di altri elementi probatori, infatti, l'unico capitolo di prova testimoniale richiesto sul punto (n.17 della terza memoria) è generico, perché non chiarisce se si riferisce alla parte di portico in contestazione (sub 63) o a quella sub 62, estranea al giudizio.
8. Riepilogando:
- la negatoria servitutis può essere accolta solo in parte, dovendosi accertare l'inesistenza di servitù
a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20;
- la domanda per il resto va rigettata, dovendo essere accertata e dichiarata, così come richiesto in via riconvenzionale da parte convenuta, la costituzione, per destinazione del padre di famiglia, della servitù di transito a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 44;
- l'ulteriore confessoria servitutis proposta da parte convenuta, relativa alla servitù di transito a carico della porzione di corte interna identificata al F. 30 part.1473 e a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20 deve invece essere rigettata;
10 - analogamente, non può essere accolta la domanda di accertamento della proprietà proposta in via riconvenzionale da parte attrice.
La parziale reciproca soccombenza, in termini di sostanziale equivalenza delle posizioni processuali delle parti, comporta l'integrale compensazione delle spese di lite, oltre che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parte convenuta.
P. Q. M.
il Tribunale di Pordenone in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione respinte ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 184/2024 R.G., così decide:
- in parziale accoglimento della domanda principale di parte attrice, che per il resto rigetta, accerta e dichiara l'inesistenza di servitù di passaggio a carico della porzione di corte interna identificata al F.
30 part.1473 a favore dell'immobile al F. 30 part. 113 sub 20;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale di parte convenuta, che per il resto rigetta, accerta e dichiara costituita a far data dal 13/3/1978, per destinazione del padre di famiglia, la servitù di transito a piedi e con veicoli idonei al carico e allo scarico delle merci, dall'accesso carraio al n.2 di via Cisternini e fino alla porta posteriore del fabbricato, a carico della particella distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Spilimbergo Foglio 30 Particella 1473 di proprietà di ed in favore della particella distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Parte_1
Spilimbergo Foglio 30 Particella 113 Sub 44 di proprietà di Parte_2
- autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone, con espletamento di tutte le conseguenti eventuali formalità anche presso gli Uffici Catastali, del diritto acquisito in favore della convenuta;
- rigetta la domanda di accertamento della proprietà proposta da parte attrice;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, il 6 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Cozzarini
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