Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7852 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04449/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4449 del 2025, proposto da
BR NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Melillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 31.07.2025,
nonchè per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AR UZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato e depositato in data 8 settembre 2025, il ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. avverso il silenzio- diniego formatosi sulla sua istanza del 31 luglio 2025, con cui aveva chiesto al comune di Quarto copia degli inviti di pagamento n. 8375 del 2021, n. 11487 del 2022, n. 11420 del 2023, n. 11430 del 2024 e delle rispettive relate di notificazione, e ciò al fine di far accertare e dichiarare la nullità, l’annullamento e l’inefficacia delle presunte pretese creditorie richiamate nell’avviso di pagamento inviatogli n. 11464 del 21.07.2025 per gli anni dal 2021 al 2024.
Si è costituito in giudizio il comune di Quarto che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei documenti richiesti e ha argomentato per l’infondatezza dello stesso.
Il ricorrente ha replicato insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorso va accolto, sussistendo in capo al ricorrente il necessario interesse diretto, personale e concreto alla conoscenza della documentazione richiesta con l’istanza di accesso, su cui si basa l’avviso di pagamento che lo riguarda direttamente, indicato nell’istanza di accesso, e ciò al fine di poter disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari ad accertare la correttezza delle pretese creditorie avanzate nei suoi confronti e avere gli elementi utili a valutare le possibili iniziative a tutela dei suoi interessi.
In materia di procedimenti tributari, la giurisprudenza ha invero stabilito che “il contribuente vanta un interesse concreto ed attuale all’ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l’illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva” (Cons. St., sez. VI, 15 febbraio 2012, n. 766).
Inoltre, per giurisprudenza costante, se pure l’esercizio del diritto di accesso e l’ordine di esibizione impartito dal giudice non può riguardare, per evidenti ragioni, che i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati, spetta all’Amministrazione destinataria della richiesta di accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti che non è in grado d’esibire (mentre non può valere a tal fine la dichiarazione del difensore in sede di memoria difensiva).
Né sono riscontrabili esigenze di riservatezza, considerato che la documentazione richiesta è relativa al diretto interessato destinatario dell’avviso di pagamento.
Per quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente condanna del comune intimato ad esibire al ricorrente la documentazione richiesta o, nel caso la stessa non sussista in tutto o in parte, a rilasciare attestazione di tale circostanza, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notifica di parte se anteriore, della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR UZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR UZ | IN SC |
IL SEGRETARIO