Art. 3.
Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta dall'art. 142 della legge anzidetta, e' ammessa la oblazione prevista dall' art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e' elevato a L. 50.000.
Il limite massimo delle ammende fino al quale, in base alla deroga contenuta dall'art. 142 della legge anzidetta, e' ammessa la oblazione prevista dall' art. 13 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , e' elevato a L. 50.000.