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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1366/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al numero 1366/2018 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2025, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi dall'avv. Alessandro Clemente, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Cassino alla Via
Torino, n. 8 presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo
OPPONENTE
e
(partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_1
), rappresentata dalla società (C.F. e P.IVA_1 Parte_3 partita IVA n. ), quest'ultima in persona del suo procuratore speciale dr.ssa P.IVA_2 CP_2
, giusta procura del 25 giugno 2018, autenticata dal Notaio di Roma, Rep. 18.314
[...] Persona_1
Racc. 8.777, ed elettivamente domiciliata alla via Rapido, 11/A - 03043, Cassino (FR) presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, ove è elettivamente domiciliato, rappresentata e difesa dall'avv.
OB OC, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex artt. 615 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 13 ottobre 2025, da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 1.3.2018, da Parte_4
, in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato il 29.2.20018, con cui
[...] gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 27.684,42. Parte opponente deduceva a sostegno dell'opposizione l'applicazione di interessi moratori usurari. Ciò posto, chiedeva di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per le motivazioni dedotte in premessa, con ogni conseguenza relativa e in ogni caso, ridetermini il saldo tra le parti previa epurazione degli interessi addebitati e/o incassati dalla in misura usuraria ai sensi per CP_3 gli effetti dell'art. 1815 II co. c.c. con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della ad agire in executivis relativamente all'importo di cui all'atto di precetto opposto;
- Con CP_3 vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.”.
Si costituiva cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 [...] nei confronti di parte opponente, rappresentata dalla società Parte_4 [...]
la quale contestava l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, chiedendone Parte_3 il rigetto.
Nel corso del giudizio le parti davano atto che era intervenuta la conversione del pignoramento e che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle repliche.
***
2. Deve evidenziarsi che le parti, nel dare atto dell'estinzione della procedura esecutiva, hanno, in corso di giudizio e nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, e dunque del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'espressa domanda in tal senso formulata dalle parti (nella comparsa conclusionale di parte opposta si legge infatti: “La parte opposta, incassata la somma dovutale, ritiene, a propria volta, cessata la materia del contendere. Ne discende la compensazione delle spese di lite per consenso unanime delle parti”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa: pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Nella composizione monocratica del giudice, dott.ssa Francesca Di Giorno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al numero 1366/2018 del R.G.A.C.C., posta in decisione all'udienza del 13 ottobre 2025, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) nata a [...] il [...], entrambi rappresentati e Parte_2 CodiceFiscale_2 difesi dall'avv. Alessandro Clemente, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati in Cassino alla Via
Torino, n. 8 presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo
OPPONENTE
e
(partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Controparte_1
), rappresentata dalla società (C.F. e P.IVA_1 Parte_3 partita IVA n. ), quest'ultima in persona del suo procuratore speciale dr.ssa P.IVA_2 CP_2
, giusta procura del 25 giugno 2018, autenticata dal Notaio di Roma, Rep. 18.314
[...] Persona_1
Racc. 8.777, ed elettivamente domiciliata alla via Rapido, 11/A - 03043, Cassino (FR) presso lo studio dell'avv. Raffaele Manfellotto, ove è elettivamente domiciliato, rappresentata e difesa dall'avv.
OB OC, giusta procura speciale in atti;
OPPOSTA
Oggetto
Opposizione ex artt. 615 comma 1 c.p.c..
Conclusioni
Come da verbale dell'udienza del 13 ottobre 2025, da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 1.3.2018, da Parte_4
, in forza del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato il 29.2.20018, con cui
[...] gli veniva intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 27.684,42. Parte opponente deduceva a sostegno dell'opposizione l'applicazione di interessi moratori usurari. Ciò posto, chiedeva di “accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per le motivazioni dedotte in premessa, con ogni conseguenza relativa e in ogni caso, ridetermini il saldo tra le parti previa epurazione degli interessi addebitati e/o incassati dalla in misura usuraria ai sensi per CP_3 gli effetti dell'art. 1815 II co. c.c. con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto della ad agire in executivis relativamente all'importo di cui all'atto di precetto opposto;
- Con CP_3 vittoria di spese e compensi di giudizio da attribuirsi al costituito procuratore antistatario.”.
Si costituiva cessionaria del credito originariamente vantato da Controparte_1 [...] nei confronti di parte opponente, rappresentata dalla società Parte_4 [...]
la quale contestava l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto, chiedendone Parte_3 il rigetto.
Nel corso del giudizio le parti davano atto che era intervenuta la conversione del pignoramento e che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione di termini ridotti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle repliche.
***
2. Deve evidenziarsi che le parti, nel dare atto dell'estinzione della procedura esecutiva, hanno, in corso di giudizio e nelle conclusioni rassegnate, chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto di quanto sopra, e dunque del sopravvenuto venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, il Tribunale deve dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'espressa domanda in tal senso formulata dalle parti (nella comparsa conclusionale di parte opposta si legge infatti: “La parte opposta, incassata la somma dovutale, ritiene, a propria volta, cessata la materia del contendere. Ne discende la compensazione delle spese di lite per consenso unanime delle parti”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa: pagina 2 di 3 1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Cassino il 5.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 3 di 3