Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 25/11/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01321/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2021, proposto da
LI CC, rappresentata e difesa dall’avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarzana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Cozzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota del Comune di Sarzana, trasmessa a mezzo pec in data 29.12.2020, recante rigetto della richiesta di proroga della concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 1, commi 682 e ss., l. n. 145/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarzana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. PA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la ricorrente, con ricorso depositato in data 15 marzo 2021, ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
il Comune di Sarzana si è costituito in giudizio per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 20 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
parte ricorrente, con memoria depositata in data 13 ottobre 2025, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso;
pertanto, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
DO EP LL, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PA AS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA AS | DO EP LL |
IL SEGRETARIO