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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/09/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 1258 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Pellizzari
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale,
1 assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione,
all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé; stabilire che ai fini anagrafici e come collocamento principale, i minori saranno iscritte presso la residenza della madre nell'abitazione familiare sita in Villaverla, Via Martiri delle
Foibe, n. 9;
3. Stabilire che il genitore non collocatario avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli con le modalità indicate nel punto B)
[Il padre avrà diritto-dovere di vedere e tenere con sé i figli indicativamente con le seguenti modalità:
- un fine settimana alternato ogni 15 giorni dal venerdì al lunedì mattina ed un pomeriggio con pernottamento dal martedì sino al mercoledì mattina;
- in occasione delle festività natalizie, i figli trascorreranno le vacanze natalizie dal primo pomeriggio del 24 dicembre, all'ora di cena del 30 dicembre con la madre e dalle ore 21.00
del 30 dicembre all'ora di cena del 6 gennaio con il padre e viceversa l'anno successivo;
- durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dalla prima mattinata del sabato alle ore 21.00 del Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore secondo le modalità che verranno concordate tra i genitori ogni anno entro il 30
Aprile;
- al raggiungimento della maggiore età ciascun figlio avrà, quanto a frequentazione, un rapporto diretto con ciascun genitore];
4. Stabilire che per il mantenimento ordinario dei figli, e in ragione delle circostanze menzionate, il Sig. corrisponderà € 200,00 per ciascun figlio, entro il 5 di CP_2
ogni mese;
tale importo sarà rivalutato ogni anno in base agli indici ISTAT a partire dal
2026;
2 5. Stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate nel punto B)
[Entrambi i coniugi concorreranno ciascuno, nella misura del 50%, alle seguenti voci di spesa accessorie:
I. spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari erogati dal
S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, nonché cure odontoiatriche;
II. spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III. spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
costi per il trasporto pubblico;
IV. spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
corsi di recupero e lezioni private;
V. spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di uno strumento informatico, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES);
VI. spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per babysitter;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Quando i genitori devono concordare le spese di cui al capoverso Il, IV e VI (spese con accordo) quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa dovrà comunicare la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà
3 esprimere in forma scritta entro dieci giorni dalla richiesta un motivato dissenso al sostenimento della stessa. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto non motivato, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori;
nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, darsi atto che permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione.
Si precisa che, ad oggi, i figli non svolgono alcuna attività formativa extra-scolastica];
6. Stabilire che l'immobile sito in Villaverla, Via Martiri delle Foibe n°9, di proprietà
comune di entrambi i coniugi, è assegnato alla Sig.ra presso la quale è collocata CP_1
la prole, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani, se non lo ha già fatto, entro la data di prima udienza, asportando i propri beni personali.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 02/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Thiene (VI) in data 07.01.2012, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 10.07.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
4 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Villaverla
(VI), via Martire delle Foibe n.9, in favore di quale genitore convivente con i CP_1
figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , CP_1 CP_2
uniti in matrimonio in Thiene (VI) in data 07.01.2012 con atto trascritto al n. 1, parte I,
anno 2012 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Thiene (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
5 c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 16.09.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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